52.2019.180
Decadenza permesso di domicilio UE/AELS
17 dicembre 2020Italiano31 min
di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'accordo
Source ti.ch
Incarti n.
52.2019.180
52.2019.244
52.2019.449
Lugano
17 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo
sui ricorsi del 16 aprile (a), 23 maggio (b) e 24 settembre 2019 (c)
di
a.
b.
c.
RI
1
RI
3
PA 1
contro
a.
la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1409) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 1° febbraio 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in
materia di decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS;
b.
la risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2150) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione del 1° febbraio 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in
materia di decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS;
c.
la risoluzione del 28 agosto 2019 (n. 4132) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso le rispettive decisioni del 1°
febbraio 2018 della Sezione
della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni in materia di revoca (recte: decadenza) del loro permesso
di domicilio UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino italiano
(1967), residente a __________ (prov. di Varese) e già al beneficio di permessi
di dimora temporanei tra il gennaio 1998 e il luglio 1999, è giunto in Svizzera
il 1° agosto 1999 unitamente alla moglie (n. , 1966) e ai figli RI 1 (1993), (1999)
e Roberto (1999), ottenendo un permesso di dimora per svolgere un'attività
lucrativa nel nostro Paese mentre la moglie e i figli nell'ambito del
ricongiungimento famigliare. Il 1° agosto 2004 i membri della famiglia sono
stati posti al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS, con ultimo
termine di controllo fissato per il 31 luglio 2019.
b. Dopo avere lavorato come direttore della , ha iniziato nel
marzo 2001 l'attività di direttore della __________. Dal luglio 2014, egli è
amministratore unico della __________ SA, società con sede __________ avente
quale scopo la gestione di attività nel settore dei motori e segnatamente in
campo agonistico.
c. Inizialmente, la famiglia RI 1 ha notificato quale
indirizzo di residenza via __________, il 24 settembre 2004 il trasferimento in
via __________, il 9 marzo 2006 in __________ e il 9 giugno 2015 in via __________,
sempre nel medesimo Comune.
B. Con tre separate decisioni,
dopo averli interrogati tramite la Polizia cantonale il 30 agosto 2017 e aver dato
loro la possibilità di esprimersi, il 1° febbraio 2018 la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso
di domicilio UE/AELS di e RI 1 e revocato quello di e dei figli e sulla base degli art. 61 cpv. 2 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli
stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), 79 dell'ordinanza sull'ammissione,
il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS
142.201) e 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), con l'ordine di lasciare il territorio
svizzero entro il 31 marzo 2018.
a. L'Autorità ha
ritenuto che non soggiornasse in
maniera concreta e continua nel nostro Cantone bensì prevalentemente all'estero, in quanto per circa sei mesi all'anno
era in giro per il mondo mentre in Ticino era presente solo sporadicamente ed
egli aveva dichiarato nel corso di una telefonata del 2015 intercettata
nell'ambito di un'inchiesta che era alla ricerca di un appartamento che avrebbe
occupato soltanto una volta al mese per poter mantenere la propria residenza.
Ha inoltre rilevato che , indagato in Italia e con un
procedimento penale pendente in Svizzera,
aveva già interessato le nostre Autorità
giudiziarie penali e quelle italiane nei seguenti termini:
- 28.06.1996 trasporti
abusivi in concorso: multa di Lire 200'000.-;
- 18.02.2002 violazione alla
disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi
lavorati
continuato in concorso: reclusione a mesi 8 e giorni 15;
- 14.05.2007 infrazione grave
alle norme della circolazione: pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere
a CHF 100.-;
- 28.10.2011 infrazione grave
alle norme della circolazione: pena pecuniaria di 20 aliquote gior-
naliere
a CHF 100. -;
- 19.04.2013 falsità
materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative in con-
corso,
multa di € 15'000;
14.01.2014 uso
d'alterazione o contraffazione di targhe di controllo (commissione reiterata):
pena
pecuniaria di 25 aliquote giornaliere a CHF 95.
Ha poi constatato che l'interessato aveva 9 procedure
esecutive in corso per complessivi fr. 618'125 e un attestato di carenza beni
di fr. 132'657.10.
b. Per quanto riguarda RI 1, la Sezione della popolazione ha
rilevato che non soggiornava in maniera concreta e continua nel nostro Cantone
bensì prevalentemente all'estero per motivi famigliari e di lavoro: per circa
sei mesi all'anno in giro per il mondo, nei fine settimana presso il fidanzato
a __________ (I) e sporadicamente presso i nonni a __________ (I). Ha quindi
ritenuto che il recapito di via __________ fosse di comodo, visto pure che nell'appartamento
non disponeva nemmeno di una camera da letto.
c. L'Autorità dipartimentale ha rilevato che pure e i figli e
non soggiornavano in maniera concreta e continua nel nostro Cantone, bensì prevalentemente
all'estero per motivi famigliari e più precisamente a __________, dove
possiede una villetta di 450 m2 in cui vivono i suoi anziani genitori che ne detengono
l'usufrutto e dei quali si occupa quotidianamente. Anche per loro, ha concluso
che il recapito di via __________ era fittizio, tenuto pure conto del basso
consumo di energia elettrica rilevato.
C. Con
tre distinti giudizi (20 marzo, 30 aprile e 28 agosto 2019) il Consiglio di Stato ha confermato le
suddette risoluzioni, respingendo le impugnative contro di esse interposte rispettivamente
da RI 1, da e da unitamente ai figli e .
Dopo avere ribadito i motivi posti a fondamento dei provvedimenti
dipartimentali, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il centro dei loro interessi
personali non si trovasse in Ticino ma in Italia.
D. Contro le predette pronunzie
governative i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Tutti lamentano in ordine la violazione del loro diritto di
essere sentiti.
a. , nel merito, ribadisce che il centro dei suoi interessi è
sempre stato in Svizzera, precisando che a causa del tipo di attività svolta,
oltre a lavorare presso la sede di __________, dev'essere presente durante la
stagione di motociclismo da marzo a novembre sui vari circuiti del mondo. Ritiene
che le argomentazioni del Consiglio di Stato siano finanche contraddittorie,
considerato che nella decisione concernente la figlia RI 1 il Governo ha
indicato chiaramente che la famiglia vive in Svizzera.
b. Pure RI 1 ribadisce che il centro dei suoi interessi è
sempre stato in Svizzera, precisando anch'essa che oltre a studiare e essere
impiegata presso il padre __________ deve gestisce il di moto GP, deve
seguirlo sui vari circuiti del mondo. Ritiene che le argomentazioni del
Consiglio di Stato siano finanche contraddittorie, visto che riconosce che in
Ticino essa lavora e studia e risiedono i membri della sua famiglia.
c. e i figli e ritengono che le argomentazioni del
Consiglio di Stato siano contraddittorie. Ribadiscono che il centro dei loro
interessi è sempre stato in Svizzera, precisando che il consumo di energia
elettrica è conforme al fatto che la casa è abitata generalmente la sera.
E. All'accoglimento
delle impugnative si oppongono sia il
Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). I gravami in oggetto,
tempestivi giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)
e presentati da persone senz'altro legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, sono pertanto ricevibili in
ordine e vengono decisi mediante un unico giudizio, in quanto presentano
lo stesso fondamento fattuale (art. 76 cpv. 1
LPAmm). Inoltre le impugnative possono
essere decise sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.2. La presente causa verte sulla questione di sapere se a
torto o a ragione è stato dichiarato decaduto il permesso di domicilio UE/AELS
ai membri della famiglia RI 1 da ricondurre al tempo effettivo trascorso
all'estero. Di conseguenza, nella misura in cui il Dipartimento rileva che ha
a carico diversi precedenti penali e alcuni debiti e che la sua autorizzazione
di soggiorno non è stata revocata per tale motivo, tale aspetti esulano dalla
vertenza. Tanto più che il Consiglio di Stato non si è nemmeno chinato sugli
stessi.
2. I ricorrenti censurano la
violazione del loro diritto di essere sentiti. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da
esso invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del
ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4
a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia
questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di
diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270
consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrechts, VII ed., Zurigo 2016, pag. 219 n. 1001 segg.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n.
17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).
Il diritto di essere sentito
garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le Autorità
amministrative e giudiziarie di motivare le
proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per
prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232
consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del
2 febbraio 2000 consid. 2).
2.2. Gli insorgenti
criticano in sostanza il Consiglio di Stato per avere emanato delle decisioni
carenti di motivazione, non avendo accertato in modo completo ed attuale i
fatti giuridicamente rilevanti.
Non condividendo le argomentazioni su cui sono stati fondati
Fatti
i rispettivi giudizi, a ben guardare essi si dolgono in realtà di uno scorretto
esercizio del potere d'apprezzamento operato dal Governo, ciò che però
costituisce una questione di merito, non il diritto a una motivazione
sufficiente (STF 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 4.2;2C_513/2015 del
13 dicembre 2015 consid. 3.2 e 2C_1066/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).
2.3. Su questo punto il loro ricorso si rivela pertanto del
tutto infondato.
3. 3.1. L'autorizzazione
di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità (attuale Unione) europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), di
principio applicabile alla fattispecie in forza della cittadinanza italiana dei
ricorrenti. Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione
della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù
dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi
di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).
3.2. Silente in merito al
rilascio del permesso di domicilio
UE/AELS - così come ad una revoca dello stesso, che è pure regolata
dalla LStrI (art. 23 cpv. 2 OLCP) -, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone non può ciò nonostante essere trascurato. In relazione alla decadenza
delle carte di soggiorno UE/AELS - tra le quali rientra anche il permesso qui
in discussione (art. 4 segg. OLCP) - esso prevede in effetti espressamente che
le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le
assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la
validità (cfr. art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC).
3.3. Fatta eccezione per la possibilità di chiedere di poter
mantenere il permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC,
su cui però non verte la fattispecie - quanto previsto dall'Accordo sulla
libera circolazione delle persone è per altro equivalente a ciò che prescrive
sia l'art. 61 cpv. 2 LStrI - che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c
dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo
1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327
segg. n. 2.9.2) - sia la cifra 3 della Dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS
0.142.114.541.3) concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di
domicilio e consolare del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541).
In modo analogo ai menzionati disposti dell'ALC, anche le
norme citate prevedono infatti che, in mancanza di un annuncio esplicito o di
una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decada dopo
sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. (ancora con riferimento all'art. 9 cpv.
3 lett. c LDDS cfr. STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e
2A.464/1999 del 19 giugno 2000 consid. 4). In questo caso non vi è spazio per
una ponderazione di interessi: determinante
è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente
dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli
con il permesso di assenza.
Per giurisprudenza, non
sono di rilievo i motivi che attengono al trasferimento del domicilio
rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri
interessi, in quanto il legislatore
per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica
della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c,
112 Ib 1 consid. 2a; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in:
RDAF 53/1997, pag. 325 e seg.).
3.4. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno notificato
nessuna partenza alle Autorità e nemmeno richiesto un mantenimento del permesso
a norma della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione o sulla
base della Dichiarazione conclusa con l'Italia. Resta pertanto da verificare se
la decadenza del loro permesso sia da ricondurre al tempo effettivo trascorso
in Italia.
4. Come detto, in base alle
normative evocate, incluso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone,
in casi come quello in discussione la constatazione della decadenza di un
permesso di domicilio si giustifica già solo dal trascorrere di un lasso di
tempo di sei mesi dalla partenza dalla Svizzera.
4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
sviluppata quando ancora era in vigore la legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1
OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta
regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni
volta prima del trascorrere dei sei mesi
previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di
un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze
all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è
animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib
369 consid. 2c; STF 2C_147/2010
del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1).
4.2. In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese
d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno
lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un
permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del
luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017 consid.
4.1. concernente un caso ticinese,2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid.
5.1 e 2A.31/2006 dell'8 maggio 2006 consid. 3.2 entrambe con rinvii a DTF 120 Ib 369 consid.
2c; Andreas Zünd/Ladina
Arquint Hill, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländerrecht, II ed. Basilea
2009, n. 8.8 segg.).
