80.2019.201
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, stima arbitraria del reddito imponibile, rinvio degli atti
6 ottobre 2020Italiano17 min
cittadino svizzero, è arrivato in Ticino, proveniente dall’__________ (__________)
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.201
80.2019.202
Lugano
6 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 giugno 2019 contro la decisione del 20 giugno 2019 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
A. RI 1,
cittadino svizzero, è arrivato in Ticino, proveniente dall’__________ (__________)
il 26.7.2017, domiciliandosi nel Comune di __________. Per quanto riguarda il
periodo fiscale 2017 il contribuente non presentava la dichiarazione fiscale:
il 16.6.2018 riceveva una diffida ed il 17.7.2018 una multa (trasmessa tramite
invio APlus) per violazione degli obblighi procedurali con la quale veniva
nuovamente diffidato a presentare la dichiarazione fiscale entro 20 giorni e
avvertito che in caso di mancata ottemperanza, il fisco avrebbe proceduto ad
una tassazione d’ufficio.
B. Con decisione di
tassazione d’ufficio del 31.10.2018 l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 56'000.- e per
l’IFD in fr. 58'300.-. La sostanza, ai soli fini IC, veniva accertata in fr.
20'000.-.
A motivazione della
decisione veniva indicato:
“Richiamata la diffida del 17.07.2018, ritenuto che
alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la
tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione
degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può
impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la
dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i
certificati, attestazioni, documenti ecc. Si rende attenti che un eventuale
reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà
dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà
definitiva”.
C. Con tempestivo reclamo
del 21/22.11.2018 RI 1 contestava la decisione di tassazione d’ufficio
indicando di opporsi “(…) in toto sia alla stessa che alle conseguenze
economico/ amministrative che ne conseguiranno”. Precisava di aver avuto un
incontro, durante il mese di agosto del 2018 con il tassatore __________, al
quale aveva spiegato che nel periodo fiscale 2017 aveva vissuto grazie ai
risparmi accumulati durante la sua precedente attività lavorativa. Il
contribuente specificava di non disporre di reddito e di essere senza attività
lavorativa dal mese di febbraio del 2017 “(…) periodo nel quale il mio
precedente datore di lavoro __________ ha deciso di licenziarmi”.
Concludeva il gravame precisando che sia il reddito sia la sostanza accertati
erano “privi di qualsiasi fondamento”. Il reclamo non veniva corredato
dalla dichiarazione fiscale.
D. Con richiesta del
6.5.2019, trasmessa al contribuente mediante invio APlus, l’autorità fiscale
chiedeva l’invio della seguente documentazione, entro il 29.5.2019:
“comprova del reddito, o del consumo di sostanza, o
dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che vi ha permesso di far
fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2017; ciò in considerazione
dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”.
In caso di mancato invio
di quanto richiesto entro il termine fissato, l’autorità fiscale avvertiva il
contribuente che sarebbe stata riconfermata la decisione di prima istanza.
E. Con scritto
6/7.6.2019 RI 1 si rivolgeva all’UT, riconoscendo dapprima il ritardo della
risposta, dovuto ad un’assenza all’estero. Introduceva le proprie osservazioni
indicando di comprendere perfettamente le perplessità dell’autorità di
tassazione in merito alla sua situazione economica nell’anno 2017.
Nel merito specificava
che, dopo essere stato licenziato da __________ di __________ aveva tentato,
invano, di aprire un’attività in __________, progetto imprenditoriale che
tuttavia era “sfumato quasi subito”. Indicava inoltre di non aver voluto
richiedere le indennità di disoccupazione “(…) in quanto ero intenzionato a
richiedere gli averi del mio II pilastro per avviare un’attività in proprio
nell’ambito della pulizia auto e tale progetto è ancora in fase di studio
preliminare”. Aggiungeva che, terminati i risparmi che aveva accumulato
quando ancora risiedeva in __________, era stato il padre, __________ residente
a __________ (__________) a versargli qualche sporadico aiuto, mentre il
fratello __________ lo aveva ospitato a titolo gratuito presso il proprio
domicilio. Concludeva asserendo di essere intenzionato ad accelerare le
pratiche per l’avvio dell’attività indicata e se entro la fine dell’estate la
stessa non avesse preso avvio, dichiarava di non avere altra scelta se non
quella di accedere agli indennizzi della disoccupazione.
F. Con decisione di
tassazione d’ufficio dopo reclamo datata 20.6.2019, l’UT riconfermava gli
elementi imponibili accertati con la seguente motivazione:
“Reclamo non ammesso. Con lettera del 6.5.2019
l’autorità fiscale forniva al contribuente un termine scadente il 27.05.2019
per presentare le sue osservazioni e la documentazione comprovanti i mezzi di
sostentamento da lui utilizzati per vivere nel corso del 2017. Non avendo
risposto allo scritto sopraccitato, nel quale veniva indicato che in caso di inosservanza
la decisione di prima istanza sarebbe stata riconfermata, l’autorità fiscale
non può far altro che respingere il reclamo, visto che non è stata comprovata
la manifesta inesattezza della prima decisione di tassazione emessa”.
G. Con ricorso 18/19.6.2020
RI 1 insorge contro la decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo indicando
di aver più volte esposto la sua situazione finanziaria sia oralmente, sia per
iscritto a funzionari dell’UT di __________. Il contribuente si scusa per aver
risposto con ritardo alle richieste di documentazione da parte del fisco, ma
adduce il fatto di aver risieduto per un lungo periodo in __________ e di
cimentarsi per la prima volta con le questioni fiscali elvetiche e di non
essere pertanto “pratico”. Nel gravame asserisce inoltre: “Potete effettuare
su di me tutte le verifiche del caso e, con mio sommo rammarico, constaterete
che non posseggo né beni liquidi né sostanza che mi possa, con tutta la buona
volontà, far onorare quanto io debba all’erario”. Indica di non comprendere
quale logica possa essere soggiacente a decisioni come quella emessa dall’__________
e come si possa presumere che egli possa reperire i mezzi finanziari per far
fronte ad una simile richiesta.
H. Con osservazioni
28.6/1°.7.2019 l’autorità fiscale precisa di aver proceduto ad una tassazione
d’ufficio per il periodo fiscale 2017, ritenuto come RI 1, nonostante la
diffida del 16.6.2018 e la multa del 17.7.2018 non abbia trasmesso la dichiarazione
fiscale per il 2017. Neppure con il reclamo del 21.11.2018 il contribuente
aveva presentato la dichiarazione d’imposta. L’autorità fiscale aveva
rinunciato a dichiarare il reclamo irricevibile, anche se ne avrebbe avuto
tutti i diritti. Veniva ancora assegnato un termine scadente il 27.5.2019 per
presentare la documentazione atta a comprovare la sua situazione finanziaria,
con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro sarebbe stata confermata la
decisione di prima istanza. Il contribuente aveva lasciato decorrere tale
termine, prendendo contatto con l’autorità fiscale unicamente il 7.6.2019,
ribadendo la propria posizione senza allegare documentazione a sostegno della
propria tesi.
Diritto
1. Il ricorrente
censura integralmente l’operato dell’autorità di tassazione, la quale ha stimato
d’ufficio il suo reddito e la sua sostanza nel 2017, compiendo un accertamento
degli elementi imponibili del tutto arbitrario rispetto alla sua reale
situazione finanziaria, esplicitata a più riprese, sia oralmente che per
iscritto. Di diverso avviso l’autorità fiscale che ha tassato il contribuente
tramite la procedura d’ufficio ritenuto come quest’ultimo non abbia mai
presentato la dichiarazione fiscale.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la
correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010,
consid. 2.1.).
2.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª
ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130
LIFD).
2.3
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata
in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non
può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio
2011.
n.2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Nel caso in esame, il ricorrente
è stato sottoposto alla procedura della tassazione d’ufficio, poiché non ha
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante una diffida ed una multa
disciplinare.
Con il reclamo, il
contribuente si è limitato a contestare genericamente la decisione di
tassazione, indicando di non aver percepito alcun reddito nel 2017 e di aver
vissuto con i risparmi accumulati durante la precedente attività lavorativa.
Non ha per contro presentato alcuna dichiarazione d’imposta.
3.2
Come già ricordato, una
tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta
inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve
essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire
all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai
mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p.
es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza
citata).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione
d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo
se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata
superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del
29.4.2009
consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
Ora, il semplice fatto che
l’Ufficio di tassazione, ricevuto il reclamo del contribuente, si sia rivolto a
quest’ultimo con una richiesta di collaborazione, dimostra che la prova della
manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non era stata portata. Nelle
circostanze descritte, l’autorità di tassazione avrebbe semplicemente dovuto
dichiarare irricevibile il reclamo, ritenuto che la motivazione dello stesso
costituisce, come pure già ricordato, un requisito di validità dello stesso.
3.3
La procedura seguita
dall’autorità fiscale, che ha tassato il contribuente d’ufficio, si rivela
pertanto legittima.
4.
4.1.
Stabilito che l’Ufficio di
tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione
ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del
contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia
palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.4).
4.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n.
2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht - Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, §
20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38).
Una
tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione
su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o
strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla
effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente
motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza 2C_679/2016
dell’11.7.2017 consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
4.3
Anche quando intraprende
una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti
conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione
ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui
dispone (sentenza 2C_679/2016 dell’11.7.2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza
citata).
Nella misura del
possibile, l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di
ogni singolo, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di
collaborazione previsti dagli articoli da 127 a 129 LIFD. L’autorità può, se
del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli
elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto
fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127
cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad
inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi
probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o
all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono
ammissibili (Althaus-Houriet, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea
2017, n. 23 ad art. 130 LIFD, p. 1709 s).
4.4
L’autorità fiscale deve
procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle
valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di
dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il
contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione
in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte
di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui
imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi
procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e
giurisprudenza citata).
4.5
4.5.1
Ora dagli atti si evince
che il contribuente è giunto in Ticino, proveniente dall’__________ il 26.7.2017.
In applicazione degli art. 8 cpv. 1 LIFD e 7 cpv. 1 LT, l’assoggettamento
comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera o
vi sono acquisiti elementi imponibili. Analogamente, l’assoggettamento
all'imposta alla fonte viene di regola sostituito da quello ordinario,
dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore
straniero ha ottenuto un permesso di domicilio (permesso C) oppure ha ottenuto
la nazionalità svizzera (cfr. Divisione delle contribuzioni, Direttiva n. 1 -
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio,
versione I.2, valida dal 1.1.2015, n. 4).
Dall’analisi della
tassazione d’ufficio emerge invero che il periodo di assoggettamento preso in
considerazione da parte dell’autorità fiscale va dal 1.1.2017 al 31.12.2017. A
meno che l’autorità di tassazione non disponesse di elementi che lo inducevano
a ritenere che il contribuente avesse il proprio domicilio fiscale in Svizzera
già prima del 26.7.2016, in applicazione degli articoli 8 cpv. 1 LIFD e 7 cpv.
1.
LT, il periodo di assoggettamento alle imposte sul reddito e sulla sostanza
avrebbe dovuto partire dal momento in cui si è domiciliato in Svizzera. Questa
circostanza modifica pertanto in maniera sostanziale la misura degli elementi
imponibili stabiliti d’ufficio.
4.5.2
Sebbene l’autorità fiscale
non spieghi su quali basi ha stimato il reddito in fr. 60'000.-, è ipotizzabile
che abbia calcolato una media di fr. 5'000.- al mese per dodici mesi.
Ora, essendo
l’assoggettamento alle imposte iniziato unicamente alla fine del mese di luglio
del 2017 appare evidente come il reddito avrebbe dovuto, di conseguenza, essere
ridotto proporzionalmente.
4.6
Sempre ai fini della
quantificazione degli elementi imponibili, il contribuente ha affermato di
essere stato dipendente della ditta __________ a __________ sino al mese di
febbraio 2017.
Essendo domiciliato in __________,
allorquando era alle dipendenze della sopraccitata società l’autorità fiscale, egli
era imposto alla fonte (cfr. art. 114 LT e art. 91 LIFD). Se è vero che il
contribuente ha palesemente violato i suoi obblighi fiscali nel non presentare
la dichiarazione fiscale, nondimeno, nella valutazione degli elementi
imponibili, l’UT deve effettuare una stima coscienziosa e basarsi sui dati a
disposizione, rispettivamente facilmente reperibili.
In casu, l’autorità
fiscale avrebbe potuto verificare, sulla base degli art. 111 LIFD e 184 LT –
invero in maniera piuttosto rapida - presso l’Ufficio delle imposte alla fonte quello
che era stato il salario del contribuente, o eventualmente richiedere tale
informazione all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche sulla base
della scheda salari allegata alla contabilità di __________. Quest’indicazione
avrebbe potuto servire da riferimento per quantificare il reddito da imporre,
in assenza RI 1 in relazione alla sua situazione fiscale nel 2017.
4.7
Motivo per il quale,
limitatamente alla commisurazione degli elementi imponibili, la decisione di
tassazione d’ufficio deve essere annullata e gli atti ritornati all’UT affinché
proceda ai rapidi accertamenti sopra indicati ed imponga il reddito unicamente
a partire dall’inizio dell’assoggettamento, ossia dal 26.7.2017, a meno che non
disponga di elementi che facciano ritenere che l’assoggettamento sia iniziato
il 1.1.2017.
5.
Il ricorso è parzialmente
accolto. La decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo IC/IFD 2017 è
annullata e gli atti sono tornati all’UT affinché proceda ad una nuova stima degli
elementi imponibili. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente in ragione della sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione di tassazione d’ufficio dopo reclamo IC/IFD 2017 è annullata e gli
atti sono tornati all’UT affinché proceda ad una nuova stima degli elementi
imponibili ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali (già
anticipate) consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico del
ricorrente in ragione di ½ (fr. 600.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: