15.2020.72
Verbale di pignoramento. Inammissibilità delle censure di merito e di nuove domande contenute in una replica spontanea
29 ottobre 2020Italiano5 min
il 29 maggio 2020 l’UE ha proceduto a pignorare a favore del gruppo n. 9 (composto
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Incarto n.
15.2020.72
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 24 luglio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 13 luglio 2020 a favore
del gruppo n. 9 composto di otto esecuzioni, tra le quali la n. __________
promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 31 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, la società PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 15'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2013, indicando quale causa del
credito il “prestito con
riconoscimento di debito del 30 gennaio 2013”;
che
non avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 16
gennaio 2020 l’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione;
che
Fatti
il 29 maggio 2020 l’UE ha proceduto a pignorare a favore del gruppo n. 9 (composto
di otto esecuzioni, tra cui quella dell’PI 1, ammontanti a complessivi fr. 40'375.–
oltre ad accessori) la quota B di comproprietà dell’escusso della particella n. __________ RFD di __________,
stimata in fr. 303'707.–;
che
il 13 luglio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento;
che
con ricorso del 24 luglio 2020 RI 1 ha chiesto la sospensione della procedura
fino a quando l’PI 1 non avrebbe ridotto l’importo della sua pretesa,
computando interessi sul credito di fr. 8'330.60 da lui posto in
compensazione;
che
il ricorrente si duole inoltre che l’UE non ha risposto alla sua domanda del 19
luglio 2020 intesa a sapere se ci fosse una possibilità d’interporre
opposizione;
che
nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 l’PI 1 ha chiesto di dichiarare il
ricorso irricevibile, mentre nelle sue del 10 agosto 2020 l’UE ha concluso per
la sua reiezione;
che
– orbene – il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto
esecutivo dell’PI 1;
ch’egli
non fa valere, per avventura, di essere stato impedito ad agire da un ostacolo
non imputabile a sua colpa entro il termine d’opposizione di dieci giorni
decorso dalla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 25 novembre 2019;
che
il ricorrente non ha pertanto diritto alla restituzione del termine d’opposizione
giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, per tacere del fatto che, come prescritto da
questa norma, egli avrebbe dovuto chiederla e interporre opposizione al
precetto esecutivo entro dieci giorni dalla cessazione dell’ipotetico
impedimento;
che
ciò posto la via del ricorso all’autorità di vigilanza non con-sente all’escusso
di sollevare questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo
del credito posto in esecuzione);
che
infatti su questo tipo di controversie non decidono né l’ufficio d’esecuzione
né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità giudiziarie
e amministrative preposte, in prima luogo quelle competenti in materia di
rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza della CEF
15.2017.104 del 13 dicembre 2017, consid. 1 e 2);
che
Considerandi
nella misura in cui il ricorrente contesta l’importo del credito della
resistente, la sua censura è pertanto irricevibile;
che
in una replica spontanea del 17 agosto 2020 il ricorrente osserva come nel 2015
l’PI 1 avesse inoltrato un’esecuzione per lo stesso credito ora in discussione,
cui egli aveva interposto opposizione;
ch’egli
chiede in merito se l’esecuzione del 2015 è stata cancellata e perché ne è
stata avviata una nuova, lamentandosi di non aver ricevuto dall’UE risposta a
questi quesiti;
che
la facoltà di replicare spontaneamente a ogni atto di procedura non comprende
quella di addurre nuovi fatti, prove e domande (sentenza della CEF 15.2019.61
dell’11 novembre 2019 consid. 4.2);
che
le richieste aggiuntive del ricorrente sono di conseguenza anch’esse
inammissibili;
che,
ad ogni modo, come il ricorrente non può ignorare, l’PI 1 non ha proseguito l’esecuzione
n. __________ avviata l’8 ottobre 2014,
scegliendo invece di avviarne una nuova il 31 ottobre 2019;
che non le
era vietato operare una simile scelta (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; DTF 128 III 384 consid. 1 e 2; sentenza della CEF 15.2014.105
del 5 novembre 2014 consid. 3), siccome la società
non aveva richiesto la continuazione della
prima esecuzione e non ne aveva
neppure il diritto, vista l’opposizione interposta dall’escusso e la susseguente perenzione della prima
esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.