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Decisione

13.2019.89

Decisione in materia di prove. Il rifiuto ad assumere una prova o una modalità di assunzione difforme da quanto richiesto non sono costituive di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

11 marzo 2020Italiano6 min

statuito su una parte delle prove, respingendo le audizioni testimoniali di __________,

Source ti.ch

Fatti

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 17 ottobre 2019 il Pretore ha

statuito su una parte delle prove, respingendo le audizioni testimoniali di __________,

__________, __________, __________ e __________.

C. Con reclamo 4

novembre 2019 RE 1 chiede l’annullamento della decisione precitata e che siano

ammesse le audizioni testimoniali rifiutate dal Pretore.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

Considerandi

1.

L’ordinanza 17

ottobre 2019 con cui il Pretore ha deciso sulle prove è una decisione

ordinatoria processuale a’sensi dei combinati disposti degli art. 124 e 154 CPC,

la quale, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello.

2.

Nel presente caso,

la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 25 ottobre 2019, sicché il

gravame qui in esame, rimesso alla posta il 4 novembre 2019, è tempestivo e da

questo punto di vista ammissibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla

legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è

il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere,

come quella qui in oggetto, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in

tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami

o principi generali non è sufficiente (Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 73 ad art. 319).

4.

La reclamante

sostiene che in mancanza dell’assunzione delle prove testimoniali rifiutate dal

Pretore verrebbe a mancare il substrato probante delle sue rivendicazioni e argomentazioni,

facendo venire meno la ricerca della verità materiale.

4.1

Per costante giurisprudenza

di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti l’assunzione di una prova o

stabilisca le modalità d’assunzione delle stesse in modo difforme da quanto

chiesto da una parte non è di per sé atto a far insorgere il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile, concreto e di essenziale rilievo per

l’andamento del processo. Un eventuale pregiudizio può infatti essere

recuperato interamente o parzialmente mediante una successiva sentenza finale

favorevole. Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza

che il giudice sarebbe di fatto tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle

parti e non potrebbe più negarne l’assunzione. Egli deve invece essere libero

di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero

apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non

ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte

dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza

di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire

soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato

dovesse poi risultarne un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso, da porvi

rimedio impugnando la sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse

risultare sfavorevole.

4.2

Gli argomenti della

reclamante, che sostiene che in mancanza dell’assunzione delle prove

testimoniali rifiutate dal Pretore verrebbe a mancare il substrato probante

delle sue rivendicazioni e argomentazioni, si fondano di fatto sull’ipotesi di

un eventuale giudizio di merito negativo dovuto all’insufficiente accertamento

dei fatti. Per i motivi esposti al considerando precedente, tale ipotesi non

configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.

319.

lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito negativo è

comunque insito in tutte le cause.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato

inammissibile.

5.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta l’art. 14 LTG la

tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno

fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante,

soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si

assegnano ripetibili.

6.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 4 novembre

2019.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 4 novembre 2019 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.