15.2020.75
Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Reiezione delle censure non diventate senza oggetto. Spese legate a un animale di compagnia
3 settembre 2020Italiano3 min
vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.75
Lugano
3 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 22 luglio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 14 luglio 2020 nei
confronti del ricorrente a favore del gruppo n. 4 composto delle esecuzioni
promosse da:
PI 1,
Repubblica e Cantone del
Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati da )
preso atto che con decisione del
5 agosto 2020 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato il
provvedimento impugnato nel senso di ammettere l’inserimento nel minimo
esistenziale del ricorrente del costo del leasing auto di fr. 606.75
mensili e delle spese di riscaldamento di fr. 130.– mensili fatti valere
nel ricorso;
ritenuto che il nuovo provvedimento
non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv.
Fatti
4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio
della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e
notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo
provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di
vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
osservato, a onore del vero, che
nel caso in esame l’Ufficio non ha accolto tutte le richieste del ricorrente;
rammentato infatti ch’esso ha
respinto la domanda di computo dei premi della cassa malattia, ma la decisione
merita conferma, siccome nel ricorso RI 1 non pretende – e comunque non prova –
di aver pagato i premi degli ultimi mesi (condizione sine qua non per il loro computo: cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a), sicché la
sua pretesa andava fatta valere non con un ricorso bensì, come indicato dall’Ufficio
nella decisione di riconsiderazione, con un’istanza di revisione del
pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e DTF 108 III 12 consid. 4) a condizione di
garantire il pagamento regolare dei premi durante il pignoramento (v. sentenza
della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010, RtiD 2010 II 719 n. 61c consid. 4.2);
atteso che l’Ufficio ha d’altronde
correttamente considerato che la tassa per cani del 2020 non rientra nel minimo esistenziale del
ricorrente – il quale, del resto, nel ricorso si è limitato a porre un
quesito al riguardo –, le spese legate a un animale di compagnia potendo essere
computate solo se ne è dimostrata la necessità ai fini terapeutici (sentenze
Considerandi
del Tribunale federale 5A_222/2013 del 21 giugno 2013 consid. 2.4 e 5A_660/2013
del 19 marzo 2014 consid. 3.5.3);
ricordato che in materia di
vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è
respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.