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Decisione

12.2020.82

Provvedimento cautelare, restrizione della facoltà di disporre su un fondo, prestazione di una garanzia

24 agosto 2020Italiano21 min

__________ (deceduto l’11 aprile 2020) ha donato alle figlie E__________ e I__________

Source ti.ch

Fatti

A.

Con due atti di donazione del 26 agosto e del 23 settembre 2016, F__________

__________ (deceduto l’11 aprile 2020) ha donato alle figlie E__________ e I__________

__________, quali nuove comproprietarie in ragione di metà ciascuna, i fondi

part. n. __________ e __________ RFD di __________, un’interessenza nella

comunione ereditaria a cui è intestata la quota di comproprietà di ½ del fondo

part. n. __________ RFD di __________ e il fondo part. n. __________ RFD di __________,

derivante dal frazionamento del fondo part. n. __________ (doc. B e C).

Nel seguito, le

medesime hanno trasferito a T__________ __________ __________ (figlio di E__________

__________) i fondi part. n. __________ (compravendita) e __________ (donazione,

quest’ultimo in seguito frazionato nei

fondi part. n. __________ e __________), e a C__________ __________ (minorenne figlia

di I__________ __________, nata il 3 luglio 2004) il fondo part. n. __________

(donazione).

B.

Gli altri due figli di F__________ __________, ovvero AP 1 e AP 2,

si sono opposti alle donazioni paterne a

tutela dei loro diritti ereditari, rispettivamente di loro pretese derivanti da

un contratto successorio datato 12 maggio 2016 (doc. D) stipulato fra F__________

__________ e sua moglie W__________ __________-__________ (deceduta il 7

gennaio 2019). Conseguentemente, con istanza supercautelare e cautelare 16

aprile 2020, essi hanno convenuto AO 1 innanzi al Pretore della Giurisdizione

di Locarno-Campagna, postulando l’annotazione a Registro fondiario di una

restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC a carico del

fondo part. n. __________ RFD di __________ (inc. CA.2020.17). Contestualmente,

i medesimi hanno avviato un’analoga azione nei confronti di T__________ __________

Mattioli, avente per oggetto i fondi part. n. __________, __________ e __________

RFD di __________ (v. i paralleli inc. CA.2020.16 e 12.2020.81).

In sintesi, gli istanti

hanno eccepito la nullità delle donazioni in questione a fronte di una presunta

incapacità di discernimento del padre o un suo conseguente vizio di volontà

(errore sui motivi). Ciò sarebbe desumibile in particolare da una

contraddizione fra tali atti e le volontà precedentemente espresse dallo stesso

F__________ __________ nel citato contratto successorio, rispettivamente da un

asserito repentino degrado delle sue capacità cognitive a partire dalla

primavera/estate 2016 (v. ad esempio doc. M e Q-S). A loro dire, T__________ __________

__________ e AO 1 sarebbero stati al corrente delle suddette circostanze, di

qui la loro malafede. Il trasferimento dei fondi agli stessi da parte di E__________

e I__________ __________ sarebbe stato un espediente per allontanare i beni

dalla comunione ereditaria fu F__________ __________, e un eventuale ulteriore

trasferimento dei beni a un terzo in buona fede potrebbe compromettere

definitivamente le loro pretese.

C.

Con decisione supercautelare del giorno successivo, il Pretore ha

accolto l’istanza inaudita altera parte. Con comunicazione 5 maggio 2020

gli istanti hanno nuovamente preso posizione sull’asserita incapacità di discernimento

di F__________ __________.

D.

Con osservazioni 7 maggio 2020 AO 1 (per il tramite della madre

quale rappresentante legale) si è opposta all’istanza, postulando preliminarmente

e già in via supercautelare la revoca della misura ordinata e in subordine che

il suo mantenimento fosse condizionato alla prestazione di una garanzia di

fr. 140'000.- ai sensi dell’art. 264 CPC, e in via principale la reiezione

dell’istanza cautelare, subordinatamente il versamento della suddetta garanzia.

La medesima ha in particolare contestato la sua malafede, la validità del

contratto successorio 12 maggio 2016 e l’incapacità di discernimento di F__________

__________, producendo una valutazione cognitiva del dott. med. B__________ __________

(doc. 6) e rilevando che in varie iniziative penali promosse dalla controparte

nei confronti di I__________ e E__________ __________ (in particolare a titolo

di coazione ai danni di F__________ __________, conseguimento fraudolento di

una falsa attestazione e falsità in documenti), le autorità penali hanno

accertato la capacità di intendere e di volere del donatore e l’assenza di

pressioni da parte delle figlie, emanando dei conseguenti decreti di non luogo

a procedere e di abbandono (doc. 1-4, 7-10). La convenuta ha pure osservato che

il provvedimento sarebbe suscettibile di crearle un rilevante danno, in quanto

le impedirebbe di aumentare l’aggravio ipotecario a carico del fondo part. n. __________,

necessario sia per il finanziare il suo sostentamento e i suoi studi, sia per

effettuare importanti e urgenti lavori di manutenzione dell’edificio sito sul

fondo e attualmente dato in locazione (ritenuto che le relative pigioni sono

l’unica entrata che le permette di fare fronte agli oneri ipotecari). Il provvedimento

inoltre pregiudicherebbe la possibilità di ottenere il rinnovo della parte del

mutuo ipotecario in scadenza al 19 febbraio 2021, pari a fr. 260'000.- (doc.

22, 23, 26 e 27).

Con separato scritto di

medesima data, la convenuta ha pure contestato la comunicazione 5 maggio 2020

degli istanti.

E.

Con replica 26 maggio 2020 gli istanti si sono opposti alle

richieste e alle tesi della controparte, riconfermandosi nelle proprie

posizioni.

F.

Con decisione 2 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca

della misura supercautelare e ha accolto la richiesta subordinata della

convenuta, ordinando agli istanti, a garanzia del risarcimento di eventuali

danni, di versare entro 20 giorni sul conto della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna l’importo di fr. 140'000.- o di fornire una garanzia

equivalente di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una

compagnia di assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera, con

l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la

revoca del provvedimento supercautelare ordinato il 17 aprile 2020.

G. Con

appello 19 giugno 2020 gli istanti sono insorti contro tale giudizio, chiedendo

in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e nel

merito la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la

richiesta di garanzia. Con un ulteriore scritto 23 giugno 2020 AP 1 ha in

sostanza rilevato che la medesima e il fratello non sono in grado di versare la

garanzia e che non è equo che un’efficace tutela cautelare debba dipendere

dalla situazione finanziaria dei richiedenti.

H.

Con decisione 30 giugno 2020 questa Camera ha accordato effetto

sospensivo al gravame, con la precisazione che questa decisione avrebbe potuto

essere rivista una volta ricevute le osservazioni della parte appellata.

I.

Con osservazioni (recte: risposta) 7 luglio 2020 l’appellata si

è opposta alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e ha postulato

la reiezione del gravame.

J.

Con replica spontanea 15 luglio 2020 gli appellanti hanno nuovamente

rimarcato le proprie posizioni, contestando quelle avverse. Con istanza 20

luglio 2020 i medesimi hanno pure postulato l’assunzione di nuovi mezzi di

prova ai sensi dell’art. 317 CPC (doc. QQ, RR, SS e TT). L’istanza è stata respinta

da questa Camera, nella misura in cui ricevibile, con ordinanza 22 luglio 2020.

K.

Con duplica spontanea 21 luglio 2020 l’appellata ha contestato la

replica spontanea della controparte e ha a sua volta approfondito le sue tesi.

L.

Con comunicazione 30 luglio 2020, questa Camera ha informato le

parti circa l’avvio della deliberazione in relazione alla controversia in

questione, con l’avvertenza che nuovi allegati, rispettivamente nuovi mezzi di

prova, non avrebbero più potuto essere ammessi. Ne consegue che il successivo

scritto 10 agosto 2020 degli appellanti non viene preso in considerazione.

E considerato

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella fattispecie, in considerazione dell’ammontare della garanzia

ordinata, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata. I

termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di

adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte: risposta)

dell’appellata sono tempestivi, così come sono tempestive la replica e la

duplica spontanee delle parti.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Il gravame verrà dunque

esaminato solamente nella misura in cui rispetta i summenzionati principi.

3.

Con la decisione impugnata il Pretore, dopo aver respinto la

richiesta di revoca del provvedimento supercautelare 17 aprile 2020, ha esposto

pertinente dottrina relativa all’art. 264 CPC e ha nel seguito osservato che AO

1.

ha sufficientemente reso verosimile il potenziale danno che il provvedimento

potrebbe causarle, anche solo conseguente alla difficoltà (o impossibilità) di

ottenere la concessione di un aumento dell’aggravio ipotecario al fine di procedere

all’esecuzione di interventi di manutenzione dell’edificio situato sul fondo (doc.

26.

e 27), oppure conseguente alla mancata possibilità, finché durerà il

provvedimento cautelare, di alienare l’immobile oggetto di annotazione. Viste

l’incisività della misura e la sua presumibile durata (anche tenuto conto delle

richieste istruttorie), come pure l’irrilevanza dell’obiezione degli istanti

(nemmeno dimostrata né palese) di non essere finanziariamente in grado di

prestare la garanzia (mirando per l’appunto la garanzia a tutelare eventuali pretese

risarcitorie della convenuta per i danni causati dal provvedimento cautelare),

il giudice di prima sede ha dunque accolto la richiesta di garanzia. Quanto al

suo ammontare, considerata la difficoltà nel quantificare il possibile danno,

il primo giudice ha ritenuto che l’importo richiesto, pari a fr. 140'000.-,

ovvero all’incirca a un decimo del valore venale del fondo colpito

dall’annotazione (in casu: part. n. __________ RFD __________, del

presumibile valore di

fr. 1'443’750.-), fosse adeguato alla luce della giurisprudenza del Tribunale d’appello.

4.

Con il gravame,

gli istanti cautelari chiedono che la garanzia loro imposta dal Pretore quale

condizione per il mantenimento della misura supercautelare venga annullata,

rimproverando al primo giudice la violazione degli art. 2 e 8 CC, 264 CPC e 29a

Cost.

5.

Preliminarmente, si può precisare che giusta l’art. 960

cpv. 1 n. 1 CC, restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate

per singoli fondi, in virtù di un ordine dell'autorità giudiziaria, a garanzia

di pretese contestate o esecutive. Per ottenere una restrizione della facoltà

di disporre nel registro fondiario, il richiedente deve rendere verosimile la

sua legittimazione, cioè un interesse degno di protezione nel senso dell'art.

961.

cpv. 3 CC e una minaccia della sua posizione giuridica, ovvero il rischio concreto

di perdere il proprio diritto per gli effetti legati alla pubblicità del

registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), poiché un terzo in buona fede potrebbe

essere protetto nel suo acquisto (ICCA del 3 agosto 2018, inc. 11.2017.30,

consid. 8a e 8c).

Simili pretese

diventano così efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti (art.

960.

cpv. 2 CC). In altre parole, l’annotazione a registro

fondiario ha effetto verso qualsiasi terzo che dovesse successivamente

acquistare la proprietà del fondo, far iscrivere un diritto reale limitato o

annotare un proprio diritto personale (Schmid

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6. ed. 2019, n. 1 ad art. 960).

6.

Secondo l'art. 264 cpv. 1 CPC, se vi è da temere un danno per la

controparte, il giudice può subordinare l'emanazione di provvedimenti cautelari

alla prestazione di una garanzia da parte dell'istante. La garanzia rappresenta

uno strumento di riequilibro delle posizioni e degli interessi delle parti (DTF

139.

III 86, consid. 5; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 5 seg. ad art. 264; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3.

ed. 2017, n. 3 ad art. 264). Il suo importo è funzionale al danno paventato, e

deve essere adeguato e proporzionato. La parte richiedente deve dunque rendere

verosimile un danno potenziale e oggettivo, e la sua entità. Dipendendo ciò

nondimeno da prognosi e stime, dalla durata di vita della misura cautelare in

questione e da circostanze spesso non tematizzate in ambito cautelare, le

relative incertezze e difficoltà probatorie impongono una certa flessibilità e

un diminuito rigore nei confronti del richiedente, il quale può anche ricorrere

alla facilitazione prevista dall’art. 42 cpv. 2 CO. Inoltre, più la misura

incide sulla situazione giuridica della parte convenuta, più essa genera il

timore di un danno (Trezzini, op.

cit., n. 22 ad art. 264; Bohnet in:

Commentaire romand, CPC, 2. ed. 2019, n. 5 ad art. 264; Sprecher, op. cit., n. 29 e 30 ad art. 264).

7.

Con l’impugnativa gli appellanti rilevano innanzitutto che l’art.

264.

CPC ha carattere potestativo (non essendo il giudice tenuto a concedere la

garanzia nemmeno in presenza di un eventuale danno per la convenuta), e che nel

caso concreto la richiesta garanzia sarebbe abusiva (art. 2 CC) e dovrebbe

essere negata, per equità, già solo poiché gli stessi si sono limitati a

chiedere il ripristino di una situazione conforme alla legalità e al diritto di

proprietà della CE fu F__________ __________ sull’immobile in questione, che la controparte avrebbe ottenuto senza

fornire alcuna controprestazione, e meglio senza nemmeno assumersi il relativo

debito ipotecario (doc. B e doc. 26). Inoltre, a detta degli appellanti, le

loro pretese avrebbero una parvenza di buon fondamento decisamente marcata e

accresciuta e dovrebbero prevalere, poiché il primo giudice ne ha confermato la

verosimiglianza anche dopo il confronto con le tesi avverse, per cui il

successivo accoglimento della garanzia vi sarebbe in contraddizione e

violerebbe l’art. 29a Cost.

8.

Ora, il giudice di prima sede, con la decisione impugnata 2 giugno

2020, si è limitato a osservare che il provvedimento non risultava a tal punto

ingiustificato da doverlo revocare prima dell’esperimento dei necessari atti

istruttori. Per il resto, gli appellanti propongono una descrizione della

fattispecie ancorata alla loro visione soggettiva della causa, sollevando

questioni che non sono così chiare come essi pretendono, fra cui l’asserita

incapacità di discernimento di F__________ __________ (negata in sede penale), l’asserita

malafede di AO 1, l’analisi del contratto successorio 12 maggio 2016 e le

concrete pretese che intendono derivare da esso o più in generale dalla

successione paterna (che nemmeno emergono con particolare trasparenza

dall’istanza cautelare). La loro posizione è già stata tutelata con

l’emanazione del provvedimento in questione, e una reiezione della garanzia

solamente sulla base dei loro interessi significherebbe tenerli doppiamente in

considerazione a discapito dei contrapposti interessi della convenuta e della

funzione di riequilibrio che caratterizza lo strumento della garanzia. In altre

parole, gli appellanti vorrebbero negare la garanzia perché il primo giudice ha

al momento confermato la misura supercautelare, ma omettono di considerare che

il contraltare di questa conferma è dato proprio dalla garanzia. Infine, alla

luce degli elementi finora noti, non si vede per quale motivo l’appellata

abuserebbe del suo diritto di chiedere la garanzia o agirebbe per questo in

malafede. Le censure appellatorie devono pertanto essere respinte.

9.

Gli appellanti criticano il primo giudice anche per aver violato l’art.

8.

CC. Innanzitutto, il paventato danno non consisterebbe nella mancata

possibilità di alienare l’immobile, siccome la controparte ha negato che ciò

fosse nelle sue intenzioni, evidenziando piuttosto l’impossibilità di aggravare

ulteriormente il fondo, ciò che le permetterebbe di finanziare i lavori di

manutenzione allo stabile e di aumentare le pigioni ivi riferite. Spettava nondimeno

a quest’ultima, gravata dall’onere della prova, allegare, sostanziare e

dimostrare la verosimiglianza dell’eventuale danno, compresi la sua entità e il

suo rapporto causale con la misura ordinata, tale da giustificare una garanzia

di ben fr. 140'000.- (anche in caso di applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO),

ciò che non avrebbe fatto. Secondo gli appellanti, la medesima non ha

dimostrato né l’urgenza dei lavori e il relativo costo, né l’impossibilità

dell’aggravio ipotecario o di eseguire i lavori mediante diverse modalità di

finanziamento. La convenuta avrebbe ad esempio potuto dimostrare l’importo

delle pigioni che già incassa e il presumibile mancato guadagno, l’importo

necessario per far eseguire gli interventi di manutenzione, e i risparmi a

disposizione sua o di sua madre. Inoltre, il debito ipotecario esistente sul fondo

part. n. __________ nemmeno sarebbe a suo carico, bensì a carico delle due

comunioni ereditarie fu F__________ __________ e fu W__________ __________ (v.

doc. 26), di cui fanno parte gli stessi appellanti. Sono pertanto queste

comunioni ereditarie a garantire la posizione della convenuta quale proprietaria

iscritta a RF, e incomberà a queste ultime affrontare la questione del rinnovo

di una parte del mutuo ipotecario globale, in ogni caso tutt’altro che urgente.

Il Pretore non avrebbe pertanto

dovuto limitarsi a presumere un danno, capovolgendo l’onere probatorio. Inoltre,

la giurisprudenza da lui citata per la quantificazione della garanzia sarebbe

obsoleta alla luce del senso e della portata del nuovo art. 264 CPC e del suddetto onere probatorio della

controparte, rispettivamente verterebbe su una fattispecie nemmeno analoga al

caso concreto, non potendo il primo giudice dunque limitarsi ad applicare un forfait

per rapporto all’asserito valore dell’immobile.

10.

Nel caso

concreto, si può preliminarmente osservare che giusta quanto previsto dal

contratto di donazione doc. B fra F__________ __________ e le figlie E__________

e I__________ __________, il primo avrebbe in particolare continuato, quale

usufruttuario, a percepire le entrate derivanti dall’immobile e a sostenere i

relativi costi, quali il pagamento degli interessi e degli ammortamenti

concernenti il debito ipotecario, mentre le donatarie sarebbero “per il

momento” rimaste terze proprietarie del pegno (doc. B, Fol. 5 e 6). Essendo

nel frattempo il donante deceduto e l’usufrutto conseguentemente cessato, vi

sarebbe pertanto da chiarire la sorte dei pegni gravanti il fondo (v. art. 832

seg. CC). La questione in ogni caso non necessita di essere esaminata in questa

sede, poiché è incontestabile che la restrizione della facoltà di disporre

ostacoli la negoziazione del rinnovo del mutuo ipotecario in scadenza

all’incirca fra sette mesi (doc. 26), e che un mancato rinnovo potrebbe essere

pregiudizievole per la proprietaria del bene gravato dal pegno. Ricordato che

la gradazione probatoria richiesta, nella presente procedura di natura celere e

sommaria, è quella della semplice verosimiglianza e che l’incisività della

misura accresce la possibilità di un danno, è del resto evidente che l’annotazione

di una restrizione della facoltà di disporre sul fondo part. n. __________ e la

priorità del relativo diritto rispetto a quelli posteriormente acquisiti possano

compromettere le negoziazioni in vista della concessione di un mutuo ipotecario

(v. anche sopra, consid. 5). In considerazione di ciò, come pure della

necessità dei lavori di manutenzione, resi sufficientemente verosimili dal doc.

27, della minore età della convenuta, ancora agli studi, e dall’assenza di

elementi atti a far presumere un’elevata disponibilità finanziaria tale da

rendere irrilevante l’ipotesi di un aggravio ipotecario, la decisione del

Pretore di ammettere la verosimiglianza di un danno dev’essere condivisa. Ciò

posto, il rimprovero di violazione dell'art. 8 CC risulta infondato.

11.

Quanto

all’ammontare della garanzia, gli appellanti non possono essere seguiti quando

sostengono che la giurisprudenza della ICCA dovrebbe essere ritenuta obsoleta o

superata dall’art. 264 CPC. Essi non si confrontano con l’accertamento pretorile relativo alla

presumibile durata della procedura cautelare a fronte dell’istruttoria ancora

da esperire, né con quello relativo alle difficoltà nella quantificazione del

possibile danno (che come appena visto non può essere ridotto al semplice

mancato guadagno relativo alle pigioni), né contestano il valore del fondo part.

n. __________, né spiegano perché una garanzia di fr. 140'000.-, alla luce

delle circostanze concrete allegate dalla convenuta, sarebbe eccessiva. Ne

discende che, anche sotto tale aspetto, la decisione pretorile resiste alla

critica.

12.

Con

l’impugnativa, gli appellanti non hanno sostenuto di non essere in grado di

versare la garanzia. Lo ha fatto AP 1 nel suo scritto 23 giugno 2020, ma senza

esporre o sostanziare in alcun modo la sua affermazione, segnatamente la

propria situazione finanziaria o quella del fratello, come già evidenziato dal

giudice di prima sede. Anche la suddetta censura non può dunque

rimettere in discussione l’impugnato giudizio. Per il resto, lo

strumento della garanzia intende tutelare proprio eventuali diritti risarcitori

della convenuta qualora il provvedimento cautelare si rivelasse ingiustificato,

considerato che la medesima non deve essere tenuta a sopportare

il rischio di insolvenza della parte richiedente (Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO Band II, n. 2 ad art.

264; Sprecher, op. cit., n. 2 ad

art. 264).

13.

Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,

con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza degli

appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10

e 13 LTG, 11 e 14 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale

ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 140'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 19 giugno

2020 di AP 1 e AP 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 800.-, sono poste a carico

degli appellanti in solido fra loro, che rifonderanno all’appellata, con uguale

vincolo di solidarietà,

fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.

III. Notificazione:

-

;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni

in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).