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Decisione

12.2020.70

Scioglimento societario, assenza di domicilio legale, mancato pagamento dell'anticipo;

21 settembre 2020Italiano6 min

12.2020.70

Source ti.ch

Fatti

12.2020.70

Lugano

21 settembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 27 maggio

2020 di

RI

1,

contro

la decisione 27 aprile 2020 con cui l'Ufficio del registro di commercio,

Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in

applicazione dell’art. 153b ORC (inc. n. 370.828.164 -2442/2020)

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

sulla base di una segnalazione secondo cui la societàRI 1, __________, non

disponeva più di un domicilio legale, con lettera raccomandata 6 febbraio 2020

l’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: URC) l’ha diffidata, in

applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, a notificare entro 30 giorni un

domicilio legale valido, preannunciando l’emanazione di una decisione formale

di scioglimento (iscrizione d’ufficio) e la possibilità di incorrere in

un’ammenda (art. 943 CO), trasmettendo tale diffida in copia anche a __________

G__________, amministratore unico (AU) della società, pure tramite invio

raccomandato;

che essendo

l’invio raccomandato stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il

destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul

FUSC del 18 febbraio 2020 l’URC ha ripetuto la diffida di cui sopra ai sensi

dell’art. 153a cpv. 3 ORC, assegnando alla società un ultimo termine di 30

giorni per ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per

notificare all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione;

che rilevato

come quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 27

aprile 2020 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b

cpv. 1 e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e

nominato quale liquidatore il suo AU __________ G__________ (dispositivo n. 1),

ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione

(dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di

complessivi fr. 505.- (dispositivo n. 3), a carico della società e del suo

Considerandi

amministratore unico in solido (dispositivo n. 5) e ha posto un’ammenda di fr.

500.- (dispositivo n. 4) personalmente a carico dell’amministratore unico

(dispositivo n. 5);

che

con scritto 29 aprile 2020 la società ha in sintesi comunicato all’URC i motivi

per cui non ha reagito tempestivamente alle summenzionate diffide, scusandosi

per l’omissione, annunciando di disporre di un nuovo domicilio legale e

contestando la decisione di scioglimento, postulandone conseguentemente

l’annullamento;

che

con istanza 7 maggio 2020 la società ha notificato all’URC per iscrizione il

suo nuovo domicilio legale, allegando il relativo giustificativo (verbale di

assemblea generale degli azionisti);

che

con ricorso 27 maggio 2020 la società ha impugnato presso questa Camera la

decisione 27 aprile 2020 dell’URC, comunicando l’intervenuto ripristino di un

valido domicilio legale e postulando di essere esonerata dal pagamento delle

tasse, delle spese e dell’ammenda sancite nella suddetta decisione;

che il

ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv.

1.

LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art.

165.

cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

che

con scritto 29 maggio 2020 questa Camera ha notificato alla ricorrente una

richiesta di anticipo di fr. 200.-, pagabile entro il 15 giugno 2020, a

garanzia delle spese processuali presumibili (art. 47 cpv. 3 e 4 LPAmm), con la

comminatoria che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato

l’irricevibilità del ricorso;

che

essendo il suddetto termine scaduto infruttuosamente, il gravame si rivela

inammissibile;

che

per questo motivo la richiesta della ricorrente di soprassedere dall’aggravio

di tasse, spese e dell’ammenda di cui all’impugnata decisione non può trovare

accoglimento, rilevato ad ogni modo come la procedura seguita dall’URC fosse

corretta;

che giusta

l’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro tre mesi dall’iscrizione dello scioglimento di

una persona giuridica le condizioni legali sono ripristinate mediante la

notificazione per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla

legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento;

che

tale sanatoria (v. sopra) risulta nel caso di specie essere già avvenuta, per

cui l’eventuale richiesta di annullare lo scioglimento societario (nemmeno

formulata esplicitamente nel gravame) sarebbe stata comunque priva d’oggetto;

che il

valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, ammonta a fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della

società risultante a registro di commercio (STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010,

consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA del 10 luglio 2019

inc. n. 12.2019.62);

che le

spese giudiziarie della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47

LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6

cpv. 2 LCRC) e sono quantificate in fr. 200.- (v. art. 15 LTG), mentre

all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art.

49.

cpv. 2 LPAmm);

che vista

l’inammissibilità del rimedio e non ponendo la causa questioni di principio o

di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa

Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e

lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 47 e 49 LPAmm e l’art. 15 LTG,

decide:

1. Il ricorso 27 maggio

2020 di RI 1, __________ è inammissibile per mancato versamento

dell’anticipo.

2. Le spese del

presente giudizio, di complessivi fr. 200.-, sono poste a carico della

ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).