Recentemente, il Tribunale
federale ha comunque precisato che se una persona straniera trasferisce il
proprio domicilio all'estero ma continua ad esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio,
il suo soggiorno in Svizzera non può
essere qualificato come temporaneo (DTF 145 II 322 consid. 3).
5. 5.1. In concreto, preso
atto il 17 maggio 2017 che il consumo di elettricità registrato dalle Aziende
Industriali di Lugano (AIL) SA nell'abitazione familiare situata in via __________
ad ________ era stato dal 2 giugno 2015 al 22 agosto 2016 di 1'551 kW/h, e che dal rapporto di costatazione del Comune di __________
del 4 febbraio 2010 inerente RI 1, si evince che già nel 2010 la stessa non
dimorava in maniera effettiva sul nostro territorio, bensì in Italia (tale
rapporto non è mai stato intimato alla scrivente Autorità prima del 5 agosto
2015), il 31 maggio 2017 l'Ufficio della migrazione ha incaricato la
Polizia cantonale dei necessari accertamenti, interrogando il 30 agosto 2017 i
membri della famiglia RI 1 in merito al loro soggiorno nel nostro Paese.
ha - tra l'altro - risposto alle seguenti domande:
D. Quant'è stata utilizzata,
nell'ultimo anno, l'abitazione sita ad __________? R. Non al 100% direi al 90%.
Io e mia figlia RI 1 lavoriamo nel circuito del motomondiale. Di conseguenza
per 22 settimane all'anno siamo all'estero e di conseguenza non viviamo ad __________.
D. In prevalenza da chi viene
utilizzata l'abitazione in questione? R. Per rifarmi alla risposta precedente
direi mia moglie e i miei due gemelli e (verbale d'interrogatorio, pag. 1).
D. Nel verbale d'interrogatorio
della Polizia Cantonale di Lugano del 15 luglio 2015, vi è il riassunto di una
chiamata con il signor __________, durante la quale lo stesso afferma che era
alla ricerca di un nuovo appartamento e che avrebbe occupato lo stesso solo una
volta al mese per poter mantenere la propria residenza (e di conseguenza il
proprio permesso di domicilio). Cosa dichiara in merito a questa dichiarazione?
R: Posso dire che in quel perìodo stavo
passando un brutto momento con mia moglie e di conseguenza stavo cercando un
pied a terre in attesa di capire che piega stava prendendo la mia vita.
Assolutamente non era escamotage per poter mantenere il permesso di domicilio.
Anche perché io sono attivo nel ramo immobiliare da anni e ho costruito diversi
palazzi in Ticino tra i cui quello in cui risiede __________. Voglio ancora
precisare che il mio centro d'interesse personale, famigliare e finanziario è
qui in Ticino (verbale d'interrogatorio, pag. 2 e 3).
RI 1 ha dichiarato in particolare quanto segue:
Io e mio padre per circa 22/24
settimane all'anno siamo all'estero (in ogni parte del mondo) per l'attività di
famiglia ovvero per il team del Moto GP. La rimanenza dell'anno la trascorro
tra l'appartamento di __________, la casa di __________ (l) e la casa del mio
fidanzato __________ (l). A precisa domanda posso quantificare la settimana in
cui non sono in giro per il mondo in questo modo: iI fine settimana (dal
venerdì sera alla domenica sera) sono a __________ da __________, due sere nei
giorni feriali sono dai nonni a __________, ma non sempre mi fermo da loro a
dormire. Le altre notti le trascorro ad __________ (verbale d'interrogatorio,
pag. 1).
Aggiungo che la mia giornata
tipo, che guardo di condividere con gli studi (l'ultimo anno e ultimi 3 esami)
inizia alle 07:30 in ufficio e termina alla sera. (...) Della mia famiglia
posso dire che: mio padre spesso e volentieri è in giro per il mondo per lavoro
e posso dire che nell'arco di un mese lui è presente a casa ad __________ (solo
a dormire) una decina di notti. Questa è una media che mi sono fatta io in
questo momento. Mia madre che è casalinga posso dire che è di regola ad __________.
Posso dire che nei fine settimana trascorre la notte del sabato sulla domenica
a __________ dai suoi genitori. (...) I miei fratelli e (gemelli) che hanno
appena compiuto i 18 anni seguono sempre la mamma. I miei fratelli frequentano
il Liceo di __________. Comunque durante la settimana loro vivono ad __________
(verbale, pag. 2).
Riguardo la sua sistemazione nella dimora familiare di __________,
RI 1 ha affermato: io dormo sul divano letto in
sala (...). Ognuno ha il proprio armadio ed il mio è nella camera dei miei
genitori. La scelta che io occupassi il divano è dovuta a: (...) .2- sono
quella che trascorro meno tempo a casa in quanto al fine settimana sono da __________
(verbale d'interrogatorio, pag. 4).
ha dal canto suo dichiarato:
D. Quante volte viene
utilizzata la vostra casa a __________? R.
Posso dire che durante l'anno scolastico e in settimana io e i gemelli siamo sempre ad __________.
Per quanto concerne l'abitazione a __________, ci andiamo ogni tanto il fine
settimana e nelle feste comandate. A volte debbo assistere mio padre che è invalido e i gemelli quando erano minorenni
mi seguivano. È anche capitato quando mio
marito era assente per le tre gare che
sono Australia, Malesia e Giappone (che non tornava a casa tra una gara e
l'altra e stava via per circa un mese)
che stavo dai miei genitori (verbale di
interrogatorio, pag. 2).
ha segnatamente risposto quanto segue:
D8: Con quale frequenza si
reca a __________? R8: Spesso e volentieri durante il fine settimana quando vi
è la scuola (verbale di interrogatorio,
pag. 2).
D11: Capita che soggiorna a __________
anche in settimana? R11: È capitato in passato e potrebbe capire in futuro.
Questo per il semplice motivo che mio
nonno è invalido, mia nonna con un'età avanzata e una casa. Dunque cerchiamo di
aiutarci e soprattutto aiutare mia madre spesso in aiuto ai suoi genitori. D 12: Come si reca a scuola durante la settimana? R12:
Mi sposto con il trenino FLP da __________ fìno a __________ e successivamente
salgo sull'autopostale fino a __________. Se invece capita che dormo in Italia
prendo il trenino FLP a Ponte Tresa (verbale
di interrogatorio, pag. 2 e 3).
ha affermato:
D9. Con quale frequenza si
reca a __________? R9. Circa un week end sì e uno no. Saltuariamente capita
anche durante la settimana a secondo delle necessità famiglia. Con questo
intendo dire che mio nonno anni fa ha subìto un'ischemia cerebrale e necessita
di una presenza d'aiuto visto e considerato che mia nonna è anziana e non
arriva a far tutto da sola. Dunque a tal
proposito mia mamma si reca a __________ Italia ad aiutare i suoi genitori e
sovente, specialmente quando io e eravamo minorenni la seguivamo per
evitare di stare a casa soli. Questo per il semplice motivo che mio padre lavora
spesso in giro per il mondo sui circuiti. Di riflesso seguito e accompagnato da RI 1 (verbale di interrogatorio, pag. 2).
Sollecitata dall'agente interrogante sul motivo per cui era
stato riscontrato un esiguo consumo elettrico presso l'abitazione di __________,
RI 1 ha dichiarato: ho preso atto che in un anno
(2015/2016) abbiamo consumato circa 1330 kWh/annui. In merito posso dire che
come detto fino ad ora io e mio padre spesso siamo assenti. Per questo motivo
bisogna giustamente dire che per circa 6 mesi all'anno il nucleo famigliare si
riduce a tre persone. Inoltre di regola nessuno pranza a casa (verbale
d'interrogatorio, pag. 5).
ha risposto che di giorno sono
spesso da mia mamma e mio papà per i motivi sopramenzionati. l gemelli sono a
scuola. Mio marito e RI 1 sono al lavoro o via. La sera spesso non ho l'obbligo
di cucinare mi vizia preparandomi il sugo, le sue polpettine etc. Il consumo si
riduce a quel poco di elettricità la sera. Inoltre la lavatrice e asciugatrice
sono collegati alla rete comune e quindi non risultano nel conteggio" (verbale
di interrogatorio, pag. 3), mentre il figlio ha dichiarato: R13: Inizialmente come detto in precedenza mio padre
unitamente a mia sorella RI 1 sono in giro per il mondo per lavoro. Quindi
rimaniamo spesso in 3 e sovente mia madre si reca a __________ per assistere i
suoi genitori. Dunque adesso che io e Alessia siamo maggiorenni capiterà che
rimarremo saltuariamente a casa da soli (verbale
di interrogatorio, pag. 3) e la
figlia : R14: Come detto in precedenza mio padre
unitamente a mia sorella RI 1 sono sovente in giro per il mondo per lavoro.
