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Tempestività ricorso contro bando di concorso

Numero d'incarto: 52.2005.332

Data decisione, Autorità: 12.10.2005, TRAM

Titolo: Tempestività ricorso contro bando di concorso

Incarto n.
52.2005.332

Lugano

12 ottobre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito

dalla segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 della

RI 1

contro

il bando di concorso indetto dal municipio di Torricella-Taverne per le opere di impresario-costruttore inerenti un nuovo rifugio pubblico di PCi in zona Traversee a Taverne;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

Fatti

che il 16 settembre 2005 il municipio di Torricella-Taverne ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare, in particolare, i lavori di costruzione del nuovo rifugio pubblico di protezione civile in località Traversee, a Taverne (FU n. 74, pag. 6231);

che contro il predetto bando, con ricorso 7 ottobre 2005, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1chiedendone il completamento e postulando una nuova pubblicazione sul FU;

considerato, in diritto

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, legge alla quale la commessa pubblica soggiace giusta l'art. 2 cpv. 1 primo comma LCPubb;

che in quanto possibile concorrente al bando, la ricorrente è legittimata a contestarne gli atti che ne definiscono il quadro (art. 43 PAmm e 37 lett. a LCPubb);

che gli elementi del bando sono considerati decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni (artt. 36 e 37 lett. a LCPubb);

che il bando di pubblico concorso litigioso al suo punto k) prevede espressamente la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni a partire dal 23 settembre 2005, ovverosia dal momento del ritiro degli atti di concorso;

che, a prescindere dal fatto che l'insorgente abbia invero potuto constatare delle eventuali carenze del bando di pubblico concorso già a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sul FU, in ogni caso, il termine di ricorso è iniziato a decorrere al più tardi il 24 settembre 2005 ed è giunto a scadenza il 3 ottobre 2005, ossia 10 giorni dopo il termine imposto dal bando di concorso (art. 10 PAmm);

che, pertanto, il presente ricorso, inoltrato il 7 ottobre 2005 per lettera raccomandata, è tardivo;

che il ricorso va dunque dichiarato irricevibile senza che sia necessario entrare nel merito delle censure addotte dall'insorgente;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 36 e 37 LCPubb; 3, 10,18, 43, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente

3. Intimazione a:

terzi implicati

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

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