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Decisione

52.2019.180

Decadenza permesso di domicilio UE/AELS

17 dicembre 2020Italiano31 min

di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'accordo

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi giudizi, a ben guardare essi si dolgono in realtà di uno scorretto

esercizio del potere d'apprezzamento operato dal Governo, ciò che però

costituisce una questione di merito, non il diritto a una motivazione

sufficiente (STF 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 4.2;2C_513/2015 del

13 dicembre 2015 consid. 3.2 e 2C_1066/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).

2.3. Su questo punto il loro ricorso si rivela pertanto del

tutto infondato.

3. 3.1. L'autorizzazione

di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'accordo

tra la Confederazione Svizzera e la

Comunità (attuale Unione) europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), di

principio applicabile alla fattispecie in forza della cittadinanza italiana dei

ricorrenti. Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione

della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù

dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi

di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

3.2. Silente in merito al

rilascio del permesso di domicilio

UE/AELS - così come ad una revoca dello stesso, che è pure regolata

dalla LStrI (art. 23 cpv. 2 OLCP) -, l'Accordo sulla libera circolazione delle

persone non può ciò nonostante essere trascurato. In relazione alla decadenza

delle carte di soggiorno UE/AELS - tra le quali rientra anche il permesso qui

in discussione (art. 4 segg. OLCP) - esso prevede in effetti espressamente che

le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le

assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la

validità (cfr. art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC).

3.3. Fatta eccezione per la possibilità di chiedere di poter

mantenere il permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC,

su cui però non verte la fattispecie - quanto previsto dall'Accordo sulla

libera circolazione delle persone è per altro equivalente a ciò che prescrive

sia l'art. 61 cpv. 2 LStrI - che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c

dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo

1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327

segg. n. 2.9.2) - sia la cifra 3 della Dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS

0.142.114.541.3) concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di

domicilio e consolare del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541).

In modo analogo ai menzionati disposti dell'ALC, anche le

norme citate prevedono infatti che, in mancanza di un annuncio esplicito o di

una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decada dopo

sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. (ancora con riferimento all'art. 9 cpv.

3 lett. c LDDS cfr. STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e

2A.464/1999 del 19 giugno 2000 consid. 4). In questo caso non vi è spazio per

una ponderazione di interessi: determinante

è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente

dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli

con il permesso di assenza.

Per giurisprudenza, non

sono di rilievo i motivi che attengono al trasferimento del domicilio

rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri

interessi, in quanto il legislatore

per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica

della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c,

112 Ib 1 consid. 2a; Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in:

RDAF 53/1997, pag. 325 e seg.).

3.4. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno notificato

nessuna partenza alle Autorità e nemmeno richiesto un mantenimento del permesso

a norma della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione o sulla

base della Dichiarazione conclusa con l'Italia. Resta pertanto da verificare se

la decadenza del loro permesso sia da ricondurre al tempo effettivo trascorso

in Italia.

4. Come detto, in base alle

normative evocate, incluso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone,

in casi come quello in discussione la constatazione della decadenza di un

permesso di domicilio si giustifica già solo dal trascorrere di un lasso di

tempo di sei mesi dalla partenza dalla Svizzera.

4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

sviluppata quando ancora era in vigore la legge federale sul domicilio e la

dimora degli stranieri e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1

OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta

regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni

volta prima del trascorrere dei sei mesi

previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di

un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze

all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è

animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib

369 consid. 2c; STF 2C_147/2010

del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1).

4.2. In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese

d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno

lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un

permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del

luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017 consid.

4.1. concernente un caso ticinese,2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid.

5.1 e 2A.31/2006 dell'8 maggio 2006 consid. 3.2 entrambe con rinvii a DTF 120 Ib 369 consid.

2c; Andreas Zünd/Ladina

Arquint Hill, Beendigung

der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländerrecht, II ed. Basilea

2009, n. 8.8 segg.).

Recentemente, il Tribunale

federale ha comunque precisato che se una persona straniera trasferisce il

proprio domicilio all'estero ma continua ad esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio,

il suo soggiorno in Svizzera non può

essere qualificato come temporaneo (DTF 145 II 322 consid. 3).

5. 5.1. In concreto, preso

atto il 17 maggio 2017 che il consumo di elettricità registrato dalle Aziende

Industriali di Lugano (AIL) SA nell'abitazione familiare situata in via __________

ad ________ era stato dal 2 giugno 2015 al 22 agosto 2016 di 1'551 kW/h, e che dal rapporto di costatazione del Comune di __________

del 4 febbraio 2010 inerente RI 1, si evince che già nel 2010 la stessa non

dimorava in maniera effettiva sul nostro territorio, bensì in Italia (tale

rapporto non è mai stato intimato alla scrivente Autorità prima del 5 agosto

2015), il 31 maggio 2017 l'Ufficio della migrazione ha incaricato la

Polizia cantonale dei necessari accertamenti, interrogando il 30 agosto 2017 i

membri della famiglia RI 1 in merito al loro soggiorno nel nostro Paese.

ha - tra l'altro - risposto alle seguenti domande:

D. Quant'è stata utilizzata,

nell'ultimo anno, l'abitazione sita ad __________? R. Non al 100% direi al 90%.

Io e mia figlia RI 1 lavoriamo nel circuito del motomondiale. Di conseguenza

per 22 settimane all'anno siamo all'estero e di conseguenza non viviamo ad __________.

D. In prevalenza da chi viene

utilizzata l'abitazione in questione? R. Per rifarmi alla risposta precedente

direi mia moglie e i miei due gemelli e (verbale d'interrogatorio, pag. 1).

D. Nel verbale d'interrogatorio

della Polizia Cantonale di Lugano del 15 luglio 2015, vi è il riassunto di una

chiamata con il signor __________, durante la quale lo stesso afferma che era

alla ricerca di un nuovo appartamento e che avrebbe occupato lo stesso solo una

volta al mese per poter mantenere la propria residenza (e di conseguenza il

proprio permesso di domicilio). Cosa dichiara in merito a questa dichiarazione?

R: Posso dire che in quel perìodo stavo

passando un brutto momento con mia moglie e di conseguenza stavo cercando un

pied a terre in attesa di capire che piega stava prendendo la mia vita.

Assolutamente non era escamotage per poter mantenere il permesso di domicilio.

Anche perché io sono attivo nel ramo immobiliare da anni e ho costruito diversi

palazzi in Ticino tra i cui quello in cui risiede __________. Voglio ancora

precisare che il mio centro d'interesse personale, famigliare e finanziario è

qui in Ticino (verbale d'interrogatorio, pag. 2 e 3).

RI 1 ha dichiarato in particolare quanto segue:

Io e mio padre per circa 22/24

settimane all'anno siamo all'estero (in ogni parte del mondo) per l'attività di

famiglia ovvero per il team del Moto GP. La rimanenza dell'anno la trascorro

tra l'appartamento di __________, la casa di __________ (l) e la casa del mio

fidanzato __________ (l). A precisa domanda posso quantificare la settimana in

cui non sono in giro per il mondo in questo modo: iI fine settimana (dal

venerdì sera alla domenica sera) sono a __________ da __________, due sere nei

giorni feriali sono dai nonni a __________, ma non sempre mi fermo da loro a

dormire. Le altre notti le trascorro ad __________ (verbale d'interrogatorio,

pag. 1).

Aggiungo che la mia giornata

tipo, che guardo di condividere con gli studi (l'ultimo anno e ultimi 3 esami)

inizia alle 07:30 in ufficio e termina alla sera. (...) Della mia famiglia

posso dire che: mio padre spesso e volentieri è in giro per il mondo per lavoro

e posso dire che nell'arco di un mese lui è presente a casa ad __________ (solo

a dormire) una decina di notti. Questa è una media che mi sono fatta io in

questo momento. Mia madre che è casalinga posso dire che è di regola ad __________.

Posso dire che nei fine settimana trascorre la notte del sabato sulla domenica

a __________ dai suoi genitori. (...) I miei fratelli e (gemelli) che hanno

appena compiuto i 18 anni seguono sempre la mamma. I miei fratelli frequentano

il Liceo di __________. Comunque durante la settimana loro vivono ad __________

(verbale, pag. 2).

