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Decisione

52.2019.377

Dipendente comunale. Disdetta del rapporto di impiego ingiustificata

8 maggio 2020Italiano15 min

I. All'accoglimento

Source ti.ch

Fatti

I. All'accoglimento

del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato, senza formulare

osservazioni, e il Comune di CO 1. Questo ha innanzitutto avversato la tesi

dell'insorgente secondo cui la lettera di licenziamento sarebbe viziata da

nullità assoluta. Il provvedimento sarebbe infatti stato regolarmente deciso

con una risoluzione municipale, il cui estratto è stato versato agli atti.

L'autorità ha quindi ribadito di aver indetto un concorso una volta emersa

l'irregolarità dell'assunzione dell'insorgente, la quale è stata invitata a

parteciparvi in modo da regolarizzare la sua posizione. Non avendo la medesima

inoltrato la propria candidatura, il Municipio avrebbe quindi dovuto mettere

fine al rapporto di impiego. Il licenziamento sarebbe quindi sorretto da un

giustificato motivo.

J. Con la replica,

la ricorrente ha ribadito le proprie tesi. Ha precisato di non aver partecipato

al concorso indetto dal Municipio a maggio 2018 perché non adempiva ai

requisiti formali posti.

K. L'autorità comunale,

con la duplica, ha confermato la propria posizione con motivi di cui si dirà,

per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva

della ricorrente, direttamente interessata dalla decisione governativa

impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

Considerandi

2.

La ricorrente ha

innanzitutto eccepito la nullità della decisione di licenziamento del 28 giugno

2018, sostenendo che la stessa non poggerebbe su alcuna risoluzione municipale.

La censura è infondata. Innanzitutto, lo scritto del 28 giugno 2018,

sottoscritto dal sindaco e dal segretario, benché sprovvisto dei rimedi di

diritto, costituisce una decisione formale con cui il Municipio ha sciolto il

rapporto di impiego della ricorrente per il 31 agosto 2018, liberandola da

subito dall'obbligo di prestare l'attività lavorativa. La stessa fa riferimento

a una risoluzione municipale 3024/2018. Dinanzi al Consiglio di Stato il

Municipio ha prodotto un attestato da cui risulta che tale risoluzione è stata

adottata nell'ambito della seduta del 25 giugno 2018, con il seguente testo "Si

decide di riscrivere di disdetta la lettera con la fine del rapporto lavorativo

per il 31.08.2018". Le informazioni fornite sono sufficienti per

considerare la decisione validamente adottata dall'Esecutivo comunale, senza

che sia necessario richiamare l'estratto del verbale della predetta seduta

municipale.

3.

Resta da

esaminare se la disdetta del rapporto di impiego è giustificata.

3.1

Per l'art. 72 cpv. 1 ROD il

Municipio può sciogliere il rapporto d'impiego del dipendente per la fine di un

mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di

giustificati motivi. Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con

almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età, soggiunge il cpv. 2 della norma, è

di sei mesi, come pure per quei dipendenti inseriti nelle classi dalla 30 alla

massima. L'art. 72 cpv. 3 ROD prescrive che sono considerati giustificati

motivi:

a. la

soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di

pensionamento per limiti di età;

b. l'assenza per

malattia o infortunio che si protrae per almeno 24 mesi senza interruzione o le

assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro funzione;

c. qualsiasi

circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in

buona fede che il Municipio possa continuare il rapporto di impiego nella

stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei

posti vacanti.

Il cpv. 4 della norma assicura il diritto di essere sentito

del dipendente.

3.2

Accanto a motivi specifici riconducibili al datore di lavoro o al dipendente (lett. a, b), la norma in esame prevede

un altro motivo, di carattere generale

(lett. c), rimesso in larga misura

all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che permette a quest'ultima di

rescindere il rapporto d'impiego quando si verifichino circostanze tali da

rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la

continuazione del rapporto d'impiego da parte sua.

La disdetta amministrativa non ha alcuna valenza afflittiva.

Non è una sanzione disciplinare. È un semplice provvedimento di natura

amministrativa, che pone termine al rapporto d'impiego (cfr. STA 52.2006.150

del 12 giugno 2006, consid. 2).

4.

4.1. Per l'art.

89.

cpv. 1 LPAmm, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione

o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria

sentenza. Il Tribunale, soggiunge il cpv. 2, non può obbligare l'autorità

competente ad assumere o nominare un candidato escluso. Il Tribunale non può

pertanto annullare una decisione di assunzione, ma deve limitarsi

all'emanazione di una mera decisione di accertamento (messaggio governativo n.

6645.

del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59).

4.2

In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma

alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo

esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza

della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa all'esercizio del potere di

apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se un'autorità - senza eccedere il suo

potere e rispettando pertanto il diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) -

adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e che non è la migliore che

si poteva prendere, l'autorità di ricorso, sostituendo le proprie valutazioni a

quelle dell'istanza inferiore, può optare per un'altra soluzione che giudica

preferibile e che meglio risponde, a suo modo di vedere, alle concrete

circostanze del caso. Il controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di

ricorso si sostituisca, nella gestione di un compito pubblico, all'autorità

alla quale la legge attribuisce questo compito: per tal motivo, le autorità

giudiziarie di ricorso esercitano questo controllo con grande riserbo,

specialmente se nella fattispecie sono determinanti conoscenze tecniche

o specialistiche (messaggio n. 6645 citato, p. 45).

5.

5.1. Il

Consiglio di Stato ha tutelato la disdetta del rapporto di impiego della

ricorrente, ritenendo che la stessa ha permesso di sanare la grave lesione dei

principi che reggono l'ordinamento dei dipendenti comunali, in cui l'autorità è

a suo tempo incorsa.

Pure il resistente ha difeso la propria decisione appellandosi anche all'art. 7

cpv. 1 ROD, secondo cui è annullabile l'assunzione di dipendenti decisa a

condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge, dal ROD medesimo e dal

bando di concorso.

5.2

Innanzitutto occorre precisare che l'art. 7 cpv. 1 ROD stabilisce in quali

casi l'assunzione di un dipendente è annullabile, mentre il cpv. 2 della norma

prevede la nullità dell'assunzione, nel caso in cui questa è ottenuta con la

frode o con l'inganno o sottacendo elementi determinanti per la decisione. Il

disposto ricalca quanto previsto in materia dall'art. 128 LOC, secondo cui è

nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente. L'attuale

tenore della norma è in vigore dal 1° gennaio 2009 quando, nell'ambito della

revisione della LOC, il legislatore ha modificato il vecchio art. 128, che

prevedeva (BU 1987, 173):

È nulla la nomina di dipendenti del comune fatta a condizioni

diverse da quelle stabilite dalla legge o dai regolamenti oppure conseguita con

manovre fraudolenti.

Il legislatore ha

corretto un'inesattezza della legge, ritenendo che la nomina contraria alle

disposizioni di legge o del regolamento comunale è semmai annullabile su

ricorso, non nulla (cfr. messaggio n. 5897 del 6 marzo 2007 concernente la

revisione parziale della LOC, pag. 105).

In questo senso va dunque letto l'art. 7 ROD, che serve a distinguere i casi di

nullità, da quelli di annullabilità, nell'evenienza in cui la decisione di

assunzione sia oggetto di ricorso, segnatamente da parte di un candidato escluso.

La norma non conferisce invece all'autorità di nomina la facoltà di annullare

in ogni tempo una nomina viziata da un errore di cui è responsabile, eludendo

le norme sul licenziamento.

5.3

Nel caso di specie, l'assunzione della ricorrente non è avvenuta in esito

a una formale e ordinata procedura di concorso. Alla medesima non è neppure mai

stata rilasciata una decisione di nomina. Le carenze procedurali al momento del

suo ingaggio sono tuttavia imputabili all'autorità comunale. A questo proposito

non giova al resistente sostenere di non essere stato a conoscenza delle

modalità di assunzione dell'insorgente, scaricando le responsabilità

sull'allora segretario comunale. Nella concreta fattispecie, il Municipio deve

rispondere di eventuali inefficienze nella gestione dell'apparato

amministrativo che hanno condotto a

un impiego irregolare di personale. L'insorgente va invece tutelata nella sua

buona fede e alla medesima vanno riconosciuti i diritti spettanti a un

dipendente (formalmente) nominato. L'errore in cui l'autorità di nomina è

incappata non può pertanto giustificare lo scioglimento del rapporto di impiego

a quasi due anni di distanza. Nemmeno il tentativo di sanare il difetto con la

pubblicazione di un nuovo concorso soccorre il Municipio. Innanzitutto perché,

se lo stesso fosse stato indetto al precipuo scopo di regolarizzare la

posizione dell'insorgente, ci si troverebbe di fronte a un atto di pura

facciata, dove i principi che governano l'assunzione dei dipendenti pubblici

sarebbero ancora una volta calpestati. In caso contrario, ossia di autentica competizione,

l'insorgente avrebbe rischiato di farsi sorpassare da un altro candidato ed

essere sollevata dall'oggi al domani dalla posizione che occupava da tempo

senza alcuna preventiva decisione di scioglimento del rapporto di impiego. La

stessa non può pertanto essere biasimata per non aver preso parte a un concorso

per una funzione che già ricopriva. Visto quanto precede, la disdetta del

rapporto di impiego non è sorretta da validi motivi ai sensi dell'art. 72 cpv.

3.

ROD ed è quindi ingiustificata.

6.

Il ricorso va

quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Come sopra

ricordato, per l'art. 91 LPAmm il Tribunale deve limitarsi ad accertare il

carattere illegittimo della disdetta. Resta riservato il diritto della

ricorrente di chiedere un'indennità ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LPAmm, così

come di rivendicare pretese salariali afferenti al periodo di disdetta, che

nella fattispecie, considerata la sua età superiore ai 45 anni, è di sei mesi

(art. 72 cpv. 2 ROD).

7.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

8.

La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente e del Comune di CO 1, intervenuto a

tutela di propri interessi patrimoniali, secondo il rispettivo grado di

soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Nella misura in cui non sono

compensate, il Comune rifonderà inoltre all'insorgente un importo a titolo di

ripetibili di entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la

decisione del 10 luglio 2019 (n. 3579) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

è

accertato che la disdetta del rapporto d'impiego della ricorrente pronunciata

dal Municipio di CO 1 il 28 giugno 2018 è ingiustificata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente nella misura di fr.

500.- e del Comune di CO 1 in ragione di fr. 1'300.-. Alla ricorrente è

restituito l'anticipo versato in eccesso. Il Comune di CO 1 rifonderà alla

ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100), alle condizioni di cui all'art. 93 LTF. Il valore di causa è

superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85

cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera