13.2019.89
Decisione in materia di prove. Il rifiuto ad assumere una prova o una modalità di assunzione difforme da quanto richiesto non sono costituive di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
11 marzo 2020Italiano6 min
statuito su una parte delle prove, respingendo le audizioni testimoniali di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.89
Lugano
11 marzo 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.1 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 2 gennaio 2019 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 4 novembre 2019 di RE 1 contro la decisione ordinatoria
processuale 17 ottobre 2019;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 2 gennaio
2019 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 132'243.55
oltre accessori quale mercede per un contratto d’appalto.
Con risposta 25 marzo 2019
RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Fatti
B. Esperito il
dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 17 ottobre 2019 il Pretore ha
statuito su una parte delle prove, respingendo le audizioni testimoniali di __________,
__________, __________, __________ e __________.
C. Con reclamo 4
novembre 2019 RE 1 chiede l’annullamento della decisione precitata e che siano
ammesse le audizioni testimoniali rifiutate dal Pretore.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
Considerandi
1.
L’ordinanza 17
ottobre 2019 con cui il Pretore ha deciso sulle prove è una decisione
ordinatoria processuale a’sensi dei combinati disposti degli art. 124 e 154 CPC,
la quale, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello.
2.
Nel presente caso,
la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 25 ottobre 2019, sicché il
gravame qui in esame, rimesso alla posta il 4 novembre 2019, è tempestivo e da
questo punto di vista ammissibile.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla
legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1
Il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere,
come quella qui in oggetto, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in
tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami
o principi generali non è sufficiente (Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
4.
La reclamante
sostiene che in mancanza dell’assunzione delle prove testimoniali rifiutate dal
Pretore verrebbe a mancare il substrato probante delle sue rivendicazioni e argomentazioni,
facendo venire meno la ricerca della verità materiale.
4.1
Per costante giurisprudenza
di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti l’assunzione di una prova o
stabilisca le modalità d’assunzione delle stesse in modo difforme da quanto
chiesto da una parte non è di per sé atto a far insorgere il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, concreto e di essenziale rilievo per
l’andamento del processo. Un eventuale pregiudizio può infatti essere
recuperato interamente o parzialmente mediante una successiva sentenza finale
favorevole. Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza
che il giudice sarebbe di fatto tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle
parti e non potrebbe più negarne l’assunzione. Egli deve invece essere libero
di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero
apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non
ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte
dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza
di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire
soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato
dovesse poi risultarne un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso, da porvi
rimedio impugnando la sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse
risultare sfavorevole.
4.2
Gli argomenti della
reclamante, che sostiene che in mancanza dell’assunzione delle prove
testimoniali rifiutate dal Pretore verrebbe a mancare il substrato probante
delle sue rivendicazioni e argomentazioni, si fondano di fatto sull’ipotesi di
un eventuale giudizio di merito negativo dovuto all’insufficiente accertamento
dei fatti. Per i motivi esposti al considerando precedente, tale ipotesi non
configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.
319.
lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito negativo è
comunque insito in tutte le cause.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato
inammissibile.
5.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta l’art. 14 LTG la
tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata
tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno
fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante,
soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si
assegnano ripetibili.
6.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 4 novembre
2019.
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 4 novembre 2019 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.