14.2019.215
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura e richiami non firmati. Disponibilità dell’escusso a riconoscere parte del credito posto in esecuzione
28 febbraio 2020Italiano8 min
RE 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo, limitatamente a quanto
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.215
Lugano
28 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 147C19S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 9 agosto
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 22 novembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 18 novembre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 luglio 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'520.40
oltre agli interessi del 5% dal 6 giugno 2019, indicando quale titolo di
credito la “fattura insoluta
n. 13416”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo, limitatamente a quanto
eccede fr. 370.40, con istanza del 9 agosto 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel
termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 agosto 2019, dicendosi
disposta a riconoscere all’istante la differenza di fr. 370.40 tra la
fattura emessa e l’importo preventivato per il ripristino del pergolato a suo
dire danneggiato dall’istante. Da parte sua quest’ultima
ha confermato le proprie conclusioni con replica del 27 settembre 2019.
C. Statuendo con decisione del 18 novembre 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità
di fr. 70.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2019 per ottenere
la conferma integrale dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo.
Nel termine impartitole, l’CO 1 non ha presentato
osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato di aver potuto constatare
un riconoscimento di debito “in
base agli atti prodotti” e di non aver potuto dedurre “dagli atti presentati dalle parti” “un
intervento non professionale e così poco professionale da creare danno alla
pergola e alla rottura della parte in granito da giustificarne il rifiuto del
pagamento della fattura pretesa in P.E.”.
4.
Nel
reclamo RE 1 osserva che nella documentazione di causa non figura alcun documento
riportante la sua firma e che quindi non capisce quale atto prodotto dall’istante
il Giudice di pace abbia equiparato a un suo riconoscimento di debito. Contesta
inoltre l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 80 LEF citato nella
decisione impugnata.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza
riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). La
firma sulla scrittura privata dev’essere apposta di propria mano (art. 14 cpv.
1.
CO) o certificata da una firma elettronica riconosciuta (art. 14 cpv. 2bis CO)
(sentenza della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018 consid. 5 con rinvii).
5.1
Ora,
il Giudice di pace non ha precisato nella sentenza impugnata quale documento
prodotto dall’istante sarebbe da considerare co-me un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. La reclamante rileva a ragione che nessuno
degli allegati all’istanza (fattura e tre solleciti) reca la propria firma.
Non entrava pertanto in considerazione il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dall’escussa, neppure per l’importo di fr. 370.40 ch’ella si è
detta disposta a riconoscere nelle osservazioni all’istanza (sopra ad B), da
una parte poiché si tratta in tutta evidenza di una proposta transattiva che
non è stata accettata dalla controparte e dall’altra soprattutto perché l’escussa
aveva già limitato l’opposizione al precetto esecutivo alla parte del credito
posto in esecuzione eccedente fr. 370.40, di modo che il Giudice di pace
avrebbe dovuto considerare l’istanza senza oggetto per quell’importo (fr. 370.40),
siccome non era colpita dall’opposizione.
5.2
A
sostegno della propria decisione il Giudice di pace ha citato l’art. 80 LEF
(relativo al rigetto definitivo dell’opposizione) pur rigettando poi l’opposizione
in via provvisoria. Si tratta verosimilmente di una svista. Ad ogni modo non
figura agli atti alcun titolo di rigetto definitivo, ossia una decisione o un
atto parificato in virtù dell’art. 80 LEF.
5.3
Ciò
posto, la decisione va annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza
nella misura in cui non è già senza oggetto, senza necessità di esaminare le
altre censure della reclamante.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la reclamante non
avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'150.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. Nella misura in cui non è senza oggetto, l’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).