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Decisione

14.2020.190

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità della reclamante

28 dicembre 2020Italiano8 min

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 77'709.45

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza del 6

agosto 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento senza preventiva

esecuzione della RE 1, facendo valere che la medesima ha sospeso i suoi

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 77'709.45

oltre a spese e interessi.

B. Entro

il termine assegnatole, la convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 16 novembre 2020 la Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 novembre

2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli

atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi

confronti. Il 30 novembre 2020 il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo. Nel termine impartitole, la

controparte non ha inoltrato osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 novembre 2020, il

termine d’impugnazione è scaduto sabato 28 novembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 30 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la

pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174

cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202

del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i

veri nova) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III

295.

consid. 3.2).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF),

ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve

riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i

in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso una ricevuta

rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Faido il 26 novembre 2020 relativa al

pagamento di fr. 82'671.15 a favore dell’istante (doc. D), pari al totale

delle esecuzioni pendenti inoltrate nei suoi confronti dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG e degli attestati di carenza di beni rilasciati a

favore della medesima (doc. C). L’importo pagato supera quello indicato nell’istanza.

Non avendo la Cassa presentato osservazioni al reclamo, si può ritenere, come

allegato dalla reclamante, che tutte le pretese fatte valere con l’istanza sono

state estinte. Se ne ha del resto una conferma dal conteggio prodotto dalla

reclamante con scritto del 3 dicembre 2020 (doc. F). Che il pagamento dei

contributi per gli ultimi tre mesi (da settembre a novembre del 2020) sia

posteriore alla scadenza del termine di reclamo non è di rilievo, poiché le

mensilità in questione non erano incluse nell’istanza. Il presupposto dell’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.

2.2

Essendo

il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito

non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando

la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011,

consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto

sospensivo che nei confronti della reclamante sono pendenti solo quattro

esecuzioni sospese da opposizione per poco più di fr. 16'000.– complessivi.

Non risultano più attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a

ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Faido, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 16 novembre 2020 dalla Pretura del Distretto di

Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Faido, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Faido;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).