15.2020.88
Ricorso contro la notifica di precetti esecutivi in via di realizzazione di un pegno immobiliare a un debitore domiciliato all’estero per via consolare diretta e per pubblicazione
27 novembre 2020Italiano16 min
domanda della PI 1 (in seguito: PI 1), il 13 ottobre 2016 l’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarti n.
15.2020.88
15.2020.94
Lugano
27 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 settembre 2020 (inc.
15.2020.88) di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi in via di realizzazione di
pegno immobiliare emessi il 26 febbraio 2019 nelle esecuzioni n. __________, __________
e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
e sul ricorso di stessa data (inc. 15. 2020.94) contro la notifica del
precetto esecutivo in via di realizzazione di pegno immobiliare emesso dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano il 26 febbraio 2019 nell’esecuzione n. __________
della banca contro RI 1;
ritenuto
Fatti
A. A
domanda della PI 1 (in seguito: PI 1), il 13 ottobre 2016 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Bellinzona ha emesso nei confronti di RI 1 tre precetti esecutivi (__________,
__________ e __________) in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie
gravanti quattro unità di proprietà per piani di proprietà del debitore
nel Comune di __________ per l’incasso di complessivi fr. 2'401'050.–
oltre ad accessori. Essendo fallito il tentativo di notifica postale all’indirizzo
dell’escusso presso il Comune di __________, su incarico
dell’UE la polizia comunale di __________ ha notificato i precetti esecutivi il
22 novembre 2016 al presunto rappresentante dell’escusso, RA 1.
B. Sempre
a domanda della PI 1, il 14 ottobre 2016 l’UE
di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 un (quarto) precetto esecutivo (n. __________)
per l’incasso di fr. 358'550.– oltre agli accessori, volto alla
realizzazione di dodici unità di proprietà per piani, di pertinenza dell’escusso,
del fondo n. __________ RFD di __________. Anche questo atto è stato notificato
il 22 novembre 2016 a RA 1 tramite la polizia comunale di __________.
C. In mancanza di opposizione, il 5 e il 6 luglio
2017 la PI 1 ha chiesto agli UE di Bellinzona e Lugano di realizzare i
pegni immobiliari. Il primo ufficio ha inviato le comunicazioni delle domande
di realizzazione all’escusso presso lo studio legale dell’avv. RA 1, ritenuto
essere il suo rappresentante legale. Le raccomandate sono state però ritornate
agli UE l’11 luglio 2017, poiché il destinatario non era reperibile all’indirizzo
indicato. Da parte sua, l’UE di Lugano ha comunicato la (quarta) domanda di
realizzazione a RA 1.
D. Il 15 settembre 2017, l’UE di Lugano ha rettificato il precetto
esecutivo, aggiungendo la menzione della quota n. __________ nelle rubriche
relative al titolo di credito e all’oggetto del pegno. Ha tentato in un primo
tempo di notificare la relativa decisione a RA 1 per raccomandata e poi tramite
la cancelleria comunale di __________, la quale l’ha però informato il 25
ottobre 2017 sull’insuccesso del tentativo
in quanto RA 1 ha ostentato all’agente notificatore una procura firmata
dall’escusso, che non gli consente di ritirare atti e notifiche a nome di RI 1.
Il
27 ottobre 2017, l’UE di Lugano ha quindi trasmesso – per il tramite dell’Ufficio
federale di giustizia (UFG) – la decisione di rettifica del precetto esecutivo all’Ambasciata
svizzera in Bulgaria per notifica a RI 1 al suo indirizzo di __________. L’Ambasciata
glielo ha inviato per raccomandata e con e-mail del 30 aprile 2018 ha informato
l’UFG di non essere momentaneamente in grado di comunicare l’esito della
notifica, non avendo ricevuto indietro né la lettera né la ricevuta di ritiro.
Non risulta dagli atti che successivamente a tale comunicazione la ricevuta di ritorno
della raccomandata sia giunta all’UE.
E. Con
e-mail del 2 ottobre 2017 l’avv. RA 1 ha riferito all’UE di Bellinzona di non
essere autorizzato a rappresentare RI 1 in
procedure esecutive a suo carico e con
tre ricorsi del 23 gennaio
2018 ha chiesto, a nome di RI 1, l’annullamento delle tre esecuzioni in
questione.
F. Statuendo con sentenza dell’8 giugno 2018 (inc.
15.2018.11), questa Camera ha accolto i ricorsi e di conseguenza
dichiarato nulla la notificazione dei precetti esecutivi e dei successivi atti,
non senza precisare, nel considerando 3, che l’UE di Bellinzona era tenuto a
notificare nuovamente i precetti esecutivi a RI 1 presso l’avv. PA 1 in virtù
della procura 16 gennaio 2018 acclusa ai ricorsi.
G. Ciò
nonostante, il 6 luglio 2018 l’UE di Bellinzona ha tentato di notificare i tre
precetti esecutivi al domicilio di RI 1 a __________ tramite l’Ambasciata
svizzera di Bulgaria a Sofia. Egli non ha ritirato la raccomandata fattagli
recapitare dall’Ambasciata. L’UE ha quindi proceduto a pubblicare gli atti sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale
(FUC) del 26 febbraio 2019.
H. Il
30 settembre 2019, la PI 1 ha presentato all’UE di Bellinzona tre nuove domande
di realizzazione dei pegni, che sono state comunicate a RI 1 con l’apposito
modulo, spedito al suo precedente indirizzo di __________.
I. Con
tre ricorsi separati del 14 settembre 2020 (inc. 15.2020.88), a nome di RI 1 l’avv.
PA 1 ha chiesto, in via principale, di
annullare le nuove notifiche dei precetti esecutivi dell’UE di
Bellinzona, e in via subordinata di accertare che agli stessi è stata
interposta opposizione. L’escusso ha affermato di essere venuto a conoscenza
della notifica dei precetti esecutivi e della prevista asta dei fondi tramite
il proprio patrocinatore, in seguito a un contatto con la banca escutente in
vista di una possibile vendita dell’immobile.
L. Lo
stesso 14 settembre 2020, sempre a nome di RI 1 l’avv. PA 1 ha ricorso anche contro il precetto esecutivo emesso dall’UE di
Lugano, postulandone, in via principale, l’annullamento della notifica,
e in via subordinata l’accertamento dell’opposizione interposta allo stesso
(inc. 15.2020.94).
M. Mediante
due ordinanze del 5 ottobre 2020, il presidente della Camera ha concesso
effetto sospensivo a entrambi i ricorsi e invitato RI 1 a prendere
immediatamente contatto con gli UE per ottenere
una copia dei precetti esecutivi. Il 19 ottobre 2020 l’escusso ha
interposto opposizione ai tre precetti esecutivi dell’UE di Bellinzona e il 26
ottobre a quello dell’UE di Lugano.
N. Con
osservazioni del 21 ottobre 2020 l’UE di Lugano si è rimesso alla decisione
della Camera, pur ritenendo di aver rispettato le norme vigenti in materia di
notifica di atti esecutivi all’estero, mentre la PI 1 è rimasta silente. In
replica del 22 ottobre 2020, RI 1 ha ribadito la propria contestazione in
merito alla notifica dei precetti esecutivi e precisato di aver dato seguito
all’ordinanza del 5 ottobre 2020, chiedendone una copia all’UE di Bellinzona
già il 9 ottobre.
O. Con
osservazioni dell’11 novembre 2020, l’UE di Bellinzona si è pure rimesso al
giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente nel notificare
i precetti esecutivi in via edittale quale ultima ratio. Anche in questa
procedura la PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. I quattro ricorsi oppongono le stesse parti e vertono sulla medesima
questione, sicché le procedure possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76
cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire
sui ricorsi (art. 3 legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).
2. I
ricorsi sono manifestamente tardivi se, come sostenuto dagli UE di Bellinzona e
Lugano, la notifica dei precetti esecutivi è validamente avvenuta tramite la
pubblicazione sul FUSC e sul FUC del 26 febbraio 2019 (sopra ad G),
rispettivamente per mezzo dell’Ambasciata svizzera di
Sofia (sopra ad D). Nel caso contrario, le notifiche devono essere annullate in
mancanza di prove, non invocate dagli UE e men che meno dalla banca escutente,
che RI 1 abbia avuto conoscenza del
contenuto dei precetti esecutivi impugnati (v. al riguardo la sentenza 8 giugno 2018 di questa Camera [sopra ad F], consid. 2.2).
3. Il
ricorrente sostiene che la notifica edittale dei tre precetti esecutivi dell’UE
di Bellinzona è nulla perché non erano dati i presupposti dell’art. 66 cpv. 4 LEF,
giacché il suo domicilio di __________ era perfettamente noto sia all’UE che
all’escutente, egli non si è sottratto all’esecuzione e non si può seriamente
sostenere che la notifica degli atti in via rogatoria non sarebbe potuta
avvenire in un termine ragionevole.
3.1 Nelle
sue osservazioni ai ricorsi l’UE di Bellinzona considera, da parte sua, di aver
validamente fatto capo alla via edittale dell’art. 66 LEF come ultima ratio
dopo i vari e vani tentativi precedenti (in via postale e rogatoria).
3.2 La
notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64
a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un
rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi,
la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero
o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio
Considerandi
del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1
e 3 LEF; Jean-neret/Lembo,
op. cit., n. 11 ad art. 66). Nei rapporti tra la Svizzera
e la Bulgaria vige in particolare la Convenzione dell’Aia del 15 novembre
1965.
relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti
giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS
0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri,
segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su debiti di
diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della
CEF 15.2018.18 dell’8 giugno 2018, consid. 1.1).
3.3
Nel
caso specifico, il tentativo di notifica dei precetti esecutivi tramite l’UFG all’Ambasciata
svizzera di Sofia è avvenuto secondo l’art. 8 CLA65, che autorizza gli Stati
contraenti a trasmettere atti giudiziari ai propri cittadini residenti all’estero
per la via diplomatica o consolare diretta, ovvero tramite i funzionari dell’ambasciata
o del consolato nello Stato di destinazione senza ricorrere alla via rogatoria,
ma anche senza poter far capo a misure di coercizione (Gauthey/Markus, L’entraide judiciaire internationale en
matière civile, 2014, n. 337; nello stesso senso: art. 36 n. 1 lett. a Convenzione
di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari [RS 0.191.02], che
secondo Angst [Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 66 LEF]
si applica anche alla notifica di atti esecutivi fondati su crediti di diritto
pubblico). Siccome viene effettuata senza il ricorso all’autorità estera, la
notificazione non è disciplinata dal diritto dello Stato di destinazione bensì
da quello dello Stato di origine (Conférence de la Haye – Bureau permanent,
Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification, 4a
ed. 2016, nota 334 ad n. 243 e nota 342 ad n. 251), ovvero nel caso di atti
esecutivi svizzeri dagli art. 64 e 65 LEF (DTF 117 III 11 consid. 4; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 14 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 35 ad art. 66 LEF).
3.4
Orbene,
la notifica secondo l’art. 64 LEF può essere considerata come valida solo se l’ufficio
d’esecuzione è in grado di dimostrare che il precetto esecutivo è stato
effettivamente consegnato all’escusso, a un membro adulto della sua economia
domestica o un suo impiegato.
3.4.1
Di
principio, tale prova risulta dall’attestazione firmata dall’agente
notificatore su entrambi gli esemplari del precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2
LEF). Nella fattispecie in esame questa prova manca, poiché RI 1 non ha ritirato
la raccomandata contenente i precetti esecutivi recapitatagli dall’Ambasciata
svizzera in Bulgaria (v. la copia della busta della raccomandata acclusa allo
scritto 26 marzo 2019 dell’UFG, sulla quale figura un timbro del 28 gennaio
2018.
con la menzione “Non rèclamè”).
È del resto addirittura dubbio che una simile notifica postale in busta
verosimilmente chiusa fosse valida (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 36-37 ad art. 66; contra: Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 14 ad art. 66, con riferimento
alla DTF 109 III 99 consid. 2, che però non pare riguardare una notifica
secondo la CLA65 o la Convenzione di Vienna, bensì in virtù del diritto statunitense).
3.4.2
Fatto
sta, ad ogni modo, che l’UE di Bellinzona non poteva passare subito alla
notifica edittale. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LEF, in effetti, in caso di
fallimento di una prima notifica in via postale o tramite un funzionario dell’ufficio
d’esecuzione (art. 72 cpv. 1 LEF), va eseguito un nuovo tentativo di notifica
per mezzo di un funzionario comunale o di polizia. In ambito internazionale, è
ipotizzabile di principio solo una consegna dell’atto esecutivo a cura del
personale dell’ambasciata o della rappresentanza consolare svizzera – o di un
loro ausiliario – nelle mani dell’escusso o di un membro della sua economia
domestica nella sua abitazione oppure nelle mani dell’escusso o di un suo
impiegato nel luogo in cui suole esercitare la sua attività lucrativa (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 66).
Se una notifica del genere si rivela impossibile o infruttuosa, l’ufficio d’esecuzione
dovrà far capo a una richiesta di notifica in via rogatoria all’autorità
competente dello Stato di destinazione, in linea di massima in base alle norme
dell’art. 5 CLA65.
3.4.3
In
mancanza di un secondo tentativo secondo le modalità appena descritte, l’UE di
Bellinzona non poteva validamente pubblicare i precetti esecutivi sul FUSC e
sul FUC. Le notifiche edittali del 26 febbraio 2019 sono di
conseguenza nulle ed inefficaci.
3.5
Stante
la giurisprudenza del Tribunale federale il principio della buona fede (art. 2
cpv. 1 CC e 52 CPC) impone ai destinatari di un atto che li riguardi d’informarsi
dell’esistenza e del contenuto dello stesso non appena ne sospettino l’esistenza
e di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010
del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3). Ci
si potrebbe così chiedere se i ricorsi non siano da reputare tardivi dal
momento che RI 1 ha avuto conoscenza dell’esistenza dei precetti esecutivi
quando, nel 2018, ha inoltrato i tre primi ricorsi (sopra ad E). Il problema è
che nella sua sentenza dell’8 giugno 2018 (sopra ad F), la Camera aveva
precisato che l’UE di Bellinzona avrebbe dovuto notificare
nuovamente i precetti esecutivi a RI 1 presso il suo patrocinatore in virtù
della procura 16 gennaio 2018 acclusa ai ricorsi. In queste circostanze non si
può in buona fede rimproverare all’escusso di non essersi attivato per ricevere
gli atti esecutivi né ritenere ch’egli si dovesse aspettare una notifica al suo
domicilio bulgaro. Non vi sono d’altronde indizi ch’egli abbia avuto conoscenza
degli sviluppi successivi alla sentenza del 2018, nemmeno per ipotesi tramite
la banca escutente, che ancora una volta è rimasta silente sui ricorsi in
oggetto. Le notifiche edittali del 26 febbraio 2019 vanno
in definitiva dichiarate nulle.
4.
Nelle
sue osservazioni al quarto ricorso l’UE di Lugano considera valida sia la prima
notifica del precetto esecutivo al rappresentante dell’escusso, RA 1, sia la
notifica del precetto esecutivo rettificato per il tramite dell’Ambasciata
svizzera di Bulgaria.
4.1
Nella
sua sentenza del 2018, la Camera ha già accertato la mancanza di prove del
potere di rappresentanza di RA 1 (v. consid. 1.2). Neppure l’UE di Lugano ne
fornisce una, anzi nel suo incarto risulta la procura trasmessagli dalla cancelleria comunale di __________ (sopra
ad D), rilasciata da RI 1 a RA 1 il 25 marzo 2016 nelle pratiche di natura
fiscale e amministrativa in Svizzera, secondo cui “il procuratore non ha facoltà di ricevere decisioni, atti e notifiche
in mio nome e per mio contro dalle autorità svizzere”. La notifica del
22.
novembre 2016 va pertanto dichiarata nulla.
4.2
Quanto
alla notifica del precetto rettificato, si evince dall’incarto che l’Ambasciata
svizzera in Bulgaria non ha mai trasmesso all’UE la ricevuta della
raccomandata contenente il precetto esecutivo spedita a RI 1 (v. sopra ad D ed e-mail del 30 aprile 2018). Per i motivi già esposti in merito
ai precetti dell’UE di Bellinzona (sopra consid. 3.2-3.4.2), anche la notifica
del precetto rettificato va dichiarata nulla e il ricorso di conseguenza accolto.
5.
A
seguito dell’intervento della Camera, tutti e quattro i precetti esecutivi sono
finalmente stati notificati a RI 1, che vi ha in-terposto opposizione. A scanso
di equivoci, pare opportuno accertarlo nel dispositivo dell’odierno giudizio.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona (inc. 15.2020.88) è accolto.
1.1
Di
conseguenza sono dichiarati nulli la
notificazione edittale del precetto esecutivo del 26 febbraio 2019
e i successivi atti.
1.2
È
accertato che RI 1 ha validamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ il 19 ottobre 2020.
2.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Bellinzona (inc. 15.2020.88) è accolto.
2.1
Di
conseguenza sono dichiarati nulli la
notificazione edittale del precetto esecutivo del 26 febbraio 2019
e i successivi atti.
2.2
È
accertato che RI 1 ha validamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ il 19 ottobre 2020.
3.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Bellinzona (inc. 15.2020.88) è accolto.
3.1
Di
conseguenza sono dichiarati nulli la
notificazione edittale del precetto esecutivo del 26 febbraio 2019
e i successivi atti.
3.2
È
accertato che RI 1 ha validamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ il 19 ottobre 2020.
4.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano (inc. 15.2020.94) è accolto.
4.1
Di
conseguenza sono dichiarati nulli la
notificazione del precetto esecutivo del 22 novembre
2016.
e i successivi atti.
4.2
È
accertato che RI 1 ha validamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ il 26 ottobre 2020.
5.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
6.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.