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Decisione

14.2019.223

Rivendicazione nel fallimento bancario. Separazione degli averi depositati. Titoli contabili. Assunzione di prove rifiutate o ignorate in prima sede. Audizione testimoniale di parenti

1 ottobre 2020Italiano42 min

I suoi molteplici interessi personali nella lite – come figlio, potenziale erede,

Source ti.ch

Fatti

I suoi molteplici interessi personali nella lite – come figlio, potenziale erede,

possibile responsabile degli errori di gestione della banca e sedicente cliente

della stessa – sono tali e quanti da ritenerlo particolarmente coinvoltovi e

quindi inidoneo a testimoniare (v. al proposito: TREZZINI,

op. cit., n. 19 segg. ad art. 152). È d’altronde alquanto dubbio ch’egli possa

a distanza di oltre un decennio (le

obbligazioni argentine sono giunte a scadenza nel 2003) “riferire in merito ai titoli di pertinenza dell’attrice,

della loro provenienza, del loro ammontare, della loro individualizzazione in

favore dell’attrice, della loro distrazione dalla massa fallimentare”

(petizione pag. 7). Anche al riguardo l’appello manca dunque di consistenza.

9.2.2 Quanto

al rimprovero di “discriminazione”

da parte del Pretore tra da una parte TE 2 e TE 3 e dall’altra l’ap­pellante e

suo figlio, basta rilevare che il Pretore l’ha motivata, evidenziando per i

primi il loro ruolo nella banca nell’attività

di trading, mentre ha escluso il valore probatorio di una

testimonianza di TE 1 in ragione del suo interesse personale nella lite e del

suo nesso di famiglia con l’appellante, e ha dimenticato, verosimilmente per

inavvertenza, d’interrogare quest’ultima senza ch’essa se ne dolesse (v. sopra

consid. 6.2). Dato che i motivi di esclusione dell’escussione di TE 1 sono

condivisibili nel­l’esito (sopra consid. 9.2.1), la “discriminazione” di cui si lamenta l’appellante risulta

giustificata.

10. L’appellante

rimprovera al Pretore di aver ammesso nell’ordinan­­za sulle prove l’audizione

di TE 2 e TE 3 come parti non solo nelle cause da loro introdotte ma pure nelle

cause parallele congiunte per l’istruttoria, riservata la possibilità ai

patrocinatori di fare domande. Secondo lei, il Pretore non poteva sentirli

quali parti, poiché la congiunzione dell’istruttoria non attribuisce loro il

ruolo di parte nelle cause che riguardano terze parti. Il Pretore avrebbe

dovuto invece sentire TE 2 e TE 3 come parti sui fatti che riguardavano le loro

cause e poi procedere alla loro audizione come testimoni nelle cause promosse

dalle altre parti, tra cui l’appellante. Essa ritiene altresì irrilevante che

il Pretore abbia concesso ai legali di porre domande, dal momento che tale

Considerandi

facoltà non avrebbe conferito, nella propria causa, alle loro deposizioni la

qualifica e gli effetti di una deposizione testimoniale.

10.1

Così

argomentando l’appellante non spiega però quale sia il suo pregiudizio, ossia

cosa sarebbe cambiato se TE 2 e TE 3 fossero stati sentiti come testimoni anziché

come parti. Insufficientemente motivata, la

censura è inammissibile (v. sopra consid. 1.3).

10.2

Sia

come sia, l’appellante non allega che TE 2 e TE 3 abbiano reso false

dichiarazioni, sicché la questione dell’eventuale inapplicabilità della

sanzione dell’art. 306 CP alle risposte riguardanti le cause promosse dagli

altri rivendicanti non si pone. Risulta d’altronde lesivo del principio della

buona fede chiedere ora l’audizione di persone cui il patrocinatore dell’appellante

risulta aver rinunciato a porre domande senza spiegazioni. Egli ha addirittura lasciato l’aula prima della deposizione di TE 2

(act. XIV, pag. 6), lasciando chiaramente intendere di rinunciare alla

sua offerta di prova.

11.

L’appellante

ha rinunciato a presentare censure sul merito. La sorte dell’appello è così

segnata. Ad ogni modo essa non ha dimostrato di aver affidato o trasferito i

titoli argentini alla convenuta né di averne acquistato la titolarità per il

tramite della stessa in adempimento della convenzione fiduciaria di data

imprecisata versata agli atti (doc. L). Non le viene in soccorso neppure la presunzione dell’art. 17 cpv. 2 LTCo, perché non ha provato la registrazione di

titoli della stessa categoria su un suo conto presso la AO 1 (sopra consid.

5.4). Al riguardo il Pretore ha pertinentemente osservato che non gli spettava ricercare nel CD contenente i dati estrapolati

dal computer portatile di TE 3 (doc. 15)

quali tra le quasi trentasettemila operazioni registra­te avrebbero eventualmente potuto documentare l’acquisto per

con­to suo delle obbligazioni

rivendicate, un rinvio globale alla documentazione prodotta non soddisfacendo

le esigenze di allegazione e di specificazione (sentenza del Tribunale federale

4A_441/2019 del 9 dicembre 2019, consid. 2.1 e i rinvii e sopra consid. 7.3.1).

Manca infine la prova del pagamento integrale dei titoli, anche volendo

ammettere il deposito di € 300'000.– menzionato nella convenzione fiduciaria.

12.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e

13.

LTG (RL 178.200), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2

lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

13.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di oltre fr. 200'000.–

(sopra consid. 1), raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 10'000.–

relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo

carico. Essa rifonderà alla AO 1 fr. 8'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).