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Decisione

80.2019.262

Deduzioni: spese per disabilità, presupposti, versamento rendita dell’assicurazione invalidità, rinvio degli atti all’autorità di tassazione

29 maggio 2020Italiano24 min

disabilità, malattia, ipocausia, eosinofilia, artrite, ischemia coronarica (…)”.

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (__________),

è al beneficio di una rendita intera d’invalidità, a causa di una “istiocitosi

langerhans multifocale, obesità permagna su disturbo compulsivo, alimentare

ipertensione arteriosa, iperferritinemia, ipotireosi, ipogonadismo” (cfr.

questionario per i medici relativo alle spese per disabilità, sottoscritto il

17.2.2018 dal __________). Per il periodo fiscale 2016 egli dichiarava un

reddito imponibile di fr. 63'918.- ed una sostanza imponibile di fr. 167'399.-.

Nelle deduzioni, faceva valere complessivi fr. 8'909.- a titolo di spese per

disabilità: fr. 2'909.- erano relativi a “spese x trasporto e stazionamento

x visite mediche” e fr. 6'000.- ad “assistenza e trasporto per

disabilità, malattia, ipocausia, eosinofilia, artrite, ischemia coronarica (…)”.

Postulava inoltre il riconoscimento dell’importo di fr. 6'000.- per “persona

bisognosa a carico” in riferimento agli aiuti economici versati alla madre,

disabile, residente in __________.

B. Con

decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 14.2.2018, l’Ufficio di tassazione di __________

accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 74'800.- ed una sostanza

imponibile di fr. 167'000.- (medesimi dati determinanti per le aliquote). Per

quanto concerneva l’IFD il reddito veniva quantificato in fr. 76'600.- (stesso

importo determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati, veniva

riconosciuto unicamente l’importo di fr. 4'042.- per le spese di disabilità

(rispetto ai fr. 8'909.- richiesti) con l’indicazione “Deduzione spese per disabilità rettificate” e non veniva

riconosciuta la deduzione per persone bisognose a carico “(…) difettando i requisiti di legge”. Pure

ridotta era la deduzione per “Oneri assicurativi e interessi di capitali a

risparmio” da fr. 4'562.- a fr. 4'482.- con la motivazione: “Importi rettificati secondo dati in nostro possesso”.

C. Con reclamo

13/14.3.2018 RI 1 impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2016. Contestava

in particolar modo la decurtazione delle spese per disabilità e chiedeva su che

base l’autorità fiscale avesse ritenuto corretto l’importo di fr. 4'042.-.

Indicava che la sua situazione reddituale nonché quella di salute erano rimaste

invariate da anni. Specificava che gli elementi di reddito e la documentazione

fornita dalla cassa malati per l’accertamento delle detrazioni per le trasferte

per visite mediche per disabilità erano rimasti costanti sino al 2015. Indicava

inoltre che sino al 2014, la cassa malati gli forniva, ogni fine anno: “(…)

l’elenco di tutte le visite tramite fatturazioni”, sulla base del quale il

contribuente riusciva ad allestire delle tabelle dettagliate per il calcolo

delle trasferte per le visite mediche. A partire dal 2015, RI 1 asseriva che la

cassa malati “(…) non si è più resa disponibile a fornire dettagli (…), per

cui è venuta a mancare la documentazione ma non le visite mediche e le spese

collegate”. Vista la nuova situazione, il contribuente spiegava di essersi

accordato con l’autorità fiscale di poter determinare le spese relative alle

trasferte mediche su base proporzionale, in base al rapporto tra le “(…)

spese attestate dalla cassa malati e l’ammontare della tabella trasferte

dettagliate per lo stesso anno 2014, e l’ammontare delle spese Lamal attestate

2015”. Per il 2016, il contribuente asseriva di aver utilizzato lo stesso

metodo di conteggio del periodo fiscale precedente. Da ultimo censurava pure la

riduzione della deduzione relativa agli “Oneri assicurativi e interessi di

capitali a risparmio” da fr. 4'562.- a fr. 4'482.-, ritenuto come la cifra

dichiarata era la medesima di quella che figurava sull’attestato rilasciato

dalla cassa malati. Chiedeva inoltre il riconoscimento dell’importo di fr.

6'000.- per persona bisognosa a carico che non era stato riconosciuto.

D. Con richiesta di

documentazione del 19.12.2018, trasmessa mediante invio APlus al contribuente,

l’autorità fiscale informava RI 1 che la decisione di tassazione IC/IFD 2016

avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore (“reformatio in peius”) per

i seguenti motivi:

-

Non essendo comprovate né la situazione

economico-finanziaria né la situazione di salute della madre, né tantomeno

essendo comprovato in nessuna forma, nessun tipo di esborso e/o costo vivo

sostenuto dal contribuente, la deduzione prospettata nella dichiarazione e

concessa in prima sede viene stralciata su reclamo (fr. 3'000.- per disabilità

relativi alla madre) mentre la deduzione di fr. 6'000.- per persona bisognosa

non concessa in prima sede, viene confermata su reclamo come non concessa

(imposta federale diretta).

-

Per quanto riguarda le spese di

disabilità del contribuente, constatato come il certificato medico allegato al

reclamo non indichi una componente di disabilità relativa agli spostamenti, e

preso casualmente atto dell’oggettiva abilità del contribuente ad entrare ed

uscire da una vettura sportiva di sua proprietà di non facile accessibilità, la

deduzione relativa al contribuente viene pure stralciata.

-

Essendone stata omessa la dichiarazione,

verranno aggiunti fr. 100'000.- alla sostanza, in particolare al p. to 29.4,

veicoli a motore (cfr. valori di riferimento di mercato su www.autoscout24.ch).

Nel

merito delle censure sollevate nel reclamo, l’autorità fiscale indicava che

l’importo riconosciuto per spese di disabilità di fr. 4'042.- era stato

ottenuto addizionando la somma di fr. 3'000.- relativi alla madre domiciliata

all’estero e fr. 1'042.- del contribuente “prendendo

erroneamente il dato delle spese rimasto a carico del contribuente indicate

dall’assicuratore malattia (spese che compaiono invece correttamente ancora al

p.to. 22.1)”. In merito alla deduzione per persona bisognosa a carico

l’autorità fiscale indicava che la stessa non era stata riconosciuta né nel

2016, né nei periodi fiscali precedenti “(…) in

sua vece è stato attribuito in passato un importo di disabilità relativo alla

madre, nel 2014 e precedenti solo per l’imposta federale, nel 2015 erroneamente

anche per l’imposta cantonale”. Per quanto concerneva gli “Oneri

assicurativi e interessi di capitali a risparmio” la deduzione era stata

modificata basandosi sull’attestazione dell’assicuratore malattia (alla voce “Total”

del documento). Al contribuente veniva concessa la facoltà di esprimersi sulla

modifica prospettata entro il 15.1.2019, fornendo della documentazione e presentando

eventuali osservazioni.

E. Con scritto del

28.2.2019/4.3.2019, RI 1, rappresentato da __________ chiedeva, oltre al

riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico ai soli fini

dell’imposta federale diretta per l’aiuto economico elargito a favore della

madre, domiciliata in __________, pure la deduzione delle sue spese di

disabilità. Egli affermava che secondo la Circolare 9/2005 della Divisione

delle contribuzioni, sono deducibili le spese di trasporto per recarsi dal

medico causate dalla disabilità. Qualora l’utilizzo del mezzo pubblico non sia

possibile possono essere dedotte le spese di un veicolo a motore privato

(indennizzo di chilometraggio).

Veniva a tal

proposito indicato: “Come si evince dai certificati dei medici curanti,

rilasciati prima del 2016, nel 2016 e nel 2018, l’auto privata è un mezzo

ausiliario necessario e l’utilizzo dei mezzi pubblici non è possibile o non è

ragionevole”. In particolare non è stata indicata alcuna menomazione atta a

precludere l’uso di un autoveicolo. Veniva pertanto nuovamente richiesta la

deduzione forfettaria di fr. 2'909.- per le spese di disabilità.