Riguardo la sua sistemazione nella dimora familiare di __________,

RI 1 ha affermato: io dormo sul divano letto in

sala (...). Ognuno ha il proprio armadio ed il mio è nella camera dei miei

genitori. La scelta che io occupassi il divano è dovuta a: (...) .2- sono

quella che trascorro meno tempo a casa in quanto al fine settimana sono da __________

(verbale d'interrogatorio, pag. 4).

ha dal canto suo dichiarato:

D. Quante volte viene

utilizzata la vostra casa a __________? R.

Posso dire che durante l'anno scolastico e in settimana io e i gemelli siamo sempre ad __________.

Per quanto concerne l'abitazione a __________, ci andiamo ogni tanto il fine

settimana e nelle feste comandate. A volte debbo assistere mio padre che è invalido e i gemelli quando erano minorenni

mi seguivano. È anche capitato quando mio

marito era assente per le tre gare che

sono Australia, Malesia e Giappone (che non tornava a casa tra una gara e

l'altra e stava via per circa un mese)

che stavo dai miei genitori (verbale di

interrogatorio, pag. 2).

ha segnatamente risposto quanto segue:

D8: Con quale frequenza si

reca a __________? R8: Spesso e volentieri durante il fine settimana quando vi

è la scuola (verbale di interrogatorio,

pag. 2).

D11: Capita che soggiorna a __________

anche in settimana? R11: È capitato in passato e potrebbe capire in futuro.

Questo per il semplice motivo che mio

nonno è invalido, mia nonna con un'età avanzata e una casa. Dunque cerchiamo di

aiutarci e soprattutto aiutare mia madre spesso in aiuto ai suoi genitori. D 12: Come si reca a scuola durante la settimana? R12:

Mi sposto con il trenino FLP da __________ fìno a __________ e successivamente

salgo sull'autopostale fino a __________. Se invece capita che dormo in Italia

prendo il trenino FLP a Ponte Tresa (verbale

di interrogatorio, pag. 2 e 3).

ha affermato:

D9. Con quale frequenza si

reca a __________? R9. Circa un week end sì e uno no. Saltuariamente capita

anche durante la settimana a secondo delle necessità famiglia. Con questo

intendo dire che mio nonno anni fa ha subìto un'ischemia cerebrale e necessita

di una presenza d'aiuto visto e considerato che mia nonna è anziana e non

arriva a far tutto da sola. Dunque a tal

proposito mia mamma si reca a __________ Italia ad aiutare i suoi genitori e

sovente, specialmente quando io e eravamo minorenni la seguivamo per

evitare di stare a casa soli. Questo per il semplice motivo che mio padre lavora

spesso in giro per il mondo sui circuiti. Di riflesso seguito e accompagnato da RI 1 (verbale di interrogatorio, pag. 2).

Sollecitata dall'agente interrogante sul motivo per cui era

stato riscontrato un esiguo consumo elettrico presso l'abitazione di __________,

RI 1 ha dichiarato: ho preso atto che in un anno

(2015/2016) abbiamo consumato circa 1330 kWh/annui. In merito posso dire che

come detto fino ad ora io e mio padre spesso siamo assenti. Per questo motivo

bisogna giustamente dire che per circa 6 mesi all'anno il nucleo famigliare si

riduce a tre persone. Inoltre di regola nessuno pranza a casa (verbale

d'interrogatorio, pag. 5).

ha risposto che di giorno sono

spesso da mia mamma e mio papà per i motivi sopramenzionati. l gemelli sono a

scuola. Mio marito e RI 1 sono al lavoro o via. La sera spesso non ho l'obbligo

di cucinare mi vizia preparandomi il sugo, le sue polpettine etc. Il consumo si

riduce a quel poco di elettricità la sera. Inoltre la lavatrice e asciugatrice

sono collegati alla rete comune e quindi non risultano nel conteggio" (verbale

di interrogatorio, pag. 3), mentre il figlio ha dichiarato: R13: Inizialmente come detto in precedenza mio padre

unitamente a mia sorella RI 1 sono in giro per il mondo per lavoro. Quindi

rimaniamo spesso in 3 e sovente mia madre si reca a __________ per assistere i

suoi genitori. Dunque adesso che io e Alessia siamo maggiorenni capiterà che

rimarremo saltuariamente a casa da soli (verbale

di interrogatorio, pag. 3) e la

figlia : R14: Come detto in precedenza mio padre

unitamente a mia sorella RI 1 sono sovente in giro per il mondo per lavoro.

Quindi rimaniamo in 3 e dove però mia madre durante il giorno quando noi siamo

a scuola si reca presso i suoi genitori a __________ per assistere i suoi

genitori con il padre invalido a tutti gli effetti. Inoltre mia madre essendo

figlia unica ricade su di lei il compito di assistenza dei suoi genitori.

Dunque adesso io e , essendo non da molto maggiorenni non escludo che capiterà

di rimanere soli nell'appartamento di __________ (verbale di interrogatorio, pag. 3).

Il 7 settembre 2017 la Polizia cantonale ha quindi allestito

il seguente rapporto all'attenzione della Sezione della popolazione:

Come da vostra richiesta

abbiamo provveduto all'audizione dei rubricati.

Dai verbali è emerso che il

capofamiglia unitamente alla figlia RI 1 per almeno 22 settimane all'anno non

sono presenti sul nostro territorio in quanto seguono il circuito del

motomondiale dato che entrambi lavorano per la ditta Forward Racing SA con sede

__________.

Per quanto concerne , risulta

essere casalinga. A suo dire è proprietaria dell'abitazione presente a __________,

ma di fatto è tutt'ora in vigore un diritto di usufrutto vita natural durante

dei suo genitori. Sempre a questo proposito ha specificato che il padre

attualmente è gravemente malato e invalido al 100%. Visto che è figlia unica e

la madre è anziana e fa fatica a svolgere le normali mansioni quotidiane,

spesso si reca da loro per aiutarli. A volte porta anche i due gemelli con lei

nei fine settimana e nelle vacanze programmate.

La figlia più grande, oltre che

lavorare con il padre, frequenta l'USI di Lugano all'ultimo anno. l due gemelli

frequentano entrambi il liceo di __________ in classi diverse.

Facciamo notare che tutte le

versioni rese nei verbali più o meno collimano. Tutti i membri della famiglia

hanno voluto precisare che il loro centro d'interesse è il Ticino, anche se

hanno ancora legami con la vicina penisola. Per ulteriori ragguagli si fa capo

agli allegati.

5.2. Sulla base di tali riscontri, il 1° febbraio 2018 la

Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio

UE/AELS di e RI 1 e revocato quello di e di e , ritenendo che il loro

recapito di via __________ fosse fittizio e di comodo, tenuto pure conto del

basso consumo di energia elettrica rilevato.

L'Autorità ha ritenuto che non soggiornasse in maniera concreta e continua nel nostro

Cantone bensì prevalentemente all'estero,

in quanto per circa sei mesi all'anno era in giro per il mondo mentre in Ticino

era presente solo sporadicamente, avendo peraltro dichiarato nel corso della telefonata del 7 marzo 2015

che era alla ricerca di un appartamento che avrebbe occupato solo una volta al

mese per poter mantenere la propria residenza.

Dal canto suo, ribadendo i motivi posti a fondamento del

provvedimento dipartimentale e fondandosi sugli estratti dei verbali di

interrogatorio testé menzionati, il 30

aprile 2019 il Consiglio di Stato ha tutelato

la risoluzione dipartimentale, ritenendo che il centro dei suoi

interessi personali non si trovasse in Ticino - dove sarebbe presente soltanto

per meri motivi di affari - bensì in Italia, essendo assente dal nostro

territorio durante complessivamente 5 mesi e mezzo sull'arco di un anno.

RI 1

L'Autorità ha considerato che l'interessata non soggiornava

in maniera concreta e continua nel nostro Cantone, bensì prevalentemente

all'estero per motivi di lavoro e famigliari e più precisamente: per circa sei

mesi all'anno in giro per il mondo, nei fine settimana presso il fidanzato a __________

e sporadicamente presso i nonni a __________, visto pure che nell'appartamento di

__________ non disponeva nemmeno di una camera da letto.

Il 20 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha tutelato la

risoluzione dipartimentale ritenendo, sulla scorta del verbale di

interrogatorio di polizia del 30 agosto 2017 testé menzionato, che il centro degli

interessi personali della ricorrente non si trovasse in Ticino, dove risiedono

i membri della sua famiglia, bensì in Italia dove vivono i nonni e il fidanzato,

precisando come fosse inverosimile ch'ella avesse in Svizzera altri interessi

al di là di quelli dettati dagli impegni formativi e professionali.

L'Autorità ha rilevato che gli interessati non soggiornavano

in maniera concreta e continua nel nostro Cantone, bensì prevalentemente

all'estero e più precisamente a __________ per motivi famigliari, dove

possiede una villetta di 450 m2 in cui vivono i suoi anziani genitori che ne detengono

l'usufrutto e dei quali essa si occupa quotidianamente.

Confermando tale decisione,

il Consiglio di Stato ha ritenuto che il centro degli interessi di

fosse rappresentato dagli anziani genitori residenti a __________ e dalla

premura di assisterli. Secondo l'Esecutivo cantonale, il marito e i suoi figli

non costituivano invece un interesse personale sufficiente a trattenerla nel

nostro Paese. Considerato che e trascorrevano il tempo libero spostandosi

assieme alla madre, anche per questi ultimi però il centro degli interessi

personali non era situato in Svizzera. In caso contrario, essendo maggiorenni

dal 20 aprile 2017, sarebbero stati liberi di non farlo.

5.3. Le conclusioni cui sono giunte le Autorità inferiori non

possono essere condivise.

5.3.1. Innanzitutto va osservato che, probabilmente a causa

di una svista, nei rispettivi provvedimenti il Dipartimento fa riferimento al recapito

dei ricorrenti di via __________ invece di quello di via __________. In

effetti, non risulta alcun accertamento riferito all'indirizzo dove gli

interessati si erano notificati dopo essere appena giunti in Svizzera il 1°

agosto 1999 fino alla loro partenza in via __________ il 24 settembre 2004 nel

medesimo Comune.

Ferma questa premessa, le Autorità inferiori pongono

l'accento sul fatto che per motivi di lavoro e RI 1 si recano all'estero per circa

22/24 settimane all'anno sui circuiti durante

la stagione del gran premio di motociclismo, come ammesso dagli stessi

ricorrenti. Dall'altra, però, sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato non

mettono in discussione che gli insorgenti svolgono la loro attività lavorativa principalmente

ad __________, avendo la gestione della __________ SA di cui è amministratore

unico e la figlia RI 1 essendovi impiegata oltre a frequentare l'Università

della Svizzera Italiana. Tenuto conto della recente giurisprudenza del

Tribunale federale pubblicata in DTF 145 II 322 consid. 3 - secondo cui se una

persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero ma continua ad

esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un

alloggio, il suo soggiorno nel nostro Paese non può essere qualificato come

temporaneo - determinante ai fini del presente giudizio è quindi la questione

di sapere se gli interessati dispongano effettivamente di un alloggio ad __________.

Cadono pertanto nel vuoto pure le considerazioni sul fatto che RI 1, la quale dormirebbe

sul divano letto di casa, raggiunge il fidanzato a __________ durante i fine

settimana e a volte rende visita ai nonni residenti a __________.

5.3.2. Ora, proprio per quanto riguarda la dimora familiare

di via __________, dove la famiglia RI 1 si è trasferita nel giugno 2015, le

Autorità inferiori rilevano un dispendio di energia elettrica di complessivi 1'551

kWh dal 2 giugno 2015 al 22 agosto 2016, ovvero sull'arco di 447 giorni,

allorquando il consumo medio di un'economica domestica composta da due locali

con piastre elettriche è di 1'600 kWh/annui.

I ricorrenti giustificano lo scarso consumo adducendo che l'appartamento

è abitato prevalentemente la sera, ogni membro della famiglia avendo la propria

attività (chi a scuola e chi al lavoro), e che per diversi periodi dell'anno lo

è soltanto da e dai figli e . Ora, tale giustificazione non appare fuori

luogo se considera che e RI 1 sono spesso assenti sui circuiti durante la

stagione che va da marzo a novembre, e questo a prescindere dal fatto che una

differenza tra il consumo reale e la media nazionale (circa il 30% in meno o in

più) può essere semplicemente imputabile all'utilizzo quotidiano della cucina e

un utilizzo razionale e ecologico degli elettrodomestici che può garantire un

consumo inferiore rispetto alla media (scritto AIL del 17 maggio 2017

all'Ufficio della migrazione).

Non si può ritenere quindi che l'abitazione non sia abitata. Tutto

questo è in linea peraltro con il rapporto di esecuzione del 6 febbraio 2017

della Polizia cantonale che, dopo avere effettuato tra l'estate 2016 e il

gennaio 2017 dei controlli volti ad accertare l'effettiva presenza dei

ricorrenti nell'abitazione di via __________, ha confermato che l'appartamento era

regolarmente occupato, la buca delle lettere veniva svuotata la sera e le luci erano

spesso accese, anche se non era dato di sapere quali membri della famiglia vi

risiedessero stabilmente, dopo che i vicini avevano confermato che era occupato

prevalentemente la sera, soprattutto dai figli.

Riguardo poi al fatto che si rechi quotidianamente dai

genitori, l'argomento dell'Esecutivo cantonale - secondo cui il suo centro

degli interessi sarebbe costituito dagli anziani genitori residenti in Italia

nell'abitazione di sua proprietà e necessitanti di assistenza, siccome il marito e i suoi figli non costituiscono un interesse

personale sufficiente a trattenerla nel nostro Paese (consid. 8), -

appare finanche pretestuoso, ritenuta la breve distanza che separa __________

da __________. Del resto, non vi è alcuna informazione in merito a un suo

pernottamento costante ed effettivo nell'abitazione di __________ data in

usufrutto ai genitori. Tanto più che il Consiglio di Stato cade finanche in

contraddizione, quando nel giudizio riferito a RI 1 (consid. 6 pag. 4), indica

che i membri della sua famiglia risiedono in Ticino.

5.3.3. Ci si può invero domandare se la famiglia RI 1 abbia

vissuto effettivamente nel nostro Paese quando era notificata in via __________,

successivamente in via __________ e poi in __________ fino al 9 giugno 2015.

Tale questione può comunque rimanere aperta, non essendovi stati degli

accertamenti in proposito. La telefonata del 7 marzo 2015 riassunta da una

trascrizione della Polizia, nell'ambito della quale avrebbe affermato che era

alla ricerca di un appartamento che avrebbe occupato soltanto una volta al mese

per poter mantenere la propria residenza, è certo un indizio, ma ancora

insufficiente.

Certo, dal rapporto di costatazione del Comune di __________

del 4 febbraio 2010 inerente a RI 1 si evince che nel 2010 la stessa non sembrava

dimorare in maniera effettiva sul nostro territorio. Non spetta però al

Tribunale accertare i motivi per cui tale rapporto - ancorché incompleto e privo

di alcun supporto probatorio - sia stato trasmesso al Dipartimento soltanto il

5 agosto 2015.

5.4. Bisogna pertanto concludere che i membri della famiglia RI

1 hanno mantenuto un alloggio in Svizzera e che il loro permesso di domicilio

non è decaduto.

6. 6.1. Stante quanto precede,

i ricorsi vanno pertanto accolti senza ulteriore

disamina e le risoluzioni della Sezione della popolazione annullate, così come

i rispettivi giudizi governativi che le confermano.

6.2. Visto l'esito dei

ricorsi, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47

LPAmm).

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti, assistiti da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo

di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. I ricorsi sono accolti.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. le risoluzioni del 20 marzo (n.

1409), 30 aprile (n. 2150) e 28 agosto 2019 (n. 4132) del Consiglio di Stato;

1.2. le decisioni del 1° febbraio 2018 del Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione, concernenti RI 1, , e .

Considerandi

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Ai ricorrenti va restituita la somma di fr. 3'600.–

versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali .

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà agli insorgenti complessivamente fr. 5'000.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere