16.2019.64
Contratto di lavoro: contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM) - pretese salariali
10 novembre 2020Italiano21 min
disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), dichiarate d'obbligatorietà
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.64
Lugano
10 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 novembre 2019 presentato da
RE
1
(rappresentato
dal RA 1 )
contro
la decisione emessa l'8 ottobre 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, nella causa SE.2019.217 (lavoro)
da lui promossa con petizione del 21 giugno 2019
nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
Fatti
A. Il
12 novembre 2009 l'impresa di costruzioni CO
1 ha assunto per una durata indeterminata RE 1 quale capo
cantiere. Il contratto di lavoro, che sottostava alle
disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), dichiarate d'obbligatorietà
generale, e al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del
Cantone Ticino, prevedeva un salario mensile di fr. 5711.20
lordi. Il lavoratore è stato tuttavia retribuito in base a un salario orario
di fr. 35.70 lordi e gli è stato corrisposto un salario mensile costante
di fr. 6283.20 lordi con conguaglio a fine
anno sulla base delle ore effettivamente prestate. Il 17 aprile 2015 le parti hanno rescisso consensualmente il contratto con effetto al 31 maggio 2015 e il
lavoratore è stato esonerato dal suo obbligo lavorativo. Il 25 maggio 2015 questi
ha subìto un infortunio.
B. Il
28 gennaio 2019 RE 1 si è rivolto al Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di
conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a ottenere oltre al rendiconto
relativo alle giornaliere per il controllo delle ore di lavoro e di trasferta,
il pagamento di almeno fr. 11 642.– lordi. Constatata l'impossibilità di
conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 25 marzo 2019 all'istante
l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese processuali (inc. CM.2019.39).
C. Con petizione del 21 giugno 2019 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 11 642.30
oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2015, corrispondenti alla differenza tra l'importo
di complessivi fr. 30 595.65 lordi riconosciutogli dalla convenuta da
gennaio a maggio 2015 e l'importo di complessivi fr. 42
237.95 lordi che avrebbe dovuto essergli riconosciuto per lo stesso periodo con
un salario lordo (fr. 37 699.20 = 6 x 6283.20 lordi), la quota di tredicesima
(fr. 3125.05) e le indennità per 4.5 giorni di vacanza non goduti
(fr. 1413.70). Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2019 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 7 ottobre 2019 l'attore ha ridotto la sua pretesa
a fr. 4000.– lordi mentre la convenuta ha riaffermato la sua posizione.
D. Statuendo
con decisione dell'8 ottobre 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta a pagare all'attore fr. 249.15 lordi, da cui
dedurre gli oneri sociali (AVS/AD e IF), oltre interessi del 5% dal 1° giugno
2015. Non sono state prelevate spese processuali. L'attore è stato tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 1450.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata RE
1 è insorto a questa
Camera con un reclamo dell'8 novembre 2019 con cui chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 2939.20 lordi (fr. 1233.20 lordi per 28.04 ore di vacanza; fr.
560.55 lordi per tre giorni di infortunio e fr. 1145.45 per 26 ore
di intemperie) o di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore per una nuova
decisione.
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura
semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali
con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro
trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 9 ottobre
2019.
Presentato l'8 novembre 2019, ultimo giorno utile, il reclamo in
esame è tempestivo.
2.
Al
reclamo RE 1 allega una sua lettera del 7 ottobre 2019 al Pretore (doc. B),
delle pagine del Commentaire de la Convention nationale du secteur
principale de la construction en Suisse 2012-2015 pubblicato dal sindacato __________
(doc. C), il decreto del Consiglio federale del 12 gennaio 2016 (doc. D) e il
conteggio del 10 giugno 2015 delle indennità giornaliera inviato dalla __________
alla convenuta (doc. E). Salvo lo scritto del 7 ottobre 2019 già agli atti
(doc. B) e il citato decreto del Consiglio federale (doc. D) il quale
costituisce un fatto notorio, gli altri documenti (doc. C e doc. E), non essendo
stati sottoposti al primo giudice, sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC).
Tale restrizione vale anche per le cause, come quella in esame, rette dal
principio inquisitorio limitato o sociale (cfr. per la procedura d'appello: sentenza
del Tribunale federale 4A_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 6).
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367.
consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accertato che le parti concordavano
sul fatto che l'attore percepiva regolarmente fr. 6283.20
lordi come salario mensile costante, ovvero una
retribuzione corrisposta in base alle ore prestate, convertite in un salario
mensile medio, calcolato moltiplicando il salario orario per il totale delle
ore annuali diviso per 12 mesi. Donde a suo avviso una modifica contrattuale
per atti concludenti. Egli ha richiamato poi l'art. 47 cpv. 3 CNM per il quale “se la durata del rapporto di lavoro è stata
inferiore a un anno, le ore per eccesso o per difetto risultanti dalla differenza
fra le ore effettive e quelle previste dal calendario di lavoro determinante (a
condizione che non siano dovute a mora del datore di lavoro ai sensi dell'art.
324.
cpv. 1 CO) verranno conguagliate pro rata” e ha ritenuto che determinanti, nel
Cantone Ticino, sono i calendari sezionali emanati dalla Commissione paritetica
cantonale dell'edilizia e del genio civile oppure i calendari aziendali
approvati dalla stessa, conformemente all'art. 20 CCL.
Egli
ha così appurato che il calendario aziendale della convenuta per l'anno 2015 prevedeva un totale di 2125 ore, o
meglio 2064 ore garantite e 61 ore flessibili e per il periodo da gennaio a maggio
2015.
le ore di lavoro complessive previste (incluse le ore flessibili) erano
839.
Queste ore – ha continuato il Pretore –, la cui correttezza è stata confermata
dalla Commissione Paritetica Cantonale, sono quelle che la convenuta ha preso
in considerazione nel conguaglio da lei eseguito alla fine del rapporto di
lavoro e dalle stesse essa ha dedotto le ore di vacanza godute dall'attore (102 ore), quelle non lavorate per intemperie (26 ore) e per infortunio (36 ore), ottenendo
così un totale di 677.50 ore prestate dall'attore per un salario orario di base
di fr. 24 186.75 (677.50 ore x 35.70 fr./ora]. La convenuta – egli ha proseguito
– ha aggiunto al salario orario di base dovuto all'attore la quota di salario per
festivi infrasettimanali (3% del salario maturato), per vacanze (10.6% del
salario maturato, inclusi i festivi) e per tredicesima (8.33% del salario
maturato, inclusi festivi e vacanze), conformemente a quanto previsto dagli
artt. 34 CNM, 50 CNM e 23 CCL nonché dall'appendice 8 del CNM.
In
merito alle 36 ore di infortunio, ovvero le 9 ore non pagate corrispondenti al
1° giorno di infortunio (26 maggio 2015) e 27 ore pagate dal 27 al 29 maggio
2015, il Pretore, dopo avere ricordato che secondo l'art. 65 cpv. 1 CNM “in
caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di lavoro non
deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla __________ coprono l'80% del
guadagno assicurato. I giorni di attesa della __________ devono essere pagati
dal datore di lavoro nella misura dell'80% del guadagno assicurato”, ha stabilito che siccome la __________ ha versato
l'indennità a partire dal secondo giorno di inabilità lavorativa, la convenuta deve pagare all'attore il salario
relativo al primo giorno di infortunio per un importo di fr. 249.15
lordi, ovvero 1/3 dell'indennità versata
dalla __________ per tre giorni (fr. 747.40 : 3), che corrisponde all'80% del salario mensile costante dovuto per un giorno (conformemente all'art. 30
cpv. 5 CCL). Donde, in definitiva, il parziale accoglimento della petizione.
5.
Il
reclamante si duole di “una violazione del diritto di essere sentito (art. 53
CPC) in quanto non gli è stato concesso e assegnato il termine per la
produzione delle conclusioni scritte” nonostante la sua “richiesta esplicita e
motivata (doc. B)”. Nella fattispecie, all'udienza del 7 ottobre 2019, indetta
per il dibattimento, le parti si sono riconfermate “nelle proprie
argomentazioni di cui agli allegati scritti, parte attrice riducendo la sua
pretesa a fr. 4000.– lordi prendendo atto che il calcolo in istanza si
basa su 6 mensilità e non su 5 e che alle vacanze di 4.5 giorni, equivalente a
fr. 1413.70, vi rinuncia”. Esse non hanno notificato prove da assumere
tant'è che in calce al verbale figura l'indicazione ‟il Pretore decideràˮ.
Certo, dopo l'udienza, lo stesso 7 ottobre 2019 l'attore ha scritto al Pretore
di concedergli la “possibilità di prendere posizione in merito ai conteggi per
iscritto entro un congruo termine”, così da potere “chiarire definitivamente
quali siano i computi da noi richiesti e su quali basi si fondino gli stessi”.
Tuttavia, per tacere del fatto che la sua lettera è giunta alla Pretura il
giorno dopo l'emanazione della decisione (cfr. stampiglia sulla lettera), l'attore
ha firmato il verbale senza riserve, per cui non si vede in che modo il Pretore
abbia violato il suo diritto di essere sentito, le parti potendo rinunciare
alle arringhe finali. Al proposito non occorre dilungarsi.
6.
Per
il reclamante “non vi è stato il necessario accertamento dei fatti e gli
eventuali interpelli in merito alle questioni principali e determinanti per l'esito
della procedura”. Ora, giusta l'art. 247 cpv. 1 CPC nelle cause – come quella
in esame – che soggiacciono alla procedura semplificata, il giudice deve fare
in modo con pertinenti domande che le parti completino le allegazioni
insufficienti e indichino i mezzi di prova. Inoltre, nelle controversie in
materia di diritto del lavoro nell'accezione dell'art. 247 cpv. 2 lett. b CPC –
come la presente causa – il giudice è tenuto ad accertare i fatti d'ufficio.
Queste cause sono rette dal principio inquisitorio sociale o
limitato. Ciò significa che, come nelle procedure rette dal principio
attitatorio, spetta innanzitutto alle parti raccogliere gli elementi del
processo ma il giudice le aiuta tuttavia con delle domande adeguate affinché le
allegazioni necessarie e i mezzi di prova corrispondenti siano enumerati con
precisione. Quando le parti sono patrocinate da un avvocato, il giudice può far
prova di riserbo come nella procedura ordinaria (CCR, sentenza inc. 16.2017.32
del 5 giugno 2019 consid. 5 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale
federale 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 consid. 4.2).
Nella
fattispecie, il reclamante si duole del fatto che il Pretore avrebbe
omesso “il necessario accertamento dei fatti e gli eventuali interpelli” ma,
pur essendo assistito da un rappresentante professionalmente qualificato di un'organizzazione
sindacale (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC), egli nemmeno specifica quali fatti
rilevanti per il giudizio non sarebbero stati accertati dal primo giudice né
tantomeno pretende che lo stesso avrebbe dovuto dubitare della completezza
delle sue allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da lui offerti. In tali
circostanze, non è dato di vedere quale rimprovero possa essere mosso al Pretore
per non aver fatto uso dell'interpello. Su questo punto il reclamo è pertanto privo
di consistenza.
7.
Il
reclamante adduce di non avere “rinunciato al salario di 4.5 giorni di vacanza tout
court ma di avere accettato, per economicità di giudizio e su insistenza
del Pretore, di ritenerle [le vacanze] compensate nel periodo di disdetta”.
Ora, all'udienza del 7 ottobre 2019 l'attore non ha contestato le allegazioni
della convenuta secondo cui egli ha usufruito dei 4.5 giorni di vacanza
rimanenti nel periodo in cui è stato esonerato dal lavoro e che questi giorni
sono stati conteggiati nel mese di maggio 2015 (osservazioni del 23 novembre
2019, pag. 3 e 5). In siffatte circostanze, la rinuncia dell'attore alla sua
pretesa di fr. 1413.40 a titolo d'indennità per 4.5 giorni di vacanze
maturate non godute è effettivamente dovuta al fatto che egli ha
riconosciuto di avere beneficiato in natura di questi giorni di
vacanza.
8.
Il
reclamante adduce poi che “in base all'art. 10 cpv. 4 CNM in caso di disaccordo
tra il Contratto nazionale mantello e CCL locali si applica il dispositivo più
favorevole”. A parte il fatto che l'interessato non trae alcuna conseguenza
dalla sua asserzione, la norma invocata non prevede invero l'applicabilità
della disposizione più favorevole al lavoratore ma dispone che “riguardo a
quanto non viene menzionato all'art. 10 cpv. 3 CNM, è possibile, nei CCL
locali, stipulare regolamentazioni deroganti o che vanno al di là delle disposizioni
del CNM solo previo accordo esplicito delle parti del CNM. Per i cantieri
speciali viene applicato l'art. 4 CNM.” In proposito, il reclamo non merita
ulteriore disamina.
9.
Secondo
il reclamante, il Pretore doveva applicare l'art. 25 cpv. 3ter CNM
anziché l'art. 47 cpv. 3 CNM non più in vigore.
a) L'art. 47 cpv. 3 vCNM, che concerneva il conteggio pro rata,
prevedeva che “se la durata del rapporto di lavoro è stata
inferiore a un anno, le ore per eccesso o per difetto risultanti dalla differenza
fra le ore effettive e quelle previste dal calendario di lavoro determinante (a
condizione che non siano dovute a mora del datore di lavoro ai sensi dell'art.
324.
cpv. 1 CO) verranno conguagliate pro rata”. Tale norma è stata
effettivamente abrogata con decreto del Consiglio federale il 12 gennaio 2006.
A torto pertanto il Pretore vi si è riferito. Resta il
fatto che il reclamante stesso riconosce che, essendo retribuito “con il
sistema [del salario] costante”, era “necessario a fine rapporto di lavoro
effettuare un faticoso conteggio delle ore prestate, delle ore perse per
malattia, infortunio, intemperie, ecc.” (reclamo pag. 7). Né egli mette in
discussione che, terminato il rapporto di lavoro a fine maggio 2015, il datore
di lavoro doveva effettuare, così come da lui fatto, il conguaglio finale pro
rata temporis, dal 1° gennaio al 31 maggio 2015.
b) Quanto
all'art. 25 cpv. 3ter CNM, questa disposizione concerne
la
“gestione delle ore perse non lavorate”, che risultano da modifiche del
calendario di lavoro decise dall'impresa per penuria di lavoro, condizioni
meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici e prevede che “se il lavoro
supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla
riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore
di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre
proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se
questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto
sotto forma di ore di riserva”. Il reclamante adduce che tale disposizione sarebbe
applicabile in virtù dell'art. 4 CNM ma da ciò non trae alcuna conseguenza
specifica. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC),
in proposito il reclamo si rivela quindi irricevibile e sfugge così a ogni
esame.
10.
Il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere considerato che non gli sono state retribuite tutte le ore di
vacanza di cui aveva diritto. Egli ritiene che dal conteggio del
suo salario orario (doc. 7) e dal conguaglio del 31
maggio 2015 (doc. F) allestiti dalla convenuta risulta che a fronte
di 102 ore di vacanza che dovevano essergli retribuite, gli è stato
riconosciuto un importo di fr. 2640.71 lordi che corrisponde, se diviso
per il suo salario orario di base di fr. 35.70 lordi, a 73.96 ore di
vacanza, per cui, a suo avviso, non gli sono state retribuite 28.04 ore di
vacanza corrispondenti a un importo di fr. 1233.20 lordi, così calcolato:
“ore mancanti x salario base + cumuli festivi/vacanze/tredicesima
28.04
x 35.70 + 3% + 10.6% + 8.33% = fr. 1233.20”.
Ora,
secondo il contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera
e il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del cantone Ticino, il salario
orario lordo di un lavoratore comprende, oltre al salario
orario di base, le indennità obbligatorie per festivi (3%;
art. 23 cpv. 2 CCL), per vacanze (10.6% per 5 settimane;
art. 34 cpv. 1 CNM) e per la tredicesima (8.3%; art. 50 CNM). Nella
fattispecie, per il periodo da gennaio a maggio 2015 la convenuta ha
riconosciuto all'attore 677.50 ore effettive di
lavoro (841.50 ore lavorative previste dedotte 26 ore per intemperie, 102 ore
vacanza, 36 ore per infortunio) corrispondenti a un salario orario lordo,
tenuto conto delle citate indennità obbligatorie e dell'indennità LAINF versata
alla SUVA, di fr. 30 595.65, così calcolato:
Salario orario di base (35.70 fr./ora
x 677.50 ore effettive)
fr. 24'186.75 A
Festivi 3% A (3% di fr. 24'186.75) fr. 725.60
B
Vacanze 10.6% A+B (10.6% di fr. 24'912.35) fr. 2'640.71
C
Tredicesima 8.33% A+B+C (8.33% di 27'553.06) fr. 2'295.17
Totale salario lordo fr. 29'848.23
Indennità LAINF fr. 747.40
Totale fr. 30'595.63
Dal
calcolo che precede risulta che l'importo di fr. 2640.71 lordi
corrisponde alla quota di salario per le vacanze calcolata sulle ore effettive
e i festivi (10.6% di fr. 24 912.35). Mal si comprende dunque come il
reclamante possa ritenere che il citato importo dovrebbe corrispondere alla
retribuzione a fr. 35.70 l'ora delle 102 ore di vacanza da lui usufruite per
cui mancherebbero fr. 1233.20 lordi (fr. 3641.40 - fr. 2640.71).
Ad ogni modo, qualora si seguisse il suo ragionamento, si otterrebbe un doppio
pagamento delle vacanze, le quali oltre a essere retribuite con la percentuale
del 10.6% sulle ore effettivamente lavorate (art. 34 CNM), sarebbero pagate fr.
35.70
l'ora. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
11.
Per il reclamante “l'infortunio è avvenuto lunedì 25
maggio 2015 e si è chiuso il 7 giugno 2015 e pertanto
il periodo da considerare nella chiusura del rapporto di lavoro è da lunedì
25.
maggio a domenica 31 maggio, ossia 7 giorni e non 4 come erroneamente valutato nella decisione finale. L'indennità __________ è di fr. 186.85 giornalieri, ossia di un importo inferiore
rispetto ai fr. 249.15 erroneamente inferiti dal Pretore
(oltre al computo derivante ex LAINF, cfr. doc. E). Pertanto il totale dell'indennità spettante al lavoratore è di fr. 186.85 x 7 giorni ossia
fr. 1307.95 lordi da cui dedurre i fr. 747.40 (fr. 186.85 x 4) già versati
dalla __________ al datore di lavoro e riversati dal datore di lavoro al
lavoratore. L'importo scoperto ammonta pertanto a fr. 560.55 lordi”.
In
concreto, davanti al primo giudice l'attore si è limitato ad asserire di avere
subìto un infortunio il 25 maggio (petizione pag. 2) e a produrre un documento “ricapitolativo”
delle sue ore di lavoro da cui risultano 36 ore di infortunio e
meglio 9 ore non pagate corrispondenti al 1° giorno di infortunio (26 maggio) e
27.
ore pagate dal 27 al 29 maggio (doc. H). Egli non ha mai preteso in prima
sede che oltre all'indennità versatagli dalla __________ per il periodo
dal 27 al 29 maggio di fr. 747.40, avrebbe dovuto ricevere
fr. 560.55 dalla convenuta per i giorni di infortunio del 26, 30 e il
31.
maggio. Ad ogni modo, per tacere del fatto
che questa pretesa è di per sé nuova e come tale irricevibile in questa sede (art.
326.
cpv. 1 CPC), il Pretore, accertando d'ufficio i fatti (art. 247 CPC), ha
riconosciuto all'attore un importo di fr. 249.15 lordi per il salario relativo
al 26 maggio 2015, primo giorno di inabilità lavorativa per infortunio, e
dunque non è dato di capire perché per questo giorno il reclamante dovrebbe
essere ulteriormente retribuito. Quanto alla pretesa di percepire fr. 373.70 (fr. 186.85 x 2) per
sabato 30 e domenica 31 maggio 2015, quand'anche
questa domanda non fosse nuova e quindi irricevibile, la stessa sarebbe
infondata giacché secondo il calendario di lavoro aziendale (doc. D) nei fine
settimana l'attore non lavorava e pertanto per questi due giorni non gli è
dovuta alcuna retribuzione. Anche su questo punto il reclamo è infondato.
12.
Il reclamante ritiene
in fine che il Pretore abbia erroneamente considerato che la convenuta potesse
non retribuirgli 26 ore da lui non lavorate per intemperie e ritiene che
per queste ore gli debbano essere riconosciuti fr. 1145.45 lordi, secondo il seguente calcolo:
“26 ore di intemperie x salario base + cumuli festivi/vacanze/ tredicesima
26.
x 35.70 + 3% + 10.6% + 8.33% = 1145.45 lordi”.
Ora,
secondo il Pretore “giusta l'art. 19 cpv. 1 CCL i lavoratori hanno diritto a un'indennità
d'intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo, che non possono
essere compensate con le ore flessibili” e “nella fattispecie, dai conteggi
salariali di cui ai doc. E e 5 emerge che tutte le ore non lavorate a causa di
intemperia sono state correttamente compensate con il saldo di ore flessibili
nei rispettivi mesi e meglio 16 ore in gennaio, 1 ora in marzo e 9 ore in
aprile” e che dunque “a questo titolo l'attore non vanta più alcuna pretesa”. Il reclamante, venendo
meno al suo obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), non si
confronta con questa argomentazione né tanto meno dimostra che la stessa sia
errata. Anche al riguardo il reclamo è così inammissibile. Ne segue, in
definitiva che il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, deve essere
respinto.
13.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è
gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate
nella fattispecie (art. 115 CPC).
Il reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 300.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.