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Decisione

15.2020.75

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Reiezione delle censure non diventate senza oggetto. Spese legate a un animale di compagnia

3 settembre 2020Italiano3 min

vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

Source ti.ch

Fatti

4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio

della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e

notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo

provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di

vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

osservato, a onore del vero, che

nel caso in esame l’Ufficio non ha accolto tutte le richieste del ricorrente;

rammentato infatti ch’esso ha

respinto la domanda di computo dei premi della cassa malattia, ma la decisione

merita conferma, siccome nel ricorso RI 1 non pretende – e comunque non prova –

di aver pagato i premi degli ultimi mesi (condizione sine qua non per il loro computo: cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a), sicché la

sua pretesa andava fatta valere non con un ricorso bensì, come indicato dall’Ufficio

nella decisione di riconsiderazione, con un’istanza di revisione del

pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e DTF 108 III 12 consid. 4) a condizione di

garantire il pagamento regolare dei premi durante il pignoramento (v. sentenza

della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010, RtiD 2010 II 719 n. 61c consid. 4.2);

atteso che l’Ufficio ha d’altronde

correttamente considerato che la tassa per cani del 2020 non rientra nel minimo esistenziale del

ricorrente – il quale, del resto, nel ricorso si è limitato a porre un

quesito al riguardo –, le spese legate a un animale di compagnia potendo essere

computate solo se ne è dimostrata la necessità ai fini terapeutici (sentenze

Considerandi

del Tribunale federale 5A_222/2013 del 21 giugno 2013 consid. 2.4 e 5A_660/2013

del 19 marzo 2014 consid. 3.5.3);

ricordato che in materia di

vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è

respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.