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Decisione

16.2020.7

Compravendita con obbligo di montaggio - garanzia per difetti

7 aprile 2020Italiano7 min

2019 il convenuto ha sostanzialmente proposto di respingere la petizione. All'udien­za

Source ti.ch

Fatti

A. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 aprile 2019 CO 1, titolare

dell'omonima ditta Radio TV Video a __________, si è rivolto al Giudice di pace

del circolo della Verzasca per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr.

960.–, oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2015 e spese varie, riferiti alla

fornitura e installazione di un impianto stereo, così come il rigetto

dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________6

dell'Ufficio di esecuzione di Locar­no. Nelle sue osservazioni del 19 giugno

2019 il convenuto ha sostanzialmente proposto di respingere la petizione. All'udien­za

del 2 luglio 2019, indetta per il dibattimento, le parti han­no man­te­nuto le

loro posizioni.

B. Statuendo con

decisione del 10 gennaio 2020 il Giudice di pace, in accoglimento della

petizione, ha condannato il convenuto a versare all'attore fr. 960.– più

interessi al 5% dal 23 novembre 2015, fr. 25.– per spese amministrative, fr.

30.– per spese di richiamo, fr. 15.– per le spese esecutive, ha rigettato in

via definitiva per tale importo l'opposizione al menzionato PE e ha posto le

spese processuali di complessivi fr. 300.–, compresa la tassa di giustizia di

fr. 150.– della procedura conciliativa, a carico del convenuto.

C. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio

2020 in cui chie­de sostanzialmente di respingere la petizione. Il memoriale

non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono

impugnabili a questa Camera con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata

al convenuto al più presto l'11 gennaio 2020. Introdotto il 10 febbraio 2020,

il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato

(art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto meno spiegare

perché la decisione impugnata sarebbe errata. Quanto al documento allegato al

reclamo, non sottoposto al giudice di pace, esso è inammissibile, l'art. 326

cpv. 1 CPC vietan­do in seconda sede l'allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova.

3.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che l'impianto stereo

era stato fornito il 24 agosto 2012 e che la prima richiesta scritta di ritiro

dell'apparecchiatura risaliva al 20 marzo 2018, ha accolto la petizione poiché,

a suo avviso, il convenuto ha “atteso troppo tempo prima di invitare, in forma

scritta, la parte attrice a ritirare l'impianto stereo”. Il reclamante

ribadisce di non avere mai ordinato all'attore l'impianto stereo, rileva come

lo stesso attore abbia ammesso il malfunzionamento dell'impianto, assevera di

avere sempre sollevato contestazioni sia oralmente sia per iscritto e conclude

rimproverando all'attore di non avere mai ritirato l'apparecchio tuttora a sua

disposizione.

4.

Nella fattispecie il convenuto, non senza una certa

contraddizione, sostiene di non avere mai ordinato la posa dell'impianto, salvo

evidenziarne il malfunzionamento. Per esperienza comune appare poco credibile

che un venditore fornisca e installi di propria volontà un impianto stereo in

casa altrui contro il consenso dell'acquirente. Ciò premesso, una compravendita

con obbligo di montaggio (o

messa in esercizio) sottostà alle norme sulla compravendita quando la

prestazione di posa riveste natura accessoria e secondaria rispetto a quella di

fornitura della merce. Ove il montaggio sia

per contro preponderante, essa è assimilata a un contratto d'appalto mentre nel caso in cui l'obbligo

di montaggio e quello di fornitura hanno sostanzialmente

un valore analogo si è in presenza

di un contratto misto (Gauch, Der Werk­ver­trag, 5ª edizione, pag. 50 n. 131; Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, 22 ad art. 363 CO; Chaix in: Commentaire romand, Code des obligations

I, 2ª edizione, n. 18 ad

art. 363 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edi­zione, pag. 480 n.

3540).

Nel

caso in esame, la questione di sapere a quali norme soggiaccia il contratto tra

le parti, ciò che può sorgere anche in forma tacita o per atti concludenti, può

per finire rimanere indeciso. Sia nel caso di una compravendita, sia nel caso

di un appalto, per far valere delle pretese in garanzia la parte

interessata deve, appena lo consenta l'ordinario cor­so degli affari,

verificare lo stato della cosa ricevuta o consegnata e segnalarne i difetti alla

controparte (art. 201 cpv. 1 e 367 cpv. 1 CO). In caso di man­cato avviso, la

cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 2 CO) o approvata (art. 370

cpv. 1 e 2 CO) e in entrambi i casi subentra la perenzione di tutti i diritti

accordati alla parte dagli art. 205 o 368 CO. Visto

quanto precede, perché sarebbe errato ritenere tardiva una contestazione

sollevata poco meno di sei anni dopo la fornitura il reclamante non spiega.

Certo, egli adduce di avere reclamato oralmente ma nulla suffraga l'asserzione.

Che l'attore abbia poi rinunciato a incassare altre fatture ancora non

significa, in mancanza di riscontri, che la fornitura rivendicata in causa

presentasse difetti.

5.

In definitiva il reclamo, che non ha evidenziati nessun

accertamento manifestamente errato dei fatti o nessun errore nell'applicazione

del diritto da parte del Giudice di pace, deve essere respinto e può deciso da

questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3

LOG). Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone problema di indennità all'attore, al quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.