Quindi rimaniamo in 3 e dove però mia madre durante il giorno quando noi siamo
a scuola si reca presso i suoi genitori a __________ per assistere i suoi
genitori con il padre invalido a tutti gli effetti. Inoltre mia madre essendo
figlia unica ricade su di lei il compito di assistenza dei suoi genitori.
Dunque adesso io e , essendo non da molto maggiorenni non escludo che capiterà
di rimanere soli nell'appartamento di __________ (verbale di interrogatorio, pag. 3).
Il 7 settembre 2017 la Polizia cantonale ha quindi allestito
il seguente rapporto all'attenzione della Sezione della popolazione:
Come da vostra richiesta
abbiamo provveduto all'audizione dei rubricati.
Dai verbali è emerso che il
capofamiglia unitamente alla figlia RI 1 per almeno 22 settimane all'anno non
sono presenti sul nostro territorio in quanto seguono il circuito del
motomondiale dato che entrambi lavorano per la ditta Forward Racing SA con sede
__________.
Per quanto concerne , risulta
essere casalinga. A suo dire è proprietaria dell'abitazione presente a __________,
ma di fatto è tutt'ora in vigore un diritto di usufrutto vita natural durante
dei suo genitori. Sempre a questo proposito ha specificato che il padre
attualmente è gravemente malato e invalido al 100%. Visto che è figlia unica e
la madre è anziana e fa fatica a svolgere le normali mansioni quotidiane,
spesso si reca da loro per aiutarli. A volte porta anche i due gemelli con lei
nei fine settimana e nelle vacanze programmate.
La figlia più grande, oltre che
lavorare con il padre, frequenta l'USI di Lugano all'ultimo anno. l due gemelli
frequentano entrambi il liceo di __________ in classi diverse.
Facciamo notare che tutte le
versioni rese nei verbali più o meno collimano. Tutti i membri della famiglia
hanno voluto precisare che il loro centro d'interesse è il Ticino, anche se
hanno ancora legami con la vicina penisola. Per ulteriori ragguagli si fa capo
agli allegati.
5.2. Sulla base di tali riscontri, il 1° febbraio 2018 la
Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
UE/AELS di e RI 1 e revocato quello di e di e , ritenendo che il loro
recapito di via __________ fosse fittizio e di comodo, tenuto pure conto del
basso consumo di energia elettrica rilevato.
L'Autorità ha ritenuto che non soggiornasse in maniera concreta e continua nel nostro
Cantone bensì prevalentemente all'estero,
in quanto per circa sei mesi all'anno era in giro per il mondo mentre in Ticino
era presente solo sporadicamente, avendo peraltro dichiarato nel corso della telefonata del 7 marzo 2015
che era alla ricerca di un appartamento che avrebbe occupato solo una volta al
mese per poter mantenere la propria residenza.
Dal canto suo, ribadendo i motivi posti a fondamento del
provvedimento dipartimentale e fondandosi sugli estratti dei verbali di
interrogatorio testé menzionati, il 30
aprile 2019 il Consiglio di Stato ha tutelato
la risoluzione dipartimentale, ritenendo che il centro dei suoi
interessi personali non si trovasse in Ticino - dove sarebbe presente soltanto
per meri motivi di affari - bensì in Italia, essendo assente dal nostro
territorio durante complessivamente 5 mesi e mezzo sull'arco di un anno.
RI 1
L'Autorità ha considerato che l'interessata non soggiornava
in maniera concreta e continua nel nostro Cantone, bensì prevalentemente
all'estero per motivi di lavoro e famigliari e più precisamente: per circa sei
mesi all'anno in giro per il mondo, nei fine settimana presso il fidanzato a __________
e sporadicamente presso i nonni a __________, visto pure che nell'appartamento di
__________ non disponeva nemmeno di una camera da letto.
Il 20 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha tutelato la
risoluzione dipartimentale ritenendo, sulla scorta del verbale di
interrogatorio di polizia del 30 agosto 2017 testé menzionato, che il centro degli
interessi personali della ricorrente non si trovasse in Ticino, dove risiedono
i membri della sua famiglia, bensì in Italia dove vivono i nonni e il fidanzato,
precisando come fosse inverosimile ch'ella avesse in Svizzera altri interessi
al di là di quelli dettati dagli impegni formativi e professionali.
L'Autorità ha rilevato che gli interessati non soggiornavano
in maniera concreta e continua nel nostro Cantone, bensì prevalentemente
all'estero e più precisamente a __________ per motivi famigliari, dove
possiede una villetta di 450 m2 in cui vivono i suoi anziani genitori che ne detengono
l'usufrutto e dei quali essa si occupa quotidianamente.
Confermando tale decisione,
il Consiglio di Stato ha ritenuto che il centro degli interessi di
fosse rappresentato dagli anziani genitori residenti a __________ e dalla
premura di assisterli. Secondo l'Esecutivo cantonale, il marito e i suoi figli
non costituivano invece un interesse personale sufficiente a trattenerla nel
nostro Paese. Considerato che e trascorrevano il tempo libero spostandosi
assieme alla madre, anche per questi ultimi però il centro degli interessi
personali non era situato in Svizzera. In caso contrario, essendo maggiorenni
dal 20 aprile 2017, sarebbero stati liberi di non farlo.
5.3. Le conclusioni cui sono giunte le Autorità inferiori non
possono essere condivise.
5.3.1. Innanzitutto va osservato che, probabilmente a causa
di una svista, nei rispettivi provvedimenti il Dipartimento fa riferimento al recapito
dei ricorrenti di via __________ invece di quello di via __________. In
effetti, non risulta alcun accertamento riferito all'indirizzo dove gli
interessati si erano notificati dopo essere appena giunti in Svizzera il 1°
agosto 1999 fino alla loro partenza in via __________ il 24 settembre 2004 nel
medesimo Comune.
Ferma questa premessa, le Autorità inferiori pongono
l'accento sul fatto che per motivi di lavoro e RI 1 si recano all'estero per circa
22/24 settimane all'anno sui circuiti durante
la stagione del gran premio di motociclismo, come ammesso dagli stessi
ricorrenti. Dall'altra, però, sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato non
mettono in discussione che gli insorgenti svolgono la loro attività lavorativa principalmente
ad __________, avendo la gestione della __________ SA di cui è amministratore
unico e la figlia RI 1 essendovi impiegata oltre a frequentare l'Università
della Svizzera Italiana. Tenuto conto della recente giurisprudenza del
Tribunale federale pubblicata in DTF 145 II 322 consid. 3 - secondo cui se una
persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero ma continua ad
esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un
alloggio, il suo soggiorno nel nostro Paese non può essere qualificato come
temporaneo - determinante ai fini del presente giudizio è quindi la questione
di sapere se gli interessati dispongano effettivamente di un alloggio ad __________.
Cadono pertanto nel vuoto pure le considerazioni sul fatto che RI 1, la quale dormirebbe
sul divano letto di casa, raggiunge il fidanzato a __________ durante i fine
settimana e a volte rende visita ai nonni residenti a __________.
5.3.2. Ora, proprio per quanto riguarda la dimora familiare
di via __________, dove la famiglia RI 1 si è trasferita nel giugno 2015, le
Autorità inferiori rilevano un dispendio di energia elettrica di complessivi 1'551
kWh dal 2 giugno 2015 al 22 agosto 2016, ovvero sull'arco di 447 giorni,
allorquando il consumo medio di un'economica domestica composta da due locali
con piastre elettriche è di 1'600 kWh/annui.
I ricorrenti giustificano lo scarso consumo adducendo che l'appartamento
è abitato prevalentemente la sera, ogni membro della famiglia avendo la propria
attività (chi a scuola e chi al lavoro), e che per diversi periodi dell'anno lo
è soltanto da e dai figli e . Ora, tale giustificazione non appare fuori
luogo se considera che e RI 1 sono spesso assenti sui circuiti durante la
stagione che va da marzo a novembre, e questo a prescindere dal fatto che una
differenza tra il consumo reale e la media nazionale (circa il 30% in meno o in
più) può essere semplicemente imputabile all'utilizzo quotidiano della cucina e
un utilizzo razionale e ecologico degli elettrodomestici che può garantire un
consumo inferiore rispetto alla media (scritto AIL del 17 maggio 2017
all'Ufficio della migrazione).
Non si può ritenere quindi che l'abitazione non sia abitata. Tutto
questo è in linea peraltro con il rapporto di esecuzione del 6 febbraio 2017
della Polizia cantonale che, dopo avere effettuato tra l'estate 2016 e il
gennaio 2017 dei controlli volti ad accertare l'effettiva presenza dei
ricorrenti nell'abitazione di via __________, ha confermato che l'appartamento era
regolarmente occupato, la buca delle lettere veniva svuotata la sera e le luci erano
spesso accese, anche se non era dato di sapere quali membri della famiglia vi
risiedessero stabilmente, dopo che i vicini avevano confermato che era occupato
prevalentemente la sera, soprattutto dai figli.
Riguardo poi al fatto che si rechi quotidianamente dai
genitori, l'argomento dell'Esecutivo cantonale - secondo cui il suo centro
degli interessi sarebbe costituito dagli anziani genitori residenti in Italia
nell'abitazione di sua proprietà e necessitanti di assistenza, siccome il marito e i suoi figli non costituiscono un interesse
personale sufficiente a trattenerla nel nostro Paese (consid. 8), -
appare finanche pretestuoso, ritenuta la breve distanza che separa __________
da __________. Del resto, non vi è alcuna informazione in merito a un suo
pernottamento costante ed effettivo nell'abitazione di __________ data in
usufrutto ai genitori. Tanto più che il Consiglio di Stato cade finanche in
contraddizione, quando nel giudizio riferito a RI 1 (consid. 6 pag. 4), indica
che i membri della sua famiglia risiedono in Ticino.
5.3.3. Ci si può invero domandare se la famiglia RI 1 abbia
vissuto effettivamente nel nostro Paese quando era notificata in via __________,
successivamente in via __________ e poi in __________ fino al 9 giugno 2015.
Tale questione può comunque rimanere aperta, non essendovi stati degli
accertamenti in proposito. La telefonata del 7 marzo 2015 riassunta da una
trascrizione della Polizia, nell'ambito della quale avrebbe affermato che era
alla ricerca di un appartamento che avrebbe occupato soltanto una volta al mese
per poter mantenere la propria residenza, è certo un indizio, ma ancora
insufficiente.
Certo, dal rapporto di costatazione del Comune di __________
del 4 febbraio 2010 inerente a RI 1 si evince che nel 2010 la stessa non sembrava
dimorare in maniera effettiva sul nostro territorio. Non spetta però al
Tribunale accertare i motivi per cui tale rapporto - ancorché incompleto e privo
di alcun supporto probatorio - sia stato trasmesso al Dipartimento soltanto il
5 agosto 2015.
5.4. Bisogna pertanto concludere che i membri della famiglia RI
1 hanno mantenuto un alloggio in Svizzera e che il loro permesso di domicilio
non è decaduto.
6. 6.1. Stante quanto precede,
i ricorsi vanno pertanto accolti senza ulteriore
disamina e le risoluzioni della Sezione della popolazione annullate, così come
i rispettivi giudizi governativi che le confermano.
6.2. Visto l'esito dei
ricorsi, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47
LPAmm).
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti, assistiti da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. le risoluzioni del 20 marzo (n.
1409), 30 aprile (n. 2150) e 28 agosto 2019 (n. 4132) del Consiglio di Stato;
1.2. le decisioni del 1° febbraio 2018 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, concernenti RI 1, , e .
Considerandi
2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Ai ricorrenti va restituita la somma di fr. 3'600.–
versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali .
3.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà agli insorgenti complessivamente fr. 5'000.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere