16.2019.52
Modifica di sentenza di divorzio: provvigione ad litem e gratuito patrocinio
6 marzo 2020Italiano20 min
e ha omologato una convenzione in virtù della quale, in particolare, l'abitazione
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.52
Lugano
6 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo 27 settembre 2019 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
contro
la decisione emessa il 16 settembre
2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa SO.2019.2160 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale:
provvigione ad litem) da lei promossa con istanza del 6 maggio 2019 nei
confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
Fatti
A. Con decisione del 30
maggio 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
autorizzato CO 1 (1965) e RE 1 (1974), cittadina brasiliana, a vivere separati
e ha omologato una convenzione in virtù della quale, in particolare, l'abitazione
coniugale di __________ è stata assegnata al marito, cui sono stati attribuiti
i figli M__________ (24 luglio 2002) e B__________ (11 aprile 2011), CO 1 si è
impegnato a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1470.– mensili
(SO.2017.3660).
B. Il 6 maggio 2019 RE 1
si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere la modifica delle misure a
protezione dell'unione coniugale e segnatamente la custodia dei figli e un
contributo alimentare per loro. Contestualmente essa ha postulato dal marito
una provvigione ad litem di fr. 3000.– o quanto meno l'ammissione al gratuito
patrocinio. All'udienza del 4 giugno 2019, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza. Il Pretore aggiunto ha proceduto, seduta stante, all'interrogatorio
dei coniugi. Con “decreto cautelare” del 7 giugno 2019, il Pretore aggiunto ha
obbligato CO 1 a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di
fr. 3000.–. Contestualmente egli ha impartito alla moglie un termine per
versare fr. 1500.– quale anticipo sulle spese giudiziarie.
C. Il 12 giugno
successivo il Pretore, su richiesta di CO 1, ha “provvisoriamente” revocato la
provvigione ad litem così come il termine impartito alla moglie per versare
l'anticipo spese. Con disposizione ordinatoria del 26 luglio 2019 il Pretore
aggiunto ha poi assegnato all'istante un nuovo termine per versare entro 30
giorni un anticipo spese di fr. 4000.–. Il 31 luglio 2019 RE 1 ha chiesto di
annullare tale richiesta poiché la sua richiesta di ottenere dal marito una provvigione
ad litem o quantomeno l'ammissione al gratuito patrocinio non era ancora
stata decisa. Il 6 agosto 2019 il Pretore aggiunto ha quindi sospeso il termine
invitando i coniugi a determinarsi sull'emanazione di una decisione sulla
provvigione ad litem. Il 13 agosto 2019 la moglie ha aderito alla richiesta
mentre il 19 agosto successivo il marito vi si è opposto sostenendo in
particolare che la moglie disponeva di redditi e sostanza non dichiarata tant'è
che aveva finanziato un soggiorno linguistico della figlia. Invitata ad
esprimersi su quest'ultima circostanza, la moglie ha riferito, il 5 settembre
2019, di avere ottenuto un prestito da terzi e ha negato di disporre di redditi
o sostanza poiché al beneficio delle sole prestazioni assistenziali. In una
replica spontanea del 16 settembre 2019 il marito ha ribadito la sua
posizione chiedendo alla moglie di dimostrare i prestiti ricevuti. Il 16
settembre 2019 il marito ha replicato spontaneamente contestando una volta di
più la richiesta della moglie e chiedendo di “specificare chi sarebbero i terzi”
che le avevano prestato denaro.
D. Statuendo con “decreto
cautelare” del 16 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta
di provvigione ad litem e ha negato alla moglie il beneficio del
gratuito patrocinio. Le spese
processuali di fr. 500.– sono state poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere
al marito fr. 500.– per ripetibili. Contestualmente egli ha notificato all'istante
la replica spontanea del marito.
E. Contro il “decreto cautelare”
appena citato RE 1 è insorta al Tribunale di appello con un appello del 27
settembre 2019 per ottenere il rinvio della causa al Pretore aggiunto per una
nuova decisione o, in via subordinata, la riforma della decisione impugnata “come
postulato nel petitumˮ. CO 1 non è stato chiamato a presentare
osservazioni. Chiamata a depositare un anticipo delle spese presunte, la
reclamante ha presentato, il 7 novembre 2019, un'istanza di provvigione ad
litem con domanda di ammissione al gratuito patrocinio, per la procedura di
secondo grado.
Considerandi
in diritto:
1.
L'obbligo impartito a un coniuge di versare durante una
causa di divorzio una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha
i mezzi per sostenere le spese del processo ha indole cautelare (RtiD I-2006
pag. 669 consid. 6). Non si tratta però di un provvedimento cautelare nel senso
dell'art. 276 CPC o dell'art. 104 LTF, bensì di una pretesa fondata sul diritto
sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza
del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 con
rinvii). Anche se è destinata a finanziare una procedura di ricorso, tale
pretesa non trae origine dalla decisione impugnata (sentenza del Tribunale
federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 in fine) e va fatta
valere perciò davanti al giudice di merito (DTF 143 III 624 consid. 7). La
prima Camera civile del Tribunale di appello ha già avuto modo di rilevare, del
resto, che un'istanza di provvigione ad litem va inoltrata al Pretore
quand'anche la prestazione richiesta sia volta a coprire spese processuali e
di patrocinio in appello (RtiD II-2019 pag. 664 n. 4c).
2.
Pronunciato con la procedura sommaria, un
giudizio riguardante una provvigione ad litem è una decisione (non un
decreto cautelare) impugnabile con appello entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che la richiesta sia di almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC),
in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319
lett. a CPC). In concreto, l'interessata sostiene invero che il valore litigioso sia superiore a fr. 10 000.– giacché l'onorario
della sua patrocinatrice supera attualmente fr. 5500.– “ed è destinata ad
aumentare” e allo stesso occorre aggiungere le spese giudiziarie del decreto
impugnato di fr. 1000.– e ‟le tasse e speseˮ di oltre fr. 4000.–
mentre le spese chieste all'istante per la sola perizia chieste fino al 26 luglio
2019.
ammontando a fr. 4000.–. In realtà, RE 1 ha chiesto al Pretore
aggiunto di condannare il marito a versarle una somma di fr. 3000.– ciò che
determina il valore litigioso della prima sede (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.1 del 14 marzo 2019 consid. 2), senza che occorra
aggiunge altre spese e i costi connessi al gratuito patrocinio. La
decisione in esame era quindi impugnabile con reclamo, donde la competenza di
questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è stata notificata alla patrocinatore dell'istante il 17 settembre
2019.
(tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Depositato il 28 settembre 2019, il ricorso in esame è quindi tempestivo.
3.
RE
1.
ha però presentato un appello. Ora, come questa Camera ha già avuto modo di
affermare, la conversione di un appello in reclamo è esclusa ove un mandatario
professionale inoltri scientemente un tale rimedio pur dovendo sapere, usando
la debita diligenza, che questo mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del
Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami,
pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR sentenze inc. 16.2016.79
del 21 dicembre 2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2 e inc.
16.2018.6
del 27 agosto 2019 consid. 2; da ultimo inc.16.2019.54 del 18 ottobre
2019). Nella fattispecie, l'introduzione dell'appello in quanto tale non può
dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta, l'interessata avendo spiegato i
motivi di tale scelta (pag. 2 in ordine n. 3). La ricevibilità potrebbe
apparire dubbia, ma non va dimenticato che il procedimento davanti al Pretore
aggiunto non era limitato alla sola provvigione ad litem ma si innestava
su un contenzioso che riguardava più misure a protezione. Ad ogni modo, per
quel che riguarda la provvigione ad litem, foss'anche ricevibile il
reclamo è destinato all'insuccesso.
4.
Al reclamo RE 1 allega tre quietanze del 4 giugno,
del 17 giugno e del 1° luglio 2019 in cui essa dichiara di avere ricevuto dalla
propria legale fr. 500.–, fr. 800.– e fr. 800.– quali prestiti per il
pagamento del soggiorno linguistico della figlia con l'impegno a restituire la
somma non appena riceverà i contributi di mantenimento per la figlia dal padre
e comunque ‟entro e non oltreˮ il 31 dicembre 2019 (plico doc. C). In
concreto, è pacifico che i documenti in questione non sono stati sottoposti al
primo giudice donde la loro inammissibilità (art. 326 cpv. 1 CPC) di
modo che la questione potrebbe esaurirsi in questi soli termini.
In
realtà la reclamante lamenta il fatto che il primo giudice non le abbia
assegnato un termine per indicare chi le aveva prestato tali importi al fine di
finanziare il soggiorno linguistico della figlia, quesito peraltro formulato
dal marito nella replica spontanea del 16 settembre 2019. Se non che tale atto
è stato notificato all'istante contestualmente alla decisione impugnata. Ora, a
norma degli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. così come dell'art. 6 CEDU, le parti in un
procedimento giudiziario hanno il diritto incondizionato a prendere posizione,
se lo desiderano, su tutti gli atti processuali della controparte (cosiddetto
diritto di replica incondizionato). Le parti dispongono di un diritto
fondamentale di esprimersi su ogni atto processuale, indipendentemente se essi
contengano aspetti nuovi o rilevanti. Un tribunale deve pertanto notificare a
tutti gli interessati gli atti comunicati dalle altre parti prima che sia reso
il giudizio, in modo tale che sia data la possibilità di esprimersi. Soltanto
la parte, autonomamente, decide se un nuovo atto processuale merita di essere
oggetto di osservazioni. Se l'autorità decidente non è tenuta a fissare un
termine per la presentazione di un'eventuale replica, essa deve comunicare il
nuovo atto processuale, attendendo nell'emanazione della decisione, affinché le
parti effettivamente si possano esprimere. In tale ottica, la prassi di regola
considera un lasso di tempo di una decina di giorni dalla notifica del nuovo
atto processuale (DTF 144 III 118 consid. 2.1). In caso contrario l'autorità viola
il diritto di essere sentito della parte (cfr. anche sentenza del tribunale
federale 4A_328/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 3.5.1).
. Premesso
ciò, quanto l'interessata adduce e dimostra in questa sede è la risposta all'interrogativo
del marito, ciò che però essa non ha potuto allegare davanti al Pretore
aggiunto poiché questi ha subitaneamente emesso la decisione di diniego della
provvigione ad litem. Così facendo, però il primo giudice ha impedito all'istante
di far valere circostanze che avrebbero potuto sovvertire l'esito del giudizio
tant'è che egli le ha rimproverato di non avere indicato come aveva finanziato
tale spesa e omesso di indicare le generalità dei finanziatori. Nel caso
concreto, si è quindi in presenza di una grave lesione del diritto di essere
sentito che comporterebbe l'annullamento del giudizio impugnato.
La
giurisprudenza ha stabilito nondimeno che si può prescindere da un rinvio della
causa all'autorità precedente in caso di grave violazione del diritto di essere
sentito se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile
formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte
onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura
di merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1). Ciò è il caso in concreto per i
motivi che verranno esposti in appresso.
5.
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto dopo avere
ammesso la possibilità di chiedere e ottenere una provvigione ad litem
anche nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale, ha esaminato la
situazione finanziaria della moglie accertando che essa aveva potuto pagare
alla figlia un soggiorno linguistico di fr. 2244.–. Per il primo giudice, l'istante
avrebbe potuto usare tale importo per finanziare la procedura giudiziaria
mentre la scelta di usarli diversamente non poteva ricadere sul marito e/o
sulla collettività. Per di più, egli ha soggiunto, ‟per una visione più
completa della fattispecie” in passato l'interessata si era recata in Brasile
per il carnevale senza però comprovare chi avesse finanziato tali spese. In
definitiva per il Pretore aggiunto l'istante non ha reso verosimile di non
essere in grado di finanziare le spese di procedura, donde la reiezione della
richiesta di provvigione ad litem e del gratuito patrocinio.
I. Sulla
provvigione ad litem
6.
RE
1.
ribadisce di non essere in grado di finanziare le spese di procedura facendo
valere di essere inabile al lavoro e al beneficio di prestazioni assistenziali
ciò che indizia per una sua indigenza. In merito al viaggio in Brasile essa
osserva che la trasferta è avvenuta per motivi terapeutici, che i costi del
viaggio sono stati corrisposti da una scuola di samba e che in loco ha
alloggiato da una sua zia, tutte circostanze per altro da lei già addotte
durante l'interrogatorio del 4 giugno 2019. Quanto al soggiorno linguistico,
invece, il costo è stato anticipato dalla sua patrocinatrice, la quale si è
presa a cuore la situazione permettendo alla ragazza di seguire il corso che il
padre non voleva più finanziare.
7.
Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé,
con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di
procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un
processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato
sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo e
che il processo non appaia manifestamente privo sin dall'inizio di esito
favorevole o che la condotta processuale dell'istante non sembri temeraria.
Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di mutua
assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di
mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC). Lo stanziamento di una provvigione ad
litem
presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi
propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata
condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento. Se può
contare su redditi o capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali
risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto
di riscuotere una provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge sia
in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue.
Tutt'al più una provvigione ad litem
può essere riconosciuta, per
equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia ridotto a vivere con
il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire di alti
redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I
CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016, consid. 3).
Ora,
si conviene che la motivazione del Pretore aggiunto appare lungi dall'essere
condivisibile; sulla questione si ritornerà nell'ambito della decisione sul
gratuito patrocinio. Il problema è che, come aveva rilevato CO 1, la
giurisprudenza cantonale non
prevede provvigioni ad litem in procedure a tutela dell'unione
coniugale. Ciò non impedisce che un coniuge possa essere chiamato a finanziare
spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in grado di far fronte
in una procedura a protezione dell'unione coniugale. La prima Camera civile del
Tribunale di appello ha già avuto modo di ricordare, inoltre, che un coniuge in
difficoltà finanziarie può chiedere al giudice di tenere conto delle spese
legali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa
(RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019 consid. 13e).
Certo,
come accenna il primo giudice, il Tribunale federale non ha escluso che un tale
istituto possa anche essere invocato nelle procedure a protezione dell'unione
coniugale, ma per tacere del fatto che all'orientamento ticinese si
attiene anche l'Obergericht del Canton Zurigo (cfr. Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271), la prassi cantonale è stata
giudicata quanto meno sostenibile dal Tribunale federale (sentenza 5A_523/2015
del 21 dicembre 2015, consid. 2.3 in fine con rinvio alla sentenza 5P.43/2001
del 15 marzo 2001 consid. 2). Allo stato attuale delle cose, la giurisprudenza
cantonale non prevede l'istituto della provvigione ad litem e non
soccorrono le premesse per un riesame della questione. Un rinvio della causa in
prima sede per sanare la violazione del diritto di essere sentito si rivela
pertanto inutile.
II. Sul gratuito patrocinio
8.
Nella “dichiarazione
di appello, invero, figura unicamente la domanda di giudizio formulata in via
principale volta al rinvio della causa al primo giudice. Nei motivi, tuttavia,
essa chiede di riformare la decisione come postulato nel petitum. Dalla
lettura del memoriale, combinato con la decisione impugnata, si può
ragionevolmente desumere che cosa l'interessata
intenda ottenere ovvero, nel caso di reiezione della provvigione ad litem,
la concessione del gratuito patrocinio. Permesso ciò, i reclami contro il
rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono
invero alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il
diniego del gratuito patrocinio è intervenuto nel contesto di una decisione
sulla provvigione ad litem in una procedura a tutela dell'unione
coniugale. In circostanze del genere si giustifica che questa Camera esamini
anche, per attrazione di competenza, un'eventuale lite sul gratuito patrocinio.
Ciò risponde al principio dell'economia di giudizio.
9.
Il
Pretore aggiunto, ha negato il beneficio richiesto, come si è visto,
sostanzialmente per gli stessi motivi per cui ha respinto la richiesta di
provvigione ad litem, ovvero la mancanza del presupposto dell'indigenza.
Ora, tale requisito è dato allorché il richiedente non sia in grado di
provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di
procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia
(DTF 144 III 537 consid. 4.1 con rinvii). Incombe a chi postula il beneficio
del gratuito patrocinio rendere verosimile tale presupposto, illustrando la
propria situazione di reddito e di patrimonio (art. 119 cpv. 2 CPC), non senza
recare per quanto possibile le prove necessarie (sentenza del Tribunale
federale 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii, in:
SZZP/RSPC 2017 pag. 522).
a) Nella
fattispecie, RE 1 non esercita attività
lucrativa poiché inabile al lavoro, e percepisce prestazioni della pubblica assistenza. Ciò indizia, in linea di principio,
l'esistenza di una situazione di gravi ristrettezze (sentenza del Tribunale
federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 6.2). Relativamente alla disponibilità finanziaria che le ha
permesso di far fronte ai costi del soggiorno linguistico della figlia e della
trasferta in Brasile, occorre innanzitutto rilevare che determinante, ai fini
della richiesta di gratuito patrocinio è la situazione al momento della
presentazione dell'istanza. Premesso ciò è indubbio che la trasferta in
Brasile, indipendentemente da chi l'abbia finanziata, risale a qualche mese prima
dell'avvio della procedura di modifica delle misure protettrici e della domanda
di gratuito patrocinio. L'eventuale disponibilità a quel momento non era
determinante ai fini della decisione sul beneficio richiesto, tanto più che salvo
in caso di abuso di diritto, il gratuito patrocinio nemmeno andrebbe rifiutato per
il fatto che il richiedente è responsabile della sua indigenza (DTF 143 III 237
consid. 3.4). Nella
fattispecie nulla rende verosimile che la spesa sia stata affrontata solo per
non dovere sostenere i costi del processo o che la moglie abbia sperperato
liquidità provocando deliberatamente uno stato d'indigenza.
Quanto
al soggiorno linguistico della figlia, la spesa è stata resa possibile grazie
all'intervento della patrocinatrice della moglie, come da costei ammesso. Ciò
potrà anche destare stupore e perplessità, ma il mutuo era chiaramente finalizzato
a una determinata spesa della figlia e non si può dire che l'interessata avesse
a disposizione capitali che avrebbe potuto impiegare per la propria difesa. Certo,
la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che chi è in grado di
accendere importanti mutui senza avere modo di restituirli o era in grado di
ottenere consistenti donazioni con la sola finalità di condurre un tenore di
vita elevato non poteva contare poi sul beneficio dell'assistenza giudiziaria,
salvo rendere verosimile come mai non gli fosse possibile conseguire ulteriore
credito per finanziare i costi di causa (I CCA sentenza inc. 11.2009.66 del 28 dicembre 2012 consid. 12
con rinvii). Estremi del genere non
si ravvisano in concreto, non risultando che la moglie conduca un tenore di
vita superiore alle sue possibilità che potrebbe indiziare dell'esistenza di
altri cespiti. In definitiva non si scorgono gli
estremi dell'abuso di diritto di modo che non v'è motivo per disconoscere l'indigenza
dell'interessata, la cui
causa non può dirsi per altro senza probabilità di esito favorevole.
b) Il
problema è che il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra
in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse
sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (DTF
143.
III 624 consid. 7). Come si è detto, nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale, il coniuge istante può chiedere al giudice di tenere conto delle
spese legali a suo carico già nel contributo di mantenimento dovutogli pendente
causa (sopra consid. 7). Non risulta però, nel caso in esame, che la moglie
abbia chiesto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo una quota destinata
al pagamento degli oneri processuali e di patrocinio. A rigore il beneficio
richiesto non andrebbe riconosciuto. Se non che, quale parte istante, all'interessata
è già stato chiesto un deposito di fr. 4000.– in garanzia delle spese
processuali presumibili. Ritenuto che essa non risulta manifestamente in grado di
attingere in tempo utile a mezzi propri per finanziare tale anticipo senza
compromettere il proprio debito mantenimento, senza un aiuto finanziario l'interessata
sarebbe pertanto privata del diritto all'accesso alla giustizia, garantito
dalla Costituzione. In definitiva si giustifica di ammettere provvisoriamente RE
1.
al beneficio del gratuito patrocinio, limitatamente all'esenzione dagli
anticipi (art. 118 lett. a CPC). L'estensione dipenderà poi in ultima analisi dall'esito
dell'eventuale modifica del contributo alimentare in suo favore. Ne segue che il
reclamo va accolto entro tali limiti.
10.
Le spese processuali seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma date le verosimili ristrettezze
finanziarie in cui versa la reclamante, si prescinde – eccezionalmente – dal
riscuotere oneri processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone
problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni. Quanto alla provvigione ad litem e al gratuito
patrocinio richiesti in questa sede, essi non entrano in linea di conto per le
ragioni esposte poc'anzi.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così modificato:
RE 1 è provvisoriamente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
limitatamente all'esenzione degli anticipi delle spese processuali presunte.
Per il resto il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La
richiesta di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.