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Decisione

52.2019.127

Concessione dello stato di patrizio

31 gennaio 2020Italiano14 min

spiega che il diniego sarebbe fondato sulla mancata integrazione di CO 1 nel Patriziato.

Source ti.ch

Fatti

i (reali) motivi portati dalla Corporazione, il Governo ne avrebbe leso il

diritto di essere sentita. Premesso che quest'ultimo ha applicato per analogia

i principi che reggono le procedure per la naturalizzazione, la ricorrente

spiega che il diniego sarebbe fondato sulla mancata integrazione di CO 1 nel Patriziato.

Infatti, egli - respinto a due riprese dall'Assemblea - non avrebbe mai

perseguito gli scopi della Corporazione e, inoltre, ne avrebbe a più riprese

violato il regolamento.

E. Con le risposte, il

Consiglio di Stato si limita a chiedere la conferma della decisione impugnata,

conclusione cui giunge anche CO 1 con argomenti che, ove necessario, saranno

discussi in seguito.

F. In sede di

replica l'insorgente ribadisce i rimproveri mossi a CO 1 circa la violazione

del regolamento della Corporazione, producendo documenti a sostegno di tale

tesi. Con la duplica CO 1, chiesto lo stralcio della nuova documentazione dagli

atti, ritenuta la produzione irrita, contesta partitamente quanto

attribuitogli. Egli produce a sua volta diversi documenti.

G. Nell'ambito del terzo

scambio degli allegati la Corporazione ricorrente e CO 1 hanno confermato le

rispettive posizioni.

H. Costatato che quello

versato agli atti era incompleto (le pagine pari risultavano completamente

bianche), il Giudice delegato ha richiamato una versione integrale del verbale

dell'Assemblea dell'8 aprile 2018, che ha sottoposto alle parti, assegnando

loro un termine per le conclusioni. Facoltà cui ha fatto capo solamente CO 1,

che sottolinea come le pagine ritrovate giustifichino a maggior ragione la sua posizione.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 146 cpv. 1 della

legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100), la

legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 151 cpv. 3 LOP), è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal richiamo del verbale, di cui già s'è

detto (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La richiesta di estromissione della

documentazione prodotta con la replica è priva di fondamento, visto che la

LPAmm non esclude questa possibilità.

Considerandi

2.

La ricorrente

ritiene violato il suo diritto di essere sentita poiché il Consiglio di Stato non

si sarebbe confrontato con le motivazioni da essa addotte a sostegno del

diniego dello stato di patrizio, imputandole argomentazioni mai avanzate. La

censura non appare destituita di pregio se già solo si considera che il Governo

non disponeva in realtà dell'intero verbale della seduta, ciò che ha fatto sì

che si pronunciasse senza aver potuto esaminare la pag. n. 80, dove figura parte

della discussione circa la candidatura in esame, sul cui contenuto si tornerà

in seguito. Fondata su un accertamento

lacunoso e superficiale dei fatti determinanti, in linea di principio la

decisione andrebbe retrocessa alla precedente istanza, ai fini di completare

l'istruttoria e di garantire appieno il doppio grado di giudizio. Tuttavia il Tribunale

ritiene di dover sanare la violazione in parola, soprattutto alla luce del

fatto che la vertenza si trascina ormai dal 2015. Inoltre, il giudice delegato

ha richiamato agli atti le pagine mancanti del verbale, offrendo alle parti la

possibilità di esprimersi. Infine, i motivi di ricorso sollevati

nell'impugnativa concernono la violazione del diritto secondo l'art. 69 cpv. 1

lett. a LPAmm, che comprende anche la verifica dell'eccesso o dell'abuso del

potere di apprezzamento, rispettivamente l'inesatto

o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (lett. b del

medesimo disposto). Il potere cognitivo di questa Corte è dunque in concreto il

medesimo di quello del Consiglio di Stato e la ricorrente non patisce pertanto

alcun danno nella difesa dei suoi diritti. Deve poi essere considerato che la

Corporazione, alla quale è peraltro imputabile la difettosa produzione,

possedeva comunque l'intero verbale.

3.

3.1. Per l'art.

150.

LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme della

Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando fossero state ammesse

a votare persone non aventi diritto e

quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione

non sia stata eseguita secondo le norme della legge (lett. c), se conseguenti a

pratiche illecite oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali

da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto

(lett. d) e quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o

da regolamenti (lett. e).

3.2

Ove non sia fatta

valere una violazione del diritto secondo l'art.

150.

LOP, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del

legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di

cognizione che disattente il principio dell'autonomia patriziale (RtiD II-2017

n. 5 consid. 2.2).

4.

Secondo l'art.

43.

cpv. 1 LOP lo stato di patrizio, che presuppone la cittadinanza ticinese

(art. 40 cpv. 1 LOP), può essere concesso dall'Assemblea o dal Consiglio

patriziale se il richiedente è cittadino ticinese attinente del Comune in cui

ha sede il Patriziato (lett. a), se è cittadino ticinese domiciliato nel Comune

da almeno dieci anni (lett. b) oppure se egli,

già membro di un altro Patriziato, ne domanda lo svincolo, che può essere

condizionato dall'acquisto del nuovo Patriziato (lett. c). In concreto, il

Tribunale ha già avuto modo nel precedente citato giudizio di accertare che CO

1.

adempie i requisiti per postulare lo stato di patrizio. Non risulta che

questi, nel frattempo, siano venuti meno. Né la Corporazione ricorrente lo

pretende. Litigioso, ora come allora, è il quesito di sapere se l'Assemblea

patriziale abbia esercitato correttamente il potere di apprezzamento conferitole

dall'art. 43 cpv. 1 LOP.

4.1

Analogamente a

quanto avviene nella procedura di naturalizzazione, si deve considerare che

quella relativa alla concessione dello stato di patrizio - avviata dal

richiedente, la cui candidatura è stata oggetto di valutazioni - si conclude

con un atto amministrativo che definisce lo stato giuridico dell'individuo. Per

questo motivo, ancorché la LOP affidi all'organo legislativo del Patriziato (Assemblea

o Consiglio) la competenza di decidere in materia, le parti interessate devono

poter beneficiare in quest'ambito di tutte le garanzie sgorganti dalla

Costituzione federale. Come le procedure di naturalizzazione, anche quella di

concessione dello stato di patrizio non si svolge in un contesto privo di regole

giuridiche: gli organi del Patriziato devono rispettare le

disposizioni procedurali applicabili e il diritto del richiedente al rispetto

della sua sfera personale. Essi sono inoltre tenuti ad agire in modo non

arbitrario e non discriminatorio. Devono quindi fare uso del vasto margine di

apprezzamento di cui dispongono rispettando i principi generali del diritto e

tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia.

Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito costituiscono

pertanto degli atti concreti di applicazione della legge. Chiunque richieda lo

stato di patrizio assume nella relativa procedura la qualità di parte e può esigere l'ottenimento di una decisione, la quale,

stante il diritto di essere sentito previsto dall'art. 34 LPAmm (e, sussidiariamente,

dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), deve essere motivata, soprattutto quando è

negativa (per tutto quanto precede cfr. RtiD II-2017 n. 5 consid. 5.1).

4.2

Va subito

precisato che l'analogia con la procedura di naturalizzazione va circoscritta

ai soli aspetti formali e non può essere estesa ai requisiti per la sua

concessione. Il Tribunale ha già avuto modo di considerare che questi devono

essere piuttosto desunti dallo scopo dell'istituto patriziale, espresso

all'art. 1 cpv. 1 LOP, secondo cui il Patriziato è una corporazione di diritto

pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi,

proprietaria di beni d'uso comune da conservare con spirito viciniale a favore

della collettività. Sulla base dei materiali, la Corte ha inoltre sottolineato

che il Patriziato non possa in nessun caso essere inteso come un'associazione

di comproprietari. Esso, infatti, è ispirato all'antica vicinia e, pertanto,

svolge funzioni politiche e sociali e i suoi beni devono servire tutti, patrizi

o non, lo scopo finale essendo il bene comune. Inoltre, quando si tratta di

esaminare la concessione della cittadinanza patriziale, deve sempre essere

tenuto presente che il Legislatore ha inteso rendere più agevole il suo

ottenimento, non solamente per motivi derivanti dal rispetto della parità dei

sessi e dei nuovi diritti matrimoniale e di cittadinanza, ma anche ai fini di

evitarne l'indebolimento demografico (RtiD II-2017 n. 5 consid. 6.2).

