13.2020.114
Reclamo. Termine per munirsi di un rappresentante legale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
16 novembre 2020Italiano6 min
1. Il reclamo 19 settembre
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.114
Lugano
16 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2020.32 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 24 giugno 2020 da
RE
1
contro
CO 1
CO 2
entrambi
patrocinati
dall’avv. dott. PA 1
e
ora sul reclamo 19 settembre 2020 di RE 1 contro la decisione 30 settembre 2020
con cui il Pretore aggiunto le ha assegnato un termine per munirsi di un
rappresentante legale;
ritenuto
in fatto: che con contratto 22
febbraio 2019 CO 1 e CO 2 hanno concesso in locazione a RE 1 un appartamento
sito nel comune di __________, a far tempo dal 1° marzo 2019, con un canone
mensile di fr. 1'100.- oltre a fr. 200.- di spese accessorie;
che il contratto era
stipulato a tempo indeterminato, disdicibile con un preavviso di tre mesi, la
prima volta il 28 febbraio 2022;
che con istanza di
conciliazione 21 gennaio 2020 RE 1 ha chiesto che fosse fatto ordine al
proprietario dell’ente locato di intervenire per eliminare i difetti dell’ente medesimo
(esalazioni provenienti dal sottostante commercio Takeaway __________) e una
riduzione della pigione del 20% da aprile 2019 e fino a eliminazione dei
difetti;
che, con scritto 27 maggio
2020 RE 1 ha dato la disdetta straordinaria del contratto di locazione per
motivi gravi;
che con petizione 24
giugno 2020 RE 1, rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto una riduzione
del 70% della pigione e, a dipendenza dei rapporti di dare e avere tra le
parti, la liberazione a suo favore del deposito di garanzia e delle pigioni nel
frattempo depositate;
che con risposta 18 agosto
2020 la parte convenuta ha chiesto di respingere la petizione;
che, preso atto dello
scritto 29 settembre 2020 con cui l’avv. __________ confermava di non più
rappresentare l’attrice, con ordinanza 30 settembre 2020 il Pretore aggiunto le
ha assegnato un termine per munirsi di un rappresentante e comunicarne il
nominativo alla Pretura con la comminatoria della nomina di un avvocato
d’ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine;
che con “appello” datato 19 settembre 2020
ma rimesso alla posta il 19 ottobre 2020 RE 1 si aggrava contro la predetta
decisione perché in contrasto con i diritti costituzionali, e ne chiede
l’annullamento;
considerato
in diritto: che l’ingiunzione di far
capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria
processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo - non con appello - nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello;
che la decisione impugnata è stata
notificata alla reclamante il 2 ottobre 2020 sicché il gravame, datato 19
settembre 2020 ma rimesso alla posta il 19 ottobre 2020 risulta essere tardivo
e quindi inammissibile;
che, comunque sia, gioverà rilevare che con
il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata
del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che, inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;
che, nel caso in rassegna,
la reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare
evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nell’interesse
della reclamante stessa;
che, ritenuta la mancanza delle premesse
fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile;
che a titolo abbondanziale, si rileva come
nella valutazione della capacità di condurre la causa il giudice gode di un
ampio potere d’apprezzamento, bastando il sussistere d’indizi concreti
(oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a
una parte di far capo a un rappresentante;
che, nel caso di cui trattasi, tali indizi
ben risultano dallo scritto 26 settembre 2020 dalla reclamante alla Pretura, dal
cui tenore si può ritenere che essa non è in grado di condurre da sola la propria
causa, sicché l’apprezzamento del Pretore aggiunto - che non lo ha invero esplicitato
nella decisione impugnata - non rileva comunque da un accertamento
manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto;
che pertanto il reclamo sarebbe comunque da
respingere;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico della reclamante;che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese;
che il presente
reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
Fatti
1. Il reclamo 19 settembre
/19 ottobre 2020 di RE 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 19 settembre/19 ottobre 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
Considerandi
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).