12.2020.70
Scioglimento societario, assenza di domicilio legale, mancato pagamento dell'anticipo;
21 settembre 2020Italiano6 min
12.2020.70
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2020.70
Lugano
21 settembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 27 maggio
2020 di
RI
1,
contro
la decisione 27 aprile 2020 con cui l'Ufficio del registro di commercio,
Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in
applicazione dell’art. 153b ORC (inc. n. 370.828.164 -2442/2020)
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
sulla base di una segnalazione secondo cui la societàRI 1, __________, non
disponeva più di un domicilio legale, con lettera raccomandata 6 febbraio 2020
l’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: URC) l’ha diffidata, in
applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, a notificare entro 30 giorni un
domicilio legale valido, preannunciando l’emanazione di una decisione formale
di scioglimento (iscrizione d’ufficio) e la possibilità di incorrere in
un’ammenda (art. 943 CO), trasmettendo tale diffida in copia anche a __________
G__________, amministratore unico (AU) della società, pure tramite invio
raccomandato;
che essendo
l’invio raccomandato stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il
destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul
FUSC del 18 febbraio 2020 l’URC ha ripetuto la diffida di cui sopra ai sensi
dell’art. 153a cpv. 3 ORC, assegnando alla società un ultimo termine di 30
giorni per ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per
notificare all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione;
che rilevato
come quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 27
aprile 2020 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b
cpv. 1 e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e
nominato quale liquidatore il suo AU __________ G__________ (dispositivo n. 1),
ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione
(dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di
complessivi fr. 505.- (dispositivo n. 3), a carico della società e del suo
Considerandi
amministratore unico in solido (dispositivo n. 5) e ha posto un’ammenda di fr.
500.- (dispositivo n. 4) personalmente a carico dell’amministratore unico
(dispositivo n. 5);
che
con scritto 29 aprile 2020 la società ha in sintesi comunicato all’URC i motivi
per cui non ha reagito tempestivamente alle summenzionate diffide, scusandosi
per l’omissione, annunciando di disporre di un nuovo domicilio legale e
contestando la decisione di scioglimento, postulandone conseguentemente
l’annullamento;
che
con istanza 7 maggio 2020 la società ha notificato all’URC per iscrizione il
suo nuovo domicilio legale, allegando il relativo giustificativo (verbale di
assemblea generale degli azionisti);
che
con ricorso 27 maggio 2020 la società ha impugnato presso questa Camera la
decisione 27 aprile 2020 dell’URC, comunicando l’intervenuto ripristino di un
valido domicilio legale e postulando di essere esonerata dal pagamento delle
tasse, delle spese e dell’ammenda sancite nella suddetta decisione;
che il
ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv.
1.
LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art.
165.
cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;
che
con scritto 29 maggio 2020 questa Camera ha notificato alla ricorrente una
richiesta di anticipo di fr. 200.-, pagabile entro il 15 giugno 2020, a
garanzia delle spese processuali presumibili (art. 47 cpv. 3 e 4 LPAmm), con la
comminatoria che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato
l’irricevibilità del ricorso;
che
essendo il suddetto termine scaduto infruttuosamente, il gravame si rivela
inammissibile;
che
per questo motivo la richiesta della ricorrente di soprassedere dall’aggravio
di tasse, spese e dell’ammenda di cui all’impugnata decisione non può trovare
accoglimento, rilevato ad ogni modo come la procedura seguita dall’URC fosse
corretta;
che giusta
l’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro tre mesi dall’iscrizione dello scioglimento di
una persona giuridica le condizioni legali sono ripristinate mediante la
notificazione per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla
legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento;
che
tale sanatoria (v. sopra) risulta nel caso di specie essere già avvenuta, per
cui l’eventuale richiesta di annullare lo scioglimento societario (nemmeno
formulata esplicitamente nel gravame) sarebbe stata comunque priva d’oggetto;
che il
valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della
società risultante a registro di commercio (STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010,
consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA del 10 luglio 2019
inc. n. 12.2019.62);
che le
spese giudiziarie della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47
LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6
cpv. 2 LCRC) e sono quantificate in fr. 200.- (v. art. 15 LTG), mentre
all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art.
49.
cpv. 2 LPAmm);
che vista
l’inammissibilità del rimedio e non ponendo la causa questioni di principio o
di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa
Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e
lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 47 e 49 LPAmm e l’art. 15 LTG,
decide:
1. Il ricorso 27 maggio
2020 di RI 1, __________ è inammissibile per mancato versamento
dell’anticipo.
2. Le spese del
presente giudizio, di complessivi fr. 200.-, sono poste a carico della
ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).