14.2019.213
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura non firmata dall’escusso. Contratti d’abbonamento per assistenza informatica. Esigibilità dei singoli canoni
31 marzo 2020Italiano13 min
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 2⁄5 e per i restanti 3⁄5 a carico della CO 1.
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2019.213
Lugano
31 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 65/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 6 giugno 2019
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 novembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa l’8 novembre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 10 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'617.–
oltre agli interessi del 5% dal 2 febbraio 2019, indicando quale titolo di
credito la “fattura no. 190621
del 02.01.2019”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 6 giugno 2019 la CO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel
termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 18 giugno 2019. Nella replica del 1° luglio 2019 e
nella duplica del 9 agosto 2019 le
parti l’istante si sono riconfermate
nelle rispettive conclusioni. Su
richiesta del Giudice di pace, la RE 1 ha poi fornito la lettera di disdetta
dell’11 dicembre 2018 indirizzata alla CO 1 menzionata nella duplica. Sempre su
richiesta del Giudice di pace, quest’ultima ha inoltrato ulteriori osservazioni
del 10 settembre 2019, cui sono seguite le determinazioni scritte 29 settembre
2019 della RE 1 e 31 ottobre 2019 della CO 1.
C. Statuendo con decisione dell’8 novembre 2019,
il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Nel termine impartitole per presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è
rimasta silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251
lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 novembre 2019 contro la sentenza
notificata alla RE 1 il 9 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con
rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice (v. sentenza del Tribunale
federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.1, in: RSPC 2015
pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del
12 maggio 2015, consid. 2).
1.3.1 Nel
caso in esame, la reclamante rileva
che non sussistono più rapporti contrattuali in essere tra le parti, siccome vi
ha posto fine con la disdetta comunicata alla CO 1 mediante raccomandata del
18 dicembre 2018. Sennonché, in tal modo, la RE 1 non si confronta con la
motivazione del Pretore, che ha considerato tale disdetta tardiva, siccome
intervenuta posteriormente al termine di disdetta previsto dal contratto, del
30 settembre 2018 per il 1° gennaio dell’anno successivo. La censura,
insufficientemente motivata, è quindi irricevibile.
1.3.2 Per
lo stesso motivo è irricevibile la censura
della reclamante secondo cui i due contratti di licenza software
sarebbero stati “regolarmente pagati”, poiché si riferisce – per quanto è dato di
capire – a pagamenti fatti nel 2018, mentre la fattura posta in esecuzione
concerne il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019,
senza che l’escussa abbia spiegato perché la disdetta dell’11 dicembre 2018 avrebbe
avuto effetto già per il 2019. Per tacere del fatto che la produzione della
lettera di disdetta era verosimilmente tardiva. Le procedure sommarie devono
infatti limitarsi di principio a un solo scambio di allegati scritti (art. 253
CPC), eccezionalmente a un secondo (sentenza della CEF 14.2015.138 del 5
gennaio 2016, RtiD 2016 II 657 n. 47c consid. 6.1), cui andrebbe comunque
preferita la soluzione della convocazione delle parti a un’udienza (sentenza
della CEF 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 6).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che i contratti del 16
febbraio (recte: 17 febbraio) e del 23 novembre 2016 firmati dalla convenuta, unitamente alla fattura
del 2 gennaio 2019, costituiscono un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF per la somma posta in
esecuzione e ha quindi accolto l’istanza.
4. Nel
reclamo la RE 1 sostiene che né la fattura, né i due contratti citati nella
decisione impugnata costituiscono valido riconoscimento di debito. A proposito
della fattura essa rileva che manca la firma manoscritta del debitore. Quanto
ai contratti, la reclamante osserva che il loro oggetto differisce da quello
indicato nella fattura, posto che quest’ultima concerne un abbonamento di assistenza mentre i contratti vertono su licenze software. Essa evidenzia d’altronde
che dalla documentazione prodotta dall’istante non si comprende come quest’ultima
abbia calcolato l’importo posto in esecuzione e rimprovera al giudice di pace di
non essersi determinato su tale censura.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1 e 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata
dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di
pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni,
una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF
139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della
sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1). L’opposizione
può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo
rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile
2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il debito posto
in esecuzione.
5.2 Ora,
come correttamente evidenziato dalla reclamante, semplici fatture, ove non
siano sottoscritte dal debitore, non possono da sole rappresentare secondo la
legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.9
del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii). Tuttavia, anche una fattura non
firmata può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione nella misura
in cui espliciti il calcolo delle prestazioni a carico dell’escusso in base a
quanto da lui riconosciuto e sottoscritto in un contratto anch’esso accluso all’istanza
e consenta così di verificare senza eccessiva difficoltà l’importo posto in
esecuzione (sentenza della CEF 14.2018.33 del 12 luglio 2018 consid. 5.3).
5.3 Nel
caso in esame, il Giudice di pace ha considerato che i “contratti del 16.02.2016 e del 23.11.2016 firmati dal
convenuto, fattura no. 190621 del 2.01.2019 costituiscono riconoscimento di
debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione”. La decisione
impugnata è quindi fondata giustamente sui contratti, debitamente firmati dalla
convenuta, e sulla fattura, di fr. 2'617.10, per quanto attiene alla
quantificazione dell’importo posto in esecuzione (di fr. 2'617.–). Contrariamente
a quanto lamentato dalla reclamante, tale importo si ricava facilmente dai due
contratti da lei sottoscritti. In effetti, il contratto del 23 novembre 2016
prevede un canone mensile di fr. 15.– e il contratto del 17 febbraio 2016 uno
di fr. 187.50, in entrambi i casi IVA esclusa. Per i 12 mesi del 2019 i
due canoni ammontano a fr. 2'430.– (12 x [fr. 15 + 187.50]), oltre
all’IVA del 7.7% pari a fr. 187.10, ossia a fr. 2'617.10
complessivamente come indicato sulla fattura del 2 gennaio 2019. Vi è pertanto
identità tra l’importo posto in esecuzione e i crediti risultanti dai contratti,
sicché la sentenza impugnata merita conferma su questo punto.
5.4 In
merito alla censurata differenza tra l’oggetto indicato sulla fattura (“abbonamenti di assistenza dal 1.01.2019 al
31.12.2019”) e quello menzionato sui
contratti (“licenza d’uso a tempo
indeterminato”), in realtà la voce “descrizione”
della fattura riporta quasi testualmente il dettaglio delle prestazioni figurante
nei contratti sotto la dicitura “licenza d’uso a tempo
indeterminato” (per
il primo “PLANET – Accesso supplementare terminal server” e per il secondo “Planet Framewok con Opz. Valute estere, Planet Finance, Planet Gestione
documenti, Planet accesso supplementare terminal server, Planet HR Salari fino
25 dipendenti per mandante”.). Anche
su questo punto il reclamo si rivela infondato.
6. Secondo
la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di provare la qualità di
titolo di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di dimostrare,
con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro
dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre
2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto
2002, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rif.). La pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al
momento della promozione dell’esecuzione. Determinante è il giorno della
notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 84 II 651 consid. 4;
sentenza della CEF 14.2017.124 dell’11 gennaio 2018, consid. 4.3). Il giudice
verifica anche d’ufficio il presupposto dell’esigibilità, a prescindere dalle allegazioni delle parti (sopra consid. 5).
Nel
caso in rassegna l’importo posto in esecuzione non era interamente esigibile al
momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 13 maggio 2019,
posto che i contratti prevedono il versamento della “quota mensile tramite bonifico permanente il primo di
ogni mese successivo alla consegna”, regola
ribadita nella fattura (“pagamento
mensile anticipato”). Il rigetto deve
quindi essere limitato alle quote dovute per i mesi da gennaio a maggio 2019, pari
a fr. 1'090.45 (5 x [fr. 15 + 187.50] + IVA del 7.7%). Gli interessi
di mora decorrono, senza necessità d’interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO),
dalla data media del periodo in questione (sentenza del 14.2018.166 del 4 marzo
2019 consid. 5.3), ovvero dal 3 marzo 2019, anche sull’IVA (sentenza della CEF
14.2018.64 del 24 settembre 2018 consid. 6).
Ne consegue che il reclamo va accolto nel
senso dell’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 1'090.45 oltre agli interessi del 5% (art.
104 cpv. 1 CO) dal 3 marzo 2019.
7. In
entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue
la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari circa ai 2⁄5 per la RE 1 (che soccombe per fr. 1'090.45 su fr. 2'617.–).
Non
si pone invece problema d’indennità, non avendo la reclamante formulato una
richiesta motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
8. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'617.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione
di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'090.45
oltre agli interessi di mora del 5% dal 3 marzo 2019.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste per
3⁄5 a carico della CO 1 e per
Fatti
i restanti
2⁄5 a carico della RE 1.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 2⁄5 e per i restanti 3⁄5 a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Considerandi
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).