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Decisione

52.2019.517

Destituzione di un dipendente comunale per violazione dei doveri di servizio

8 ottobre 2020Italiano22 min

Municipio l'ha sospeso a titolo cautelare dall'impiego sia la successiva decisione del 9

Source ti.ch

Fatti

I. RI 1 ha

avversato sia la decisione del 13 aprile 2018 con cui il

Municipio l'ha sospeso a titolo cautelare dall'impiego sia la successiva decisione del 9

gennaio 2019 con cui l'ha licenziato con effetto immediato per motivi

disciplinari.

J. Con giudizio

unico del 17 settembre 2019 il Consiglio di Stato ha innanzitutto dichiarato

privo d'oggetto il ricorso rivolto contro la risoluzione del 13 aprile 2018 (dispositivo

n. 1). Il Governo ha quindi respinto il gravame dell'insorgente confermando la

sua destituzione (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese e le

ripetibili (dispositivo n. 3).

K. RI 1 ha avversato i

dispositivi n. 2 e 3 del suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento. Ha inoltre domandato il pagamento del

salario da gennaio 2019 oltre interessi fino alla crescita in giudicato di una

effettiva valida disdetta del rapporto di lavoro. Anzitutto, esso fa valere una

violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione della

decisione impugnata. Nel merito, il ricorrente ha biasimato il Consiglio di Stato per non

aver proceduto a un accertamento autonomo dei fatti. Ha contestato il

provvedimento annotando che la registrazione clandestina, in assenza di una

querela, non ha nessuna rilevanza penale. Ha inoltre negato che la stessa possa

costituire una violazione dei doveri di servizio. Egli avrebbe infatti agito in

stato di necessità, non potendo dimostrare altrimenti il complotto ordito

contro di lui dal direttore amministrativo e le caporeparto.

L. a. Il Consiglio

di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare particolari

osservazioni.

b. Anche il Municipio CO 1 si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa. Ha negato di essere incorso in una

violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Ha rilevato che

l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti sussiste unicamente nella misura in

cui non sono noti o sono controversi; ipotesi, queste, non date nella

fattispecie. Per il resto, ha osservato che il licenziamento non si

fonda soltanto sulla registrazione abusiva, ma anche e soprattutto sulla

successiva consegna di questa registrazione all'ispettore della Cassa malati __________.

La disdetta sarebbe quindi giustificata dalla violazione del dovere di fedeltà

e di lealtà nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi, che avrebbe

irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia tra le parti.

M. A richiesta del Tribunale,

il 24 settembre 2020 il Municipio ha prodotto i verbali di audizione del 19

luglio 2018 di P__________ P__________ e RI 1. Copia di tali documenti, noti

alle parti, è stata trasmessa loro per informarle dell'avvenuta acquisizione

agli atti dei medesimi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione

attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa

impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100 e art. 209 lett. b LOC). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm, 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. La domanda del

ricorrente di annullare la decisione con cui il Municipio l'ha destituito dal

suo impiego con effetto immediato è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, se il Tribunale cantonale amministrativo

giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma

ingiustificati, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non

può invece annullare il provvedimento, ripristinando il rapporto d'impiego. Il

legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di obbligare l'ente

pubblico a riprendere alle sue dipendenze un funzionario nel quale non ha più

fiducia (STA 52.2017.149 del 27 giugno 2019 consid. 1.2, 52.2017.304 del

28 febbraio 2019 consid. 2, 52.2014.29 del 13 marzo 2015 consid. 1.2,

52.2012.317 del 24 luglio 2013 consid. 1.3; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69;

messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la

revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966, pag. 59). Con quest'annotazione il ricorso è ricevibile in

ordine.

1.3. Il giudizio può

essere emanato sulla base delle tavole processuali, integrate dai documenti

citati in narrativa pervenuti dal Municipio (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

In concreto,

occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente contesta la decisione del

Consiglio di Stato solamente nella misura in cui conferma la decisione del 9

gennaio 2019, con cui il Municipio CO 1 l'ha destituito con effetto immediato

per motivi disciplinari.

3.

Per cominciare, il ricorrente ha lamentato

la violazione del suo diritto di essere sentito, data la carenza di motivazione

della decisione impugnata.

