12.2020.82
Provvedimento cautelare, restrizione della facoltà di disporre su un fondo, prestazione di una garanzia
24 agosto 2020Italiano21 min
__________ (deceduto l’11 aprile 2020) ha donato alle figlie E__________ e I__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.82
Lugano
24 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2020.17 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 16
aprile 2020 da
AP 1
AP 2
entrambi
patrocinati dall’avv. PA 1
contro
AO 1
rappresentata
da RA 1
patrocinata
dall’avv. PA 2
con cui gli istanti hanno chiesto in via supercautelare e cautelare
di annotare a Registro
fondiario una restrizione della facoltà di disporre a carico del
fondo part. n. __________ RFD di
__________, di proprietà della convenuta;
richiesta accolta dal Pretore in via supercautelare con decisione
17 aprile 2020 e
contestata dalla convenuta, che ha postulato in via principale la
revoca del
provvedimento e in subordine di condizionarlo al versamento, da
parte degli istanti, di
una garanzia pari a fr. 140'000.- (art. 264 CPC);
vista la Decisione 2 giugno 2020 con cui il Pretore ha respinto
l’istanza di revoca della
misura supercautelare, accogliendo la richiesta subordinata di
prestazione della citata
garanzia;
appellanti gli istanti, che con appello 19 giugno 2020 hanno
chiesto preliminarmente
la concessione dell’effetto sospensivo al gravame (accolto da
questa Camera con
decisione 30 giugno 2020) e nel merito la riforma della decisione
impugnata nel senso
di respingere la richiesta di garanzia, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 7 luglio 2020 ha postulato la
reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
visti altresì l’ulteriore scritto 23 giugno 2020 di AP 1, la
replica spontanea 15 luglio 2020 degli appellanti e la duplica
spontanea 21 luglio 2020
dell’appellata;
richiamata l’ordinanza 22 luglio 2020 con cui questa Camera ha respinto,
nella misura
in cui ricevibile, l’istanza 20 luglio 2020 degli appellanti che
chiedeva l’assunzione di
nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 CPC;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
Con due atti di donazione del 26 agosto e del 23 settembre 2016, F__________
__________ (deceduto l’11 aprile 2020) ha donato alle figlie E__________ e I__________
__________, quali nuove comproprietarie in ragione di metà ciascuna, i fondi
part. n. __________ e __________ RFD di __________, un’interessenza nella
comunione ereditaria a cui è intestata la quota di comproprietà di ½ del fondo
part. n. __________ RFD di __________ e il fondo part. n. __________ RFD di __________,
derivante dal frazionamento del fondo part. n. __________ (doc. B e C).
Nel seguito, le
medesime hanno trasferito a T__________ __________ __________ (figlio di E__________
__________) i fondi part. n. __________ (compravendita) e __________ (donazione,
quest’ultimo in seguito frazionato nei
fondi part. n. __________ e __________), e a C__________ __________ (minorenne figlia
di I__________ __________, nata il 3 luglio 2004) il fondo part. n. __________
(donazione).
B.
Gli altri due figli di F__________ __________, ovvero AP 1 e AP 2,
si sono opposti alle donazioni paterne a
tutela dei loro diritti ereditari, rispettivamente di loro pretese derivanti da
un contratto successorio datato 12 maggio 2016 (doc. D) stipulato fra F__________
__________ e sua moglie W__________ __________-__________ (deceduta il 7
gennaio 2019). Conseguentemente, con istanza supercautelare e cautelare 16
aprile 2020, essi hanno convenuto AO 1 innanzi al Pretore della Giurisdizione
di Locarno-Campagna, postulando l’annotazione a Registro fondiario di una
restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC a carico del
fondo part. n. __________ RFD di __________ (inc. CA.2020.17). Contestualmente,
i medesimi hanno avviato un’analoga azione nei confronti di T__________ __________
Mattioli, avente per oggetto i fondi part. n. __________, __________ e __________
RFD di __________ (v. i paralleli inc. CA.2020.16 e 12.2020.81).
In sintesi, gli istanti
hanno eccepito la nullità delle donazioni in questione a fronte di una presunta
incapacità di discernimento del padre o un suo conseguente vizio di volontà
(errore sui motivi). Ciò sarebbe desumibile in particolare da una
contraddizione fra tali atti e le volontà precedentemente espresse dallo stesso
F__________ __________ nel citato contratto successorio, rispettivamente da un
asserito repentino degrado delle sue capacità cognitive a partire dalla
primavera/estate 2016 (v. ad esempio doc. M e Q-S). A loro dire, T__________ __________
__________ e AO 1 sarebbero stati al corrente delle suddette circostanze, di
qui la loro malafede. Il trasferimento dei fondi agli stessi da parte di E__________
e I__________ __________ sarebbe stato un espediente per allontanare i beni
dalla comunione ereditaria fu F__________ __________, e un eventuale ulteriore
trasferimento dei beni a un terzo in buona fede potrebbe compromettere
definitivamente le loro pretese.
C.
Con decisione supercautelare del giorno successivo, il Pretore ha
accolto l’istanza inaudita altera parte. Con comunicazione 5 maggio 2020
gli istanti hanno nuovamente preso posizione sull’asserita incapacità di discernimento
di F__________ __________.
D.
Con osservazioni 7 maggio 2020 AO 1 (per il tramite della madre
quale rappresentante legale) si è opposta all’istanza, postulando preliminarmente
e già in via supercautelare la revoca della misura ordinata e in subordine che
il suo mantenimento fosse condizionato alla prestazione di una garanzia di
fr. 140'000.- ai sensi dell’art. 264 CPC, e in via principale la reiezione
dell’istanza cautelare, subordinatamente il versamento della suddetta garanzia.
La medesima ha in particolare contestato la sua malafede, la validità del
contratto successorio 12 maggio 2016 e l’incapacità di discernimento di F__________
__________, producendo una valutazione cognitiva del dott. med. B__________ __________
(doc. 6) e rilevando che in varie iniziative penali promosse dalla controparte
nei confronti di I__________ e E__________ __________ (in particolare a titolo
di coazione ai danni di F__________ __________, conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione e falsità in documenti), le autorità penali hanno
accertato la capacità di intendere e di volere del donatore e l’assenza di
pressioni da parte delle figlie, emanando dei conseguenti decreti di non luogo
a procedere e di abbandono (doc. 1-4, 7-10). La convenuta ha pure osservato che
il provvedimento sarebbe suscettibile di crearle un rilevante danno, in quanto
le impedirebbe di aumentare l’aggravio ipotecario a carico del fondo part. n. __________,
necessario sia per il finanziare il suo sostentamento e i suoi studi, sia per
effettuare importanti e urgenti lavori di manutenzione dell’edificio sito sul
fondo e attualmente dato in locazione (ritenuto che le relative pigioni sono
l’unica entrata che le permette di fare fronte agli oneri ipotecari). Il provvedimento
inoltre pregiudicherebbe la possibilità di ottenere il rinnovo della parte del
mutuo ipotecario in scadenza al 19 febbraio 2021, pari a fr. 260'000.- (doc.
22, 23, 26 e 27).
Con separato scritto di
medesima data, la convenuta ha pure contestato la comunicazione 5 maggio 2020
degli istanti.
E.
Con replica 26 maggio 2020 gli istanti si sono opposti alle
richieste e alle tesi della controparte, riconfermandosi nelle proprie
posizioni.
F.
Con decisione 2 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca
della misura supercautelare e ha accolto la richiesta subordinata della
convenuta, ordinando agli istanti, a garanzia del risarcimento di eventuali
danni, di versare entro 20 giorni sul conto della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna l’importo di fr. 140'000.- o di fornire una garanzia
equivalente di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una
compagnia di assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera, con
l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la
revoca del provvedimento supercautelare ordinato il 17 aprile 2020.
