Lexipedia

Decisione

15.2020.26

Verbale di pignoramento allestito durante la procedura di reclamo contro la decisione di rigetto (definitivo) dell’opposizione

20 maggio 2020Italiano4 min

d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 78'045.90

Source ti.ch

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. 2578370 emesso il 17 maggio 2018 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 78'045.90

oltre a interessi e spese sulla scorta di una decisione del Tribunale federale

del 30 aprile 2018 (4A_639/2017).

B. Il

26 novembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente la particella n. __________

RFD di __________, stimata in fr. 455'000.–. Trascorso inutilizzato il

termine di partecipazione di trenta giorni, il 20 gennaio 2020 l’UE ha emesso

il verbale di pignoramento.

C. Con

ricorso del 3 febbraio 2020, RI 1 chiede (implicitamente) l’annullamento o la

sospensione del pignoramento.

D. Con

osservazioni del 14 febbraio 2020 la PI 1 postula la reiezione del ricorso,

come pure l’UE nelle sue del 24 febbraio.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato

al ricorrente il 22 gennaio 2020 (doc. A accluso al ricorso), il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv. 3 CPC, per il

rinvio dell’art. 31 LEF).

2. Il

ricorrente sostiene che il pignoramento è prematuro, poiché egli ha interposto

reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizio­­ne. A parte il fatto che

tale reclamo è stato respinto con decisione di questa Camera del 26 febbraio

2020 (inc. 14.2019.182), RI 1 pare misconoscere che il reclamo contro la

decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico,

sicché la decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente

la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto

– ciò che non ha fatto nella fattispecie –

e ottenuto l’effetto sospensivo (decisione del Tribunale federale 5A_78/2017

Considerandi

del 18 maggio 2017 consid. 2.2e i rinvii).

3.

Il

ricorrente allude in modo invero di difficile comprensione all’esi­stenza di un

sequestro dello stesso fondo pignorato a garanzia della medesima pretesa dell’escutente

che giustificherebbe a suo dire l’annullamento del pignoramento. Per quale

motivo, egli non lo indica, ciò che rende la censura irricevibile per carenza

di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR). Ad ogni modo, il sequestro di un

bene non ne impedisce il pignoramento (cfr. art. 279 cpv. 3 e 281 cpv. 1

LEF), semmai è il pignoramento a rendere il sequestro senza oggetto.

4.

Che

il ricorrente sia domiciliato in Ticino non è ovviamente un motivo di annullare

o sospendere il pignoramento. Finché egli non paga la pretesa posta in

esecuzione la PI 1 ha infatti diritto al pignoramento e alla realizzazione dei

beni di lui (art. 88 segg. LEF). Manifestamente infondato, se non temerario, il

ricorso va respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.