3.1

Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per

scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto

di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta

sufficiente - ed adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, oppure quando risulta implicitamente dai diversi

considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da

rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e

rimandi), ponendo in questo modo le parti

nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 142 I 135 consid. 2.1, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2;

Borghi/Corti, op. cit.,

n. 2c ad art. 26). Le esigenze di

motivazione sono tanto più rigorose quanto

più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270

consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3).

3.2

L'eccezione di carenza di motivazione è infondata. La decisione

governativa spiega infatti chiaramente che la sanzione disciplinare è giustificata

dalla registrazione abusiva della conversazione dell'8 settembre 2017 tra il

direttore e le tre caporeparto e dalla consegna di questa registrazione alla

Polizia giudiziaria e ad un ispettore della Cassa malati __________. Ha inoltre

sottolineato che il comportamento del signor RI 1, indipendentemente dalla

sua rilevanza penale, per nulla esclusa, è indubbiamente costitutivo di una

grave violazione del dovere di fedeltà che il dipendente è tenuto a dimostrare

nei confronti del datore di lavoro. La motivazione è chiara e sufficiente. Prova ne è che l'insorgente ha

saputo contestarla compiutamente. Privo di fondamento è anche il rimprovero

mosso al Governo di non essere entrato nel merito dei motivi di questa

registrazione clandestina, limitandosi ad affermare che le giustificazioni

addotte non sono plausibili e non scusano in ogni caso l'ingerenza commessa. L'autorità

inferiore, infatti, dopo aver rilevato che nel caso di specie emerge

inequivocabilmente che il qui ricorrente ha registrato senza permesso una

conversazione del Direttore amministrativo con le tre caporeparto (…),

consegnando copia della registrazione alla Polizia giudiziaria e ad un

ispettore della Cassa malati __________, ha spiegato anche il motivo per

cui non ha ritenuto plausibili le giustificazioni addotte. Ha affermato che al

di là del fatto che appare più verosimile che il signor RI 1 abbia agito con

l'intento di difendere il suo operato - viste le disfunzioni e il clima di

conflitto all'interno della Casa per anziani - e addossare le responsabilità ad

altri operatori, era innanzitutto suo dovere informare perlomeno l'autorità di

nomina, se riteneva che vi erano delle disfunzioni a lui non imputabili. Il

ricorrente non aveva alcun bisogno di agire di nascosto; d'altra parte lo

scrivente Consiglio ritiene che la registrazione della conversazione (agli atti

dell'incarto PUB.2018.59) non dimostra, al di là di alcune espressioni infelici

(comunque fatte in un ambito privato), alcun complotto nei confronti del signor

RI 1, ma evidenzia piuttosto un clima di lavoro di disagio e per certi aspetti

conflittuale. Considerazioni, queste, che a dispetto di quanto sostenuto

nel ricorso, dimostrano come il Governo si sia concretamente confrontato con le

giustificazioni addotte dall'insorgente. La censura di violazione del diritto

di essere sentito va quindi respinta.

4.

4.1. Gli art. 11

e segg. del regolamento organico dei dipendenti del Centro anziani __________ (ROD)

enunciano gli obblighi e i doveri dei dipendenti. Tra questi, ancorché non

esplicitamente regolamentato, vi è anche il dovere generale di fedeltà e lealtà

nei confronti del datore di lavoro (Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014,

n. 1562 pag. 554). Per l'art. 48 cifra 1 ROD, che ricalca in

buona parte l'art. 134 cpv. 1 LOC, la violazione di doveri d'ufficio, la

trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate,

sono punite dal Municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata

l'azione penale: l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.-, il collocamento

temporaneo in situazione provvisoria, il trasferimento ad altra funzione, la

sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per

un periodo massimo di tre mesi, la sospensione per un tempo determinato

dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio, l'assegnazione

temporanea a una classe inferiore dell'Organico, la destituzione

(licenziamento).

4.2

L'applicazione delle sanzioni disciplinari

è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente, che può farsi assistere da persone

di sua fiducia, viene data conoscenza degli atti dell'inchiesta prima che siano

prese misure disciplinari (art. 49 cifra 2 ROD, art. 134

cpv. 3 LOC).

4.3

Nella scelta e nella commisurazione della sanzione l'autorità deve

tener conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del

trasgressore, rispettando il principio di proporzionalità (René Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1990, n. 54 B V). La sanzione

irrogata deve essere adeguata ed idonea a conseguire il risultato auspicato,

evitando nel contempo di incidere senza ragionevole necessità sulla situazione

personale ed occupazionale del dipendente. L'azione disciplinare, come quella penale, soggiace al principio di legalità. A

differenza di quest'ultima, non è tuttavia retta dal principio

dell'obbligatorietà, ma da quello dell'opportunità, che riserva all'autorità

un ampio margine d'apprezzamento sia in ordine alla decisione di procedere o

meno in via disciplinare nei confronti di un dipendente che ha violato i doveri

di servizio, sia in ordine alla scelta dei provvedimenti da adottare. Il

diritto disciplinare mira principalmente a salvaguardare il buon funzionamento

dell'amministrazione e la sua immagine nell'opinione pubblica e di questi fini

occorre tener conto anche per quanto attiene alla commisurazione del

provvedimento che dev'essere adottato: la scelta della sanzione dev'essere

effettuata tenendo conto in primo luogo del

fatto che la medesima dovrà principalmente permettere il ripristino dell'ordine

e dell'efficienza nel settore pubblico coinvolto. I vari aspetti della

personalità del colpevole non debbono pertanto esser presi in considerazione in

maniera approfondita, come è invece il caso nel diritto penale (Guido Corti, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico

impiego, in: Diritto senza devianza - Studi in onore di Marco Borghi per il suo

60° compleanno, Basilea 2006, pag. 3539, n. 12).

4.4

Di regola, il provvedimento della destituzione è

adottato a carico di dipendenti che violano intenzionalmente i doveri di

servizio in modo talmente grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo

soggettivo, da compromettere in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta

dall'autorità. Il licenziamento disciplinare può anche essere giustificato da

una serie di trasgressioni che, considerate

singolarmente, non rivestono particolare rilevanza, ma che, nel complesso, denotano

un'attitudine inconciliabile con i doveri di servizio. Di principio, in questi

casi, la destituzione dev'essere preceduta da sanzioni minori e da un'esplicita

comminatoria di licenziamento (STA 52.2016.249 del 22 dicembre 2016 consid.

2.4, 52.2005.396 del 15 settembre 2006 consid. 2.2 con riferimenti).

5.

In caso di provvedimento

disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla

scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina

liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della

decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa

all'esercizio del potere di apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se

un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando pertanto il diritto (art.

69.

cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e

che non è la migliore che si potrebbe prendere,

l'autorità di ricorso, sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza

inferiore, può optare per un'altra soluzione che giudica preferibile e che

meglio risponde, a suo modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il

controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca,

nella gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge

attribuisce questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso

esercitano questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella

fattispecie sono richieste conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del

Consiglio di Stato n. 6645 citato, p. 45).

6.

6.1. Come

esposto in narrativa, il ricorrente ha contestato il provvedimento negando la

sussistenza di ogni violazione dei doveri di servizio. Sostiene di essersi

accorto da tempo che il direttore amministrativo in combutta con le tre

caporeparto stavano complottando per eliminarlo e che la registrazione abusiva

della conversazione avvenuta tra di loro sarebbe stata l'estrema e unica

possibilità rimastagli per

difendere i suoi legittimi interessi.

Afferma inoltre che lo scopo della consegna della registrazione all'ispettore

della Cassa malati sarebbe stato quello di denunciare presunti abusi e

malversazioni nella fatturazione di prestazioni non effettivamente dispensate

ai pazienti.

6.2

Dagli atti emerge che l'8 settembre 2017 l'insorgente ha registrato senza

permesso una conversazione tra il direttore amministrativo e le tre caporeparto

e che il medesimo ha successivamente consegnato, all'insaputa del Municipio,

copia di tale registrazione alla Polizia giudiziaria e a un ispettore della Cassa

malati __________. Le circostanze sono state esplicitamente ammesse dal

ricorrente in occasione della sua audizione del 19 luglio 2018, per cui le

stesse sono incontestate. Nulla può

dunque essere rimproverato al Governo per non avere esperito un'istruttoria per

accertare autonomamente i fatti. I medesimi bastano a giustificare la

pronuncia del suo licenziamento a titolo di sanzione disciplinare. Avendo registrato su un supporto del suono una

conversazione estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gli interlocutori

e avendo reso pubblica tale registrazione, egli è incorso in una violazione

senz'altro grave dei suoi doveri di servizio. In primo luogo, tale agire integra

gli estremi dei reati contemplati dagli art. 179bis cpv. 1 e 179bis

cpv. 3 del codice

penale svizzero del 21 dicembre 1937

(CP; RS 311.0). Nulla muta, ai fini del presente giudizio, che le parti

lese non abbiano chiesto l'avvio di un procedimento penale nei confronti del

resistente. Tale scelta non

influisce minimamente sull'oggettiva gravità del gesto compiuto da quest'ultimo. Indipendentemente dalla sua rilevanza

penale, resta comunque il fatto che con il suo comportamento RI 1 ha violato

il dovere di fedeltà che il dipendente è tenuto a dimostrare nei confronti del

datore di lavoro. Lo stato di

necessità (art. 18 CP) che egli ha addotto per giustificare la registrazione

abusiva non è plausibile: il complotto, che sarebbe stato ordito dal direttore

e dalle tre caporeparto, non solo non costituiva un pericolo imminente per il

suo posto di lavoro (lo stesso ricorrente afferma che da tempo si era

accorto che il direttore amministrativo in combutta con le tre caporeparto

stavano complottando per eliminarlo), ma non costituiva neppure un pericolo

non altrimenti evitabile, ossia che poteva essere sventato soltanto con la

registrazione abusiva. Se si fosse sentito minacciato e il protocollo

dell'incontro preliminare del 16 agosto 2017 avesse confermato il sospetto

che avevo di essere vittima di un complotto come egli afferma (cfr. verbale

di audizione del 19 luglio 2018, pag. 5), il ricorrente avrebbe potuto parlarne

con il direttore sanitario, esternare questi suoi sospetti al suo primo

patrocinatore avv. __________ (il quale, a ben vedere, nulla dice al riguardo

nella sua presa di posizione del 25 agosto 2017), o perlomeno informare

(preventivamente, e non a registrazione avvenuta) l'autorità di nomina

dell'esistenza di disfunzioni a lui non imputabili, anziché agire di

nascosto. Il fatto poi che il direttore e le tre caporeparto stessero

discutendo nell'ambito di un incontro di lavoro oppure in ambito

privato è del tutto irrilevante e non scusa in ogni caso l'ingerenza

commessa. Tanto nell'una, quanto nell'altra evenienza, la registrazione era

abusiva. Invano il ricorrente tenta poi di giustificare la trasmissione della

stessa all'ispettore della Cassa malati __________ sostenendo che se

l'impiegato ha un dovere di discrezione, questo non gli impone di tacere di

fronte a indizi di un possibile reato. Siffatto modo di procedere non può

essere tutelato, poiché gravemente lesivo del dovere di fedeltà nei confronti

del datore di lavoro. Il ricorrente ha infatti approfittato della registrazione

abusiva, travisandone il senso e strumentalizzandola in modo da insinuare il

sospetto di malversazioni a danno delle Casse malati, commesse dalle

caporeparto, dietro istigazione del direttore, al fine di aumentare il

coefficiente RUG, destinato a determinare le unità di personale di cura

necessarie. D'altronde, è lo stesso insorgente ad aver ammesso che la consegna

della registrazione abusiva all'ispettore della Cassa malati aveva quale scopo quello

di denunciare presunti abusi e malversazioni. E ciò, con la consapevolezza che

le irregolarità riscontrate nella mancata registrazione di attività (già)

dispensate fossero piuttosto da attribuire alla carente istruzione del

personale sull'uso del sistema RAI, che lui stesso aveva impartito. L'adozione

di una misura disciplinare è quindi giustificata.

6.3

Nella commisurazione della sanzione non si può non tenere conto della

funzione di responsabile delle cure svolta dal ricorrente: una posizione di

responsabilità, che richiede particolare fiducia da parte dei superiori e

credibilità nei confronti di tutto il personale della casa di cura. Data la

gravità della violazione ai doveri di servizio, è stato a giusta ragione che il

Municipio prima, e il Governo poi, hanno ritenuto il rapporto di fiducia con

l'autorità di nomina irrimediabilmente compromesso. Dal profilo

soggettivo poi, incontestabile è la colpa del resistente, che per quanto

riguarda la registrazione abusiva ha agito in modo chiaramente intenzionale e

con la consapevolezza di commettere un'irregolarità e, per quanto attiene alla

consegna della stessa, con l'intento di sviare l'attenzione dalla sua ormai

accertata incapacità di dirigere il reparto delle cure. La destituzione del

ricorrente con effetto immediato è quindi pienamente giustificata.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile. La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Egli rifonderà inoltre un'indennità per ripetibili al Comune,

patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

Il ricorrente rifonderà il medesimo importo al Comune CO 1 a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera