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Decisione

80.2019.201

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, stima arbitraria del reddito imponibile, rinvio degli atti

6 ottobre 2020Italiano17 min

cittadino svizzero, è arrivato in Ticino, proveniente dall’__________ (__________)

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

cittadino svizzero, è arrivato in Ticino, proveniente dall’__________ (__________)

il 26.7.2017, domiciliandosi nel Comune di __________. Per quanto riguarda il

periodo fiscale 2017 il contribuente non presentava la dichiarazione fiscale:

il 16.6.2018 riceveva una diffida ed il 17.7.2018 una multa (trasmessa tramite

invio APlus) per violazione degli obblighi procedurali con la quale veniva

nuovamente diffidato a presentare la dichiarazione fiscale entro 20 giorni e

avvertito che in caso di mancata ottemperanza, il fisco avrebbe proceduto ad

una tassazione d’ufficio.

B. Con decisione di

tassazione d’ufficio del 31.10.2018 l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 56'000.- e per

l’IFD in fr. 58'300.-. La sostanza, ai soli fini IC, veniva accertata in fr.

20'000.-.

A motivazione della

decisione veniva indicato:

“Richiamata la diffida del 17.07.2018, ritenuto che

alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la

tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione

degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può

impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la

dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i

certificati, attestazioni, documenti ecc. Si rende attenti che un eventuale

reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà

dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà

definitiva”.

C. Con tempestivo reclamo

del 21/22.11.2018 RI 1 contestava la decisione di tassazione d’ufficio

indicando di opporsi “(…) in toto sia alla stessa che alle conseguenze

economico/ amministrative che ne conseguiranno”. Precisava di aver avuto un

incontro, durante il mese di agosto del 2018 con il tassatore __________, al

quale aveva spiegato che nel periodo fiscale 2017 aveva vissuto grazie ai

risparmi accumulati durante la sua precedente attività lavorativa. Il

contribuente specificava di non disporre di reddito e di essere senza attività

lavorativa dal mese di febbraio del 2017 “(…) periodo nel quale il mio

precedente datore di lavoro __________ ha deciso di licenziarmi”.

Concludeva il gravame precisando che sia il reddito sia la sostanza accertati

erano “privi di qualsiasi fondamento”. Il reclamo non veniva corredato

dalla dichiarazione fiscale.

D. Con richiesta del

6.5.2019, trasmessa al contribuente mediante invio APlus, l’autorità fiscale

chiedeva l’invio della seguente documentazione, entro il 29.5.2019:

“comprova del reddito, o del consumo di sostanza, o

dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che vi ha permesso di far

fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2017; ciò in considerazione

dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”.

In caso di mancato invio

di quanto richiesto entro il termine fissato, l’autorità fiscale avvertiva il

contribuente che sarebbe stata riconfermata la decisione di prima istanza.

E. Con scritto

6/7.6.2019 RI 1 si rivolgeva all’UT, riconoscendo dapprima il ritardo della

risposta, dovuto ad un’assenza all’estero. Introduceva le proprie osservazioni

indicando di comprendere perfettamente le perplessità dell’autorità di

tassazione in merito alla sua situazione economica nell’anno 2017.

Nel merito specificava

che, dopo essere stato licenziato da __________ di __________ aveva tentato,

invano, di aprire un’attività in __________, progetto imprenditoriale che

tuttavia era “sfumato quasi subito”. Indicava inoltre di non aver voluto

richiedere le indennità di disoccupazione “(…) in quanto ero intenzionato a

richiedere gli averi del mio II pilastro per avviare un’attività in proprio

nell’ambito della pulizia auto e tale progetto è ancora in fase di studio

preliminare”. Aggiungeva che, terminati i risparmi che aveva accumulato

quando ancora risiedeva in __________, era stato il padre, __________ residente

a __________ (__________) a versargli qualche sporadico aiuto, mentre il

fratello __________ lo aveva ospitato a titolo gratuito presso il proprio

domicilio. Concludeva asserendo di essere intenzionato ad accelerare le

pratiche per l’avvio dell’attività indicata e se entro la fine dell’estate la

stessa non avesse preso avvio, dichiarava di non avere altra scelta se non

quella di accedere agli indennizzi della disoccupazione.

F. Con decisione di

tassazione d’ufficio dopo reclamo datata 20.6.2019, l’UT riconfermava gli

elementi imponibili accertati con la seguente motivazione:

“Reclamo non ammesso. Con lettera del 6.5.2019

l’autorità fiscale forniva al contribuente un termine scadente il 27.05.2019

per presentare le sue osservazioni e la documentazione comprovanti i mezzi di

sostentamento da lui utilizzati per vivere nel corso del 2017. Non avendo

risposto allo scritto sopraccitato, nel quale veniva indicato che in caso di inosservanza

la decisione di prima istanza sarebbe stata riconfermata, l’autorità fiscale

non può far altro che respingere il reclamo, visto che non è stata comprovata

la manifesta inesattezza della prima decisione di tassazione emessa”.

