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Decisione

14.2019.215

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura e richiami non firmati. Disponibilità dell’escusso a riconoscere parte del credito posto in esecuzione

28 febbraio 2020Italiano8 min

RE 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo, limitatamente a quanto

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo, limitatamente a quanto

eccede fr. 370.40, con istanza del 9 agosto 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel

termine impartito, la convenuta si è

opposta al­l’i­stanza con osservazioni scritte del 26 agosto 2019, dicendosi

disposta a riconoscere all’istante la differenza di fr. 370.40 tra la

fattura emessa e l’importo preventivato per il ripristino del pergolato a suo

dire danneggiato dall’istante. Da parte sua quest’ultima

ha confermato le proprie conclusioni con replica del 27 settembre 2019.

C. Statuendo con decisione del 18 novembre 2019, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità

di fr. 70.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2019 per ottenere

la conferma integrale dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo.

Nel termine impartitole, l’CO 1 non ha presentato

osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19

novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato di aver potuto constatare

un riconoscimento di debito “in

base agli atti prodotti” e di non aver potuto dedurre “dagli atti presentati dalle parti” “un

intervento non professionale e così poco professionale da creare danno alla

pergola e alla rottura della parte in granito da giustificarne il rifiuto del

pagamento della fattura pretesa in P.E.”.

4.

Nel

reclamo RE 1 osserva che nella documentazione di causa non figura alcun documento

riportante la sua firma e che quindi non capisce quale atto prodotto dall’istante

il Giudice di pace abbia equiparato a un suo riconoscimento di debito. Contesta

inoltre l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 80 LEF citato nella

decisione impugnata.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza

riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). La

firma sulla scrittura privata dev’essere apposta di propria mano (art. 14 cpv.

1.

CO) o certificata da una firma elettronica riconosciuta (art. 14 cpv. 2bis CO)

(sentenza della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018 consid. 5 con rinvii).

5.1

Ora,

il Giudice di pace non ha precisato nella sentenza impugnata quale documento

prodotto dall’istante sarebbe da considerare co-me un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. La reclamante rileva a ragione che nessuno

degli allegati all’istan­­za (fattura e tre solleciti) reca la propria firma.

Non entrava pertanto in considerazione il rigetto provvisorio dell’opposizione

interposta dall’escussa, neppure per l’importo di fr. 370.40 ch’ella si è

detta disposta a riconoscere nelle osservazioni all’istanza (sopra ad B), da

una parte poiché si tratta in tutta evidenza di una proposta transattiva che

non è stata accettata dalla controparte e dall’al­tra soprattutto perché l’escussa

aveva già limitato l’opposizione al precetto esecutivo alla parte del credito

posto in esecuzione eccedente fr. 370.40, di modo che il Giudice di pace

avrebbe dovuto considerare l’istanza senza oggetto per quell’importo (fr. 370.40),

siccome non era colpita dall’opposizione.

5.2

A

sostegno della propria decisione il Giudice di pace ha citato l’art. 80 LEF

(relativo al rigetto definitivo dell’opposizione) pur rigettan­do poi l’opposizione

in via provvisoria. Si tratta verosimilmente di una svista. Ad ogni modo non

figura agli atti alcun titolo di rigetto definitivo, ossia una decisione o un

atto parificato in virtù dell’art. 80 LEF.

5.3

Ciò

posto, la decisione va annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza

nella misura in cui non è già senza oggetto, senza necessità di esaminare le

altre censure della reclamante.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la reclamante non

avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'150.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. Nella misura in cui non è senza oggetto, l’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).