4.3

La natura

potestativa della norma che concerne la concessione della cittadinanza

patriziale dev'essere valutata alla luce di quanto appena spiegato. Anche se è

vero che il Legislatore non ha inteso imporre al Patriziato di concedere lo

stato di patrizio prescindendo dalla sua volontà, è altrettanto vero che ciò

non significa che esso possa decidere a piacimento. Al contrario: il Parlamento

si è piuttosto interessato di allargare la popolazione patriziale, ai fini di

garantire la sopravvivenza di questo istituto e, di riflesso, delle attività di

interesse collettivo che esso svolge. Ai fini di rispettare i principi evocati

in precedenza (consid. 4.1. che precede) i motivi addotti per rifiutare una

candidatura devono dunque essere pertinenti agli scopi prefissi dalla legge. Inoltre,

gli argomenti devono essere discussi in sede di plenum, sulla base del

messaggio, dei rapporti e delle discussioni. Se un cittadino ritiene di essere

a conoscenza di motivi che ostano alla concessione dello stato di patrizio,

egli non può limitarsi a vaghe affermazioni, ma deve debitamente circostanziare

i fatti che ritiene determinanti, in modo da permettere al legislativo

patriziale di decidere con cognizione di causa, esercitando correttamente il

potere di apprezzamento. Dal verbale delle discussioni devono poi potersi

desumere con chiarezza i motivi che hanno condotto alla decisione assembleare.

Solo questi sono determinanti: ragioni fornite solo in un secondo momento e che

non risultano dal citato documento non possono essere considerate, giacché non

lo sono potute essere dal plenum.

4.4

Ciò premesso, il

messaggio dell'Ufficio così come il rapporto della Commissione della gestione

non indicano motivi a sostegno della decisione assembleare, al contrario:

quest'ultima ha raccomandato all'Assemblea di concedere lo stato di patrizio a CO

1.

Dall'esame della discussione del plenum consegnata a verbale, emerge poi che

laddove se ne comprendono le intenzioni, gli interventi sono tutto sommato a

favore del rilascio della cittadinanza richiesta. Alla fin fine, l'unico

patrizio che abbia indicato le ragioni che riteneva ostassero all'accoglimento

della richiesta è __________. Sennonché egli si è militato a indicare in modo

vago che l'accettazione di CO 1 avrebbe comportato "difficoltà nella

gestione dell'alpe", imputando allo stesso di "aver portato via il

proprio bestiame quando nevicava" e di aver "assunto un altro

alpeggio". Ora, tuttavia, simili generiche dichiarazioni non sono per

nulla atte a giustificare il diniego della cittadinanza patriziale.

Dall'andamento della seduta, specie laddove indicato che si è accesa una

discussione, poi però non verbalizzata, emerge come la preoccupazione dei

presenti era (nuovamente) indirizzata piuttosto alla tutela dei diritti degli

attuali patrizi. Ciò che, come spiegato dal precedente giudizio, è

inconferente. Sia soggiunto per completezza che - senza che qui occorra

esaminarne il fondamento - stante a quanto spiegato in corso di procedura,

l'unico rimprovero mosso in modo comprensibile in Assemblea è riferito a un

episodio lontano nel tempo (addirittura nel 1995, doc. P) e, pertanto,

insuscettibile comunque di giustificare il diniego. Infine, fatta eccezione per

l'episodio testé citato, non risulta dagli atti che la Corporazione abbia mosso

tempestivi rimproveri all'insorgente per comportamenti ritenuti contrari agli

interessi della Corporazione né ciò è stato comunque sia tematizzato in Assemblea.

4.5

Tutto ciò premesso,

alla luce delle informazioni di cui disponeva e della discussione consegnata a verbale,

l'Assemblea ha ancora una volta emesso una decisione lesiva del diritto,

siccome procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento. Essa,

sulla base di quanto effettivamente portato con il Messaggio, il Rapporto e il

complesso degli interventi avrebbe dovuto invece concedere lo stato di patrizio

a CO 1. Solo così essa avrebbe fatto uso correttamente del pur ampio margine di

manovra che le pertocca. Infatti, posto che non sono state addotte valide motivazioni

per rigettare la richiesta, determinante risulta essere l'interesse a mantenere

una sufficiente popolazione patrizia, ciò che permette di garantire al meglio

lo svolgimento anche in futuro dei compiti di interesse pubblico da parte del

Patriziato. A ragione, quindi, il Governo ha annullato la decisione abusiva,

obbligando l'Ufficio della Corporazione ha iscriverlo nel registro dei patrizi,

ovvero a concedergli lo stato di patrizio.

5.

In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso

dev'essere respinto. Non si preleva

la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). La Corporazione rifonderà

a CO 1 un'indennità per ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. La RI 1 rifonderà a CO 1 fr. 2'000.- per

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere