Lexipedia

Decisione

52.2019.188

Sanzione disciplinare

3 agosto 2020Italiano27 min

istanza che, basandosi soltanto sulle sue dimensioni e non anche sul suo contenuto,

Source ti.ch

Fatti

i loro recapiti, ma solo la loro fotografia, la ragione sociale "M__________

SA" avrebbe infatti permesso a qualsiasi fruitore della pubblicità di

risalire senza alcun problema allo studio legale e ai due avvocati. Essi

sarebbero dunque incorsi in una violazione dell'art. 12 lett. d LLCA. La

sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione,

delle incertezze che ancora avvolgono la materia e del fatto che gli

interessati avevano spontaneamente rinunciato alla controversa proiezione

pubblicitaria.

C. Avverso la predetta

decisione, gli avv. RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Evidenziate alcune imprecisioni nel rimprovero mosso loro, i ricorrenti negano

di aver voluto farsi pubblicità e ribadiscono di avere unicamente messo a

disposizione l'immagine in questione per sponsorizzare una nuova installazione

pubblicitaria presente nel bar. Contestano la conclusione della precedente

istanza che, basandosi soltanto sulle sue dimensioni e non anche sul suo contenuto,

ha ritenuto che l'immagine configurerebbe una pubblicità esagerata. Tanto più

ch'essa verrebbe proiettata per pochi secondi in serata durante il fine

settimana, mentre altre insegne sarebbero permanenti. Dato il suo carattere

penale, in mancanza di precisi accertamenti riguardo agli elementi di

valutazione essenziali, la decisione sarebbe arbitraria. Alla luce della

normativa europea, maggiormente permissiva, una prassi più restrittiva

applicabile ai soli avvocati svizzeri sarebbe lesiva del principio della parità

di trattamento e di concorrenza leale sul piano internazionale. Determinante

sarebbe l'effetto riconoscibile dall'immagine proiettata e in concreto

sarebbe del tutto evidente che si trattava di una sponsorizzazione e non

di una pubblicità invadente, opprimente, squalificante e martellante,

tanto più che l'immagine proiettata sarebbe priva di utilità ed efficacia

pubblicitaria, ritenuto peraltro che la pubblicità cosiddetta indiretta sarebbe

inevitabile. A titolo del tutto eventuale, gli insorgenti sostengono che, in

assenza di una base legale chiara e precisa, che comporta opinioni dottrinali

divergenti e l'inesistenza di una prassi ben cristallizzata, essi avrebbero

dovuto essere mandati esenti da sanzioni in virtù del principio in dubio pro

reo. Le multe loro inflitte - con un'aprioristica volontà di sanzionare -

sarebbero in ogni caso sproporzionate. Lamentano poi una disparità di

trattamento rispetto ad altri legali che si avvalgono di pubblicità indirette

senza essere sanzionati.

D. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

E. Dell'accertamento

svolto dal Tribunale presso la S__________ SA e il suo amministratore (__________),

che gestisce lo __________, in merito alla proiezione pubblicitaria in

questione sullo schermo dell'esercizio pubblico (cfr. richiesta d'informazioni

del 20 maggio 2020 e scritto del 9 maggio [recte: giugno] 2020 della S__________

SA), come pure delle ulteriori osservazioni formulate dai ricorrenti, si dirà,

per quanto occorre, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati

dalla decisione impugnata, di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), integrati

dal complemento istruttorio esperito in questa sede (cfr. consid. E). Le prove

sollecitate dai ricorrenti (sopralluogo a __________ e __________, edizione

della puntata del 21 gennaio 2019 del telegiornale della RSI e audizione

testimoniale del titolare dello __________) non appaiono idonee ad apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

controversia.

2. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i

principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA).

La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni

aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali

(art. 12 segg.) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28

aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati,

in: FF 1999 pag. 4983 segg.).

2.1. Giusta l'art. 12 lett. d LLCA, l'avvocato può pubblicizzare i

servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda

ai bisogni di informazione del pubblico. Tale norma sancisce il principio

dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, quale parte integrante

della libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) rispettivamente

della libertà d'espressione sancita dagli art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 19 del Patto internazionale relativo ai

diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU-II; RS 0.103.2; cfr.

