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Decisione

12.2020.78

Reclamo in materia di spese giudiziarie, calcolo delle ripetibili

28 ottobre 2020Italiano12 min

I. Il

Source ti.ch

Fatti

I. Il

reclamo 19 giugno 2020 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 9 giugno 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 (inc.

SO.2020.1496) invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

2. La tassa di giustizia e le spese di

complessivi CHF 200.--, da anticipare dalla parte istante, restano interamente

a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte CHF 1’500.-- a titolo

di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese

processuali di fr. 200.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice delegato La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).