15.2020.45
Esecuzione di sequestri. Designazione degli averi bancari da sequestrare. Conti cifrati o di cui il debitore è avente diritto economico o che gli "appartengono indirettamente"
10 luglio 2020Italiano16 min
22 aprile 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’esecuzione
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Incarti n.
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15.2020.47
15.2020.48
Lugano
10 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 30 aprile 2020 (inc.
15.2020.45-46) della
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ (ora __________)
decretati su istanza della
PI 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1 )
nei confronti rispettivamente
di
PI 2, BVI-
PI 3, MC-
(patrocinati dall’avv. PA 2, )
e
sui ricorsi 4 maggio 2020 della PI 2 (inc. 15.2020.47) e di PI 3 (inc.
15.2020.48) contro gli stessi provvedimenti
ritenuto
Fatti
A. Su
istanza della PI 1, il 21 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha ordinato nei confronti della PI 2 e di PI 3 il sequestro presso
la RI 1 di Lugano di “tutti i beni, crediti,
valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi,
relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso
la succitata banca, appartenenti – direttamente o indirettamente , anche sotto
cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo, alla PI 2 […] o dei
quali questa è avente diritto economico”.
B. Il
22 aprile 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’esecuzione
del sequestro di quanto ordinato dal Pretore, ingiungendo alla RI 1 di tenere a
sua completa ed esclusiva disposizione tutto quanto sequestrato.
C. Con
due ricorsi separati del 30 aprile 2020, la RI 1 chiede in via principale di
annullare l’esecuzione dei sequestri a carico sia della PI 2 che di PI 3, e in
via sussidiaria di modificarli nel senso che “più
precisamente sono da sequestrare
tutti
i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti,
depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma
presso la succitata banca, intestati alla
PI 2 […]”, rispettivamente “al
signor PI 3”.
D. Con
due ricorsi separati del 4 maggio 2020, la PI 2 e PI 3 hanno postulato anch’essi
in via principale l’annullamento dell’esecuzione del sequestro a proprio carico
e in via sussidiaria la modifica del relativo provvedimento con l’identica formulazione adottata dalla RI 1 (sopra ad C).
E. Con
osservazioni del 15 maggio 2020, sia la PI 2 sia PI 3 hanno dichiarato di
condividere integralmente i ricorsi della RI 1 per quanto li concerne
personalmente, mentre la PI 1 ha chiesto in via principale di dichiarare i
ricorsi irricevibili, in via subordinata di respingerli e in via ancora più
subordinata d’includere nei sequestri anche i “beni
intestati a __________ T, al fondo ʽ__________ LTD’, alla __________ e a PI 3 o dei quali questi
sono aventi diritto economico”. Nelle sue osservazioni del 25 maggio
2020 l’UE ha ritenuto di aver correttamente eseguito i sequestri ordinati dal
Pretore e si è rimesso al giudizio della Camera sulla questione della nullità
dei sequestri.
F. Con osservazioni del 18 maggio 2020 in merito ai
ricorsi della PI 2 e di PI 3, sia la PI 1 sia l’UE hanno formulato le stesse
conclusioni di quelle presentate in merito ai ricorsi della RI 1 (sopra ad E).
Considerato
in diritto: 1. Interposti
all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla comunicazione degli atti
impugnati, emessi il 22 aprile 2020, tutti e quattro ricorsi sono tempestivi
(art. 17 cpv. 2 LEF).
2. È
legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (sentenza della CEF 15. 2014.128 del 26 febbraio 2015 consid.
5; tra altri: Gilliéron,
Commentaire de la LEF, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF; Cometta/Möckli, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18,
n. 40 ad art. 17 LEF).
2.1 Secondo
la giurisprudenza (DTF 112 III 1 consid. 1/d
e implicitamente anche DTF 125 III 391; sentenza della CEF 15.2005.115 del 26
gennaio 2006 consid. 2.1), il terzo debitore è legittimato a ricorrere contro il
sequestro per salvaguardare i diritti che la legge gli accorda. La sua
legittimazione non è quindi sempre data (DTF 79 III 3), ma egli deve rendere
verosimile che il sequestro pregiudica in modo rilevante i propri interessi di
fatto (arrecando importanti disturbi alla sua attività economica, DTF 80 III
124 consid. 2, 96 III 109 consid. 1) o lede i propri diritti
(carente indicazione dell’importo massimo da sequestrare, DTF 103 III 37
consid. 1).
2.2 Nel
caso concreto, riproducendo testualmente la sentenza di questa Camera appena
citata (15.2005.115) la RI 1 allega di essere lesa nei
suoi interessi giuridicamente protetti, nella misura in cui i provvedimenti
impugnati, a causa della loro formulazione poco chiara, potrebbero colpire beni
di proprietà di terzi e ingenerare così un pregiudizio di cui essa potrebbe
essere tenuta responsabile. Da parte sua la PI 1
obietta che la ricorrente avrebbe dovuto far valere la sua censura con
un’opposizione ai sequestri e che non è quindi più legittimata a contestare il
presupposto dell’appartenenza dei beni con un ricorso all’autorità di vigilanza
(art. 17 LEF).
2.3 Vero
è che l’esame dei presupposti del sequestro, compreso quello della verosimile
appartenenza al debitore dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF),
compete esclusivamente al giudice del sequestro (in prima sede e nella
procedura di opposizione al sequestro), sicché la loro contestazione non può
essere fatta valere con il ricorso all’autorità di vigilanza, che ha carattere
sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF; DTF 129 III 206
seg. consid. 2.2 e 2.4; sentenze della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD
2019 I 625 n. 53c consid. 3; 15.2014.75 del 30 settembre 2014 consid. 2.1). L’esecuzione vera e propria del sequestro rientra invece nella
competenza delle autorità esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità,
di stima, di ordine di sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni
da sequestrare (art. 92 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF) si estende anche
al controllo della regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non
devono dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato
da nullità, segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente
precisione, non contenga tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o
sia reso da un giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 577 consid.
4.1.2; 142 III 293 consid. 2.1; 136 III 382 consid. 3.1; 129 III 207
consid. 2.3).
Nel
caso specifico la RI 1 non contesta l’appartenenza dei beni indicati nei
decreti di sequestro bensì la loro carente designazione, che rischia di far
colpire beni di terzi e di esporla ad azioni di responsabilità. Verificare se
la formulazione dei verbali di sequestro è sufficientemente chiara e precisa
rientra nella competenza di questa Camera nella sua veste di autorità di
vigilanza (DTF 142 III 294 consid. 2.2). Il fatto che i diretti interessati (la
PI 2 e PI 3) abbiano anch’essi interposto ricorso non fa venir meno la
legittimazione della banca, che è potenzialmente esposta a pretese di
risarcimento danno non da questi bensì da terzi, i titolari formali degli averi
di cui i debitori sarebbero per ipotesi aventi diritto economico. I ricorsi
della banca risultano di conseguenza ricevibili.
2.4 La
PI 1 ritiene il ricorso della RI 1 sia irricevibile anche perché la stessa si è
designata nei ricorsi come “RI 1” (senza il “SA” finale). Non si può però
seriamente dubitare che l’autore dei ricorsi sia la stessa RI 1, presentatasi
con la propria designazione commerciale, tanto che i firmatari sono i
vice-direttori generali __________ e __________, ambedue con diritto di firma
collettiva a due. Non occorre pertanto attardarsi oltre sulla questione.
Considerandi
2.5
L’interesse
degno di protezione – e quindi la legittimazione a ricorrere – della PI 2 e di PI
3.
è pacifico.
3.
Nel
merito, tutti e tre i ricorrenti ricordano che secondo la giurisprudenza
federale e cantonale è impossibile – e pertanto nullo – il sequestro di averi
bancari depositati su conti non intestati al de-bitore, sebbene questi risulti
esserne l’avente diritto economico, ove il nome del titolare della relazione
non sia indicato sul decreto di sequestro. Chiedono pertanto di sostituire la
parola “appartenenti” con “intestati” o “a nome di” e di stralciare le menzioni “direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o
qualsiasi designazione convenzionale e/o di
comodo” così come “o dei quali questi è avente diritto economico”.
La
PI 1 sostiene invece che l’esame del presupposto materiale relativo
all’esistenza e all’appartenenza dei beni da sequestrare incombe esclusivamente
al giudice del sequestro e che non sussisterebbero precedenti di alcun tipo per
i quali il sequestro di beni dell’avente diritto economico sia stato dichiarato
nullo. A suo dire la giurisprudenza del Tribunale federale più recente ammette
il sequestro generico (“Gattungsarrest”)
a patto che il decreto di sequestro indichi il luogo di situazione dei beni da
sequestrare o la persona che li detiene. Ora, i decreti contestati conterrebbero
tali indicazioni.
3.1
Secondo
la giurisprudenza, è ammesso il sequestro di beni designati anche solo nel
genere (“Gattungsarrest”), purché
sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li detiene (DTF 142 III 295 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4), onde evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi, i cosiddetti
"Sucharreste" (sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre
2008, consid. 3.1 e i riferimenti citati; sentenze della CEF 15. 2017.46
del 7 settembre 2017 consid. 4; 15.2014.54 del 25 luglio 2014, consid. 3.1). In materia bancaria si esige dal sequestrante che renda verosimile,
mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la
banca indicata (sentenze della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 7 e
14.2010.40
del 18 giugno 2010 consid. 4.2 con rinvii).
3.2
In
caso di sequestro di crediti o immobili formalmente intestati a terzi o di beni
in possesso di terzi, nel decreto dev’essere menzionato almeno il nome del
terzo creditore o proprietario (DTF 130 III 581 consid. 2.2.1, 126 III 97
consid. 4/a; già citata sentenza della CEF 15.2005.115 consid. 3.3). Spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272
cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro
(cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle
d’ufficio al momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando
il debitore sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF
130.
III 579 consid. 2.2.3; Stoffel,
in: Basler Kommen-tar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 272 LEF),
come avviene invece in caso di pignoramento.
3.3
Ora,
contrariamente a quanto allegato dalla PI 1, esistono precedenti nei quali il
sequestro di beni dell’avente diritto economico è stato dichiarato nullo. Nella
DTF 130 III 579 segg. già citata (sopra, consid. 3.2), il
Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale
grigionese che aveva annullato l’esecuzione di un sequestro nella misura in cui
verteva su attivi bancari che non erano intestati ai debitori bensì di cui essi
erano indicati unicamente quali aventi diritto economici (consid. B, C e
2.2.1). La sentenza più recente citata dalla sequestrante (DTF 142 III 291
segg.) non opera alcun cambiamento di giurisprudenza dal momento che cita la
DTF 130 III 579 segg., a conferma della liceità del sequestro di beni designati
solo per il loro genere (“Gattungsarrest”),
purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li
detiene. L’indicazione del luogo di situazione è necessaria per i beni mobili
(come titoli o metalli preziosi in una cassetta di sicurezza), mentre la
menzione del detentore si riferisce ai crediti e altri diritti. Per un conto
bancario – che costituisce un credito o un insieme di crediti del cliente nei
confronti della banca – il decreto di sequestro deve quindi menzionare il
titolare del conto da sequestrare. Se il debitore è solo avente diritto
economico del conto, il Tribunale federale esige l’indicazione dell’identità
del terzo titolare (formale) del conto (sopra consid. 3.2). A differenza di
quanto tassativamente asseverato dalla PI 1, nel caso in rassegna tale menzione
manca nei decreti di sequestro la cui esecuzione è contestata.
3.4
Non
si disconosce che un decreto di sequestro che non menziona l’identità dei
titolari dei conti di cui il debitore è l’avente diritto economico non è in sé
inattuabile posto che le banche sono tenute per legge a far compilare ai propri
cliente il formulario “A” relativo alla determinazione dell’avente diritto
economico del conto e possono così senza difficoltà reperire i conti di cui il
debitore è avente diritto economico, come rilevato da questa Camera nella sua
già citata sentenza del 26 gennaio 2006 (inc. 15.2005.115 consid.
3.3). Vero è che per rendere verosimile che beni formalmente intestati o
posseduti da terzi “in realtà appartengono” al debitore è necessario che il sequestrante
indichi perlomeno l’identità del terzo (DTF 126 III 97 consid.
4/a). Si tratta però di un’esigenza riguardante la fase di concessione del
sequestro, mentre in fase di esecuzione le autorità esecutive sono vincolate al
decreto di sequestro anche se il giudice dovesse avere erratamente considerato
adempiuti i presupposti dell’art. 272 LEF. Che poi il sequestro di averi di cui
il debitore è avente diritto economico possa ledere gli interessi di terzi (i
titolari formali dei conti in questione) non pare costituire un motivo di
nullità (giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF) giacché ciò può anche capitare nella
situazione rovesciata in cui il debitore è solo possessore o titolare formale
dei beni sequestrati e proprio per questo motivo il legislatore ha conferito ai
terzi uno strumento per difendersi, ovvero l’opposizione al sequestro (art. 278
LEF).
Ciò
posto, la Camera deve ribadire, come nella sua decisione del 2006, di essere
vincolata dalla giurisprudenza del Tribunale federale (art. 1 cpv. 3 CC). Vanno
pertanto accolti i ricorsi laddove concludono allo stralcio dai verbali di
sequestro della menzione “o dei quali questi
è avente diritto economico”.
3.5
Parzialmente
diversa si presenta la questione della menzione “direttamente
o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo”.
3.5.1
Nella
misura in cui con l’avverbio “indirettamente” s’intende che il debitore detiene averi bancari
per il tramite di una terza persona, allora la giurisprudenza relativa ai beni
di cui il debitore è avente diritto economico si applica per analogia e il
sequestro dev’essere considerato inattuabile ove l’identità del terzo intermediario
non è menzionata nel decreto di sequestro (in tal senso: nota sentenza della
CEF 15.2005.115 consid. 3.3 relativa alla dicitura “per conto del debitore”). Occorre di conseguenza stralciare la
formulazione “direttamente o indirettamente”.
3.5.2
Non
dà invece adito a un intervento la formulazione “anche
sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale
e/o di comodo”. In gioco vi è infatti una sola persona, il
debitore, la cui identità è mascherata da un numero o da un nome di fantasia.
Limitare i sequestri ai conti intestati formalmente a nome del debitore
rischierebbe di vanificare l’istituto del sequestro in ambito bancario. La
designazione sotto cifra, convenzionale e/o di comodo ha del resto una portata
– fondata su motivi di sicurezza – solo interna alla banca (www.swissbanking.org/it/temi/informazioni-per-i-clienti-privati/in
formazioni-utili). Non è opponibile ai creditori.
3.6
Per
quanto concerne infine la richiesta di sostituire la parola “appartenenti” con “intestati” o “a nome di”, sta di fatto che la nozione di appartenenza si
riferisce tecnicamente alla proprietà dei beni immobili e mobili e non alla
titolarità dei crediti e altri diritti. D’altronde, a volersi attenere alla
nozione giuridica di appartenenza potrebbe porre la banca in una situazione
delicata, dal momento che anche per i beni mobili depositati in un’eventuale
cassetta di sicurezza del debitore non sarebbe in grado di determinare se egli
ne è davvero il proprietario. Meglio quindi far capo al criterio formale
dell’intestazione del conto, del safe o della cassetta di sicurezza a nome del
debitore o con un numero o un nome di fantasia a lui riconducibile. I ricorsi
vanno così accolti su questo punto nel senso di sostituire la parola “appartenenti” con “intestati”. Occorre pure correggere
l’indirizzo di PI 3 (v. ricorso 15.2020.48 ad I/A).
4.
In
via “ancora più subordinata” la PI
1.
chiede d’includere nei sequestri anche i “beni
intestati a __________ Trust, al fondo ʽ__________ʼ,
alla __________ e a PI 3 o dei quali questi sono aventi diritto economico”. Sennonché, come ammesso dalla stessa
sequestrante, le autorità esecutive devono attenersi al decreto di
sequestro e dunque non possono estendere il sequestro a beni non indicati nel
decreto (sopra consid. 3.2). Per ottenere l’estensione richiesta la PI 1 deve
presentare una nuova istanza al giudice del sequestro, unica autorità competente
a esaminare se le allegazioni formulate al punto 3.3 delle osservazioni ai
ricorsi e i documenti citati rendono verosimile l’appartenenza alla PI 2 o a PI
3.
dei beni ai quali essa postula l’estensione del sequestro.
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I
ricorsi della RI 1 (15.2020.45) e della PI 2 (15.2020.47) sono parzialmente
accolti e di conseguenza la voce “oggetti da sequestrare” del verbale del
sequestro n. __________ del 5 maggio 2020 è modificata come segue:
“presso la RI 1, __________, Lugano, tutti i beni,
crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti,
depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma
presso la succitata banca, intestati – anche sotto cifra o qualsiasi designazione
convenzionale e/o di comodo – alla PI 2 (numero d’identificazione __________), __________)”.
2. I
ricorsi della RI 1 (15.2020.46) e di PI 3 (15.2020.48) sono parzialmente
accolti e di conseguenza la voce “oggetti da sequestrare” del verbale del
sequestro del 5 maggio 2020 (n. __________, ex n. __________) è modificata
come segue:
“presso la RI 1, __________, Lugano, tutti i beni,
crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti,
depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma
presso la succitata banca, intestati – anche sotto cifra o qualsiasi designazione
convenzionale e/o di comodo – a PI 3, __________)”.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.