DTF 139 II 173 consid. 5.1). Non è dunque la pubblicità, bensì le sue restrizioni che necessitano di

giustificazione (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.1; STF 2C_259/2014 del 10

novembre 2014 consid. 2.2). Va da sé che, nel fare pubblicità, l'avvocato deve

rispettare tutte le regole professionali fissate dalla LLCA e segnatamente il

segreto professionale (cfr. Messaggio LLCA citato, n. 233.24, pag. 5023).

2.2. Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità s'intende ogni

comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle

prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da uno studio d'avvocatura.

Se tali caratteristiche siano date dipende dalla percezione del pubblico (Verkehrsauffassung),

secondo criteri oggettivi (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti

dottrinali ivi citati; STA 52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 4). Per

evitare che la norma venga elusa, la nozione di pubblicità non deve essere

compresa in maniera troppo restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François Bohnet/

Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat,

Berna 2009, n. 1485).

2.3. La pubblicità persegue gli interessi

dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere svantaggiato nell'ambito della

consulenza giuridica rispetto a fiduciari e banche, ma risponde anche ai

bisogni dei clienti, che devono poter disporre di informazioni che consentano

loro di scegliere il mandatario con cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA

citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24; cfr. pure Walter

Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In

tal senso, essa contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF

139 II 173 consid. 5.1).

Come ricordato dal Tribunale federale, l'originario divieto assoluto per gli

avvocati di fare pubblicità, conosciuto dalla maggior parte dei codici deontologici

e anche da molte normative cantonali, si è considerabilmente allentato già negli

anni '80 e '90 del secolo scorso, per poi essere rimesso completamente in

discussione con l'entrata in vigore della legge sui cartelli e altre

limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 (LCart; RS 251; cfr. DTF 139

Considerandi

II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann,

op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti

dottrinali ivi citati; per una panoramica della predetta evoluzione, cfr. in

particolare Walter Fellmann, Recht

der Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 1472 segg.). Già prima dell'entrata in vigore

della LLCA, il Tribunale federale si era ripetutamente pronunciato contro un

divieto assoluto della pubblicità degli avvocati, assoggettando però la loro attività

pubblicitaria a restrizioni particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.3 e rif.;

STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come accennato,

la LLCA ha adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli

avvocati, esprimendo nondimeno che la libertà pubblicitaria dell'avvocato è

soggetta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni più severe rispetto

ai limiti ordinari posti dall'ordine giuridico alla libertà pubblicitaria (cfr.

DTF 139 II 173 consid. 4.4 e rif.). Spesso infatti l'ottenimento di un

diritto da parte di un cittadino passa attraverso il concorso di un avvocato,

che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un

interesse pubblico particolare a che la professione dell'avvocato venga

esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A tutela del pubblico e

per garantire la buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle

regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo

standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1

e 6.2.1 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2). In

tal senso, la pubblicità non è ammessa senza restrizioni: l'art. 12 lett. d

LLCA esige infatti che si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni

d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF

2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3). Per stabilire se ciò sia il

caso, occorre procedere a una valutazione globale della pubblicità (cfr. DTF

139.

II 173 consid. 7.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.1).

2.4

I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si

riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore

della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1).

2.4.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell'oggettività

comprende restrizioni più severe rispetto al precetto di lealtà contenuto nella

legge contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Il

principio di oggettività impone infatti una certa discrezione (Zurückhaltung)

nel senso che la pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un

carattere informativo e rinunciare a metodi adescatori, importuni e sfacciati. Va altresì evitata ogni pubblicità sensazionalistica

o esagerata. Queste restrizioni si impongono

tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato

(DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.3.1). Il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, benché il suo contenuto si limitasse a fatti oggettivi (nome dello

studio, con l'aggiunta "avvocati e notai"), un'insegna delle dimensioni

di 9.40 m di lunghezza e 32 rispettivamente 70 cm di altezza, molto

illuminata e posata su un edificio situato su un asse di grande traffico, non soddisfacesse, in esito a un esame globale, l'esigenza di

discrezione e di oggettività formale richiesta nella realizzazione di una

pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid. 7). Alla stessa stregua, ribadito

che determinante non è soltanto il contenuto del messaggio promozionale ma

anche le modalità (occasione, ambiente, composizione del pubblico) e il mezzo

mediatico impiegati per la sua diffusione, ha ritenuto

adescatorio e privo della necessaria oggettività formale (oltre che materiale) lo

spot pubblicitario di un avvocato che veniva proiettato sul maxischermo di uno

stadio del ghiaccio nel corso di partite di hockey ogniqualvolta ad uno dei

giocatori veniva fischiata una penalità. Rilevato che una pubblicità presentata

in forma discreta si contraddistingue per il fatto che, pur potendola

percepire, il suo destinatario ha anche la possibilità di ignorarla, ha

ritenuto che ciò non fosse il caso in concreto, dal momento che, in

concomitanza con ogni penalità fischiata, lo speaker, mettendo in relazione la sanzione

del giocatore con lo studio legale, dirottava forzatamente e ripetutamente l'attenzione

del pubblico dalla pista di gioco al maxischermo su cui appariva lo spot (cfr.

STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.1 - 3.2.3).

2.4.2

I bisogni d'informazione del pubblico concernono sostanzialmente

l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di

contatto, come pure indicazioni complementari quali, ad esempio, se si occupa di

consulenza e rappresentanza in giudizio. Non si tratta di un qualunque,

astratto (e quindi possibilmente grande) bisogno d'informazione, bensì del bisogno

d'informazione del pubblico presente in una determinata situazione. A

dipendenza del luogo in cui la pubblicità deve esplicare il suo effetto, i

bisogni d'informazione del pubblico ivi presente possono infatti essere maggiori o minori. Secondo la

dottrina, la pubblicità deve creare trasparenza sul mercato e un'adeguata domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere

evitata affinché sia garantita un'appropriata sollecitazione

dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_259/2014 citata consid. 2.3 e 2.3.2; Christof Bernhart,

Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in: AJP 2005, pag.

1181). L'Alta Corte federale

non ha ad esempio reputato la sopradescritta pubblicità dell'avvocato rispondere

ai bisogni d'informazione del pubblico presente ad una partita di hockey (cfr.

STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.4).

2.5

L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile

tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma

corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della

varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la

ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli

avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di

trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della

situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid.

6.3.1

e 6.3.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3). Ne discende che le

autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento nell'interpretazione

e nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate contenute nell'art.

12.

lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi e bisogni

d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi essenziali

per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari accertamenti

sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II 173 consid.

2.2

e 6.3.2 e rif.).

2.6

I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente ripresi anche

a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una

concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte

d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo

Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e

rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 296). L'art. 16 cpv. 2 del codice svizzero di

deontologia adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli

avvocati (CSD) dispone infatti che la pubblicità dell'avvocato deve essere veritiera,

rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale e salvaguardare il

segreto professionale.

3.

3.1.

In concreto, a seguito di una segnalazione, la Commissione è venuta a

conoscenza del fatto che da giorni su uno schermo gigante

all'interno di un esercizio pubblico di __________ girava

una pubblicità dello studio legale __________

(cfr. nota per incarto n. 261 dell'8 gennaio 2019). Fondandosi sulla fotografia

ritraente la pubblicità della società di consulenze M__________ SA (riconducibile

agli avv. RI 1 e RI 2) proiettata sullo schermo e considerando lo stesso avente

le dimensioni di 3 m x 2 m, la Commissione ha concluso che la proiezione in

questione violasse le norme deontologiche in materia di pubblicità, così come

indicato in narrativa. Conclusione, questa, che i ricorrenti contestano, come

visto, fermamente.

3.2

Ora, come correttamente rilevato dalla precedente istanza, irrilevante è anzitutto

che la pubblicità in questione non riguardi effettivamente lo studio legale dei

ricorrenti, bensì la società di consulenze a loro riconducibile. Per gli

avvocati - come i ricorrenti - iscritti nel registro cantonale (cfr. art. 2

cpv. 1 LLCA e 2 cpv. 1 LAvv), la LLCA non si

applica infatti solo alle attività appartenenti al monopolio di rappresentanza

cantonale, ma a tutte le attività professionali di assistenza e di

consulenza in cui l'avvocato fa uso del suo titolo (cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 in RtiD I-2012 n. 22

consid. 4.6.4; STA 52.2016.646 del 4 agosto 2017 consid. 2.2). Ciò che è manifestamente

il caso dell'attività di consulenza svolta dagli insorgenti mediante la M__________

SA, sul cui sito internet essi appaiono tra l'altro con il loro titolo di

avvocati (cfr. www.__________.ch). Al di là delle considerazioni espresse dalla

Commissione anche sull'agevole collegamento con lo studio legale __________,

gli stessi ricorrenti, riferendosi alla costituzione della M__________ SA, ben

mettono oltretutto in evidenza "la legittimità di esercitare la

professione di avvocato in una società commerciale (SA) debitamente organizzata"

(cfr. ricorso, pag. 10).

3.3

Quanto alla qui controversa pubblicità, va rilevato che essa consiste in

un'immagine che, in un riquadro bianco al centro, indica, su sfondo azzurro, la

ragione sociale (M__________ SA) e il logo della società, seguiti dalla

precisazione (in tre lingue) del suo campo di attività (Consulenze - Beratung -

Consulting). Tutt'attorno, 12 fotografie che ritraggono i due legali, degli

incarti e dei dettagli di __________, edificio storico di __________ nel quale

ha sede la società, fanno da cornice al riquadro bianco.

I ricorrenti sostengono che lo schermo non avrebbe dimensioni effettive e

rilevate in maniera precisa di 3 ml x 2 ml (cfr. ricorso, pag. 2). Al di là

dell'esatta misura dello schermo, l'istruttoria esperita in questa sede ha

permesso di accertare le dimensioni dell'immagine stessa, pari - secondo quanto

indicato dalla società titolare dell'esercizio pubblico in cui è stata

proiettata - a 1,543 m x 1,221 m (cfr. scritto del 9 giugno 2020 della S__________

SA). Sempre dall'istruttoria è emerso che la pubblicità è stata proiettata

sull'arco di un anno (cfr. contratto concluso il 5 marzo 2018 e disdetto con

effetto al 5 marzo 2019, allegato al citato scritto del 9 marzo 2020), più

volte al giorno (durante gli orari caffè, pranzo e aperitivo, cfr.

contratto citato), per pochi secondi (…) in quanto alternata con altre

pubblicità e immagini del locale (cfr. citato scritto del 9 giugno 2020).

Locale, aperto dalle ore 7.30 alle ore 2.00, in cui era stimato un passaggio

tra le 200'000 e le 250'000 persone all'anno (cfr. allegato al citato scritto

del 9 giugno 2020).

3.3.1

I ricorrenti, negando che lo scopo della proiezione fosse quello di

accaparrarsi dei nuovi clienti, contestano che l'immagine in questione possa

essere considerata pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA. Sostengono in

particolare di avere acconsentito alla proiezione unicamente per fare un favore

al titolare del bar che desiderava promuovere il suo nuovo schermo, facendo da "apripista".

A torto, come risulta del resto in modo del tutto evidente dal citato documento

(intitolato "promozione pubblicitaria") e dal contratto (denominato "contratto

promozione pubblicitaria"), allegati allo scritto del 9 giugno 2020 della

S__________ SA. Rivolta a una cerchia indeterminata di persone e dotata di un ampio

impatto, l'immagine proiettata - diversamente ad esempio da un'insegna apposta

sull'edificio che ne ospita gli uffici e si limita a indicare il luogo di

situazione dello studio -, alla luce delle sue caratteristiche, delle modalità

di presentazione e del luogo di proiezione, era chiaramente volta ad attirare

l'attenzione del pubblico circa l'offerta di prestazioni di consulenza da parte

dei ricorrenti (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.3; decisione

dell'Anwaltskommission del Canton Argovia del 24 aprile 2017 in AGVE 2017 pag.

344.

consid. 3.3.1) e costituisce quindi inequivocabilmente una pubblicità ai

sensi dell'art. 12 lett. d LLCA.

3.3.2

Procedendo ora alla valutazione della pubblicità, va detto che per

quanto il suo contenuto possa apparire lecito (ragione sociale, con l'aggiunta

del campo di attività della società, fotografie dei ricorrenti, dello studio e

dei loro incarti), dal profilo dell'oggettività non si può effettivamente

trascurare la sua entità, ma a ben vedere nemmeno il metodo di presentazione.

Formata da un mosaico di diverse fotografie, l'immagine pubblicitaria, invero

di notevoli dimensioni (1,543 m x 1,221 m), affatto di secondaria importanza

all'interno di un locale, è stata ripetutamente proiettata sull'arco di un

intero anno su uno schermo - definito "gigante" nel relativo

contratto (da cui risulta peraltro che i ricorrenti lo hanno preferito al "piccolo

schermo") e senz'altro ben visibile (data la sua posizione piuttosto

centrale e comunque non marginale) - all'interno di un esercizio pubblico dai

lunghi orari di apertura (dalle ore 7.30 alle ore 2.00) e molto ben frequentato

(ritenuto un passaggio stimato dalla S__________ SA tra le 200'000 e le 250'000

persone all'anno). Malgrado i ricorrenti sostengano che la proiezione avrebbe

avuto luogo per pochi secondi in serata durante il fine settimana,

l'istruttoria ha, come visto, permesso di accertare una frequenza ben maggiore

della stessa, ripetuta più volte nel corso della giornata, durante gli orari di

maggior affluenza (durante gli orari caffè, pranzo e aperitivo). A

fronte della sua forma e delle sue modalità, una pubblicità del genere -

difficilmente ignorabile da parte degli astanti - non può senz'altro essere

ritenuta zurückhaltend nel senso inteso dal Tribunale federale. Al contrario,

ritenuta anche la prudenza di cui occorre dar prova alla luce della fiducia che

il pubblico deve poter riporre nella professione dell'avvocato, essa appare

priva della necessaria discrezione che s'impone alla pubblicità dell'avvocato.

A ciò aggiungasi che la qui controversa pubblicità - destinata a una cerchia

indeterminata di persone (cfr., a contrario, sentenza CAN 18.2008.86 del 1° settembre 2008 consid. 4.2 e 5; sentenza

dell'Obergericht Zürich KG060011 del 5 luglio 2007 consid. 1 e rif.) - non

risponde in ogni caso ai bisogni di informazione del pubblico e disattende

perciò l'ulteriore condizione da cui dipende l'ammissibilità della pubblicità

effettuata dagli avvocati. Come precisato dall'Alta Corte federale, i bisogni

di informazione del pubblico, e quindi la pubblicità che ne può derivare,

possono infatti variare in funzione del luogo in cui la stessa produce i suoi

effetti. In concreto, essa trascende chiaramente i bisogni di informazione dei

clienti dell'esercizio pubblico in questione, luogo di pausa e di svago in cui

non ci si deve attendere di ricevere della pubblicità da parte di avvocati. Una

pubblicità del genere, rivolta a un largo pubblico, è illecita poiché è

suscettibile di indurre certe persone a far richiesta dei servizi resi da un

avvocato (anche al di fuori del monopolio di rappresentanza cantonale) anche

quando non ve ne sarebbe alcun bisogno (cfr. Bollettino dell'Ordine n. 51,

aprile 2016, pag. 33 segg., consid. 7; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1540-1541).

Da tutto quanto sopra discende che la proiezione pubblicitaria sullo schermo

del bar non rispetta la discrezione imposta dalla giurisprudenza né rispondeva

a un bisogno di informazione del pubblico, segnatamente degli utenti

dell'esercizio pubblico. Con la precedente istanza occorre quindi concludere

che i ricorrenti sono incorsi in una violazione dell'art. 12 lett. d LLCA.

4.

Priva di pertinenza è la

tesi - avanzata, a titolo del tutto eventuale, nell'impugnativa - secondo cui

l'art. 12 lett. d LLCA non rappresenterebbe una base legale sufficientemente

chiara e precisa per giustificare la qui controversa sanzione. Non lo è in

particolare per la natura indeterminata dei criteri posti dall'art. 12 lett. d

LLCA che, come visto, rispondono a una precisa scelta del legislatore (cfr. supra,

consid. 2.5). Il Tribunale federale ha del resto ripetutamente fondato sanzioni

disciplinari sulla suddetta disposizione, ponendo nel contempo le basi per la

sua interpretazione (cfr. pure infra,

consid. 5.2). La censura va dunque respinta, così come disatteso dev'essere il

richiamo al principio in dubio pro reo, che non trova comunque

applicazione in ambito disciplinare (cfr. DTF 128 I 346 consid. 2 e rif.; STF

2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.5,2C_344/2007 del 22 maggio 2008

consid. 1.3,2C_5/2008 del 2 aprile 2008 consid. 5; cfr. pure Alexander Brunner/Matthias-Christoph

Henn/Kathrin Kriesi, Anwaltsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, n. 37; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel

Hottelier, Droit consitutionnel suisse, vol. II, Les droits

fondamentaux, II ed., Berna 2006, n. 1352; cfr. ancora, sul carattere non

penale della procedura disciplinare, STF 2C_453/2019 del 6 dicembre 2019

consid. 6.2,2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4).

5.

Ferme queste premesse, resta

ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.

5.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure

disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento

e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il

provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle

regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un

ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve

raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del

comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.371

del 6 novembre 2019 consid. 4.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,

2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

5.2

È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri

legali può talora rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e

illecita. Con la prima istanza, bisogna tuttavia considerare che il Tribunale

federale ha comunque fissato i paletti entro cui l'avvocato diligente può

muoversi per evitare di disattendere le regole professionali in materia di

pubblicità.

In concreto, la violazione commessa dai ricorrenti

dev'essere considerata piuttosto grave, avuto riguardo in particolare al fatto

che si è protratta sull'arco di un intero anno, tempo durante il quale la

pubblicità è stata proiettata nel bar. Se non giova agli insorgenti il fatto di

non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in

questa sede a contestare la loro colpevolezza, a loro favore depone il fatto che,

per quanto noto, non hanno precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto confermare la multa

inflitta dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata nella fascia

inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata

alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della

proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dei ricorrenti e

appare sufficiente a richiamarli al rispetto dei principi deontologici che sono

stati in concreto disattesi.

6.

Da respingere

sono invece le eccezioni con cui i ricorrenti invocano una lesione del diritto

all'uguaglianza giuridica.

6.1

Anzitutto, da respingere è la censura relativa alla disparità di

trattamento che, a fronte della maggior permissività della legislazione

comunitaria, subirebbero gli avvocati svizzeri rispetto a quelli degli Stati

membri dell'UE. E ciò già solo perché, nella misura in cui desiderassero

esercitare nel nostro Paese, anche questi ultimi sarebbero soggetti alla

normativa elvetica e, dunque, alle restrizioni in materia di pubblicità

prescritte dalla LLCA.

6.2

Altrettando infondata è la censura con cui gli insorgenti lamentano una

disparità di trattamento rispetto ad altri legali che si avvalgono di

pubblicità indirette senza essere sanzionati. Basti al proposito rilevare come

gli esempi citati dagli insorgenti (sito internet di una società fiduciaria in

cui vengono citati, quali membri del consiglio di amministrazione, tre

avvocati; commenti televisivi a notizie di attualità), costituendo (semmai) una

pubblicità indiretta, si distinguano dalla presente fattispecie, nella quale si

è invece in presenza di una pubblicità diretta (cfr., su tali nozioni, Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1487

segg.; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 21 dicembre

2010.

in SJ 2011 I 257 consid. 4a). In ogni caso, non

va dimenticato che il principio della parità di trattamento non prevale di

regola su quello di legalità, ragion per cui nessuno può prevalersi di una

violazione della legge per esigere che sia disattesa anche a suo vantaggio,

eccezion fatta per i casi in cui l'autorità si rifiuti di scostarsi da una

prassi illegittima e non vengano pregiudicati interessi pubblici o privati

prevalenti (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6). Ipotesi che in concreto non viene seriamente fatta valere e

in ogni caso non risulta data, in particolare neppure laddove i ricorrenti

invocano genericamente l'insegna di un altro studio legale o s'interrogano

sulla prassi di un'autorità (autorità di vigilanza zurighese) diversa da quella

che ha statuito in concreto (allegando immagini e inserzioni di studi legali

apparsi sulla stampa svizzero tedesca, che configurano peraltro situazioni

diverse da quella qui trattata).

7.

7.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

7.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane interamente a

loro carico, in solido.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera