12.2020.78
Reclamo in materia di spese giudiziarie, calcolo delle ripetibili
28 ottobre 2020Italiano12 min
I. Il
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.78
Lugano
28 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani,
giudice delegato
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.1496
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 6
aprile 2020 da
CO
1
contro
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
chiedente nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti l’espulsione
della
convenuta dall’ente locato, con le comminatorie di rito, nonché la sua
contestuale
condanna al pagamento di un’indennità giornaliera per occupazione
illegittima dei locali
pari a fr. 718.- oltre interessi per ogni giorno di ritardo nella
consegna dell’ente locato;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha dichiarato
irricevibili con
decisione 9 giugno 2020 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di
giustizia e le spese di
complessivi fr. 200.- a carico dell’istante, pure condannata a rifondere
alla controparte
fr. 300.- per ripetibili (dispositivo n. 2);
reclamante la convenuta con reclamo 19 giugno 2020, con cui
chiede la riforma del
dispositivo n. 2 della sentenza nel senso che le vengano attribuiti
fr. 3'800.- oltre a fr.
308.- di IVA a titolo di ripetibili, con protesta di spese e
ripetibili di seconda sede;
mentre l’istante con risposta 1° luglio 2020 ha rilevato
l’opportunità di attribuire alla
controparte un’indennità ripetibile ridotta, rimettendosi al
giudizio di questa Camera
per la relativa quantificazione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che CO 1 ha
concesso in locazione a RE 1 i locali commerciali adibiti a ristorante
nell’immobile denominato “__________” sito in via __________ a __________;
che giusta il contratto del
4 agosto 2017 di cui al doc. A la pigione mensile ammontava a fr. 20'000.- e
gli acconti per le spese accessorie a fr. 6'000.- mensili;
che con scritto 9 dicembre
2019 la locatrice ha diffidato la conduttrice a versarle uno scoperto pari a
fr. 252'816.93 (come da conteggio allegato) entro 30 giorni, con la
comminatoria della disdetta del contratto per mora ai sensi dell’art. 257d CO
(plico doc. B);
che con modulo ufficiale
30 gennaio 2020 la locatrice ha notificato alla conduttrice la disdetta
ordinaria del contratto di locazione per il 31 luglio 2020 (doc. 2);
che la locatrice sostiene
di avere altresì trasmesso alla conduttrice, mediante modulo ufficiale datato
31 gennaio 2020, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 marzo 2020
(plico doc. B);
che con
istanza 20 febbraio 2020 la conduttrice ha contestato la disdetta ordinaria 30
gennaio 2020 innanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Lugano Ovest (doc. 3), sottolineando come la stessa fosse
contraria alla buona fede e abusiva poiché notificata nemmeno un anno dopo il
termine di una procedura giudiziaria sorta fra le parti a fronte di un mancato
pagamento delle pigioni e conclusasi mediante transazione (che prevedeva in
particolare la continuazione della locazione e un piano di rientro degli
importi scoperti);
che con
istanza 6 aprile 2020 la locatrice ha postulato innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano l’espulsione della convenuta dai locali nella
procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, nonché la sua contestuale condanna
al pagamento di un’indennità giornaliera per occupazione illegittima dei locali
pari a fr. 718.- oltre interessi per ogni giorno di ritardo a fronte della
mancata restituzione dei locali per il 31 marzo 2020;
che in data 8 aprile 2020
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano
Ovest ha sospeso la procedura di sua competenza in attesa dell’esito della
procedura di sfratto (doc. 5);
che con
osservazioni 8 maggio 2020 la conduttrice ha contestato l’istanza di espulsione
6 aprile 2020, innanzitutto in considerazione della parallela procedura di
contestazione della disdetta già pendente presso il competente Ufficio di
conciliazione, rilevando altresì di non aver mai ricevuto la disdetta
straordinaria per la scadenza del 31 marzo 2020 e sottolineando l’abusività
della medesima nonché l’infondatezza degli importi richiesti a fronte di
pregressi accordi fra le parti relativi al rientro delle pigioni scoperte e agli
importi da versare in tal senso, come pure dei pagamenti da lei già effettuati;
che con
decisione 9 giugno 2020 il Pretore ha sancito l’irricevibilità
dell’istanza di sfratto per insufficiente liquidità della fattispecie (dispositivo
n. 1), stabilendo il valore di causa in almeno fr. 720'000.- e ponendo la tassa
di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- a carico dell’istante, pure
condannata a rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili (dispositivo
n. 2);
che con il reclamo 19 giugno 2020 che qui
ci occupa la conduttrice chiede la riforma del dispositivo n. 2 della decisione
impugnata nel senso di aumentare da fr. 300.- a fr. 3'800.- oltre a fr. 308.-
di IVA l’importo a lei riconosciuto a titolo di ripetibili, con protesta di
tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
che con risposta 1° luglio
2020 la locatrice ha rilevato che essendo il caso estremamente facile, il primo
giudice ha correttamente attribuito alla controparte delle ripetibili ridotte,
rimettendosi al giudizio di questa Camera per la quantificazione del relativo
importo;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o
reclamo a dipendenza del valore litigioso;
che giusta l’art. 110 CPC,
laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è
tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo;
che in concreto, essendo
stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia
di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a
fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48
lett. b n. 7a LOG) è senz’altro competente a statuire sul reclamo della
conduttrice, inoltrato tempestivamente;
che
giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere
censurati l'applicazione errata del diritto
e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321
cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che peraltro, per giurisprudenza invalsa,
nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore
gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o
di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano
tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (IICCA del 3 febbraio 2020,
inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1);
che in forza
del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte
vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC),
in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in
seguito: RTar);
che giusta
l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile,
le ripetibili sono determinate in funzione del valore litigioso (onorario ad
valorem) sulla base delle tariffe ivi esposte, ed entro questi limiti, secondo
l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio;
che secondo l’art. 13 cpv.
