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Decisione

15.2020.72

Verbale di pignoramento. Inammissibilità delle censure di merito e di nuove domande contenute in una replica spontanea

29 ottobre 2020Italiano5 min

il 29 maggio 2020 l’UE ha proceduto a pignorare a favore del gruppo n. 9 (composto

Source ti.ch

Fatti

il 29 maggio 2020 l’UE ha proceduto a pignorare a favore del gruppo n. 9 (composto

di otto esecuzioni, tra cui quella dell’PI 1, ammontanti a complessivi fr. 40'375.–

oltre ad accessori) la quota B di comproprietà dell’escusso della particella n. __________ RFD di __________,

stimata in fr. 303'707.–;

che

il 13 luglio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento;

che

con ricorso del 24 luglio 2020 RI 1 ha chiesto la sospensione della procedura

fino a quando l’PI 1 non avrebbe ridotto l’importo della sua pretesa,

computando interessi sul credito di fr. 8'330.60 da lui posto in

compensazione;

che

il ricorrente si duole inoltre che l’UE non ha risposto alla sua domanda del 19

luglio 2020 intesa a sapere se ci fosse una possibilità d’interporre

opposizione;

che

nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 l’PI 1 ha chiesto di dichiarare il

ricorso irricevibile, mentre nelle sue del 10 agosto 2020 l’UE ha concluso per

la sua reiezione;

che

– orbene – il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto

esecutivo dell’PI 1;

ch’egli

non fa valere, per avventura, di essere stato impedito ad agire da un ostacolo

non imputabile a sua colpa entro il termine d’opposizione di dieci giorni

decorso dalla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 25 novembre 2019;

che

il ricorrente non ha pertanto diritto alla restituzione del termine d’opposizione

giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, per tacere del fatto che, come prescritto da

questa norma, egli avrebbe dovuto chiederla e interporre opposizione al

precetto esecutivo entro dieci giorni dalla cessazione dell’ipotetico

impedimento;

che

ciò posto la via del ricorso all’autorità di vigilanza non con-sente all’escusso

di sollevare questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo

del credito posto in esecuzione);

che

infatti su questo tipo di controversie non decidono né l’ufficio d’esecuzione

né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità giudiziarie

e amministrative preposte, in prima luogo quelle competenti in materia di

rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza della CEF

15.2017.104 del 13 dicembre 2017, consid. 1 e 2);

che

Considerandi

nella misura in cui il ricorrente contesta l’importo del credito della

resistente, la sua censura è pertanto irricevibile;

che

in una replica spontanea del 17 agosto 2020 il ricorrente osserva come nel 2015

l’PI 1 avesse inoltrato un’esecuzione per lo stesso credito ora in discussione,

cui egli aveva interposto opposizione;

ch’egli

chiede in merito se l’esecuzione del 2015 è stata cancellata e perché ne è

stata avviata una nuova, lamentandosi di non aver ricevuto dall’UE risposta a

questi quesiti;

che

la facoltà di replicare spontaneamente a ogni atto di procedura non comprende

quella di addurre nuovi fatti, prove e domande (sentenza della CEF 15.2019.61

dell’11 novembre 2019 consid. 4.2);

che

le richieste aggiuntive del ricorrente sono di conseguenza anch’esse

inammissibili;

che,

ad ogni modo, come il ricorrente non può ignorare, l’PI 1 non ha proseguito l’esecuzione

n. __________ avviata l’8 ottobre 2014,

scegliendo invece di avviarne una nuova il 31 ottobre 2019;

che non le

era vietato operare una simile scelta (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; DTF 128 III 384 consid. 1 e 2; sentenza della CEF 15.2014.105

del 5 novembre 2014 consid. 3), siccome la società

non aveva richiesto la continuazione della

prima esecuzione e non ne aveva

neppure il diritto, vista l’opposizione interposta dall’escus­­so e la susseguente perenzione della prima

esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.