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Decisione

14.2020.130

Fallimento senza preventiva esecuzione. Verosimiglianza del credito dell’istante, accertato in una sentenza condannatoria svizzera passata in giudicato, in apparente contrasto con una sentenza emessa in Italia

11 dicembre 2020Italiano13 min

16 aprile 2014 PI 1 ha ceduto alla RE 1 un credito di € 98'080.– da lui asseritamene

Source ti.ch

Fatti

A. La CO 1 è stata posta volontariamente in

liquidazione il 30 giugno 2009; quale liquidatore è stato nominato PI 1, allora

amministratore unico e socio maggioritario della stessa. Egli è stato anche

azionista unico della RE 1 (in seguito “RE 1”), di cui è tutt’ora liquidatore.

B. Con

atto di donazione del 15 gennaio 2010 PI 1 ha donato ai propri figli le quote

sociali della CO 1 da lui detenute e con il medesimo atto ha dichiarato di non

vantare più alcun credito nei confronti della società.

C. Il

16 aprile 2014 PI 1 ha ceduto alla RE 1 un credito di € 98'080.– da lui asseritamene

vantato nei confronti della CO 1, sorto a motivo ch’egli l’avrebbe finanziata

sia direttamente con un versamento di € 30'000.–, sia indirettamente mediante

la PI 2, consociata della CO 1 di cui PI 1 era amministratore e socio.

D. Il

7 maggio 2014, nella sua veste di liquidatore della CO 1, PI 1 ha estinto il credito di € 98'080.– con un

bonifico dal conto della CO 1 a favore della RE 1. Il 2 luglio 2014 i nuovi

liquidatori della CO 1, subentrati a PI 1, hanno reclamato alla RE 1, seppur

invano, la restituzione della somma versata.

E. Il

20 ottobre 2014 la CO 1 ha convenuto il suo ex liquidatore PI 1 dinanzi al

Tribunale di Milano con un’azione di responsabilità dei liquidatori a norma

degli art. 2489 e 2476 del Codice civile italiano chiedendo a titolo di

risarcimento del danno da lui causato la rifusione dei € 98'080.– versati alla RE

1. Con decisione del 5 ottobre 2017, il Tribunale di Milano ha respinto la

domanda, ritenendo in sostanza che il credito ceduto alla RE 1 fosse sorto

successivamente alla donazione delle quote sociali ai figli e risultasse da due

diverse posizioni indicate nella contabilità sociale della CO 1 e dal bilancio

chiuso al 31 dicembre 2010, regolarmente approvato dai nuovi soci.

F. Dopo

un vano tentativo di conciliazione, il 26 agosto 2015 la CO 1 ha convenuto la RE

1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano chiedendone la condanna al

pagamento di € 98'080.– oltre agli interessi di mora a titolo d’indebito

arricchimento giusta l’art. 62 CO. La petizione è stata accolta con sentenza

del 3 novembre 2017 (inc. 2015.200). La Seconda Camera civile del Tribunale d’appello

ha respinto l’appello interposto dalla RE 1 con sentenza del 10 luglio 2019

(inc. 12.2017.195), considerando in sintesi che il credito di € 98'080.– non

sussistesse più al momento in cui è stato ceduto alla RE 1, onde l’obbligo per

que­st’ultima di restituire alla CO 1 la somma ricevuta.

G. Con istanza del 25 maggio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva

esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per il credito di € 98'080.–

oltre a interessi e a ulteriori fr. 24'600.– per ripetibili e spese

processuali derivanti dalle sentenze del Pretore di Lugano e del Tribunale d’appello.

H. All’udienza

di discussione del 4 agosto 2020 l’istante ha confermato la propria domanda,

mentre la parte convenuta vi si è opposta producendo un allegato d’osservazioni

scritte che è stato integrato nel verbale d’udienza. Ha fatto valere

segnatamente quanto accertato dal Tribunale di Milano in merito al credito

ceduto alla RE 1.

I. Statuendo

con decisione del 17 agosto 2020, il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e ripetibili di fr. 800.–

in favore dell’istante.

L. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to. Il 31 agosto 2020 il presidente della Camera ha accordato

effetto sospensivo parziale all’impugnazione. Nelle sue osservazioni dell’8

ottobre 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2

CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1

il 18 agosto 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28 agosto.

Presentato il giorno prima in via elettronica in virtù dell’art. 130 CPC, il

reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. Deve

anzitutto dimostrare di vantare un credito nei confronti del convenuto, senza

riguardo in linea di massima alla sua esigibilità (DTF 85 III 151 consid. 3;

sentenze del Tribunale federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.2.2).

È

controversa nella dottrina la questione di sapere se basta per l’istante, com’è usuale nelle procedure sommarie, rendere

verosimile questo presupposto oppure se è richiesto

il grado della verosimiglianza preponderante. La

giurisprudenza del Tribunale federale è orientata verso la prima soluzione. La scrivente Camera ha lasciato la questione aperta pur manifestando

e motivando an­ch’essa una preferenza per la tesi per cui basta la semplice

verosimiglianza (sentenze della CEF 14.2016.45 del 3 maggio 2016 consid.

6.1/a-b, con numerosi rinvii, e 14.2020.42 del 20 luglio 2020, consid. 5).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha considerato che la sentenza condannatoria pretorile,

passata al vaglio del Tribunale d’appello, fosse più che sufficiente a rendere

verosimile la qualità di creditrice della CO 1 nei confronti della RE 1. Ha d’al­tronde

respinto l’argomento di quest’ultima fondato sulla discrepanza tra le sentenze

ticinesi e quanto invece accertato dal Tribunale di Milano. Pur riconoscendo

che le procedure svizzera e italiane, per quanto riguardino parti e oggetti

differenti, si riferiscono alla medesima problematica e giungono a conclusioni

opposte, il Pretore ha reputato pertinenti solo le sentenze ticinesi, nella

misura in cui solo esse coinvolgono le medesime parti della procedura di fallimento.

Il Pretore ha poi ritenuto adempiuto anche il

presupposto relativo alla sospensione dei pagamenti sulla scorta delle

allegazioni della stessa convenuta nella riposta e nell’istanza di nuova iscrizione

della RE 1 a registro di commercio presentata il 2 febbraio 2018 da PI 1.

4.

Con

il reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver accertato i fatti in maniera

manifestamente errata: a sua mente, anche se i procedimenti svizzeri e italiani

oppongono parti diverse, ciò non toglie che i tribunali hanno analizzato e

posto alla base dei rispettivi giudizi i medesimi fatti, con la differenza che i

giudici svizzeri hanno concentrato l’attenzione sulla situazione della RE 1,

ritenendo che si sarebbe arricchita indebitamente a seguito del pagamento in suo

favore di un credito inesistente, mentre i giudici italiani hanno focalizzato il

loro interesse sulla CO 1, o meglio sull’operato del suo ex liquidatore, ritenendo,

secondo il diritto italiano applicabile alla fattispecie, che il credito di PI

1.

nei confronti della CO 1 esistesse e che l’ex liquidatore avesse agito in

modo legittimo nel disporne il pagamento a favore della cessionaria. A mente

della reclamante, tale accertamento, “tanto

valutandolo da un punto di vista di competenza ratione materiae et loci che di

rapporto causa-effetto”, non può non giovarle nella

causa di fallimento. Essa evidenzia altresì, “ad abundantium”, che l’operato del

liquidatore PI 1 in relazione ai medesimi fatti sia stato ritenuto legittimo

anche alla luce del diritto penale italiano e svizzero, essendo costui stato prosciolto

dai reati ascrittegli in entrambi i paesi.

5.

Il Pretore ha considerato che bastava all’istante di rendere

semplicemente verosimile il presupposto dell’esistenza di un suo credito contro

la convenuta. La reclamante non mette in discussione la decisione su questo

punto. Non è comunque necessario sciogliere la controversia dottrinale sul

grado di prova esigibile (sopra consid. 2), dal momento che, come verrà qui di

seguito esposto (v. sotto consid. 6), il credito dell’istante, accertato da una

sentenza passata in giudicato, è stato reso verosimile anche secondo il grado

di verosimiglianza preponderante, anzi è stato dimostrato con prova piena.

6.

Se

l’identità delle parti nella causa luganese d’indebito

arricchimento e nella procedura di fallimento non è da sé sola una circostanza

determinante per ritenere più affidabili gli accertamenti effettuati in

Svizzera rispetto a quelli eseguiti dal Tribunale di Milano – pur non essendo

parte nella procedura italiana, la reclamante sostiene la prevalenza del

giudizio italiano rispetto a quello svizzero – lo è invece l’oggetto dei

rispettivi processi. Quello della causa dinanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano (inc. 2015.200) era proprio il credito per indebito arricchimento fatto

valere dal­l’i­stante nella procedura di fallimento. Passata in giudicato, la

decisione del 3 novembre 2017 (doc. B) vincola le parti e tutte le autorità

giudiziarie, compreso il giudice del fallimento. L’esistenza del credito di cui

si prevale l’istante non è quindi solo verosimile, ma è giuridicamente

incontestabile.

6.1

La

causa milanese riguarda invece un altro presunto credito, quel­lo vantato dalla

CO 1 contro il suo ex liquidatore PI 1. Al di là del fatto che la sentenza 5

ottobre 2017 del Tribunale di Milano (doc. 2) non pare essere stata

riconosciuta in Svizzera, ad ogni modo essa non contiene, nel dispositivo,

alcun accertamento sulla pretesa della CO 1 contro la RE 1 e pertanto non è

vincolante per il giudice del fallimento. Per escludere la responsabilità dell’ex liquidatore, i giudici italiani si sono

limitati, conformemente alla natura della specifica azione, a un accertamento

di tipo contabile, evidenziando come i crediti ceduti alla RE 1 risultassero dalla contabilità sociale e dal

bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, ove tra i debiti della società emergeva la

voce “debiti per finanziamento

PI 1” di € 98'000.–. Determinante è stato che il

bilancio era stato regolarmente approvato dai nuovi soci (doc. 2, pag. 7 ad 2).

Di conseguenza nessun accertamento è stato fatto sulla reale esistenza dei

debiti iscritti in contabilità, come invece fatto dal Pretore di Lugano (doc. B

pagg. 5-6).

6.2

Stante

la regiudicata della sentenza di merito svizzera, la reclamante non può più

disquisire sulla “competenza ratione

materiae et loci” del Pretore o sul diritto (italiano) applicabile

nel merito. Avreb­be dovuto sollevare queste questioni nella procedura di

merito (l’ha invero fatto indirettamente eccependo senza successo la litispendenza

dei processi luganese e milanese). Ora è troppo tardi.

6.3

Per

quanto attiene infine alla censura “ad abundantium” secondo cui l’operato del

liquidatore PI 1 è stato ritenuto legittimo anche alla luce del diritto penale

italiano e svizzero, vista la sua assoluzione in Italia dal reato di

appropriazione indebita (doc. 4) e l’abbandono del procedimento in Svizzera per

riciclaggio di denaro (doc. 5), basta constatare che i procedimenti penali non

avevano come scopo quello di stabilire l’esistenza del credito vantato dall’istante

contro la convenuta. Che PI 1 non sia stato sanzionato penalmente ancora non

significa che non abbia pagato alla RE 1 una

somma che non le era dovuta.

6.4

In

definitiva, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica. Il

reclamo va pertanto respinto.

7.

Siccome

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere

nuovamente pronunciato.

8.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano e le ripetibili, sono poste

a carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento della

RE 1 dal giorno lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico

della RE 1, che rifonderà alla CO 1 fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).