1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le
prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui
le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo
giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette disposizioni;
che inoltre
l’art. 13 cpv. 2 RTar prevede che se la causa non termina con un giudizio di
merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o
di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti
possono essere ridotte in misura adeguata, ritenuto che per giurisprudenza
invalsa esse possono essere calcolate sulla base della formula (2 x OV x OH) /
(OV + OH) con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad
horam (IICCA del 27 marzo 2019, inc. 12.2017.192, consid. 9; IICCA del 24
maggio 2018, inc. 12.2018.38; IICCA del 3 marzo 2015, inc. 12.2014.125, consid.
5.1);
che la reclamante
rimprovera al Pretore di non essersi attenuto alle suesposte tariffe, ritenuto
che il valore di causa di fr. 720'000.- imponeva una quantificazione delle
ripetibili fra un minimo di fr. 5'760.- e un massimo di fr. 30'240.- in
applicazione dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar;
che secondo la reclamante,
a fronte delle peculiarità della procedura di cui all’art. 257 CPC, la
decisione qui in esame non è una pronuncia classica di irricevibilità ai sensi
dell’art. 13 cpv. 2 RTar, poiché il primo giudice ha dovuto comunque esaminare
le argomentazioni delle parti e la documentazione prodotta;
che inoltre a suo dire
l’importo di fr. 300.- assegnatole non sarebbe comunque adeguato, non situandosi
in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita dal suo legale: esso
corrisponderebbe nei fatti a una sola ora di lavoro, quando il dispendio orario
del suo patrocinatore, comprendente due colloqui, l’esame della
fattispecie, uno scambio epistolare con la Pretura e l’allestimento delle
osservazioni (ove sono state affrontate diverse tematiche) è quantificabile in
12 ore di lavoro a fr. 300.-/ora (complessivi fr. 3'800.- oltre IVA);
che avendo la conduttrice
nell’ambito della procedura di sfratto mosso diverse contestazioni avverso la validità
della disdetta straordinaria, la decisione del Pretore di fissare il valore
litigioso in almeno fr. 720'000.- (corrispondente alla somma del corrispettivo
per 3 anni) è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (STF 4A_565/2017
dell’11 luglio 2018, consid. 1.2 seg.), ritenuto che in tale caso, facendo capo
alla tariffa percentuale minima, le ripetibili dovrebbero ammontare ad almeno
fr. 5'760.- (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar);
che anche volendo
quantificare il valore litigioso nell’ammontare delle pigioni per una durata di
sei mesi (fr. 120'000.-) alla luce dell’alternativo metodo di calcolo citato
dalla predetta decisione dell’Alta Corte per le procedure che hanno per oggetto
solamente l’espulsione, l’importo attribuito alla convenuta dal giudice di
prime cure sarebbe comunque ben inferiore al limite tariffale (fr. 1'440.-);
che la reclamante non ha
prodotto una nota d’onorario dettagliata, risultando il dispendio orario da lei
esposto manifestamente eccessivo per rapporto alla procedura sommaria qui in
esame, vertente su un tema limitato e non particolarmente complesso, malgrado
le sue osservazioni abbiano in effetti sollevato diversi aspetti controversi;
che tenuto conto dei necessari contatti fra
cliente e patrocinatore, della richiesta di proroga del termine per formulare
le osservazioni inoltrata il 27 aprile 2020, dello studio dell’istanza e dell’allestimento
delle osservazioni 8 maggio 2020 (4 pagine), si può ammettere un dispendio
orario pari all’incirca a 5 ore, retribuite con fr. 280.-/ora (v. art. 12
RTar);
che pur non essendo arbitraria
o errata la decisione del Pretore di scostarsi dalle tariffe di cui all’art. 11
RTar a fronte della manifesta sproporzione fra il valore litigioso della
controversia e l’importo ad valorem così determinato e le prestazioni
del patrocinatore della reclamante, a ragione quest’ultima rileva che l’importo
a lei attribuito non pare giustificato e non tiene adeguatamente conto
del lavoro svolto;
che in tali circostanze, la somma
attribuita dal Pretore si rivela manifestamente insufficiente e non può essere
confermata;
che a fronte delle suesposte considerazioni
si giustifica di attribuire alla reclamante un importo arrotondato di fr. 1'500.-,
che tiene altresì in considerazione l’IVA e le spese;
che il reclamo deve
pertanto essere parzialmente accolto;
che le spese
giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC);
che considerate
le particolarità del caso concreto, segnatamente le pertinenti considerazioni
della reclamante in relazione alle modalità di quantificazione dell’indennità
ripetibile, ma anche l’eccessività delle sue pretese, si giustifica porre le
spese del presente giudizio di fr. 200.- (v. art. 14 LTG) in capo alle parti in
ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Fatti
I. Il
reclamo 19 giugno 2020 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 9 giugno 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 (inc.
SO.2020.1496) invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi CHF 200.--, da anticipare dalla parte istante, restano interamente
a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte CHF 1’500.-- a titolo
di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 200.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).