16.2020.7
Compravendita con obbligo di montaggio - garanzia per difetti
7 aprile 2020Italiano7 min
2019 il convenuto ha sostanzialmente proposto di respingere la petizione. All'udienza
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2020.7
Lugano
7 aprile 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 10 febbraio 2020 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 10 gennaio 2020 dal
Giudice di pace del circolo della Verzasca
nella causa SE.2019.03 (compravendita) promossa nei suoi confronti con petizione
del 10 aprile 2019 da
CO
1 ,
Ritenuto
Fatti
A. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 aprile 2019 CO 1, titolare
dell'omonima ditta Radio TV Video a __________, si è rivolto al Giudice di pace
del circolo della Verzasca per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr.
960.–, oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2015 e spese varie, riferiti alla
fornitura e installazione di un impianto stereo, così come il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________6
dell'Ufficio di esecuzione di Locarno. Nelle sue osservazioni del 19 giugno
2019 il convenuto ha sostanzialmente proposto di respingere la petizione. All'udienza
del 2 luglio 2019, indetta per il dibattimento, le parti hanno mantenuto le
loro posizioni.
B. Statuendo con
decisione del 10 gennaio 2020 il Giudice di pace, in accoglimento della
petizione, ha condannato il convenuto a versare all'attore fr. 960.– più
interessi al 5% dal 23 novembre 2015, fr. 25.– per spese amministrative, fr.
30.– per spese di richiamo, fr. 15.– per le spese esecutive, ha rigettato in
via definitiva per tale importo l'opposizione al menzionato PE e ha posto le
spese processuali di complessivi fr. 300.–, compresa la tassa di giustizia di
fr. 150.– della procedura conciliativa, a carico del convenuto.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio
2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Il memoriale
non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono
impugnabili a questa Camera con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata
al convenuto al più presto l'11 gennaio 2020. Introdotto il 10 febbraio 2020,
il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato
(art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto meno spiegare
perché la decisione impugnata sarebbe errata. Quanto al documento allegato al
reclamo, non sottoposto al giudice di pace, esso è inammissibile, l'art. 326
cpv. 1 CPC vietando in seconda sede l'allegazione di nuovi fatti o la
produzione di nuovi mezzi di prova.
3.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che l'impianto stereo
era stato fornito il 24 agosto 2012 e che la prima richiesta scritta di ritiro
dell'apparecchiatura risaliva al 20 marzo 2018, ha accolto la petizione poiché,
a suo avviso, il convenuto ha “atteso troppo tempo prima di invitare, in forma
scritta, la parte attrice a ritirare l'impianto stereo”. Il reclamante
ribadisce di non avere mai ordinato all'attore l'impianto stereo, rileva come
lo stesso attore abbia ammesso il malfunzionamento dell'impianto, assevera di
avere sempre sollevato contestazioni sia oralmente sia per iscritto e conclude
rimproverando all'attore di non avere mai ritirato l'apparecchio tuttora a sua
disposizione.
4.
Nella fattispecie il convenuto, non senza una certa
contraddizione, sostiene di non avere mai ordinato la posa dell'impianto, salvo
evidenziarne il malfunzionamento. Per esperienza comune appare poco credibile
che un venditore fornisca e installi di propria volontà un impianto stereo in
casa altrui contro il consenso dell'acquirente. Ciò premesso, una compravendita
con obbligo di montaggio (o
messa in esercizio) sottostà alle norme sulla compravendita quando la
prestazione di posa riveste natura accessoria e secondaria rispetto a quella di
fornitura della merce. Ove il montaggio sia
per contro preponderante, essa è assimilata a un contratto d'appalto mentre nel caso in cui l'obbligo
di montaggio e quello di fornitura hanno sostanzialmente
un valore analogo si è in presenza
di un contratto misto (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 50 n. 131; Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, 22 ad art. 363 CO; Chaix in: Commentaire romand, Code des obligations
I, 2ª edizione, n. 18 ad
art. 363 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 480 n.
3540).
Nel
caso in esame, la questione di sapere a quali norme soggiaccia il contratto tra
le parti, ciò che può sorgere anche in forma tacita o per atti concludenti, può
per finire rimanere indeciso. Sia nel caso di una compravendita, sia nel caso
di un appalto, per far valere delle pretese in garanzia la parte
interessata deve, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari,
verificare lo stato della cosa ricevuta o consegnata e segnalarne i difetti alla
controparte (art. 201 cpv. 1 e 367 cpv. 1 CO). In caso di mancato avviso, la
cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 2 CO) o approvata (art. 370
cpv. 1 e 2 CO) e in entrambi i casi subentra la perenzione di tutti i diritti
accordati alla parte dagli art. 205 o 368 CO. Visto
quanto precede, perché sarebbe errato ritenere tardiva una contestazione
sollevata poco meno di sei anni dopo la fornitura il reclamante non spiega.
Certo, egli adduce di avere reclamato oralmente ma nulla suffraga l'asserzione.
Che l'attore abbia poi rinunciato a incassare altre fatture ancora non
significa, in mancanza di riscontri, che la fornitura rivendicata in causa
presentasse difetti.
5.
In definitiva il reclamo, che non ha evidenziati nessun
accertamento manifestamente errato dei fatti o nessun errore nell'applicazione
del diritto da parte del Giudice di pace, deve essere respinto e può deciso da
questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3
LOG). Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di indennità all'attore, al quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.