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Pubblico concorso per opere da carpentiere copritetto

Numero d'incarto: 52.2006.224

Data decisione, Autorità: 19.07.2006, TRAM

Titolo: Pubblico concorso per opere da carpentiere copritetto

Incarto n.
52.2006.224

Lugano

19 luglio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 luglio 2006 della

RI 1

contro

la decisione 20 giugno 2006 dell'CO 2 che delibera alla ditta CO 1 le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del ripristino della cascina di C__________;

viste le risposte:

- 14 luglio 2006 della ditta CO 1;

- 14 luglio 2006 dell'CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che nella primavera di quest'anno l'CO 2 ha invitato alcune ditte del ramo a presentare un'offerta per le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del ripristino della cascina di C__________;

che il capitolato stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:

– prezzo 70%

– referenze 20%

– apprendisti 10%

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte fra cui quella della ricorrente RI 1 (fr. 39'079.00) e quella della ditta CO 1 (fr. 34'389.00);

che, previa valutazione, il committente ha aggiudicato le opere messe a concorso alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 35'162.40, risultata prima in graduatoria con 91 punti;

che contro la predetta decisione la RI 1, classificatasi al terzo posto con 87 punti, si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta a cui è stato deliberato il lavoro non rispetta i requisiti della LCPubb (del 20 febbraio 2001) art. 22/22a/22b e che avrebbe dovuto essere espulsa direttamente vedi art. 25a;

che il ricorso è avversato dalla ditta CO 1 e dall'Ufficio patriziale, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 36 cpv. 1 LCPubb) sono certe; l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine;

che, non essendo ravvisabili nella fattispecie questioni di fatto controverse e non chiedendo l'insorgente l'assunzione di particolari prove, il ricorso può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) ;

che, non ponendo questioni di principio e non essendo nemmeno di rilevante importanza, la causa può essere decisa da un giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG);

che, giusta l'art. 22 LCPubb, il committente può chiedere all'of-ferente di comprovare le sue capacità tecniche mediante documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa (lett. a) oppure attraverso una dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa (lett. b);

che per l'art. 25 lett. a LCPubb, richiamato dall'insorgente, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che non adempiono ai criteri di idoneità;

che il capitolato d'appalto non fissava alcun requisito d'idoneità; in particolare, non chiedeva ai concorrenti di documentare le loro capacità tecniche o di presentare una dichiarazione riguardante le sue capacità in personale e mezzi tecnici;

che non possono dunque essere accolte le censure sollevate dall'insorgente con riferimento agli art. 22 lett. a e b LCPubb ed in generale all'idoneità della ditta CO 1;

che il ricorso va dunque senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia, commisurata con benevolenza in considerazione della scarsa dimestichezza che l'insorgente dimostra di avere con il diritto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-.

3. Intimazione a:

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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