Da ultimo, per quanto

concerneva l’aggiunta alla sostanza del valore di fr. 100'000.- relativi al

veicolo a motore, il contribuente indicava di aver erroneamente omesso di

indicare il valore ammortizzato della macchina nell’anno 2016. Si tratta di

un’autovettura immatricolata nel 1996 e di proprietà del contribuente dal 2006:

nel 2005 era stato dichiarato al valore di fr. 5'000.- e con un chilometraggio

di 242'500 km. Veniva richiesta l’aggiunta di fr. 3'000.- nella sostanza.

F. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 del 24.7.2019, l’UT accertava per l’IC un

reddito imponibile complessivo di fr. 78'900.- ed una sostanza di fr. 170'000.-

(medesimi importi determinanti per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile

complessivo veniva stabilito in fr. 80'800.- (medesimo importo determinante per

l’aliquota).

Nella motivazione del

calcolo dell’imponibile per l’IC si specificava:

“A norma di legge una persona è considerata

disabile quando è affetta da una deficienza fisica e o mentale persistente che

le rende difficile o impedisce di compiere attività della vita quotidiana, di

intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un

perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa. Il solo fatto di

beneficiare di una rendita AI non è di per sé sufficiente a considerare una persona

disabile le cui spese possono essere fatte valere fiscalmente, questo secondo

la Circolare Ddc 9. Dalle risultanze degli atti, possiamo affermare che il

contribuente non è da considerarsi un disabile ai sensi della legge federale

del 13.12.2002 e quindi non può beneficiare della deduzione dell’art. 32 cpv. 1

lett. l della LT. Perciò le spese di trasporto chieste in deduzione non possono

trovare riconoscimento fiscale. Si fa di transenna rilevare che anche le spese

di malattia non contemplano i costi di trasporto per recarsi dal medico. Per

questo motivo le spese richieste di fr. 2'909.- quali spese di disabilità non

possono essere ammesse. Come già spiegato nella nostra lettera del 19 dicembre

2018, la deduzione per disabilità dev’essere azzerata comprendendo la stessa

fr. 3'000.- relativi alla madre; deduzione non ammessa e la differenza di fr.

1'042.- è già esposta alla cifra 22.1. L’autovettura viene imposta per un

valore di fr. 3'000.- come richiesto”.

Per

l’IFD, la deduzione per persona bisognosa a carico non veniva riconosciuta,

siccome non sufficientemente comprovato l’effettivo bisogno della madre.

Secondo l’autorità fiscale:

“(…) il fatto che la stessa sia considerata invalida

nello stato di residenza non implica che al figlio possano essere concesse

delle deduzioni. Tra l’altro la scrivente autorità non è in possesso delle

entrate effettive della contribuente, delle spese e nemmeno della sostanza

mobiliare ad essa riconducibile”.

G. Con tempestivo ricorso

del 22/23.8.2019 RI 1, sempre rappresentato da __________ censura la decisione

su reclamo IC/IFD 2016, limitatamente al mancato riconoscimento dell’importo di

fr. 2'909.- legato alle sue spese per disabilità e meglio le spese di trasporto.

Si specifica nel gravame che il ricorrente è al beneficio di una rendita di

invalidità intera dal 2006.

I rappresentanti ricordano

che il contribuente aveva richiesto in deduzione, nella dichiarazione fiscale

2016, in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 lett. l) LT e della Circolare n.

9/2005 del 2006, un indennizzo del chilometraggio del proprio veicolo privato,

utilizzato per recarsi dai medici in quanto non gli è possibile usufruire dei

mezzi pubblici. Tale condizione è certificata pure dal medico curante, dr. __________,

che ha allestito i questionari allegati alla precitata Circolare, indicando che

per gli spostamenti del contribuente non è ipotizzabile l’uso dei mezzi

pubblici. Per il 2016, siccome la cassa malati non si era più resa disponibile

a fornire i dettagli delle consultazioni mediche, è stato prodotto un calcolo,

come peraltro già effettuato nel periodo fiscale precedente. A mente dell’insorgente,

l’autorità fiscale avrebbe negato a torto la deduzione delle spese per

disabilità senza considerare i certificati medici prodotti, nonché il fatto che

RI 1 beneficia di una rendita d’invalidità. Da ultimo il ricorrente precisa che

l’UT ha emanato la decisione su reclamo, senza dare la possibilità al

contribuente ed al suo rappresentante fiscale di poter essere sentiti, come

richiesto.

H. Con osservazioni

28.8.2019 l’UT ha chiesto la conferma della decisione impugnata. In merito alla

violazione del diritto di essere sentito, l’autorità fiscale indica che la

garanzia costituzionale prevista all’art. 29 cpv. 2 Cost non implica il diritto

di essere sentiti oralmente. RI 1 ed il rappresentante fiscale hanno potuto

formulare le proprie osservazioni scritte in sede di reclamo e, considerato

come i fatti fossero già sufficientemente chiari, l’autorità fiscale non ha

ritenuto necessario convocare l’istante prima dell’evasione del reclamo.

Nel

merito del ricorso, l’autorità fiscale ribadisce che il contribuente, che

beneficia di una rendita AI, non è automaticamente considerato una persona

disabile e quindi non può ottenere le deduzioni corrispondenti. Dai certificati

medici agli atti non risulterebbero inoltre delle informazioni a sostegno della

tesi del ricorrente. L’autorità fiscale aggiunge poi, a titolo informativo ed

abbondanziale, che il contribuente “(…) si

sposti alla guida di una __________, veicolo di tutt’altro che facile

accessibilità, sia per salirvi sia per scenderne”.

Diritto

1. 1.1.

In sostanza sono due

le censure sollevate dal ricorrente nel gravame: la prima è d’ordine formale e

riguarda la violazione del suo diritto di essere sentito oralmente, prima

dell’emanazione della decisione su reclamo. La seconda riguarda invece la

mancata deduzione di fr. 2'909.- legata alle spese per disabilità (spese di

trasporto con il veicolo privato).

1.2.

Per quanto concerne la

censura di ordine formale si rileva quanto segue.

Il ricorrente dopo aver

interposto reclamo contro la notifica IC/IFD 2016 ha ricevuto il 19.12.2018, da

parte dell’autorità fiscale una “richiesta di documentazione”, tramessa tramite

invio APlus, nella quale veniva prospettata una reformatio in peius, sia

per quanto riguardava le spese per disabilità, che non venivano più riconosciute

(mentre nella precedente decisione era stato accordato l’importo di fr. 4'042.-),

nonché l’aggiunta di fr. 100'000.- nella sostanza riguardanti il valore

dell’autoveicolo di proprietà di RI 1 e non dichiarato nel 2016. Al

contribuente veniva assegnato un termine scadente il 15.1.2019 per prendere

posizione in merito. Con scritto 28.2/4.3.2019 l’insorgente si esprimeva

compiutamente in merito allo scritto dell’UT nel quale veniva prospettata la reformatio

in peius della precedente decisione.

1.3.

1.3.1.

L’art. 208 cpv. 1 LT

prevede che l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi

imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a

svantaggio del medesimo. Di medesimo tenore l’art. 135 cpv. 1 LIFD.

1.3.2.

Né la legge tributaria

cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al

contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di

una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende direttamente

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la garanzia costituzionale del

diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica,

secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122

I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo particolare

nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come

le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del presente gravame

(cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione

può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; decisione TF n.

2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006; sentenza CDT 80.2015.49 del

4.12.2015, consid. 1).

1.3.3.

Anche nell’ambito di una

decisione su reclamo, nella quale è stata effettuata una reformatio in peius

il contribuente non ha il diritto di essere convocato oralmente: questa è la

ragione per la quale, nella procedura di tassazione e di reclamo, spetta al contribuente

presentare tempestivamente e per iscritto le proprie allegazioni (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD

[a cura di Noël/Aubry Girardin], Basilea 2017, 2a. ed., n. 2 ad art. 135 LIFD;

sentenza TF 2C_104/2013 del 27.9.2013 consid. 2.3. e 2.4.)

1.4.

Ora, nel caso di specie

non si ravvisa alcuna irregolarità procedurale: dopo la disamina del reclamo e

compiuta altresì una nuova valutazione degli elementi imponibili, l’autorità

fiscale ha ravvisato che la decisione dovesse essere rivista a svantaggio del

contribuente. L’autorità ha interpellato – correttamente – RI 1 segnalando le

problematiche riscontrate ed attribuendogli un termine per prendere posizione.

Non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito del

contribuente. La prima censura sollevata dal ricorrente non merita pertanto

alcuna tutela.

Considerandi

2.

2.1.

2.1.1

Secondo l’art. 32 cpv. 1

lit. l) LT, sono dedotti dai proventi le spese per disabilità del contribuente

o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili

al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal

contribuente medesimo. Di identico tenore l’art. 33 cpv. 1 h bis LIFD. Sia

l’autorità fiscale cantonale (Divisione delle contribuzioni, di seguito DdC)

sia l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) hanno

emanato delle circolari in ambito di spese per disabilità denominate

rispettivamente Circolare 9/2005 del gennaio 2006 “Deduzione delle spese di

malattia, infortunio e per disabilità” e Circolare n. 11 del 31 agosto 2005

(dal pressoché identico titolo).

2.1.2

Come già rilevato dal

Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge

e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione

(DTF 138 II 536 consid.

5.4.3

pag. 543; 136 V 295consid. 5.7

pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1

pag. 315; sentenze 2C_116/2013 e 2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid.

3.7.1). Visto però che esse tendono ad esplicitare l'interpretazione di

determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme,

ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta

ed adeguata dei disposti applicabili (sentenze 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011

consid. 2.3 in: RDAF 2012 II pag. 72 e 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid.

2.2

in: RF 64/2009 p. 906;2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.2.).

2.2

2.2.1

Sia nella Circolare 9/2005

del gennaio 2006 della DdC che nella Circolare n. 11 AFC viene specificata la

cerchia di persone legittimate a richiedere la deduzione in parola.

2.2.2

Può infatti beneficiare

della deduzione in questione il contribuente disabile per le spese di

disabilità che lo riguardano personalmente e per quelle delle persone disabili

al cui sostentamento egli provvede.

Secondo l'art. 2 cpv. 1

LDis (RS 151.3) è disabile “una persona affetta da una deficienza fisica,

mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le

impedisce di compiere attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti

sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di

esercitare un'attività lucrativa”. La disabilità è persistente se rende

difficile o impedisce da almeno un anno il compimento di queste attività

ordinarie della vita quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o

impossibili durante almeno un anno. La limitazione nel compimento dell'attività

della vita quotidiana, nell'intrattenimento di contatti sociali, nel seguire

una formazione e un perfezionamento o nell'esercizio di un'attività lucrativa

deve essere causata dalla deficienza fisica, mentale o psichica. Occorre

pertanto che vi sia una relazione causale tra stato di deficienza e limitazione

delle attività ordinarie.

Sono considerati in ogni

caso persone disabili (cfr. pure Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a. ed., Zurigo 2016, n. 163 ad art. 33 LIFD):

a) le

persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della Legge federale del 19

giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità 7 (LAI);

b)

le persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai sensi

dell'art. 43bis della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti 8 (LAVS), dell'art. 26 della Legge federale

del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni 9 (LAINF) e dell'art.

20.

della Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare 10

(LAM);

c)

le persone che beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli artt. 43ter LAVS,

11.

LAINF e 21 LAM;

d)

le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a beneficio di servizi

di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai 60 minuti al giorno.

Rientrano nei disabili

anche le persone che non possono essere assegnate ad una delle casistiche

appena elencate a condizione che la loro disabilità risulti adeguatamente

certificata da un'attestazione medica. Per la relativa certificazione i

contribuenti interessati possono chiedere al loro ufficio di tassazione un

apposito questionario che deve essere compilato dal medico curante e presentato

unitamente ai moduli della dichiarazione d'imposta.

2.3

2.3.1

Rispettivamente al

Capitolo III. della Circolare 9/2005 DdC ed al punto 4.2. e seguenti della

Circolare n. 11 AFC viene indicata quali sono le spese deducibili, le

condizioni per la deduzione nonché l’oggetto della deduzione.

2.3.2

Per quanto concerne più

nello specifico le condizioni da adempiere per poter beneficiare della

deduzione, le stesse sono elencate a pag. 14 della Circolare 9/2005 della DdC, dove

viene specificato quanto segue:

-

deve trattarsi di spese per disabilità (o invalidità) secondo le disposizioni

della relativa legislazione federale e cantonale. Si tratta di spese per

prestazioni che sono generalmente riconosciute dalle casse malati, dagli

istituti assicurativi o dall'assicurazione invalidità;

-

deve in ogni caso trattarsi di spese per prestazioni fornite su prescrizione

medica e causate direttamente dallo stato di disabilità (relazione causale) e

che non costituiscono spese di mantenimento ordinario o spese di lusso;

-

deducibile è solo la parte di spesa a carico del contribuente interessato, cioè

quella che rimane da pagare al contribuente dopo deduzione di tutte le

prestazioni di assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private

(AVS, AI, SUVA, assicurazione militare, casse malati, assicurazione

responsabilità civile e assicurazioni private contro gli infortuni, enti

assistenziali e fondazioni, ecc.).

Le prestazioni

complementari erogate in applicazione dell'art. 3a della Legge federale del 19

marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia,

i superstiti e l'invalidità (LPC) non fanno parte delle prestazioni di terzi da

prendere in considerazione e non sono pertanto da considerare. Sono invece da

computare (e quindi da dedurre dalla spesa a carico del contribuente) le

prestazioni complementari versate per il rimborso delle spese di malattia e

disabilità in virtù dell'art. 3d LPC. Allo stesso modo sono da computare in

diminuzione delle spese a carico del contribuente gli assegni per grandi

invalidi poiché versati per l'indennizzo delle spese di assistenza e di

trasporto.

Le spese fatte valere dal

contribuente per sé stesso o per una persona disabile a suo carico devono

essere adeguatamente comprovate da certificati medici, fatture, giustificativi

assicurativi (attestazioni di rendite di invalidità), conteggi della cassa

malati, ecc. Il momento determinante per la deduzione è quello del pagamento

della prestazione da parte del contribuente. Il rimborso della cassa malati o

dell’istituto assicurativo (che permette anche di calcolare la quota di spesa a

carico e deducibile) è quindi riportato a quel momento (vedi capitolo A, IV,

1).

2.4

2.4.1

Nel caso che qui ci

occupa, il ricorso verte unicamente sul mancato riconoscimento di fr. 2'909.-

per spese di disabilità legate alle spese di spostamento (indennizzo del

chilometraggio) del contribuente con la sua autovettura per “(…) recarsi dai

medici in quanto non gli è possibile utilizzare i mezzi pubblici”.

2.4.2

Nella Circolare 9/2005 (a

pag. 17) viene indicato, in relazione alle “Spese di trasporto e per veicoli”

che sono considerate tali e deducibili le spese di trasporto per recarsi dal medico,

a strutture diurne, ecc. se sono causate dalla disabilità. Sono deducibili le

spese per i mezzi pubblici di trasporto o di un servizio per il trasporto di

disabili. Se il loro utilizzo non è possibile o ragionevole possono essere

dedotte le spese di un veicolo a motore privato (indennizzo di chilometraggio).

Le spese per altri trasporti (in particolare per viaggi del tempo libero) non

costituiscono spese per disabilità e non sono di regola deducibili. La loro

deduzione è in via eccezionale ammessa quando la persona disabile rende

verosimile che se non fosse disabile utilizzerebbe esclusivamente i mezzi di

trasporto pubblici. In questo caso sono deducibili i costi supplementari dovuti

all'utilizzo di un veicolo a motore privato al posto dei mezzi di trasporto

pubblici. I costi supplementari per spostamenti in taxi sono deducibili

soltanto se risulta da un certificato medico che l'utilizzo di un mezzo di

trasporto pubblico, di un servizio per disabili o di un veicolo a motore

privato non è possibile. Sono altresì deducibili le spese di modifica di un

(unico) veicolo o di speciali accessori (ad es. rampa per il caricamento della

sedia a rotelle) necessarie in seguito alla disabilità. E' deducibile la spesa

corrispondente al mezzo pubblico o al servizio di trasporto per disabili. La

deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa ritenuta usuale. Di

medesimo tenore pure la Circolare n. 11 dell’AFC (cfr. pto 4.3.6.).

3.

3.1.

Nella decisione su

reclamo, l’autorità fiscale, dopo aver ripreso la nozione di “disabile” ai

sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDis, ha indicato che, il ricorrente, per il solo

fatto di beneficiare di una rendita AI non possa essere considerato “disabile”.

Ora, dalla lettura delle

Circolari 9/2005 della DdC nonché n. 11 dell’AFC risulta che sono in ogni caso

considerati disabili i beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale

del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità, come anche confermato

dal Tribunale federale nella sentenza 2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.4.1

(cfr. anche in merito Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a. ed., Zurigo 2016, n. 163 ad art. 33 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2a. ed.,

Basilea 2019, n. 88 ad art. 33 LIFD).

L’autorità fiscale non ha

mai messo in discussione che il qui ricorrente è al beneficio di una rendita

d’invalidità, che peraltro è attestata dalla conferma di rendite di “Allianz

Suisse, Società di Assicurazioni sulla Vita SA” nonché dal certificato fiscale

dell’Istituto delle assicurazioni sociali per il periodo 01.01.2016-31.12.2016.

È pertanto errata la

conclusione dell’UT, laddove ha considerato che RI 1 non fosse da considerare

“disabile”, escludendo così già di primo acchito le spese di trasporto

postulate da quest’ultimo per recarsi con il proprio autoveicolo dal medico. Già

solo per questa ragione la decisione impugnata deve essere annullata.

3.2

Spetterà quindi

all’autorità fiscale entrare nel merito dei requisiti per il riconoscimento della

deduzione richiesta: il contribuente ha infatti prodotto il Questionario per i

medici debitamente compilato e sottoscritto da parte del dr. __________. Al

punto 7 del formulario viene in particolar modo indicato che “L’utilizzazione

dei mezzi pubblici di trasporto non è possibile o non è ragionevole” e

viene specificato: “Sono necessari speciali mezzi ausiliari, in particolare

si sposta in auto privata”.

Anche nel questionario

precedente, sottoscritto dal dr. __________ il 6.10.2015, alla domanda “Quale

tipo di deficienza fisica, mentale o psichica si constata (descrizione

sommaria)?” il medico curante ha risposto “Importanti difficoltà di

spostamento, in particolare con i mezzi pubblici, dovute alle patologie

presenti”. Anche in quel questionario veniva indicato che l’utilizzo dei

mezzi pubblici di trasporto non è possibile o non è ragionevole.

3.3

Ritenuto come deducibili

sono unicamente le spese sopportate personalmente dal contribuente, ossia le

spese che rimangono da pagare dopo deduzione di tutte le prestazioni di

assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA,

assicurazione militare, casse malati, assicurazione responsabilità civile e

assicurazioni private contro gli infortuni, enti assistenziali e fondazioni

ecc.), spetterà al contribuente l’onere della prova che le spese postulate non

sono già state rimborsate da terzi e in caso negativo di esplicitare il calcolo

chilometrico a dipendenza delle visite mediche svolte, alla mano dei giustificativi

del caso.

3.4

L’autorità fiscale avrà

poi il compito di verificare la sussistenza o meno di un legame di causalità

tra l’invalidità del contribuente ed i costi di trasporto fatti valere. Il

legame viene ad ogni modo ritenuto nel caso in cui la persona, a causa della

sua invalidità deve recarsi dal medico oppure ad effettuare una cura (Locher, Kommentar zum DBG, 2a. ed., op.

cit., n. 88 ad art. 33 LIFD).

3.5

La decisione IC/IFD 2016

dopo reclamo del 24.7.2019 è pertanto annullata e gli atti sono retrocessi

all’autorità fiscale affinché adotti una nuova decisione, dopo aver richiesto

al contribuente la presentazione dei giustificativi completi, del caso (visite

mediche e chilometri percorsi).

4.

Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi. La decisione IC/IFD 2016 su reclamo è annullata e

gli atti sono ritornati all’UT affinché emani una nuova decisione. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, patrocinato, vengono

assegnate adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione IC/IFD 2016 su reclamo è annullata e gli atti sono

ritornati all’UT affinché emani una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Al ricorrente

patrocinato, vengono assegnati fr. 250.- a titolo di ripetibili.

4. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: