14.2020.190
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità della reclamante
28 dicembre 2020Italiano8 min
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 77'709.45
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.190
Lugano
28 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.202 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 6 agosto 2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 27 novembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 16 novembre 2020 dalla Pretore;
ritenuto
Fatti
A. Con istanza del 6
agosto 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la medesima ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 77'709.45
oltre a spese e interessi.
B. Entro
il termine assegnatole, la convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo
con decisione del 16 novembre 2020 la Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 novembre
2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli
atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi
confronti. Il 30 novembre 2020 il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo. Nel termine impartitole, la
controparte non ha inoltrato osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 novembre 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 28 novembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 30 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la
pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174
cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202
del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i
veri nova) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III
295.
consid. 3.2).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF),
ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve
riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i
in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso una ricevuta
rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Faido il 26 novembre 2020 relativa al
pagamento di fr. 82'671.15 a favore dell’istante (doc. D), pari al totale
delle esecuzioni pendenti inoltrate nei suoi confronti dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG e degli attestati di carenza di beni rilasciati a
favore della medesima (doc. C). L’importo pagato supera quello indicato nell’istanza.
Non avendo la Cassa presentato osservazioni al reclamo, si può ritenere, come
allegato dalla reclamante, che tutte le pretese fatte valere con l’istanza sono
state estinte. Se ne ha del resto una conferma dal conteggio prodotto dalla
reclamante con scritto del 3 dicembre 2020 (doc. F). Che il pagamento dei
contributi per gli ultimi tre mesi (da settembre a novembre del 2020) sia
posteriore alla scadenza del termine di reclamo non è di rilievo, poiché le
mensilità in questione non erano incluse nell’istanza. Il presupposto dell’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.
2.2
Essendo
il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito
non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando
la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011,
consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto
sospensivo che nei confronti della reclamante sono pendenti solo quattro
esecuzioni sospese da opposizione per poco più di fr. 16'000.– complessivi.
Non risultano più attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a
ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Faido, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 16 novembre 2020 dalla Pretura del Distretto di
Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Faido, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Faido;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).