52.2019.517
Destituzione di un dipendente comunale per violazione dei doveri di servizio
8 ottobre 2020Italiano22 min
Municipio l'ha sospeso a titolo cautelare dall'impiego sia la successiva decisione del 9
Source ti.ch
PA 1
Incarto n.
52.2019.517
Lugano
8
ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo
sul ricorso del 21 ottobre 2019 di
RI
1RI 1
patrocinato
daPA 1
contro
la decisione del 17 settembre 2019 del Consiglio di
Stato (n. 4536) che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la
risoluzione del 9 gennaio 2019 con cui il Municipio CO 1 lo ha destituito dal
suo impiego con effetto immediato;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 ottobre 2012 RI
1 è stato assunto alle dipendenze del Comune CO 1 quale infermiere responsabile
delle cure presso il Centro __________. Nell'ambito della sua funzione, gli era
stata affidata la gestione del settore delle cure dei pazienti ricoverati nello
stabilimento, in particolare l'organizzazione dell'attività delle tre
caporeparto e del personale subalterno sia a livello operativo, sia a livello
amministrativo.
B. Il 12 luglio 2017
l'Ufficio del medico cantonale ha effettuato un'ispezione a __________,
constatando gravi lacune nell'organizzazione del lavoro, in particolare la
mancanza di documentazione sanitaria conforme ai criteri di qualità delle
scienze infermieristiche come pure l'assenza di piani di cura. Tali carenze
erano già state rilevate in occasione di una precedente ispezione eseguita l'11
giugno 2015 ma RI 1, contrariamente alle rassicurazioni fornite, non le aveva
colmate.
C. Con rapporto dell'8
agosto 2017 il direttore amministrativo P__________ P__________ ha quindi segnalato
al Municipio una serie di carenze riscontrate nella conduzione della Casa di
cura, con riferimento alla gestione delle cure dei pazienti ricoverati. Ha in
particolare reso noto di ritenere RI 1 responsabile per le lacune accertate dall'Ufficio
del medico cantonale in occasione della sua ultima ispezione e, pertanto, non
più idoneo a mantenere la funzione di responsabile delle cure. Quali soluzioni
ha ipotizzato di organizzare un incontro con RI 1 per informarlo dell'intenzione
di aprire un'inchiesta amministrativa dandogli la possibilità di dare le
dimissioni, rispettivamente (qualora non dovesse darle) di aprire l'inchiesta
ed esautorarlo temporaneamente da alcune attività a diretto contatto con i
dipendenti.
D. Il 16 agosto 2017 ha
avuto luogo un incontro tra il capo dicastero __________, il direttore amministrativo
e RI 1, in occasione del quale è stata prospettata al responsabile delle cure
la sua sospensione temporanea da tutte le funzioni a contatto con il personale,
che sono state affidate al direttore sanitario in collaborazione con le tre
caporeparto. A sostegno di questa soluzione sono state evocate una serie di
lacune (in ambito organizzativo, comportamentale e sanitario) e ritardi in vari
ambiti di sua competenza emersi durante l'esercizio della sua attività. Il 25
agosto seguente RI 1 ha contestato gli addebiti, chiedendo di essere
reintegrato nelle sue funzioni.
E. Il 3 ottobre 2017 il
Municipio ha avviato un'indagine preliminare volta ad accertare le cause delle
disfunzioni riscontrate nella gestione di __________. Nell'ambito della stessa,
sono stati sentiti, alla presenza di RI 1, il direttore amministrativo e quello
sanitario, nonché le tre caporeparto. I testi, con accenti diversi ma concordi
nella sostanza, hanno evidenziato la sua incapacità di far fronte ai compiti
derivanti dalla sua funzione.
F. Fondandosi sulle
risultanze dell'inchiesta - dalle quali sarebbe emerso che RI 1 non sarebbe
stato capace di implementare il sistema di registrazione delle prestazioni (RAI),
fornendo al personale le necessarie istruzioni e vigilando sulla sua corretta
applicazione e che non godrebbe più della necessaria fiducia dei suoi superiori
e delle tre caporeparto a lui subordinate - nonché sull'atteggiamento
inquisitorio da esso assunto (raccolta di materiale probatorio, in particolare
fotografie, allo scopo di dimostrare manchevolezze nel funzionamento della casa
di riposo con lo scopo di difendere anzitutto i suoi personali interessi), il 20
marzo 2018 il Municipio lo ha esonerato in via supercautelare dalle sue
funzioni, allontanandolo con effetto immediato dal posto di lavoro. Il
provvedimento è stato confermato con decisione cautelare del 13 aprile successivo.
G. a. Con risoluzione del
28 marzo 2018 il Municipio CO 1 ha aperto un'inchiesta disciplinare a carico di
RI 1 per violazione dei doveri di servizio, segnatamente del dovere di lealtà nei
confronti dei suoi superiori e dei suoi colleghi, commessa attraverso la
registrazione abusiva di conversazioni tenute dal direttore amministrativo e
dalle tre caporeparto in occasione della riunione di lavoro dell'8 settembre
2017, riservando il perseguimento di ulteriori violazioni dei doveri d'ufficio che
fossero emerse nel corso dell'inchiesta. Con questo provvedimento, il Municipio
ha anche prospettato a RI 1 lo scioglimento del rapporto di impiego per il 31
ottobre 2018, riservata la destituzione immediata qualora le risultanze
dell'inchiesta disciplinare l'avessero giustificata.
b. L'inchiesta è
proseguita con le audizioni delle tre caporeparto e del direttore
amministrativo, i quali hanno sostanzialmente confermato le precedenti
deposizioni. D__________, G__________ e T__________ hanno in particolare
ribadito l'irreparabilità della rottura del rapporto di fiducia ed escluso
l'esistenza di un qualsivoglia complotto volto ad ottenere il licenziamento del
responsabile delle cure. Il direttore ha dal canto suo spiegato che la riunione
dell'8 settembre 2017 - tenutasi in assenza del responsabile delle cure,
temporaneamente sospeso da buona parte delle sue funzioni - era finalizzata ad
affrontare i problemi di gestione della casa di cura, e non già il suo allontanamento.
Ha altresì affermato che alcune piccole irregolarità di fatturazione,
riscontrate con la Cassa malati __________ erano nel frattempo state chiarite
ed escluso che l'invito che aveva rivolto al personale in occasione
dell'incontro dell'8 settembre 2017 fosse inteso ad istigarlo a sovrafatturarle.
c. Sentito il 19 luglio 2018, RI 1 ha ammesso di aver registrato senza il
permesso dei diretti interessati le conversazioni tenute dal direttore
amministrativo e dalle tre caporeparto in occasione della riunione dell'8
settembre 2017 e di aver consegnato copia della registrazione ad un ispettore
della Cassa malati __________ e alla Polizia giudiziaria e di averne pure
parlato con un giornalista. Ha giustificato questo suo agire asserendo di aver
voluto, da un lato, smascherare le presunte frodi che la __________ avrebbe
commesso ai danni delle Casse malati attraverso la sovrafatturazione delle
prestazioni dispensate agli ospiti e, dall'altro, difendersi dal complotto
ordito dal direttore in combutta con le caporeparto per farlo licenziare.
d. Il 15 ottobre 2018 RI 1 ha presentato un allegato conclusivo, con il quale
ha in sostanza chiesto di essere prosciolto dagli addebiti rivoltigli e di
essere reintegrato nella sua funzione, sostenendo nuovamente di essere vittima
di un complotto ordito dal direttore con le tre caporeparto per indurre il
Municipio a licenziarlo.
H. Con decisione del 9
gennaio 2019 il Municipio CO 1 ha risolto, a titolo di provvedimento
disciplinare, di licenziare con effetto immediato RI 1.
A sostegno di questa sua decisione l'Esecutivo comunale ha addotto che il
dipendente si era reso colpevole di una grave violazioni dei suoi doveri di
servizio per avere registrato abusivamente una conversazione di lavoro tra il
direttore e le caporeparto ed averla resa accessibile a terzi. Il Municipio ha
aggiunto che con il suo agire RI 1 aveva tradito la fiducia dei suoi superiori
e delle caporeparto a lui subordinate.
Fatti
I. RI 1 ha
avversato sia la decisione del 13 aprile 2018 con cui il
Municipio l'ha sospeso a titolo cautelare dall'impiego sia la successiva decisione del 9
gennaio 2019 con cui l'ha licenziato con effetto immediato per motivi
disciplinari.
J. Con giudizio
unico del 17 settembre 2019 il Consiglio di Stato ha innanzitutto dichiarato
privo d'oggetto il ricorso rivolto contro la risoluzione del 13 aprile 2018 (dispositivo
n. 1). Il Governo ha quindi respinto il gravame dell'insorgente confermando la
sua destituzione (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese e le
ripetibili (dispositivo n. 3).
K. RI 1 ha avversato i
dispositivi n. 2 e 3 del suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento. Ha inoltre domandato il pagamento del
salario da gennaio 2019 oltre interessi fino alla crescita in giudicato di una
effettiva valida disdetta del rapporto di lavoro. Anzitutto, esso fa valere una
violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione della
decisione impugnata. Nel merito, il ricorrente ha biasimato il Consiglio di Stato per non
aver proceduto a un accertamento autonomo dei fatti. Ha contestato il
provvedimento annotando che la registrazione clandestina, in assenza di una
querela, non ha nessuna rilevanza penale. Ha inoltre negato che la stessa possa
costituire una violazione dei doveri di servizio. Egli avrebbe infatti agito in
stato di necessità, non potendo dimostrare altrimenti il complotto ordito
contro di lui dal direttore amministrativo e le caporeparto.
L. a. Il Consiglio
di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare particolari
osservazioni.
b. Anche il Municipio CO 1 si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa. Ha negato di essere incorso in una
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Ha rilevato che
l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti sussiste unicamente nella misura in
cui non sono noti o sono controversi; ipotesi, queste, non date nella
fattispecie. Per il resto, ha osservato che il licenziamento non si
fonda soltanto sulla registrazione abusiva, ma anche e soprattutto sulla
successiva consegna di questa registrazione all'ispettore della Cassa malati __________.
La disdetta sarebbe quindi giustificata dalla violazione del dovere di fedeltà
e di lealtà nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi, che avrebbe
irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia tra le parti.
M. A richiesta del Tribunale,
il 24 settembre 2020 il Municipio ha prodotto i verbali di audizione del 19
luglio 2018 di P__________ P__________ e RI 1. Copia di tali documenti, noti
alle parti, è stata trasmessa loro per informarle dell'avvenuta acquisizione
agli atti dei medesimi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 della
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione
attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa
impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100 e art. 209 lett. b LOC). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm, 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. La domanda del
ricorrente di annullare la decisione con cui il Municipio l'ha destituito dal
suo impiego con effetto immediato è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, se il Tribunale cantonale amministrativo
giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma
ingiustificati, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non
può invece annullare il provvedimento, ripristinando il rapporto d'impiego. Il
legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di obbligare l'ente
pubblico a riprendere alle sue dipendenze un funzionario nel quale non ha più
fiducia (STA 52.2017.149 del 27 giugno 2019 consid. 1.2, 52.2017.304 del
28 febbraio 2019 consid. 2, 52.2014.29 del 13 marzo 2015 consid. 1.2,
52.2012.317 del 24 luglio 2013 consid. 1.3; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69;
messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, pag. 59). Con quest'annotazione il ricorso è ricevibile in
ordine.
1.3. Il giudizio può
essere emanato sulla base delle tavole processuali, integrate dai documenti
citati in narrativa pervenuti dal Municipio (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
In concreto,
occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente contesta la decisione del
Consiglio di Stato solamente nella misura in cui conferma la decisione del 9
gennaio 2019, con cui il Municipio CO 1 l'ha destituito con effetto immediato
per motivi disciplinari.
3.
Per cominciare, il ricorrente ha lamentato
la violazione del suo diritto di essere sentito, data la carenza di motivazione
della decisione impugnata.
3.1
Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per
scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto
di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che
stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta
sufficiente - ed adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, oppure quando risulta implicitamente dai diversi
considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da
rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e
rimandi), ponendo in questo modo le parti
nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 142 I 135 consid. 2.1, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2;
Borghi/Corti, op. cit.,
n. 2c ad art. 26). Le esigenze di
motivazione sono tanto più rigorose quanto
più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270
consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3).
3.2
L'eccezione di carenza di motivazione è infondata. La decisione
governativa spiega infatti chiaramente che la sanzione disciplinare è giustificata
dalla registrazione abusiva della conversazione dell'8 settembre 2017 tra il
direttore e le tre caporeparto e dalla consegna di questa registrazione alla
Polizia giudiziaria e ad un ispettore della Cassa malati __________. Ha inoltre
sottolineato che il comportamento del signor RI 1, indipendentemente dalla
sua rilevanza penale, per nulla esclusa, è indubbiamente costitutivo di una
grave violazione del dovere di fedeltà che il dipendente è tenuto a dimostrare
nei confronti del datore di lavoro. La motivazione è chiara e sufficiente. Prova ne è che l'insorgente ha
saputo contestarla compiutamente. Privo di fondamento è anche il rimprovero
mosso al Governo di non essere entrato nel merito dei motivi di questa
registrazione clandestina, limitandosi ad affermare che le giustificazioni
addotte non sono plausibili e non scusano in ogni caso l'ingerenza commessa. L'autorità
inferiore, infatti, dopo aver rilevato che nel caso di specie emerge
inequivocabilmente che il qui ricorrente ha registrato senza permesso una
conversazione del Direttore amministrativo con le tre caporeparto (…),
consegnando copia della registrazione alla Polizia giudiziaria e ad un
ispettore della Cassa malati __________, ha spiegato anche il motivo per
cui non ha ritenuto plausibili le giustificazioni addotte. Ha affermato che al
di là del fatto che appare più verosimile che il signor RI 1 abbia agito con
l'intento di difendere il suo operato - viste le disfunzioni e il clima di
conflitto all'interno della Casa per anziani - e addossare le responsabilità ad
altri operatori, era innanzitutto suo dovere informare perlomeno l'autorità di
nomina, se riteneva che vi erano delle disfunzioni a lui non imputabili. Il
ricorrente non aveva alcun bisogno di agire di nascosto; d'altra parte lo
scrivente Consiglio ritiene che la registrazione della conversazione (agli atti
dell'incarto PUB.2018.59) non dimostra, al di là di alcune espressioni infelici
(comunque fatte in un ambito privato), alcun complotto nei confronti del signor
RI 1, ma evidenzia piuttosto un clima di lavoro di disagio e per certi aspetti
conflittuale. Considerazioni, queste, che a dispetto di quanto sostenuto
nel ricorso, dimostrano come il Governo si sia concretamente confrontato con le
giustificazioni addotte dall'insorgente. La censura di violazione del diritto
di essere sentito va quindi respinta.
4.
4.1. Gli art. 11
e segg. del regolamento organico dei dipendenti del Centro anziani __________ (ROD)
enunciano gli obblighi e i doveri dei dipendenti. Tra questi, ancorché non
esplicitamente regolamentato, vi è anche il dovere generale di fedeltà e lealtà
nei confronti del datore di lavoro (Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014,
n. 1562 pag. 554). Per l'art. 48 cifra 1 ROD, che ricalca in
buona parte l'art. 134 cpv. 1 LOC, la violazione di doveri d'ufficio, la
trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate,
sono punite dal Municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata
l'azione penale: l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.-, il collocamento
temporaneo in situazione provvisoria, il trasferimento ad altra funzione, la
sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per
un periodo massimo di tre mesi, la sospensione per un tempo determinato
dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio, l'assegnazione
temporanea a una classe inferiore dell'Organico, la destituzione
(licenziamento).
4.2
L'applicazione delle sanzioni disciplinari
è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente, che può farsi assistere da persone
di sua fiducia, viene data conoscenza degli atti dell'inchiesta prima che siano
prese misure disciplinari (art. 49 cifra 2 ROD, art. 134
cpv. 3 LOC).
4.3
Nella scelta e nella commisurazione della sanzione l'autorità deve
tener conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del
trasgressore, rispettando il principio di proporzionalità (René Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1990, n. 54 B V). La sanzione
irrogata deve essere adeguata ed idonea a conseguire il risultato auspicato,
evitando nel contempo di incidere senza ragionevole necessità sulla situazione
personale ed occupazionale del dipendente. L'azione disciplinare, come quella penale, soggiace al principio di legalità. A
differenza di quest'ultima, non è tuttavia retta dal principio
dell'obbligatorietà, ma da quello dell'opportunità, che riserva all'autorità
un ampio margine d'apprezzamento sia in ordine alla decisione di procedere o
meno in via disciplinare nei confronti di un dipendente che ha violato i doveri
di servizio, sia in ordine alla scelta dei provvedimenti da adottare. Il
diritto disciplinare mira principalmente a salvaguardare il buon funzionamento
dell'amministrazione e la sua immagine nell'opinione pubblica e di questi fini
occorre tener conto anche per quanto attiene alla commisurazione del
provvedimento che dev'essere adottato: la scelta della sanzione dev'essere
effettuata tenendo conto in primo luogo del
fatto che la medesima dovrà principalmente permettere il ripristino dell'ordine
e dell'efficienza nel settore pubblico coinvolto. I vari aspetti della
personalità del colpevole non debbono pertanto esser presi in considerazione in
maniera approfondita, come è invece il caso nel diritto penale (Guido Corti, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico
impiego, in: Diritto senza devianza - Studi in onore di Marco Borghi per il suo
60° compleanno, Basilea 2006, pag. 3539, n. 12).
4.4
Di regola, il provvedimento della destituzione è
adottato a carico di dipendenti che violano intenzionalmente i doveri di
servizio in modo talmente grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo
soggettivo, da compromettere in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta
dall'autorità. Il licenziamento disciplinare può anche essere giustificato da
una serie di trasgressioni che, considerate
singolarmente, non rivestono particolare rilevanza, ma che, nel complesso, denotano
un'attitudine inconciliabile con i doveri di servizio. Di principio, in questi
casi, la destituzione dev'essere preceduta da sanzioni minori e da un'esplicita
comminatoria di licenziamento (STA 52.2016.249 del 22 dicembre 2016 consid.
2.4, 52.2005.396 del 15 settembre 2006 consid. 2.2 con riferimenti).
5.
In caso di provvedimento
disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla
scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina
liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della
decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa
all'esercizio del potere di apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se
un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando pertanto il diritto (art.
69.
cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e
che non è la migliore che si potrebbe prendere,
l'autorità di ricorso, sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza
inferiore, può optare per un'altra soluzione che giudica preferibile e che
meglio risponde, a suo modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il
controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca,
nella gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge
attribuisce questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso
esercitano questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella
fattispecie sono richieste conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del
Consiglio di Stato n. 6645 citato, p. 45).
6.
6.1. Come
esposto in narrativa, il ricorrente ha contestato il provvedimento negando la
sussistenza di ogni violazione dei doveri di servizio. Sostiene di essersi
accorto da tempo che il direttore amministrativo in combutta con le tre
caporeparto stavano complottando per eliminarlo e che la registrazione abusiva
della conversazione avvenuta tra di loro sarebbe stata l'estrema e unica
possibilità rimastagli per
difendere i suoi legittimi interessi.
Afferma inoltre che lo scopo della consegna della registrazione all'ispettore
della Cassa malati sarebbe stato quello di denunciare presunti abusi e
malversazioni nella fatturazione di prestazioni non effettivamente dispensate
ai pazienti.
6.2
Dagli atti emerge che l'8 settembre 2017 l'insorgente ha registrato senza
permesso una conversazione tra il direttore amministrativo e le tre caporeparto
e che il medesimo ha successivamente consegnato, all'insaputa del Municipio,
copia di tale registrazione alla Polizia giudiziaria e a un ispettore della Cassa
malati __________. Le circostanze sono state esplicitamente ammesse dal
ricorrente in occasione della sua audizione del 19 luglio 2018, per cui le
stesse sono incontestate. Nulla può
dunque essere rimproverato al Governo per non avere esperito un'istruttoria per
accertare autonomamente i fatti. I medesimi bastano a giustificare la
pronuncia del suo licenziamento a titolo di sanzione disciplinare. Avendo registrato su un supporto del suono una
conversazione estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gli interlocutori
e avendo reso pubblica tale registrazione, egli è incorso in una violazione
senz'altro grave dei suoi doveri di servizio. In primo luogo, tale agire integra
gli estremi dei reati contemplati dagli art. 179bis cpv. 1 e 179bis
cpv. 3 del codice
penale svizzero del 21 dicembre 1937
(CP; RS 311.0). Nulla muta, ai fini del presente giudizio, che le parti
lese non abbiano chiesto l'avvio di un procedimento penale nei confronti del
resistente. Tale scelta non
influisce minimamente sull'oggettiva gravità del gesto compiuto da quest'ultimo. Indipendentemente dalla sua rilevanza
penale, resta comunque il fatto che con il suo comportamento RI 1 ha violato
il dovere di fedeltà che il dipendente è tenuto a dimostrare nei confronti del
datore di lavoro. Lo stato di
necessità (art. 18 CP) che egli ha addotto per giustificare la registrazione
abusiva non è plausibile: il complotto, che sarebbe stato ordito dal direttore
e dalle tre caporeparto, non solo non costituiva un pericolo imminente per il
suo posto di lavoro (lo stesso ricorrente afferma che da tempo si era
accorto che il direttore amministrativo in combutta con le tre caporeparto
stavano complottando per eliminarlo), ma non costituiva neppure un pericolo
non altrimenti evitabile, ossia che poteva essere sventato soltanto con la
registrazione abusiva. Se si fosse sentito minacciato e il protocollo
dell'incontro preliminare del 16 agosto 2017 avesse confermato il sospetto
che avevo di essere vittima di un complotto come egli afferma (cfr. verbale
di audizione del 19 luglio 2018, pag. 5), il ricorrente avrebbe potuto parlarne
con il direttore sanitario, esternare questi suoi sospetti al suo primo
patrocinatore avv. __________ (il quale, a ben vedere, nulla dice al riguardo
nella sua presa di posizione del 25 agosto 2017), o perlomeno informare
(preventivamente, e non a registrazione avvenuta) l'autorità di nomina
dell'esistenza di disfunzioni a lui non imputabili, anziché agire di
nascosto. Il fatto poi che il direttore e le tre caporeparto stessero
discutendo nell'ambito di un incontro di lavoro oppure in ambito
privato è del tutto irrilevante e non scusa in ogni caso l'ingerenza
commessa. Tanto nell'una, quanto nell'altra evenienza, la registrazione era
abusiva. Invano il ricorrente tenta poi di giustificare la trasmissione della
stessa all'ispettore della Cassa malati __________ sostenendo che se
l'impiegato ha un dovere di discrezione, questo non gli impone di tacere di
fronte a indizi di un possibile reato. Siffatto modo di procedere non può
essere tutelato, poiché gravemente lesivo del dovere di fedeltà nei confronti
del datore di lavoro. Il ricorrente ha infatti approfittato della registrazione
abusiva, travisandone il senso e strumentalizzandola in modo da insinuare il
sospetto di malversazioni a danno delle Casse malati, commesse dalle
caporeparto, dietro istigazione del direttore, al fine di aumentare il
coefficiente RUG, destinato a determinare le unità di personale di cura
necessarie. D'altronde, è lo stesso insorgente ad aver ammesso che la consegna
della registrazione abusiva all'ispettore della Cassa malati aveva quale scopo quello
di denunciare presunti abusi e malversazioni. E ciò, con la consapevolezza che
le irregolarità riscontrate nella mancata registrazione di attività (già)
dispensate fossero piuttosto da attribuire alla carente istruzione del
personale sull'uso del sistema RAI, che lui stesso aveva impartito. L'adozione
di una misura disciplinare è quindi giustificata.
6.3
Nella commisurazione della sanzione non si può non tenere conto della
funzione di responsabile delle cure svolta dal ricorrente: una posizione di
responsabilità, che richiede particolare fiducia da parte dei superiori e
credibilità nei confronti di tutto il personale della casa di cura. Data la
gravità della violazione ai doveri di servizio, è stato a giusta ragione che il
Municipio prima, e il Governo poi, hanno ritenuto il rapporto di fiducia con
l'autorità di nomina irrimediabilmente compromesso. Dal profilo
soggettivo poi, incontestabile è la colpa del resistente, che per quanto
riguarda la registrazione abusiva ha agito in modo chiaramente intenzionale e
con la consapevolezza di commettere un'irregolarità e, per quanto attiene alla
consegna della stessa, con l'intento di sviare l'attenzione dalla sua ormai
accertata incapacità di dirigere il reparto delle cure. La destituzione del
ricorrente con effetto immediato è quindi pienamente giustificata.
7.
Visto quanto
precede, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile. La tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Egli rifonderà inoltre un'indennità per ripetibili al Comune,
patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
Il ricorrente rifonderà il medesimo importo al Comune CO 1 a titolo di
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera