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Decisione

15.2020.45

Esecuzione di sequestri. Designazione degli averi bancari da sequestrare. Conti cifrati o di cui il debitore è avente diritto economico o che gli "appartengono indirettamente"

10 luglio 2020Italiano16 min

22 aprile 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’esecuzione

Source ti.ch

Fatti

A. Su

istanza della PI 1, il 21 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 5, ha ordinato nei confronti della PI 2 e di PI 3 il sequestro presso

la RI 1 di Lugano di “tutti i beni, crediti,

valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi,

relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso

la succitata banca, appartenenti – direttamente o indirettamente , anche sotto

cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo, alla PI 2 […] o dei

quali questa è avente diritto economico”.

B. Il

22 aprile 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’esecuzione

del sequestro di quanto ordinato dal Pretore, ingiungendo alla RI 1 di tenere a

sua completa ed esclusiva disposizione tutto quanto sequestrato.

C. Con

due ricorsi separati del 30 aprile 2020, la RI 1 chiede in via principale di

annullare l’esecuzione dei sequestri a carico sia della PI 2 che di PI 3, e in

via sussidiaria di modificarli nel senso che “più

precisamente sono da sequestrare

tutti

i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti,

depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma

presso la succitata banca, intestati alla

PI 2 […]”, rispettivamente “al

signor PI 3”.

D. Con

due ricorsi separati del 4 maggio 2020, la PI 2 e PI 3 hanno postulato anch’essi

in via principale l’annullamento dell’esecuzione del sequestro a proprio carico

e in via sussidiaria la modifica del relativo provvedimento con l’identica formulazione adottata dalla RI 1 (sopra ad C).

E. Con

osservazioni del 15 maggio 2020, sia la PI 2 sia PI 3 hanno dichiarato di

condividere integralmente i ricorsi della RI 1 per quanto li concerne

personalmente, mentre la PI 1 ha chiesto in via principale di dichiarare i

ricorsi irricevibili, in via subordinata di respingerli e in via ancora più

subordinata d’includere nei sequestri anche i “beni

intestati a __________ T, al fondo ʽ__________ LTD’, alla __________ e a PI 3 o dei quali questi

sono aventi diritto economico”. Nelle sue osservazioni del 25 maggio

2020 l’UE ha ritenuto di aver correttamente eseguito i sequestri ordinati dal

Pretore e si è rimesso al giudizio della Camera sulla questione della nullità

dei sequestri.

F. Con osservazioni del 18 maggio 2020 in merito ai

ricorsi della PI 2 e di PI 3, sia la PI 1 sia l’UE hanno formulato le stesse

conclusioni di quelle presentate in merito ai ricorsi della RI 1 (sopra ad E).

Considerato

in diritto: 1. Interposti

all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla comunicazione degli atti

impugnati, emessi il 22 aprile 2020, tutti e quattro ricorsi sono tempestivi

(art. 17 cpv. 2 LEF).

2. È

legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’a­dozione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’am­bito di un’esecuzione o di un

fallimento (sentenza della CEF 15. 2014.128 del 26 febbraio 2015 consid.

5; tra altri: Gilliéron,

Commentaire de la LEF, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF; Cometta/Möckli, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18,

n. 40 ad art. 17 LEF).

2.1 Secondo

la giurisprudenza (DTF 112 III 1 consid. 1/d

e implicitamente anche DTF 125 III 391; sentenza della CEF 15.2005.115 del 26

gennaio 2006 consid. 2.1), il terzo debitore è legittimato a ricorrere contro il

sequestro per salvaguardare i diritti che la legge gli accorda. La sua

legittimazione non è quindi sempre data (DTF 79 III 3), ma egli deve rendere

verosimile che il sequestro pregiudica in modo rilevante i propri interessi di

fatto (arrecando importanti disturbi alla sua attività economica, DTF 80 III

124 consid. 2, 96 III 109 consid. 1) o lede i propri diritti

(carente indicazione del­l’importo massimo da sequestrare, DTF 103 III 37

consid. 1).

2.2 Nel

caso concreto, riproducendo testualmente la sentenza di questa Camera appena

citata (15.2005.115) la RI 1 allega di essere lesa nei

suoi interessi giuridicamente protetti, nella misura in cui i provvedimenti

impugnati, a causa della loro formulazione poco chiara, potrebbero colpire beni

di proprietà di terzi e ingenerare così un pregiudizio di cui essa potrebbe

essere tenuta responsabile. Da parte sua la PI 1

obietta che la ricorrente avrebbe dovuto far valere la sua censura con

un’opposizione ai sequestri e che non è quindi più legittimata a contestare il

presupposto dell’appartenenza dei beni con un ricorso all’autorità di vigilanza

(art. 17 LEF).

2.3 Vero

è che l’esame dei presupposti del sequestro, compreso quel­lo della verosimile

appartenenza al debitore dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF),

compete esclusivamente al giudice del sequestro (in prima sede e nella

procedura di opposizione al sequestro), sicché la loro contestazione non può

essere fatta valere con il ricorso all’autorità di vigilanza, che ha carattere

sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF; DTF 129 III 206

seg. consid. 2.2 e 2.4; sentenze della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD

2019 I 625 n. 53c consid. 3; 15.2014.75 del 30 settembre 2014 consid. 2.1). L’esecuzione vera e propria del sequestro rientra invece nella

competenza delle autorità esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità,

di stima, di ordine di sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni

da sequestrare (art. 92 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF) si estende anche

al controllo della regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non

devono dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato

da nullità, segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente

precisione, non conten­ga tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o

sia reso da un giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 577 consid.

4.1.2; 142 III 293 consid. 2.1; 136 III 382 consid. 3.1; 129 III 207

consid. 2.3).

Nel

caso specifico la RI 1 non contesta l’appartenenza dei beni indicati nei

decreti di sequestro bensì la loro carente designazione, che rischia di far

colpire beni di terzi e di esporla ad azioni di responsabilità. Verificare se

la formulazione dei verbali di sequestro è sufficientemente chiara e precisa

rientra nella competenza di questa Camera nella sua veste di autorità di

vigilanza (DTF 142 III 294 consid. 2.2). Il fatto che i diretti interessati (la

PI 2 e PI 3) abbiano anch’essi interposto ricorso non fa venir meno la

legittimazione della banca, che è potenzialmente esposta a pretese di

risarcimento danno non da questi bensì da terzi, i titolari formali degli averi

di cui i debitori sarebbero per ipotesi aventi diritto economico. I ricorsi

della banca risultano di conseguenza ricevibili.

2.4 La

PI 1 ritiene il ricorso della RI 1 sia irricevibile anche perché la stessa si è

designata nei ricorsi come “RI 1” (senza il “SA” finale). Non si può però

seriamente dubitare che l’autore dei ricorsi sia la stessa RI 1, presentatasi

con la propria designazio­ne commerciale, tanto che i firmatari sono i

vice-direttori generali __________ e __________, ambedue con diritto di firma

collettiva a due. Non occorre pertanto attardarsi oltre sulla questione.

Considerandi

2.5

L’interesse

degno di protezione – e quindi la legittimazione a ricorrere – della PI 2 e di PI

3.

è pacifico.

3.

Nel

merito, tutti e tre i ricorrenti ricordano che secondo la giurisprudenza

federale e cantonale è impossibile – e pertanto nullo – il sequestro di averi

bancari depositati su conti non intestati al de-bitore, sebbene questi risulti

esserne l’avente diritto economico, ove il nome del titolare della relazione

non sia indicato sul decreto di sequestro. Chiedono pertanto di sostituire la

parola “appartenenti” con “intestati” o “a nome di” e di stralciare le menzioni “direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o

qualsiasi designazione convenzionale e/o di

comodo” così come “o dei quali questi è avente diritto economico”.

La

PI 1 sostiene invece che l’esame del presupposto materiale relativo

all’esistenza e all’appartenenza dei beni da sequestrare incombe esclusivamente

al giudice del sequestro e che non sussisterebbero precedenti di alcun tipo per

i quali il sequestro di beni dell’avente diritto economico sia stato dichiarato

nullo. A suo dire la giurisprudenza del Tribunale federale più recente ammette

il sequestro generico (“Gattungsarrest”)

a patto che il decreto di sequestro indichi il luogo di situazione dei beni da

sequestrare o la persona che li detiene. Ora, i decreti contestati conterrebbero

tali indicazioni.

3.1

Secondo

la giurisprudenza, è ammesso il sequestro di beni designati anche solo nel

genere (“Gattungsarrest”), purché

sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li detiene (DTF 142 III 295 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4), onde evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi, i cosiddetti

"Sucharreste" (sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre

2008, consid. 3.1 e i riferimenti citati; sentenze della CEF 15. 2017.46

del 7 settembre 2017 consid. 4; 15.2014.54 del 25 luglio 2014, consid. 3.1). In materia bancaria si esige dal sequestrante che renda verosimile,

mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la

banca indicata (sentenze del­la CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 7 e

14.2010.40

del 18 giugno 2010 consid. 4.2 con rinvii).

3.2

In

caso di sequestro di crediti o immobili formalmente intestati a terzi o di beni

in possesso di terzi, nel decreto dev’essere menzionato almeno il nome del

terzo creditore o proprietario (DTF 130 III 581 consid. 2.2.1, 126 III 97

consid. 4/a; già citata sentenza della CEF 15.2005.115 consid. 3.3). Spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272

cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro

(cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle

d’ufficio al momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando

il debitore sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF

130.

III 579 consid. 2.2.3; Stoffel,

in: Basler Kommen-tar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 272 LEF),

come avviene invece in caso di pignoramento.

3.3

Ora,

contrariamente a quanto allegato dalla PI 1, esistono precedenti nei quali il

sequestro di beni dell’avente diritto economico è stato dichiarato nullo. Nella

DTF 130 III 579 segg. già citata (sopra, consid. 3.2), il

Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale

grigionese che aveva annullato l’esecuzione di un sequestro nella misura in cui

verteva su attivi bancari che non erano intestati ai debitori bensì di cui essi

erano indicati unicamente quali aventi diritto economici (consid. B, C e

2.2.1). La sentenza più recente citata dalla sequestrante (DTF 142 III 291

segg.) non opera alcun cambiamento di giurisprudenza dal momento che cita la

DTF 130 III 579 segg., a conferma della liceità del sequestro di beni designati

solo per il loro genere (“Gattungsarrest”),

purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li

detiene. L’indicazione del luogo di situazione è necessaria per i beni mobili

(come titoli o metalli preziosi in una cassetta di sicurezza), mentre la

menzione del detentore si riferisce ai crediti e altri diritti. Per un conto

bancario – che costituisce un credito o un insieme di crediti del cliente nei

confronti della banca – il decreto di sequestro deve quindi menzionare il

titolare del conto da sequestrare. Se il debitore è solo avente diritto

economico del conto, il Tribunale federale esige l’indicazione dell’identità

del terzo titolare (formale) del conto (sopra consid. 3.2). A differenza di

quanto tassativamente asseverato dalla PI 1, nel caso in rassegna tale menzione

manca nei decreti di sequestro la cui esecuzione è contestata.

3.4

Non

si disconosce che un decreto di sequestro che non menziona l’identità dei

titolari dei conti di cui il debitore è l’avente diritto economico non è in sé

inattuabile posto che le banche sono tenute per legge a far compilare ai propri

cliente il formulario “A” relativo alla determinazione dell’avente diritto

economico del conto e possono così senza difficoltà reperire i conti di cui il

debitore è avente diritto economico, come rilevato da questa Camera nella sua

già citata sentenza del 26 gennaio 2006 (inc. 15.2005.115 consid.

3.3). Vero è che per rendere verosimile che beni formalmente intestati o

posseduti da terzi “in realtà appartengono” al debitore è necessario che il sequestrante

indichi perlomeno l’identità del terzo (DTF 126 III 97 consid.

4/a). Si tratta però di un’esigenza riguardante la fase di concessione del

sequestro, mentre in fase di esecuzione le autorità esecutive sono vincolate al

decreto di sequestro anche se il giudice dovesse avere erratamente considerato

adempiuti i presupposti dell’art. 272 LEF. Che poi il sequestro di averi di cui

il debitore è avente diritto economico possa ledere gli interessi di terzi (i

titolari formali dei conti in questione) non pare costituire un motivo di

nullità (giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF) giacché ciò può anche capitare nella

situazione rovesciata in cui il debitore è solo possessore o titolare formale

dei beni sequestrati e proprio per questo motivo il legislatore ha conferito ai

terzi uno strumento per difendersi, ovvero l’opposizione al sequestro (art. 278

LEF).

Ciò

posto, la Camera deve ribadire, come nella sua decisione del 2006, di essere

vincolata dalla giurisprudenza del Tribunale federale (art. 1 cpv. 3 CC). Vanno

pertanto accolti i ricorsi laddove concludono allo stralcio dai verbali di

sequestro della menzione “o dei quali questi

è avente diritto economico”.

3.5

Parzialmente

diversa si presenta la questione della menzione “direttamente

o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo”.

3.5.1

Nella

misura in cui con l’avverbio “indirettamente” s’intende che il debitore detiene averi bancari

per il tramite di una terza persona, allora la giurisprudenza relativa ai beni

di cui il debitore è avente diritto economico si applica per analogia e il

sequestro dev’essere considerato inattuabile ove l’identità del terzo intermediario

non è menzionata nel decreto di sequestro (in tal senso: nota sentenza della

CEF 15.2005.115 consid. 3.3 relativa alla dicitura “per conto del debitore”). Occorre di conseguenza stralciare la

formulazione “direttamente o indirettamente”.

3.5.2

Non

dà invece adito a un intervento la formulazione “anche

sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale

e/o di comodo”. In gioco vi è infatti una sola persona, il

debitore, la cui identità è mascherata da un numero o da un nome di fantasia.

Limitare i sequestri ai conti intestati formalmente a nome del debitore

rischierebbe di vanificare l’istituto del sequestro in ambito bancario. La

designazione sotto cifra, convenzionale e/o di comodo ha del resto una portata

– fondata su motivi di sicurezza – solo interna alla banca (www.swissbanking.org/it/temi/informazioni-per-i-clienti-privati/in

formazioni-utili). Non è opponibile ai creditori.

3.6

Per

quanto concerne infine la richiesta di sostituire la parola “appartenenti” con “intestati” o “a nome di”, sta di fatto che la nozione di appartenenza si

riferisce tecnicamente alla proprietà dei beni immobili e mobili e non alla

titolarità dei crediti e altri diritti. D’altronde, a volersi attenere alla

nozione giuridica di appartenenza potrebbe porre la banca in una situazione

delicata, dal momento che anche per i beni mobili depositati in un’eventuale

cassetta di sicurezza del debitore non sarebbe in grado di determinare se egli

ne è davvero il proprietario. Meglio quindi far capo al criterio formale

dell’intestazione del conto, del safe o della cassetta di sicurezza a nome del

debitore o con un numero o un nome di fantasia a lui riconducibile. I ricorsi

vanno così accolti su questo punto nel senso di sostituire la parola “appartenenti” con “intestati”. Occorre pure correggere

l’indirizzo di PI 3 (v. ricorso 15.2020.48 ad I/A).

4.

In

via “ancora più subordinata” la PI

1.

chiede d’includere nei sequestri anche i “beni

intestati a __________ Trust, al fondo ʽ__________ʼ,

alla __________ e a PI 3 o dei quali questi sono aventi diritto economico”. Sennonché, come ammesso dalla stessa

sequestrante, le autorità esecutive devono attenersi al decreto di

sequestro e dunque non possono estendere il sequestro a beni non indicati nel

decreto (sopra consid. 3.2). Per ottenere l’estensione richiesta la PI 1 deve

presentare una nuova istanza al giudice del sequestro, unica autorità competente

a esaminare se le allegazioni formulate al punto 3.3 delle osservazioni ai

ricorsi e i documenti citati rendono verosimile l’appartenenza alla PI 2 o a PI

3.

dei beni ai quali essa postula l’estensione del sequestro.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. I

ricorsi della RI 1 (15.2020.45) e della PI 2 (15.2020.47) sono parzialmente

accolti e di conseguenza la voce “oggetti da sequestrare” del verbale del

sequestro n. __________ del 5 maggio 2020 è modificata come segue:

“presso la RI 1, __________, Lugano, tutti i beni,

crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti,

depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma

presso la succitata banca, intestati – anche sotto cifra o qualsiasi designazione

convenzionale e/o di comodo – alla PI 2 (numero d’identificazione __________), __________)”.

2. I

ricorsi della RI 1 (15.2020.46) e di PI 3 (15.2020.48) sono parzialmente

accolti e di conseguenza la voce “oggetti da sequestrare” del verbale del

sequestro del 5 maggio 2020 (n. __________, ex n. __________) è modificata

come segue:

“presso la RI 1, __________, Lugano, tutti i beni,

crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti,

depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma

presso la succitata banca, intestati – anche sotto cifra o qualsiasi designazione

convenzionale e/o di comodo – a PI 3, __________)”.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.