G. Con
appello 19 giugno 2020 gli istanti sono insorti contro tale giudizio, chiedendo
in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e nel
merito la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la
richiesta di garanzia. Con un ulteriore scritto 23 giugno 2020 AP 1 ha in
sostanza rilevato che la medesima e il fratello non sono in grado di versare la
garanzia e che non è equo che un’efficace tutela cautelare debba dipendere
dalla situazione finanziaria dei richiedenti.
H.
Con decisione 30 giugno 2020 questa Camera ha accordato effetto
sospensivo al gravame, con la precisazione che questa decisione avrebbe potuto
essere rivista una volta ricevute le osservazioni della parte appellata.
I.
Con osservazioni (recte: risposta) 7 luglio 2020 l’appellata si
è opposta alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e ha postulato
la reiezione del gravame.
J.
Con replica spontanea 15 luglio 2020 gli appellanti hanno nuovamente
rimarcato le proprie posizioni, contestando quelle avverse. Con istanza 20
luglio 2020 i medesimi hanno pure postulato l’assunzione di nuovi mezzi di
prova ai sensi dell’art. 317 CPC (doc. QQ, RR, SS e TT). L’istanza è stata respinta
da questa Camera, nella misura in cui ricevibile, con ordinanza 22 luglio 2020.
K.
Con duplica spontanea 21 luglio 2020 l’appellata ha contestato la
replica spontanea della controparte e ha a sua volta approfondito le sue tesi.
L.
Con comunicazione 30 luglio 2020, questa Camera ha informato le
parti circa l’avvio della deliberazione in relazione alla controversia in
questione, con l’avvertenza che nuovi allegati, rispettivamente nuovi mezzi di
prova, non avrebbero più potuto essere ammessi. Ne consegue che il successivo
scritto 10 agosto 2020 degli appellanti non viene preso in considerazione.
E considerato
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nella fattispecie, in considerazione dell’ammontare della garanzia
ordinata, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata. I
termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di
adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte: risposta)
dell’appellata sono tempestivi, così come sono tempestive la replica e la
duplica spontanee delle parti.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Il gravame verrà dunque
esaminato solamente nella misura in cui rispetta i summenzionati principi.
3.
Con la decisione impugnata il Pretore, dopo aver respinto la
richiesta di revoca del provvedimento supercautelare 17 aprile 2020, ha esposto
pertinente dottrina relativa all’art. 264 CPC e ha nel seguito osservato che AO
1.
ha sufficientemente reso verosimile il potenziale danno che il provvedimento
potrebbe causarle, anche solo conseguente alla difficoltà (o impossibilità) di
ottenere la concessione di un aumento dell’aggravio ipotecario al fine di procedere
all’esecuzione di interventi di manutenzione dell’edificio situato sul fondo (doc.
26.
e 27), oppure conseguente alla mancata possibilità, finché durerà il
provvedimento cautelare, di alienare l’immobile oggetto di annotazione. Viste
l’incisività della misura e la sua presumibile durata (anche tenuto conto delle
richieste istruttorie), come pure l’irrilevanza dell’obiezione degli istanti
(nemmeno dimostrata né palese) di non essere finanziariamente in grado di
prestare la garanzia (mirando per l’appunto la garanzia a tutelare eventuali pretese
risarcitorie della convenuta per i danni causati dal provvedimento cautelare),
il giudice di prima sede ha dunque accolto la richiesta di garanzia. Quanto al
suo ammontare, considerata la difficoltà nel quantificare il possibile danno,
il primo giudice ha ritenuto che l’importo richiesto, pari a fr. 140'000.-,
ovvero all’incirca a un decimo del valore venale del fondo colpito
dall’annotazione (in casu: part. n. __________ RFD __________, del
presumibile valore di
fr. 1'443’750.-), fosse adeguato alla luce della giurisprudenza del Tribunale d’appello.
4.
Con il gravame,
gli istanti cautelari chiedono che la garanzia loro imposta dal Pretore quale
condizione per il mantenimento della misura supercautelare venga annullata,
rimproverando al primo giudice la violazione degli art. 2 e 8 CC, 264 CPC e 29a
Cost.
5.
Preliminarmente, si può precisare che giusta l’art. 960
cpv. 1 n. 1 CC, restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate
per singoli fondi, in virtù di un ordine dell'autorità giudiziaria, a garanzia
di pretese contestate o esecutive. Per ottenere una restrizione della facoltà
di disporre nel registro fondiario, il richiedente deve rendere verosimile la
sua legittimazione, cioè un interesse degno di protezione nel senso dell'art.
961.
cpv. 3 CC e una minaccia della sua posizione giuridica, ovvero il rischio concreto
di perdere il proprio diritto per gli effetti legati alla pubblicità del
registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), poiché un terzo in buona fede potrebbe
essere protetto nel suo acquisto (ICCA del 3 agosto 2018, inc. 11.2017.30,
consid. 8a e 8c).
Simili pretese
diventano così efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti (art.
960.
cpv. 2 CC). In altre parole, l’annotazione a registro
fondiario ha effetto verso qualsiasi terzo che dovesse successivamente
acquistare la proprietà del fondo, far iscrivere un diritto reale limitato o
annotare un proprio diritto personale (Schmid
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6. ed. 2019, n. 1 ad art. 960).
6.
Secondo l'art. 264 cpv. 1 CPC, se vi è da temere un danno per la
controparte, il giudice può subordinare l'emanazione di provvedimenti cautelari
alla prestazione di una garanzia da parte dell'istante. La garanzia rappresenta
uno strumento di riequilibro delle posizioni e degli interessi delle parti (DTF
139.
III 86, consid. 5; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 5 seg. ad art. 264; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3.
ed. 2017, n. 3 ad art. 264). Il suo importo è funzionale al danno paventato, e
deve essere adeguato e proporzionato. La parte richiedente deve dunque rendere
verosimile un danno potenziale e oggettivo, e la sua entità. Dipendendo ciò
nondimeno da prognosi e stime, dalla durata di vita della misura cautelare in
questione e da circostanze spesso non tematizzate in ambito cautelare, le
relative incertezze e difficoltà probatorie impongono una certa flessibilità e
un diminuito rigore nei confronti del richiedente, il quale può anche ricorrere
alla facilitazione prevista dall’art. 42 cpv. 2 CO. Inoltre, più la misura
incide sulla situazione giuridica della parte convenuta, più essa genera il
timore di un danno (Trezzini, op.
cit., n. 22 ad art. 264; Bohnet in:
Commentaire romand, CPC, 2. ed. 2019, n. 5 ad art. 264; Sprecher, op. cit., n. 29 e 30 ad art. 264).
7.
Con l’impugnativa gli appellanti rilevano innanzitutto che l’art.
264.
CPC ha carattere potestativo (non essendo il giudice tenuto a concedere la
garanzia nemmeno in presenza di un eventuale danno per la convenuta), e che nel
caso concreto la richiesta garanzia sarebbe abusiva (art. 2 CC) e dovrebbe
essere negata, per equità, già solo poiché gli stessi si sono limitati a
chiedere il ripristino di una situazione conforme alla legalità e al diritto di
proprietà della CE fu F__________ __________ sull’immobile in questione, che la controparte avrebbe ottenuto senza
fornire alcuna controprestazione, e meglio senza nemmeno assumersi il relativo
debito ipotecario (doc. B e doc. 26). Inoltre, a detta degli appellanti, le
loro pretese avrebbero una parvenza di buon fondamento decisamente marcata e
accresciuta e dovrebbero prevalere, poiché il primo giudice ne ha confermato la
verosimiglianza anche dopo il confronto con le tesi avverse, per cui il
successivo accoglimento della garanzia vi sarebbe in contraddizione e
violerebbe l’art. 29a Cost.
8.
Ora, il giudice di prima sede, con la decisione impugnata 2 giugno
2020, si è limitato a osservare che il provvedimento non risultava a tal punto
ingiustificato da doverlo revocare prima dell’esperimento dei necessari atti
istruttori. Per il resto, gli appellanti propongono una descrizione della
fattispecie ancorata alla loro visione soggettiva della causa, sollevando
questioni che non sono così chiare come essi pretendono, fra cui l’asserita
incapacità di discernimento di F__________ __________ (negata in sede penale), l’asserita
malafede di AO 1, l’analisi del contratto successorio 12 maggio 2016 e le
concrete pretese che intendono derivare da esso o più in generale dalla
successione paterna (che nemmeno emergono con particolare trasparenza
dall’istanza cautelare). La loro posizione è già stata tutelata con
l’emanazione del provvedimento in questione, e una reiezione della garanzia
solamente sulla base dei loro interessi significherebbe tenerli doppiamente in
considerazione a discapito dei contrapposti interessi della convenuta e della
funzione di riequilibrio che caratterizza lo strumento della garanzia. In altre
parole, gli appellanti vorrebbero negare la garanzia perché il primo giudice ha
al momento confermato la misura supercautelare, ma omettono di considerare che
il contraltare di questa conferma è dato proprio dalla garanzia. Infine, alla
luce degli elementi finora noti, non si vede per quale motivo l’appellata
abuserebbe del suo diritto di chiedere la garanzia o agirebbe per questo in
malafede. Le censure appellatorie devono pertanto essere respinte.
9.
Gli appellanti criticano il primo giudice anche per aver violato l’art.
8.
CC. Innanzitutto, il paventato danno non consisterebbe nella mancata
possibilità di alienare l’immobile, siccome la controparte ha negato che ciò
fosse nelle sue intenzioni, evidenziando piuttosto l’impossibilità di aggravare
ulteriormente il fondo, ciò che le permetterebbe di finanziare i lavori di
manutenzione allo stabile e di aumentare le pigioni ivi riferite. Spettava nondimeno
a quest’ultima, gravata dall’onere della prova, allegare, sostanziare e
dimostrare la verosimiglianza dell’eventuale danno, compresi la sua entità e il
suo rapporto causale con la misura ordinata, tale da giustificare una garanzia
di ben fr. 140'000.- (anche in caso di applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO),
ciò che non avrebbe fatto. Secondo gli appellanti, la medesima non ha
dimostrato né l’urgenza dei lavori e il relativo costo, né l’impossibilità
dell’aggravio ipotecario o di eseguire i lavori mediante diverse modalità di
finanziamento. La convenuta avrebbe ad esempio potuto dimostrare l’importo
delle pigioni che già incassa e il presumibile mancato guadagno, l’importo
necessario per far eseguire gli interventi di manutenzione, e i risparmi a
disposizione sua o di sua madre. Inoltre, il debito ipotecario esistente sul fondo
part. n. __________ nemmeno sarebbe a suo carico, bensì a carico delle due
comunioni ereditarie fu F__________ __________ e fu W__________ __________ (v.
doc. 26), di cui fanno parte gli stessi appellanti. Sono pertanto queste
comunioni ereditarie a garantire la posizione della convenuta quale proprietaria
iscritta a RF, e incomberà a queste ultime affrontare la questione del rinnovo
di una parte del mutuo ipotecario globale, in ogni caso tutt’altro che urgente.
Il Pretore non avrebbe pertanto
dovuto limitarsi a presumere un danno, capovolgendo l’onere probatorio. Inoltre,
la giurisprudenza da lui citata per la quantificazione della garanzia sarebbe
obsoleta alla luce del senso e della portata del nuovo art. 264 CPC e del suddetto onere probatorio della
controparte, rispettivamente verterebbe su una fattispecie nemmeno analoga al
caso concreto, non potendo il primo giudice dunque limitarsi ad applicare un forfait
per rapporto all’asserito valore dell’immobile.
10.
Nel caso
concreto, si può preliminarmente osservare che giusta quanto previsto dal
contratto di donazione doc. B fra F__________ __________ e le figlie E__________
e I__________ __________, il primo avrebbe in particolare continuato, quale
usufruttuario, a percepire le entrate derivanti dall’immobile e a sostenere i
relativi costi, quali il pagamento degli interessi e degli ammortamenti
concernenti il debito ipotecario, mentre le donatarie sarebbero “per il
momento” rimaste terze proprietarie del pegno (doc. B, Fol. 5 e 6). Essendo
nel frattempo il donante deceduto e l’usufrutto conseguentemente cessato, vi
sarebbe pertanto da chiarire la sorte dei pegni gravanti il fondo (v. art. 832
seg. CC). La questione in ogni caso non necessita di essere esaminata in questa
sede, poiché è incontestabile che la restrizione della facoltà di disporre
ostacoli la negoziazione del rinnovo del mutuo ipotecario in scadenza
all’incirca fra sette mesi (doc. 26), e che un mancato rinnovo potrebbe essere
pregiudizievole per la proprietaria del bene gravato dal pegno. Ricordato che
la gradazione probatoria richiesta, nella presente procedura di natura celere e
sommaria, è quella della semplice verosimiglianza e che l’incisività della
misura accresce la possibilità di un danno, è del resto evidente che l’annotazione
di una restrizione della facoltà di disporre sul fondo part. n. __________ e la
priorità del relativo diritto rispetto a quelli posteriormente acquisiti possano
compromettere le negoziazioni in vista della concessione di un mutuo ipotecario
(v. anche sopra, consid. 5). In considerazione di ciò, come pure della
necessità dei lavori di manutenzione, resi sufficientemente verosimili dal doc.
27, della minore età della convenuta, ancora agli studi, e dall’assenza di
elementi atti a far presumere un’elevata disponibilità finanziaria tale da
rendere irrilevante l’ipotesi di un aggravio ipotecario, la decisione del
Pretore di ammettere la verosimiglianza di un danno dev’essere condivisa. Ciò
posto, il rimprovero di violazione dell'art. 8 CC risulta infondato.
11.
Quanto
all’ammontare della garanzia, gli appellanti non possono essere seguiti quando
sostengono che la giurisprudenza della ICCA dovrebbe essere ritenuta obsoleta o
superata dall’art. 264 CPC. Essi non si confrontano con l’accertamento pretorile relativo alla
presumibile durata della procedura cautelare a fronte dell’istruttoria ancora
da esperire, né con quello relativo alle difficoltà nella quantificazione del
possibile danno (che come appena visto non può essere ridotto al semplice
mancato guadagno relativo alle pigioni), né contestano il valore del fondo part.
n. __________, né spiegano perché una garanzia di fr. 140'000.-, alla luce
delle circostanze concrete allegate dalla convenuta, sarebbe eccessiva. Ne
discende che, anche sotto tale aspetto, la decisione pretorile resiste alla
critica.
12.
Con
l’impugnativa, gli appellanti non hanno sostenuto di non essere in grado di
versare la garanzia. Lo ha fatto AP 1 nel suo scritto 23 giugno 2020, ma senza
esporre o sostanziare in alcun modo la sua affermazione, segnatamente la
propria situazione finanziaria o quella del fratello, come già evidenziato dal
giudice di prima sede. Anche la suddetta censura non può dunque
rimettere in discussione l’impugnato giudizio. Per il resto, lo
strumento della garanzia intende tutelare proprio eventuali diritti risarcitori
della convenuta qualora il provvedimento cautelare si rivelasse ingiustificato,
considerato che la medesima non deve essere tenuta a sopportare
il rischio di insolvenza della parte richiedente (Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO Band II, n. 2 ad art.
264; Sprecher, op. cit., n. 2 ad
art. 264).
13.
Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza degli
appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10
e 13 LTG, 11 e 14 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 140'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 19 giugno
2020 di AP 1 e AP 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a fr. 800.-, sono poste a carico
degli appellanti in solido fra loro, che rifonderanno all’appellata, con uguale
vincolo di solidarietà,
fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
-
;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni
in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF).