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Decisione

16.2019.64

Contratto di lavoro: contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM) - pretese salariali

10 novembre 2020Italiano21 min

disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edi­lizia prin­cipale in Svizzera (CNM), dichiarate d'obbligatorietà

Source ti.ch

Fatti

A. Il

12 novembre 2009 l'impresa di costruzioni CO

1 ha assunto per una durata indeterminata RE 1 quale capo

cantiere. Il contratto di lavoro, che sottostava alle

disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edi­lizia prin­cipale in Svizzera (CNM), dichiarate d'obbligatorietà

generale, e al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del

Canto­ne Ticino, prevedeva un salario mensile di fr. 5711.20

lor­di. Il lavoratore è stato tuttavia retribuito in base a un salario orario

di fr. 35.70 lordi e gli è stato corrisposto un salario mensile costante

di fr. 6283.20 lordi con conguaglio a fine

anno sulla base delle ore effettivamente prestate. Il 17 aprile 2015 le parti hanno rescis­so con­sensualmente il contratto con effetto al 31 maggio 2015 e il

lavoratore è stato esonerato dal suo obbligo lavorativo. Il 25 mag­gio 2015 questi

ha subìto un infortunio.

B. Il

28 gennaio 2019 RE 1 si è rivolto al Segretario

assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di

conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a ottenere oltre al rendiconto

relativo alle gior­naliere per il controllo delle ore di lavoro e di trasferta,

il pagamento di almeno fr. 11 642.– lordi. Constatata l'impossibilità di

concilia­re le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 25 mar­zo 2019 all'istante

l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spe­se processuali (inc. CM.2019.39).

C. Con petizione del 21 giugno 2019 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distret­to di Lugano,

sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 11 642.30

oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2015, corrispondenti alla differenza tra l'importo

di complessivi fr. 30 595.65 lordi riconosciutogli dalla convenuta da

gennaio a maggio 2015 e l'importo di complessivi fr. 42

237.95 lordi che avrebbe dovuto essergli riconosciuto per lo stesso periodo con

un salario lordo (fr. 37 699.20 = 6 x 6283.20 lordi), la quota di tredicesima

(fr. 3125.05) e le indennità per 4.5 giorni di vacanza non goduti

(fr. 1413.70). Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2019 la

convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 7 ottobre 2019 l'attore ha ridotto la sua pretesa

a fr. 4000.– lordi mentre la convenuta ha riaffermato la sua posizione.

D. Statuendo

con decisione dell'8 ottobre 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta a pagare all'attore fr. 249.15 lordi, da cui

dedurre gli oneri sociali (AVS/AD e IF), oltre interessi del 5% dal 1° giugno

2015. Non sono state prelevate spese processuali. L'attore è stato tenuto a

rifondere alla convenuta fr. 1450.– per ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata RE

1 è insor­to a questa

Camera con un reclamo dell'8 novembre 2019 con cui chiede di riformare il

giudizio impugnato nel senso di accoglie­re la petizione per fr. 2939.20 lordi (fr. 1233.20 lordi per 28.04 ore di vacanza; fr.

560.55 lordi per tre giorni di infortunio e fr. 1145.45 per 26 ore

di intemperie) o di annullarlo e di rinviare gli atti al Pre­tore per una nuova

decisione.

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura

semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali

con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro

trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 9 ottobre

2019.

Presentato l'8 novembre 2019, ultimo giorno utile, il reclamo in

esame è tempestivo.

2.

Al

reclamo RE 1 allega una sua lettera del 7 ottobre 2019 al Pretore (doc. B),

delle pagine del Commentaire de la Convention nationale du secteur

principale de la construction en Suisse 2012-2015 pubblicato dal sindacato __________

(doc. C), il decreto del Consiglio federale del 12 gennaio 2016 (doc. D) e il

conteggio del 10 giugno 2015 delle indennità giornaliera inviato dalla __________

alla convenuta (doc. E). Salvo lo scritto del 7 ottobre 2019 già agli atti

(doc. B) e il citato decreto del Consiglio federale (doc. D) il quale

costituisce un fatto notorio, gli altri documenti (doc. C e doc. E), non essendo

stati sottoposti al primo giudice, sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

Tale restrizione vale anche per le cause, come quella in esame, rette dal

principio inquisitorio limitato o sociale (cfr. per la procedura d'appello: sentenza

del Tribunale federale 4A_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 6).

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accertato che le parti concordavano

sul fatto che l'attore percepiva regolarmente fr. 6283.20

lordi come salario mensile costante, ovvero una

retribuzione corrisposta in base alle ore prestate, convertite in un salario

mensile medio, calcolato moltiplicando il salario orario per il totale delle

ore annuali diviso per 12 mesi. Donde a suo avviso una modifica contrattuale

per atti concludenti. Egli ha richiamato poi l'art. 47 cpv. 3 CNM per il quale “se la durata del rapporto di lavoro è stata

inferiore a un anno, le ore per eccesso o per difetto risultanti dalla differen­za

fra le ore effettive e quelle previste dal calendario di lavoro determinante (a

condizione che non siano dovute a mora del datore di lavoro ai sensi dell'art.

324.

cpv. 1 CO) verranno conguagliate pro rata” e ha ritenuto che determinanti, nel

Cantone Ticino, sono i calendari sezionali emanati dalla Commissione paritetica

cantonale dell'edilizia e del genio civile oppure i calendari aziendali

approvati dalla stessa, conformemente all'art. 20 CCL.

Egli

ha così appurato che il calendario aziendale della convenuta per l'anno 2015 prevedeva un totale di 2125 ore, o

meglio 2064 ore garantite e 61 ore flessibili e per il periodo da gennaio a mag­gio

2015.

le ore di lavoro complessive previste (incluse le ore flessibili) erano

839.

Queste ore – ha continuato il Pretore –, la cui correttezza è stata confermata

dalla Commissione Paritetica Cantonale, sono quelle che la convenuta ha preso

in considerazione nel conguaglio da lei eseguito alla fine del rapporto di

lavoro e dalle stesse essa ha dedotto le ore di vacanza godute dall'attore (102 ore), quelle non lavorate per intemperie (26 ore) e per infortunio (36 ore), ottenendo

così un totale di 677.50 ore prestate dall'attore per un salario orario di base

di fr. 24 186.75 (677.50 ore x 35.70 fr./ora]. La convenuta – egli ha proseguito

– ha aggiunto al salario orario di base dovuto all'attore la quota di salario per

festivi infrasettimanali (3% del salario maturato), per vacanze (10.6% del

salario maturato, inclusi i festivi) e per tredicesima (8.33% del salario

maturato, inclusi festivi e vacanze), conformemente a quanto previsto dagli

artt. 34 CNM, 50 CNM e 23 CCL nonché dall'appendice 8 del CNM.

In

merito alle 36 ore di infortunio, ovvero le 9 ore non pagate corrispondenti al

1° giorno di infortunio (26 maggio 2015) e 27 ore pagate dal 27 al 29 maggio

2015, il Pretore, dopo avere ricorda­to che secondo l'art. 65 cpv. 1 CNM “in

caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di lavoro non

deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovu­te dalla __________ coprono l'80% del

guadagno assicurato. I gior­ni di attesa della __________ devono essere pagati

dal datore di lavoro nel­la misura dell'80% del guadagno assicurato”, ha stabilito che sicco­me la __________ ha versato

l'indennità a partire dal secondo giorno di inabilità lavorativa, la convenuta deve pagare all'attore il salario

relativo al primo giorno di infortunio per un importo di fr. 249.15

lor­di, ovvero 1/3 dell'indennità versata

dalla __________ per tre giorni (fr. 747.40 : 3), che corrisponde all'80% del salario men­sile costan­te dovuto per un giorno (conformemente all'art. 30

cpv. 5 CCL). Donde, in definitiva, il parziale accoglimento della petizione.

5.

Il

reclamante si duole di “una violazione del diritto di essere sentito (art. 53

CPC) in quanto non gli è stato concesso e assegnato il termine per la

produzione delle conclusioni scritte” nonostante la sua “richiesta esplicita e

motivata (doc. B)”. Nella fattispecie, all'udienza del 7 ottobre 2019, indetta

per il dibattimento, le parti si sono riconfermate “nelle proprie

argomentazioni di cui agli allegati scritti, parte attrice riducendo la sua

pretesa a fr. 4000.– lordi prendendo atto che il calcolo in istanza si

basa su 6 mensilità e non su 5 e che alle vacanze di 4.5 giorni, equivalente a

fr. 1413.70, vi rinuncia”. Esse non hanno notificato prove da assumere

tant'è che in calce al verbale figura l'indicazione ‟il Pretore decideràˮ.

Certo, dopo l'udienza, lo stesso 7 ottobre 2019 l'attore ha scritto al Pretore

di concedergli la “possibilità di prendere posizione in merito ai conteggi per

iscritto entro un congruo termine”, così da potere “chiarire definitivamente

quali siano i computi da noi richiesti e su quali basi si fondino gli stessi”.

Tuttavia, per tacere del fatto che la sua lettera è giunta alla Pretura il

giorno dopo l'emanazione della decisione (cfr. stampiglia sulla lettera), l'attore

ha firmato il verbale senza riserve, per cui non si vede in che modo il Pretore

abbia violato il suo diritto di essere sentito, le parti potendo rinunciare

alle arringhe finali. Al proposito non occorre dilungarsi.

6.

Per

il reclamante “non vi è stato il necessario accertamento dei fatti e gli

eventuali interpelli in merito alle questioni principali e de­ter­minanti per l'esito

della procedura”. Ora, giusta l'art. 247 cpv. 1 CPC nelle cause – come quella

in esame – che soggiacciono alla procedura semplificata, il giudice deve fare

in modo con pertinenti domande che le parti completino le allegazioni

insufficienti e indichino i mezzi di prova. Inoltre, nelle controversie in

materia di diritto del lavoro nell'accezione dell'art. 247 cpv. 2 lett. b CPC

come la presente causa – il giudice è tenuto ad accertare i fatti d'ufficio.

Queste cause sono rette dal principio inquisitorio sociale o

limitato. Ciò significa che, come nelle procedure rette dal principio

attitatorio, spetta innanzitutto alle parti raccogliere gli elementi del

processo ma il giudice le aiuta tuttavia con delle domande adeguate affinché le

allegazioni necessarie e i mezzi di prova corrispondenti siano enumerati con

precisione. Quando le parti sono patrocinate da un avvocato, il giudice può far

prova di riserbo come nella procedura ordinaria (CCR, sentenza inc. 16.2017.32

del 5 giugno 2019 consid. 5 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale

federale 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 consid. 4.2).

Nella

fattispecie, il reclamante si duo­le del fatto che il Pretore avrebbe

omesso “il necessario accertamen­to dei fatti e gli eventuali interpelli” ma,

pur essendo assistito da un rappresentante professionalmente qualificato di un'organizzazione

sindacale (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC), egli nemmeno specifica quali fatti

rilevanti per il giudizio non sarebbero stati accertati dal primo giudice né

tantomeno pretende che lo stesso avrebbe dovuto dubitare della completezza

delle sue allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da lui offerti. In tali

circostanze, non è dato di vedere quale rimprovero possa essere mosso al Pretore

per non aver fatto uso dell'interpello. Su questo punto il reclamo è pertanto privo

di consistenza.

7.

Il

reclamante adduce di non avere “rinunciato al salario di 4.5 giorni di vacanza tout

court ma di avere accettato, per economicità di giudizio e su insistenza

del Pretore, di ritenerle [le vacan­ze] compensate nel periodo di disdetta”.

Ora, all'udienza del 7 ottobre 2019 l'attore non ha contestato le allegazioni

della convenuta secondo cui egli ha usufruito dei 4.5 giorni di vacanza

rimanenti nel periodo in cui è stato esonerato dal lavoro e che questi giorni

sono stati conteggiati nel mese di maggio 2015 (osservazioni del 23 novembre

2019, pag. 3 e 5). In siffatte circostanze, la rinuncia dell'attore alla sua

pretesa di fr. 1413.40 a titolo d'indennità per 4.5 giorni di vacanze

maturate non godute è effettivamente dovuta al fatto che egli ha

riconosciuto di avere beneficiato in natura di questi giorni di

vacanza.

8.

Il

reclamante adduce poi che “in base all'art. 10 cpv. 4 CNM in caso di disaccordo

tra il Contratto nazionale mantello e CCL locali si applica il dispositivo più

favorevole”. A parte il fatto che l'interessato non trae alcuna conseguenza

dalla sua asserzione, la norma invocata non prevede invero l'applicabilità

della disposizione più favorevole al lavoratore ma dispone che “riguardo a

quanto non viene menzionato all'art. 10 cpv. 3 CNM, è possibile, nei CCL

locali, stipulare regolamentazioni deroganti o che vanno al di là delle disposizioni

del CNM solo previo accordo esplicito delle parti del CNM. Per i cantieri

speciali viene applicato l'art. 4 CNM.” In proposito, il reclamo non merita

ulteriore disamina.

9.

Secondo

il reclamante, il Pretore doveva applicare l'art. 25 cpv. 3ter CNM

anziché l'art. 47 cpv. 3 CNM non più in vigore.

a) L'art. 47 cpv. 3 vCNM, che concerneva il conteggio pro rata,

prevedeva che “se la durata del rapporto di lavoro è stata

inferiore a un anno, le ore per eccesso o per difetto risultanti dalla differenza

fra le ore effettive e quelle previste dal calendario di lavoro determinante (a

condizione che non siano dovute a mora del datore di lavoro ai sensi dell'art.

324.

cpv. 1 CO) verranno conguagliate pro rata”. Tale norma è stata

effettivamente abrogata con decreto del Consiglio federale il 12 gennaio 2006.

A torto pertanto il Pretore vi si è riferito. Resta il

fatto che il reclamante stesso riconosce che, essendo retribuito “con il

sistema [del salario] costante”, era “necessario a fine rapporto di lavoro

effettuare un faticoso conteggio delle ore prestate, delle ore perse per

malattia, infortunio, intemperie, ecc.” (reclamo pag. 7). Né egli mette in

discussione che, terminato il rapporto di lavoro a fine maggio 2015, il datore

di lavoro doveva effettuare, così come da lui fatto, il conguaglio finale pro

rata temporis, dal 1° gennaio al 31 maggio 2015.

b) Quanto

all'art. 25 cpv. 3ter CNM, questa disposizione concerne

la

“gestione delle ore perse non lavorate”, che risultano da modifiche del

calendario di lavoro decise dall'impresa per penuria di lavoro, condizioni

meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici e prevede che “se il lavoro

supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla

riduzione preceden­te del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore

di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre

proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se

questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto

sotto forma di ore di riserva”. Il reclamante adduce che tale disposizione sarebbe

applicabile in virtù dell'art. 4 CNM ma da ciò non trae alcuna conseguenza

specifica. Carente di motivazione (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC),

in proposito il reclamo si rivela quindi irricevibile e sfugge così a ogni

esame.

10.

Il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere considerato che non gli sono state retribuite tutte le ore di

vacanza di cui aveva diritto. Egli ritiene che dal conteggio del

suo salario orario (doc. 7) e dal conguaglio del 31

maggio 2015 (doc. F) allestiti dalla convenuta risulta che a fronte

di 102 ore di vacanza che dovevano essergli retribuite, gli è stato

riconosciuto un importo di fr. 2640.71 lordi che corrisponde, se diviso

per il suo salario orario di base di fr. 35.70 lordi, a 73.96 ore di

vacanza, per cui, a suo avviso, non gli sono state retribuite 28.04 ore di

vacanza corrispondenti a un importo di fr. 1233.20 lordi, così calcolato:

“ore mancanti x salario base + cumuli festivi/vacanze/tredicesima

28.04

x 35.70 + 3% + 10.6% + 8.33% = fr. 1233.20”.

Ora,

secondo il contratto nazionale mantello per l'edilizia principa­le in Svizzera

e il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principa­le del cantone Ticino, il salario

orario lordo di un lavoratore com­prende, oltre al salario

orario di base, le indennità obbligatorie per festivi (3%;

art. 23 cpv. 2 CCL), per vacanze (10.6% per 5 settimane;

art. 34 cpv. 1 CNM) e per la tredicesima (8.3%; art. 50 CNM). Nella

fattispecie, per il periodo da gennaio a maggio 2015 la convenuta ha

riconosciuto all'attore 677.50 ore effettive di

lavoro (841.50 ore lavorative previste dedotte 26 ore per intemperie, 102 ore

vacanza, 36 ore per infortunio) corrisponden­ti a un salario orario lordo,

tenuto conto delle citate indennità obbligatorie e dell'indennità LAINF versata

alla SUVA, di fr. 30 595.65, così calcolato:

Salario orario di base (35.70 fr./ora

x 677.50 ore effettive)

fr. 24'186.75 A

Festivi 3% A (3% di fr. 24'186.75) fr. 725.60

B

Vacanze 10.6% A+B (10.6% di fr. 24'912.35) fr. 2'640.71

C

Tredicesima 8.33% A+B+C (8.33% di 27'553.06) fr. 2'295.17

Totale salario lordo fr. 29'848.23

Indennità LAINF fr. 747.40

Totale fr. 30'595.63

Dal

calcolo che precede risulta che l'importo di fr. 2640.71 lordi

corrisponde alla quota di salario per le vacanze calcolata sulle ore effettive

e i festivi (10.6% di fr. 24 912.35). Mal si comprende dunque come il

reclamante possa ritenere che il citato importo dovrebbe corrispondere alla

retribuzione a fr. 35.70 l'ora delle 102 ore di vacanza da lui usufruite per

cui mancherebbero fr. 1233.20 lordi (fr. 3641.40 - fr. 2640.71).

Ad ogni modo, qualora si seguisse il suo ragionamento, si otterrebbe un doppio

pagamento delle vacanze, le quali oltre a essere retribuite con la percentuale

del 10.6% sulle ore effettivamente lavorate (art. 34 CNM), sarebbero pagate fr.

35.70

l'ora. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.

11.

Per il reclamante “l'infortunio è avvenuto lunedì 25

maggio 2015 e si è chiuso il 7 giugno 2015 e pertanto

il periodo da considerare nella chiusura del rapporto di lavoro è da lunedì

25.

maggio a domenica 31 maggio, ossia 7 giorni e non 4 come erroneamente valutato nella decisione finale. L'indennità __________ è di fr. 186.85 giornalieri, ossia di un importo inferiore

rispetto ai fr. 249.15 erroneamente inferiti dal Pretore

(oltre al computo derivante ex LAINF, cfr. doc. E). Pertanto il totale dell'indennità spettante al lavoratore è di fr. 186.85 x 7 giorni ossia

fr. 1307.95 lordi da cui dedurre i fr. 747.40 (fr. 186.85 x 4) già versati

dalla __________ al datore di lavoro e riversati dal datore di lavoro al

lavoratore. L'importo scoperto ammonta pertanto a fr. 560.55 lordi”.

In

concreto, davanti al primo giudice l'attore si è limitato ad asserire di avere

subìto un infortunio il 25 maggio (petizione pag. 2) e a produrre un documento “ricapitolativo”

delle sue ore di lavoro da cui risultano 36 ore di infortunio e

meglio 9 ore non pagate corrispondenti al 1° giorno di infortunio (26 maggio) e

27.

ore pagate dal 27 al 29 maggio (doc. H). Egli non ha mai preteso in prima

sede che oltre all'indennità versatagli dalla __________ per il periodo

dal 27 al 29 maggio di fr. 747.40, avrebbe dovuto ricevere

fr. 560.55 dalla convenuta per i giorni di infortunio del 26, 30 e il

31.

maggio. Ad ogni modo, per tacere del fatto

che questa pretesa è di per sé nuova e come tale irricevibile in questa sede (art.

326.

cpv. 1 CPC), il Pretore, accertando d'ufficio i fatti (art. 247 CPC), ha

riconosciuto all'attore un importo di fr. 249.15 lordi per il salario relativo

al 26 maggio 2015, primo giorno di inabilità lavorativa per infortunio, e

dunque non è dato di capire perché per questo giorno il reclamante dovrebbe

essere ulteriormente retribuito. Quanto alla pretesa di percepire fr. 373.70 (fr. 186.85 x 2) per

sabato 30 e domenica 31 maggio 2015, quand'anche

questa domanda non fosse nuova e quindi irricevibile, la stessa sarebbe

infondata giacché secondo il calendario di lavoro azienda­le (doc. D) nei fine

settimana l'attore non lavorava e pertanto per questi due giorni non gli è

dovuta alcuna retribuzione. Anche su questo punto il reclamo è infondato.

12.

Il reclamante ritiene

in fine che il Pretore abbia erroneamente considerato che la convenuta potesse

non retribuirgli 26 ore da lui non lavorate per intemperie e ritiene che

per queste ore gli debbano essere riconosciuti fr. 1145.45 lordi, secondo il seguen­te calcolo:

“26 ore di intemperie x salario base + cumuli festivi/vacanze/ tredicesima

26.

x 35.70 + 3% + 10.6% + 8.33% = 1145.45 lordi”.

Ora,

secondo il Pretore “giusta l'art. 19 cpv. 1 CCL i lavoratori hanno diritto a un'indennità

d'intemperie per le ore di lavoro per­se a causa del maltempo, che non possono

essere compensate con le ore flessibili” e “nella fattispecie, dai conteggi

salariali di cui ai doc. E e 5 emerge che tutte le ore non lavorate a causa di

intemperia sono state correttamente compensate con il saldo di ore flessibili

nei rispettivi mesi e meglio 16 ore in gennaio, 1 ora in marzo e 9 ore in

aprile” e che dunque “a questo titolo l'attore non vanta più alcuna pretesa”. Il reclamante, venendo

meno al suo obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), non si

confronta con questa argomentazione né tanto meno dimostra che la stessa sia

errata. Anche al riguardo il reclamo è così inammissibile. Ne segue, in

definitiva che il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, deve essere

respinto.

13.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è

gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate

nella fattispecie (art. 115 CPC).

Il reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese

processuali. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 300.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.