G. Con ricorso 18/19.6.2020

RI 1 insorge contro la decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo indicando

di aver più volte esposto la sua situazione finanziaria sia oralmente, sia per

iscritto a funzionari dell’UT di __________. Il contribuente si scusa per aver

risposto con ritardo alle richieste di documentazione da parte del fisco, ma

adduce il fatto di aver risieduto per un lungo periodo in __________ e di

cimentarsi per la prima volta con le questioni fiscali elvetiche e di non

essere pertanto “pratico”. Nel gravame asserisce inoltre: “Potete effettuare

su di me tutte le verifiche del caso e, con mio sommo rammarico, constaterete

che non posseggo né beni liquidi né sostanza che mi possa, con tutta la buona

volontà, far onorare quanto io debba all’erario”. Indica di non comprendere

quale logica possa essere soggiacente a decisioni come quella emessa dall’__________

e come si possa presumere che egli possa reperire i mezzi finanziari per far

fronte ad una simile richiesta.

H. Con osservazioni

28.6/1°.7.2019 l’autorità fiscale precisa di aver proceduto ad una tassazione

d’ufficio per il periodo fiscale 2017, ritenuto come RI 1, nonostante la

diffida del 16.6.2018 e la multa del 17.7.2018 non abbia trasmesso la dichiarazione

fiscale per il 2017. Neppure con il reclamo del 21.11.2018 il contribuente

aveva presentato la dichiarazione d’imposta. L’autorità fiscale aveva

rinunciato a dichiarare il reclamo irricevibile, anche se ne avrebbe avuto

tutti i diritti. Veniva ancora assegnato un termine scadente il 27.5.2019 per

presentare la documentazione atta a comprovare la sua situazione finanziaria,

con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro sarebbe stata confermata la

decisione di prima istanza. Il contribuente aveva lasciato decorrere tale

termine, prendendo contatto con l’autorità fiscale unicamente il 7.6.2019,

ribadendo la propria posizione senza allegare documentazione a sostegno della

propria tesi.

Diritto

1. Il ricorrente

censura integralmente l’operato dell’autorità di tassazione, la quale ha stimato

d’ufficio il suo reddito e la sua sostanza nel 2017, compiendo un accertamento

degli elementi imponibili del tutto arbitrario rispetto alla sua reale

situazione finanziaria, esplicitata a più riprese, sia oralmente che per

iscritto. Di diverso avviso l’autorità fiscale che ha tassato il contribuente

tramite la procedura d’ufficio ritenuto come quest’ultimo non abbia mai

presentato la dichiarazione fiscale.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto

con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la

correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010,

consid. 2.1.).

2.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª

ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo

scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,

il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130

LIFD).

2.3

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.4

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata

in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non

può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio

2011.

n.2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Nel caso in esame, il ricorrente

è stato sottoposto alla procedura della tassazione d’ufficio, poiché non ha

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante una diffida ed una multa

disciplinare.

Con il reclamo, il

contribuente si è limitato a contestare genericamente la decisione di

tassazione, indicando di non aver percepito alcun reddito nel 2017 e di aver

vissuto con i risparmi accumulati durante la precedente attività lavorativa.

Non ha per contro presentato alcuna dichiarazione d’imposta.

3.2

Come già ricordato, una

tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta

inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve

essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire

all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai

mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p.

es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza

citata).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione

d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo

se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata

superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del

29.4.2009

consid. 2.4 e giurisprudenza citata).

Ora, il semplice fatto che

l’Ufficio di tassazione, ricevuto il reclamo del contribuente, si sia rivolto a

quest’ultimo con una richiesta di collaborazione, dimostra che la prova della

manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non era stata portata. Nelle

circostanze descritte, l’autorità di tassazione avrebbe semplicemente dovuto

dichiarare irricevibile il reclamo, ritenuto che la motivazione dello stesso

costituisce, come pure già ricordato, un requisito di validità dello stesso.

3.3

La procedura seguita

dall’autorità fiscale, che ha tassato il contribuente d’ufficio, si rivela

pertanto legittima.

4.

4.1.

Stabilito che l’Ufficio di

tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione

ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del

contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia

palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.4).

4.2

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n.

2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht - Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, §

20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,

p. 38).

Una

tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione

su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o

strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla

effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente

motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza 2C_679/2016

dell’11.7.2017 consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

4.3

Anche quando intraprende

una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti

conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione

ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui

dispone (sentenza 2C_679/2016 dell’11.7.2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza

citata).

Nella misura del

possibile, l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di

ogni singolo, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di

collaborazione previsti dagli articoli da 127 a 129 LIFD. L’autorità può, se

del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli

elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto

fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127

cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad

inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi

probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o

all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono

ammissibili (Althaus-Houriet, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 23 ad art. 130 LIFD, p. 1709 s).

4.4

L’autorità fiscale deve

procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle

valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di

dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il

contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione

in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte

di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui

imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi

procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e

giurisprudenza citata).

4.5

4.5.1

Ora dagli atti si evince

che il contribuente è giunto in Ticino, proveniente dall’__________ il 26.7.2017.

In applicazione degli art. 8 cpv. 1 LIFD e 7 cpv. 1 LT, l’assoggettamento

comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera o

vi sono acquisiti elementi imponibili. Analogamente, l’assoggettamento

all'imposta alla fonte viene di regola sostituito da quello ordinario,

dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore

straniero ha ottenuto un permesso di domicilio (permesso C) oppure ha ottenuto

la nazionalità svizzera (cfr. Divisione delle contribuzioni, Direttiva n. 1 -

Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio,

versione I.2, valida dal 1.1.2015, n. 4).

Dall’analisi della

tassazione d’ufficio emerge invero che il periodo di assoggettamento preso in

considerazione da parte dell’autorità fiscale va dal 1.1.2017 al 31.12.2017. A

meno che l’autorità di tassazione non disponesse di elementi che lo inducevano

a ritenere che il contribuente avesse il proprio domicilio fiscale in Svizzera

già prima del 26.7.2016, in applicazione degli articoli 8 cpv. 1 LIFD e 7 cpv.

1.

LT, il periodo di assoggettamento alle imposte sul reddito e sulla sostanza

avrebbe dovuto partire dal momento in cui si è domiciliato in Svizzera. Questa

circostanza modifica pertanto in maniera sostanziale la misura degli elementi

imponibili stabiliti d’ufficio.

4.5.2

Sebbene l’autorità fiscale

non spieghi su quali basi ha stimato il reddito in fr. 60'000.-, è ipotizzabile

che abbia calcolato una media di fr. 5'000.- al mese per dodici mesi.

Ora, essendo

l’assoggettamento alle imposte iniziato unicamente alla fine del mese di luglio

del 2017 appare evidente come il reddito avrebbe dovuto, di conseguenza, essere

ridotto proporzionalmente.

4.6

Sempre ai fini della

quantificazione degli elementi imponibili, il contribuente ha affermato di

essere stato dipendente della ditta __________ a __________ sino al mese di

febbraio 2017.

Essendo domiciliato in __________,

allorquando era alle dipendenze della sopraccitata società l’autorità fiscale, egli

era imposto alla fonte (cfr. art. 114 LT e art. 91 LIFD). Se è vero che il

contribuente ha palesemente violato i suoi obblighi fiscali nel non presentare

la dichiarazione fiscale, nondimeno, nella valutazione degli elementi

imponibili, l’UT deve effettuare una stima coscienziosa e basarsi sui dati a

disposizione, rispettivamente facilmente reperibili.

In casu, l’autorità

fiscale avrebbe potuto verificare, sulla base degli art. 111 LIFD e 184 LT

invero in maniera piuttosto rapida - presso l’Ufficio delle imposte alla fonte quello

che era stato il salario del contribuente, o eventualmente richiedere tale

informazione all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche sulla base

della scheda salari allegata alla contabilità di __________. Quest’indicazione

avrebbe potuto servire da riferimento per quantificare il reddito da imporre,

in assenza RI 1 in relazione alla sua situazione fiscale nel 2017.

4.7

Motivo per il quale,

limitatamente alla commisurazione degli elementi imponibili, la decisione di

tassazione d’ufficio deve essere annullata e gli atti ritornati all’UT affinché

proceda ai rapidi accertamenti sopra indicati ed imponga il reddito unicamente

a partire dall’inizio dell’assoggettamento, ossia dal 26.7.2017, a meno che non

disponga di elementi che facciano ritenere che l’assoggettamento sia iniziato

il 1.1.2017.

5.

Il ricorso è parzialmente

accolto. La decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo IC/IFD 2017 è

annullata e gli atti sono tornati all’UT affinché proceda ad una nuova stima degli

elementi imponibili. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

ricorrente in ragione della sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo IC/IFD 2017 è annullata e gli

atti sono tornati all’UT affinché proceda ad una nuova stima degli elementi

imponibili ai sensi dei considerandi.

2. Le spese processuali (già

anticipate) consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di ½ (fr. 600.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: