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Decisione

80.2019.265

Reddito della sostanza mobiliare: vendita di diritti di partecipazione alla società che li ha emessi, liquidazione parziale, estinzione debito del socio, rinvio degli atti, ipotesi di mutuo simulato

23 luglio 2020Italiano32 min

decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 4.7.2018 l’autorità fiscale accertava, per

Source ti.ch

Fatti

A. Nel periodo

fiscale IC/IFD 2013, RI 1 era coniugato con __________. Entrambi erano a

beneficio di una rendita AVS e svolgevano pure un’attività dipendente: il

marito presso la __________ a __________, mentre la moglie per la __________. I

contribuenti erano inoltre azionisti, al 31.12.2013, della __________ (100

azioni), come anche della __________ (54 azioni). Detenevano pure le quote

sociali della ____________________ (1 azione) e della __________ (3 azioni).

B. Il 30.6.2013

RI 1 cedeva alla __________, 40 azioni proprie in suo possesso del valore di

fr. 10'000.- cadauna, al prezzo di fr. 400'000.–. Tale importo sarebbe tuttavia

stato trattenuto dalla società, per tacitare la posizione debitoria del cedente

nei confronti di __________.

C. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2013, trasmessa all’UT in data 6/8.1.2015, i contribuenti

dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 42'358.- ed una sostanza

imponibile di fr. 0.-.

D. Con scritto

11.11.2015 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) trasmetteva ai

contribuenti una “Richiesta di documenti” chiedendo di inviare, entro il

4.12.2015: la comprova di eventuali debiti o crediti nei confronti della

società RI 1 per gli anni 2011, 2012 e 2013; il contratto di acquisto delle

azioni __________ __________ (per il periodo fiscale 2012) nonché delle

spiegazioni inerenti la modalità di finanziamento delle operazioni indicate;

copia del contratto di cessione delle azioni __________ e __________ (per i

periodi fiscali 2012 e 2013). Nel caso in cui, per quest’ultima operazione non

ci fosse un contratto, l’autorità fiscale specificava di voler comunque

comunicare il “(…) numero di azioni, il prezzo di cessione e il nominativo

del venditore”.

E. Il

5.1.2016, l’UT si rivolgeva nuovamente ai contribuenti, ritenuto che non

avevano dato seguito alla precedente richiesta di documentazione. Motivo per il

quale i coniugi RI 1 venivano invitati a produrre entro il 27.1.2016:

·

Copia del contratto di vendita ed

eventuali accordi stipulati delle seguenti azioni:

§

250 azioni __________ (cessione

del 2012);

§

90 azioni __________ (cessione nel

2013);

§

39 azioni __________ (cessione nel

2013).

In mancanza di un contratto di cessione vogliate comunicarci il numero di

azioni, il prezzo di vendita e il nominativo del venditore; inoltre vogliate

documentare la destinazione data ai capitali ricavati dall’alienazione dei

titoli.

·

Vogliate motivare e documentare il

rimborso effettuato ad __________ di CHF 100'000.00 come risulta da estratto

conto 201079 della __________ (…);

·

Estratti conto dei debiti,

dall’01.01. al 31.12, verso __________ e __________ per gli anni 2012 e 2013.

F. Con

decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 4.7.2018 l’autorità fiscale accertava, per

l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 289'600.- ed una sostanza

imponibile complessiva di fr. 68'000.- (medesimi importi pure determinanti per

l’aliquota). Per l’IFD 2013, il reddito imponibile complessivo veniva

quantificato in fr. 288'800.-. Nei redditi, rispetto ai dati dichiarati

l’autorità fiscale aveva aggiunto, in particolare, l’importo di fr. 216'000.- a

titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” con la seguente spiegazione:

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare i dividendi,

le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili

in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere. La vendita di

diritti di partecipazione alla società di capitali che li ha emessi è

considerata un’eccedenza di liquidazione imponibile ai sensi dell’art. 19 cpv.

1 lett. c) LT e art. 20 cpv. 1 lett. c) LIFD. I redditi lordi da partecipazioni

qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario di una

società di capitale o sociale di una cooperativa) appartenenti alla sostanza

privata sono imponibili in ragione del 60%”.

G. Con reclamo del

27/30.7.2018 RI 1 contestava il suddetto reddito della sostanza mobiliare. A

suo avviso, l’operazione con la società __________ si era rilevata illecita e

nulla ex tunc (art. 659 CO). Di tale circostanza, si sarebbe accorto

unicamente nel 2017. Il Consiglio di amministrazione della __________, dopo

aver “(…) assunto tutte le informazioni (…)”, avrebbe deciso lo storno

dell’operazione, come risulta dal verbale del 22.6.2017, sottoscritto da RI 1 e

__________, dal seguente tenore:

Ad

1 Nell’ambito della verifica dell’operazione di acquisizione di azioni proprie,

e meglio di 40 azioni al portatore contro estinzione del debito del signor RI 1,

si osserva, dopo aver esperito una consulenza giuridica legata alla limitazione

dell’acquisto di azioni proprie ex art. 659 CO (norma imperativa solo il 10%

del capitale azionario), che si è verificato un illecito in quanto la società

non disponeva sufficientemente di fondi propri liberamente disponibili. La

conseguenza di questo contratto è che lo stesso è illecito e nullo ex-tunc.

Questo è confermato da dottrina e giurisprudenza.

Conseguentemente

alla nullità dell’atto, rilevabile in ogni momento, l’operazione va stornata,

per cui il signor RI 1 rimane debitore nei confronti della società __________

di CHF 400'000.-- e pertanto il bilancio va corretto reinserendo questo importo

nella contabilità anno 2013. Per contro vengono ritornate al signor RI 1 le 40

azioni al portatore della __________ (…)”.

Il reclamante precisava

che l’operazione di acquisizione delle azioni da parte della __________ non

avrebbe potuto avvenire in quanto la società non disponeva di capitale proprio

liberamente disponibile, equivalente all’ammontare dei mezzi necessari per

l’acquisto. Neppure adempiuta la condizione secondo la quale il valore

complessivo di tali azioni non avrebbe dovuto eccedere il 10% del capitale

azionario. Dopo il verbale del 22.6.2017, risultava pertanto che RI 1 era

debitore nei confronti della __________ dell’importo di fr. 400'000.-. Le

azioni erano state restituite a RI 1 il

reddito di tale operazione era da annullare e nell’elenco titoli doveva ancora

figurare il valore delle 40 azioni, mentre nell’elenco debiti l’importo di fr.

400'000.-.

H. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2013 del 31.7.2019 l’UT respingeva il reclamo

presentato da RI 1 con la seguente motivazione:

“La vendita di diritti di partecipazione alla società

di capitali che li ha emessi è considerata un’eccedenza di liquidazione

imponibile ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. c LT e art. 20 cpv. 1 lett. c

LIFD. L’operazione non può essere annullata come richiesta dai contribuenti”.

I. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la decisione

di tassazione su reclamo IC/IFD 2013, ribadendo le argomentazioni esposte in

sede di reclamo. In particolare sottolinea che unicamente nel 2017 si sarebbe

reso conto che l’operazione effettuata nel 2013 risultava illecita in

applicazione dell’art. 659 CO. Per tale ragione: “Le parti hanno poi deciso

di stornare e annullare l’operazione effettuata nel 2013, come risulta dal

verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2017. (…) ll ristorno

dell’operazione contabile lo si evince chiaramente dal bilancio dell’anno 2017,

con cui il signor RI 1 risulta ancora debitore nei confronti della società di

CHF 398'003.12 a seguito di pagamenti in deduzione del debito”. L’autorità

fiscale non avrebbe debitamente tenuto in considerazione le motivazioni da lui

espresse. In particolare l’operazione di acquisto delle proprie azioni da parte

della società era illecita e contraria al testo dell’art. 659 cpv. 1 CO. Con

l’annullamento contrattuale dell’operazione in questione “(…) il

contribuente si è ritrovato nella medesima condizione antecedente il

trasferimento di azioni, e cioè con un debito di CHF 400'000.-- nei confronti

della società __________ e come sostanza con 40 azioni al portatore della ditta

medesima”. Nel caso in cui l’annullamento dell’operazione in questione non

venisse accettato, vi “(…) sarebbe una grave ingiustizia in quanto il contribuente

sarebbe penalizzato di avere ancora un ingente debito nei confronti della

società __________ da un lato, e di dover pagare delle imposte per un reddito

mai percepito dall’altro lato; mentre le 40 azioni al portatore non risulta per

niente chiaro chi ne è proprietario”.

I contribuenti postulano

pertanto lo stralcio dell’importo di fr. 216'000.- nei redditi sia per l’IC che

per l’IFD 2013.

L. Con osservazioni

5/6.9.2019 l’autorità fiscale ha chiesto la conferma della decisione impugnata,

apportando le seguenti precisazioni:

-

L’operazione 2013 è stata

effettuata per rientrare con i debiti verso la società (vedi estratto conto

202075 della società __________); questo ha permesso al contribuente di evitare

di rimborsare il debito verso quest’ultima in quanto non aveva e non ha la

disponibilità e la possibilità di risanare. A conferma di ciò facciamo

riferimento al fatto che la società nel 2017 lo qualifica come credito a

rischio, chiedendo un delcredere del 10% (…);

-

La richiesta di annullare questa operazione

è per evitare un’imposizione a livello fiscale. Il ricorrente sostiene di non

aver beneficiato di nessun vantaggio. A tale proposito vorremmo far notare che

il contribuente ha sempre prelevato ingenti somme di denaro dalle proprie

società, prelevandosi stipendi irrisori. A più riprese ha cercato di

ammortizzare questi debiti con operazioni contabili in contrasto con il diritto

fiscale. L’operazione 2013 è stata fatta per evitare il rimborso del prestito

alla società;

-

Inoltre il contribuente al 31.12.2017

non dichiara di aver ripreso il possesso delle 40 azioni vendute alla società e

nemmeno nell’anno precedente ne notifica il suo possesso. Infatti quando ha

compilato la dichiarazione 2016 il contribuente era già a conoscenza dell’errore

effettuato e non ha informato l’autorità fiscale in merito a tale errore se non

dopo la decisione di tassazione 2013 del 04.07.2018.

-

Nella 2017 lo storno della

cessazione non verrà considerato ai fini fiscali (vedi rettifiche al conto

allegato).

Il contribuente non ha

presentato alcuna replica.

Diritto

1. Oggetto del ricorso

è l’aggiunta, da parte dell’autorità fiscale, dei redditi da sostanza mobiliare,

per un importo di fr. 216'000.-, provenienti dall’acquisto, da parte della

società __________, di 40 delle proprie azioni detenute da RI 1 (azionista e

membro del CdA), al fine di estinguere un debito di fr. 400'000.– nei confronti

della menzionata società.

L’autorità fiscale ritiene

che il reddito conseguito con la vendita di diritti di partecipazione alla

società di capitali che li ha emessi costiuisca un’eccedenza di liquidazione

imponibile ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. c LT e art. 20 cpv. 1

lett. c LIFD. L’operazione non può inoltre essere annullata a posteriori

come richiesto dai contribuenti, evitando così le conseguenze fiscali del

riacquisto. L’autorità fiscale fa inoltre notare che al 31.12.2017 il

contribuente non dichiara di aver preso di nuovo possesso delle 40 azioni ed ha

informato l’autorità dell’errore unicamente dopo aver ricevuto la decisione di

tassazione 2013 del 4.7.2018.

Il ricorrente ritiene

invece che il riacquisto delle azioni da parte di __________ sia nullo ex

tunc, in applicazione dell’art. 659 cpv. 1 CO, non essendo adempiute le

condizioni per poter procedere ad una tale operazione. Chiede pertanto lo

stralcio del reddito di fr. 216'000.- da sostanza mobiliare.

Si tratta, in primo luogo,

di verificare se con la vendita delle azioni alla __________ SA il ricorrente

abbia effettivamente conseguito un reddito imponibile. In caso di risposta

affermativa, dovrà ancora essere stabilito se la successiva restituzione delle

azioni dalla società al ricorrente possa influire sugli effetti fiscali della

cessione precedente.

2. 2.1.

All'imposta sul reddito

sottostà la totalità dei proventi, periodici e unici; fanno eccezione gli utili

in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 1

e cpv. 3 LIFD). Quale reddito

della sostanza mobiliare è tra l'altro imponibile l'eccedenza di liquidazione

in caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla

società cooperativa che Ii ha emessi, conformemente all'articolo 4a

della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) (art. 20

cpv. 1 lett. c LIFD).

Per l'art. 4a cpv. 1 LIP,

la società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti

di partecipazione (azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di

società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di

partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del

suo capitale o nell’intento di ridurlo, deve l’imposta preventiva sulla

differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale liberato di questi

diritti di partecipazione. Quest’imposizione si applica anche quando l’acquisto

dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell’articolo 659

o 783 del Codice delle obbligazioni.

L'art. 4a cpv. 2 LIP

dispone poi che il capoverso 1 si applica per analogia quando la società di

capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di

partecipazione entro i limiti previsti nell'articolo 659 CO non

riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei

anni.

2.2.

In

ottica fiscale, in caso di riacquisto di propri diritti di partecipazione, una liquidazione parziale diretta e incondizionata è data

sia in tutti quei casi in cui ciò avviene in virtù di una decisione di

riduzione (in senso civilistico) del capitale, sia se c'è “un'intenzione” in

tal senso oppure un superamento dei limiti previsti dall'art. 659 cpv. 1 e 2 CO (10 % del capitale

azionario rispettivamente 20 %, in caso di azioni nominative vincolate). Quando

una società di capitali o una società cooperativa rispetta i citati limiti, ma

non rivende i propri diritti di partecipazione entro il termine di sei anni

previsto dal diritto fiscale, è invece data una liquidazione

parziale condizionata (sentenza del TF 2C_1059/2017 del 19.2.2020

consid. 5.2 e giurisprudenza citata; inoltre Jacquemoud/Auberson, L’escape clause

dans la ventes d’actions nominatives liées: Réflexions sur l’achat d’actions

propres et la valeur réelle, in GesKR 2014, p. 353, nota 72).

2.3.

L'art. 4a LIP non

segue quindi un'ottica prettamente civilistica, ma si riferisce a un concetto

di liquidazione parziale autonomo, (sentenze 2C_119/2018 del 14 novembre 2019

consid. 4.2.4

e 2A.259/1997 del 4 maggio 1999 consid. 4; Von Ah, in Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli

[a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a

ed. 2012, n. 28 art. 4a LIP; Buchser/Jaussi,

Zivil- und steuerrechtliche Probleme beim direkten und indirekten Rückkauf

eigener Aktien; ASA 70, pag. 619 segg., 642 segg.). In effetti, oltre a concernere casi nei quali

ha luogo una decisione di riduzione (in senso civilistico) del capitale,

prevede l'imposizione immediata di riacquisti che avvengono

"nell'intento" di ridurlo, oppure che superano i limiti previsti dal

codice delle obbligazioni. Come già indicato dal Tribunale federale, adottando

l'assetto descritto il legislatore ha inteso introdurre una regolamentazione

schematica, a vantaggio sia delle cerchie economiche che del fisco.

Distanziandosi da proposte giunte nell'ambito della procedura di consultazione,

si è in particolare rifiutato di introdurre un sistema che si basasse sui

motivi di un riacquisto, poiché esso avrebbe comportato una messa in pratica

impegnativa e non avrebbe giovato alla sicurezza del diritto (sentenza del TF

2C_1059/2017 del 19.2.2020 consid. 5.3 e giurisprudenza citata).

2.4.

Sempre

come già indicato dal Tribunale federale, l'art. 4a LIP non impone

nel contempo di chiedersi se il modo di procedere scelto comporti o meno un

impoverimento della società (DTF 136 II 33 consid. 3.2.1 pag.

38 seg. con rinvio alla sentenza 2A.9/2005 del 27

ottobre 2005 consid. 2.2). Pur partendo dal principio che ogni tipo di

riacquisto da parte della società diminuisca il suo patrimonio e, pertanto, la

impoverisca (DTF 136 II 33 consid. 3.2.3 pag.

39 seg. con rinvio al messaggio governativo pubblicato nel foglio

federale 1997 II 963, 998-1000), il legislatore federale ha infatti optato per

una soluzione diversa, di più facile applicazione, e maggiormente orientata

anche ai bisogni dell'economia (messaggio 1997; FF II 963, 999, con particolare

riferimento alla situazione delle società quotate in borsa ed all'interesse

delle stesse a poter acquisire del capitale proprio per poi ricederlo, senza

che ciò comporti un'immediata riscossione dell'imposta preventiva; sentenza del

TF 2C_1059/2017 del 19.2.2020 consid. 5.4 e giurisprudenza citata).

2.5.

Ricapitolando vi è

pertanto liquidazione parziale diretta imponibile nell’ambito dell’acquisto dei

propri diritti di partecipazione quando:

1) l’acquisto

interviene nell’ambito di una riduzione formale del capitale sociale;

2) l’acquisto

eccede una determinata percentuale del capitale sociale;

3) una certa durata

di detenzione è trascorsa dopo l’acquisto dei propri diritti di partecipazione.

Le due prime situazioni

vengono qualificate come liquidazione parziale diretta incondizionata. Le

conseguenze della liquidazione parziale diretta si manifestano al momento

dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione (art. 20 cpv. 1 lit. c

LIFD, art. 7 cpv.1bis LAID; art. 12 cpv. 1 LIP). La terza situazione

è conosciuta quale liquidazione parziale diretta sotto condizione sospensiva

(art. 4a cpv. 2 e 3 LIP). In questo terzo caso le conseguenze fiscali

non si manifestano al momento dell’acquisto, bensì più tardi (20 cpv. 1 lit. c

LIFD; art. 7 cpv. 1bis LAID; art. 12 cpv. 1bis LIP), (Schnell Luchsinger/ Montavon, L’acquisition

par la SA et la SARL de leurs propres parts de capital – 2e partie:

Aspects fiscaux, in TREX 2018, p. 300).

2.6.

Nella Circolare dell’AFC n.

5, Riforma 1997 dell’imposizione delle imprese – Nuova regolamentazione

dell’acquisto di propri diritti di partecipazione viene espressamente indicato

che:

“(…) l’acquisto dei propri diritti di partecipazione

ai sensi dell’art. 659 capoverso 1 CO in vista di una riduzione di capitale

porta sempre a un’imposizione immediata secondo l’art. 4a capoverso 1 LIP. In

assenza di una riduzione di capitale, l’acquisto del primo 10 per cento è

soggetto alla regolamentazione dell’articolo 4a capoverso 2 LIP. Se il

limite legale non è superato, l’imposizione ha luogo solo dopo la scadenza del

termine di sei anni. Per contro, tutti gli acquisti che eccedono il limite del

10 per cento provocano immediatamente le conseguenze fiscali di una

liquidazione parziale (…)”.

2.7.

Il Tribunale federale nella

sentenza dell’8.10.2009 (DTF 136 II 33 = RDAF 2010 II p. 485) si è occupato del

caso di una società, le cui azioni erano soggette a restrizioni della

trasferibilità. L’AFC le aveva comunicato che avrebbe dovuto pagare l’imposta

preventiva, ritenuta l’esistenza di una liquidazione parziale diretta, poiché a

quel momento era stata superata, oltre il periodo di due anni, la soglia del

10% di riacquisto di proprie azioni. L’Alta Corte ha in particolare ricordato

che, nell’ambito dell’acquisto di proprie azioni, fiscalmente bisogna

distinguere due situazioni: l’acquisto di proprie azioni rappresenta sempre una

liquidazione parziale diretta quando la società riacquista i propri diritti di

partecipazione con lo scopo di una riduzione di capitale (dal punto di vista

del diritto civile) oppure quando il limite di percentuale ammissibile

dell’art. 659 cpv. 1 e 2 CO è sorpassato, ossia quando acquista più del 10% e

nel caso di azioni vincolate più del 20%. Tutto ciò che supera tali valori fa

scattare immediatamente, ossia al momento dell’acquisto, le conseguenze fiscali

di una liquidazione parziale. Una liquidazione parziale è condizionata quando

la società che procede all’acquisto dei propri diritti di partecipazione

rispetta i limiti stabiliti all’art. 659 CO, ma i diritti di partecipazione non

vengono nuovamente alienati nei termini di detenzione ammissibili fiscalmente.

Nel caso di specie, la società disponeva del 12.66% delle proprie azioni e non

aveva ridotto il possesso dei diritti di partecipazione a meno del 10% nel

lasso di tempo di due anni, motivo per il quale il TF ha considerato corretto

imporre la parte eccedente il superamento della soglia. In particolare l’Alta

Corte ha ricordato che la regolamentazione del diritto dell’imposta preventiva

dell’art. 4a LIP rinvia in maniera generale all’art. 659 CO e quindi

pure all’obbligo d’alienare oppure di cancellare tramite una riduzione nei due

anni le proprie azioni che sono state acquisite con una restrizione della loro trasmissibilità

e che sorpassano il 10% del capitale azionario.

2.8.

Ora, nel caso sottoposto a

giudizio siamo confrontati ad una liquidazione parziale diretta nella misura

del superamento della soglia del 10% di riacquisto delle proprie quote sociali

da parte __________: la società ha in effetti acquistato 40 azioni su 100

(ossia il 40%).

Motivo per cui, in questo

caso, dev’essere imposta immediatamente, ossia nel 2013, nella partita fiscale

del ricorrente, la percentuale che supera il 10%. Ora, se l’autorità fiscale ha

agito correttamente imponendo l’eccedenza di liquidazione nel 2013 (Schnell Luchsinger/ Montavon, op. cit.

p. 301), tuttavia ha imposto in maniera integrale il riacquisto delle 40

azioni. Come indicato, la fattispecie, se analizzata dal punto di vista della

liquidazione parziale diretta, porta ad un’imponibilità immediata della parte

di acquisto delle quote sociali che supera la soglia del 10%.

3. 3.1.

Assodata l’imponibilità

dell’operazione in questione nelle modalità descritte, si tratta ancora di

verificare, come pretende il ricorrente, se l’operazione di acquisto delle

proprie quote societarie da parte di __________, nelle proporzioni indicate,

fosse nulla, siccome intrapresa in violazione dell’art. 659 CO, e se pertanto

debba essere ignorata fiscalmente.

3.2.

L’art. 659 CO (azioni

proprie, limitazioni all’acquisto) prevede al capoverso 1 che la società può

acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente

disponibile equivalente all’ammontare dei mezzi necessari per l’acquisto, e se

il valore nominale complessivo di tali azioni non eccede il 10 per cento del

capitale azionario.

Al capoverso 2 della norma

viene specificato che se sono acquistate azioni nominative nell’ambito di una

restrizione della trasferibilità, il limite massimo è del 20 per cento. Nella

misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni

proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante

una riduzione di capitale.

3.3.

La società non può

acquistare più del 10% del suo proprio capitale oppure. Nel caso di azioni a

trasmissibilità limitata, la parte compresa tra il 20% ed il 10% deve essere

ridotta al 10% nel lasso di tempo di due anni, tramite una riduzione del

capitale oppure una vendita.

Le soglie del 10% e del

20% costituiscono, dal punto di vista del diritto commerciale, delle

prescrizioni d’ordine (“Ordnungsvorschriften”), il cui mancato rispetto

non comporta la nullità dell’acquisto. Un negozio giuridico compiuto in

violazione dell’art. 659 CO rimane ad ogni modo valido (DTF 110 II 299; DTF 117

Considerandi

II 290; DTF 96 II 21). Tutt’al più, in determinate circostanze, può comportare

la responsabilità degli organi competenti (Trigo

Trindade, Commentaire romand CO, vol. II, n. 26 ad art.

659.

e 659a, p. 554 s.; Tanner, Leading Cases zum schweizerischen Gesellschaftsrecht mit einer

zusammenfassenden Darstellung der Theorie und einem Glossar der wichtigsten

Begriffe, 2019, p. 75-76; Schnell

Luchsinger/ Montavon, L’acquisition par la SA et la SARL de leurs

propres parts de capital – 2e partie: Aspects fiscaux, in TREX 2018, p. 298).

3.4

3.4.1

Con scritto del 30.6.2013,

indirizzato alla __________, RI 1 informava la società di “(…) accettare la

cessione di vostre 40 Azioni proprie in mio possesso al valore commerciale

(reale) di Fr. 10'000.- cadauna. Il totale a mio favore di Fr. 400'000.- viene

accreditato alla mia posizione debitoria all’interno della __________. Vi

invito quindi a prendere buona nota di quanto sopra e di voler aggiornare i

rapporti contabili come concordato”. Lo scritto veniva sottoscritto per

accettazione da parte di __________ nella medesima data (il contratto veniva

firmato da parte di __________).

3.4.2

Dall’analisi delle

dichiarazioni fiscali della __________, emerge come dal 2013 al 2016 al bilancio

era iscritto agli attivi l’importo di fr. 400'000.- relativo ad “azioni

proprie”. A partire dall’anno 2017, l’importo di fr. 398'003.12 è ritornato ad

essere iscritto nei debitori “__________” riportando in sostanza la situazione

a quella dell’anno 2012, quando il contribuente già dichiarava, nell’elenco

debiti, l’importo di fr. 385'792.- nei confronti di __________.

3.5

3.5.1

Unicamente con la

presentazione del reclamo del 26/30.7.2018, RI 1, produceva, per la prima volta

e dopo aver ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 2013 con la quale si

prospettava l’aggiunta dell’importo di fr. 216'000.- derivante da redditi da

sostanza mobiliare – legati per l’appunto alla vendita delle azioni alla __________

– il verbale del Consiglio di amministrazione della __________, tenutosi il

22.6.2017, alla presenza di __________ ed __________, formanti il CdA di __________,

a tenore del quale l’operazione di riacquisto delle quote sociali andava

“stornata” e di conseguenza RI 1 rimaneva debitore di __________ dell’importo

di fr. 400'000.- e le 40 azioni venivano restituite a quest’ultimo.

3.5.2

Ora, contrariamente alla

tesi sostenuta dal ricorrente, il riacquisto delle 40 azioni da parte di __________,

avvenuto il 30.6.2013 non può essere considerato nullo o non valido ex tunc,

per il solo fatto che sono state oltrepassate le soglie di riacquisto delle

proprie azioni, che come visto rappresentano delle prescrizioni d’ordine. In

tal senso, a giusta ragione, l’autorità fiscale ha fatto notare che, nonostante

sia intervenuto il verbale del CdA il 22.6.2017, le azioni di __________

dichiarate da RI 1 al 31.12.2017 erano ancora 55: ossia non erano state

reinserite nella sostanza le 40 azioni che erano state vendute nel 2013 a __________.

Il verbale del CdA del

22.6.2017

è inoltre stato presentato per la prima volta in sede di reclamo,

nell’estate del 2018, dopo che era stato aggiunto l’importo di fr. 216'000.- a

titolo di redditi da sostanza mobiliare. A ciò si aggiunge pure che le

dichiarazioni fiscali del 2016 e del 2017, nelle quali figuravano per entrambi

gli anni le 55 azioni di __________ sono state compilate nel mese di ottobre

del 2018.

3.6

3.6.1

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, errori delle parti in merito alle conseguenze fiscali

di un contratto sono irrilevanti e non sono causa di nullità. Una retrocessione

può essere riconosciuta anche fiscalmente solo se il contratto di compravendita

iniziale è inficiato da un vizio della volontà, in particolare se è viziato da

un errore essenziale (sentenza n.2C_557/2017 del 7 agosto 2018 consid. 2.4.1 e

giurisprudenza citata).

3.6.2

Ora, neppure il

contribuente sostiene che il contratto di riacquisto delle quote societarie

fosse inficiato da un errore essenziale ai sensi dell’art. 24 CO. Egli ne ha invocato

la sua nullità unicamente dopo che l’UT lo ha informato, nella notifica di

tassazione IC/IFD 2013, che l’operazione di riacquisto delle quote societarie

aveva un’importante conseguenza nella sua partita fiscale. Ne discende che,

l’operazione di acquisto delle proprie quote societarie, avvenuta nel 2013 da

parte di __________, e le conseguenze fiscali che ne derivano per il qui

contribuente non possono essere rimesse in causa, ex tunc, dal verbale

del CdA sottoscritto nel 2017.

Motivo per cui,

relativamente al superamento della soglia del 10%, vi è stata la liquidazione

parziale diretta al momento dell’acquisto delle azioni proprie da parte di __________,

ossia nel 2013.

3.7

Per quanto attiene agli

effetti del verbale del CdA del 2017 ex nunc, questa Camera non può esprimersi,

ritenuto come tale periodo fiscale non è oggetto attuale di impugnativa.

Tuttavia l’UT dovrà prestare attenzione alle considerazioni indicate in questa

sentenza, e, specialmente alla tematica del prestito simulato (per quanto

attiene alla parte rimanente delle azioni) ed alle conseguenze fiscali per il

qui contribuente.

4.

4.1.

Come visto, l’UT, ha

ritenuto corretto imporre la totalità del riacquisto avvenuto nel 2013,

ignorando che, come visto in precedenza, unicamente la quota che eccede il 10%

dà luogo ad imposizione immediata.

Come già ricordato, la

Circolare n. 5 dell’AFC prevede che se il limite legale non è superato,

l’imposizione ha luogo solo dopo la scadenza del termine di sei anni.

Tuttavia, entro il termine

dei sei anni, come visto il CdA ha deciso di “stornare” l’operazione di

acquisto.

L’entità del prestito fatto

dalla società al ricorrente nonché le considerazioni espresse sia in sede di

reclamo da parte dello stesso RI 1 sia in sede di osservazioni al ricorso da

parte dell’UT consentono tuttavia di esaminare la fattispecie anche in una prospettiva

diversa da quella su cui si fonda la decisione impugnata.

4.2

In sede di reclamo, RI 1

indicava che l’operazione di acquisizione delle azioni da parte di __________

non avrebbe potuto avvenire in quanto la società non disponeva di capitale

proprio liberamente disponibile, equivalente all’ammontare dei mezzi necessari

per l’acquisto.

Da parte sua, l’UT, in

sede di osservazioni al ricorso, si è così espresso in relazione all’operazione

del 2013:

“L’operazione 2013 è stata effettuata per rientrare

con i debiti verso la società (vedi estratto conto 202075 della società __________);

questo ha permesso al contribuente di evitare di rimborsare il debito verso

quest’ultima in quanto non aveva e non ha la disponibilità e la possibilità di

risanare. A conferma di ciò facciamo riferimento al fatto che la società nel

2017.

lo qualifica come credito a rischio, chiedendo un delcredere del 10% (…)”.

4.3

4.3.1

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle

persone giuridiche, che

1.

Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale.

Quanto all'imposizione

delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da

parte loro che

1.

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c.

i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro

provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite,

gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

4.3.2

Secondo la

giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(sentenza

TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593

consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

4.3.3

Se ed in quale misura un

mutuo all’azionista debba considerarsi prestazione valutabile in denaro è una

questione che deve essere determinata in base ad un confronto con terzi: vi è

una prestazione valutabile in denaro nella misura in cui il mutuo in

discussione non sarebbe stato concesso ad un terzo indipendente. Nel confronto

con terzi, in ogni singolo caso, devono essere prese in considerazione tutte le

circostanze concrete, a partire dal contratto concluso fra la società e

l’azionista; il Tribunale federale ha sviluppato, a tale riguardo, una serie di

criteri, in presenza dei quali un mutuo all’azionista deve essere qualificato

prestazione valutabile in denaro (ASA 53 p. 54 consid. 5; ASA 66 p. 554 consid.

3c; inoltre: Yersin, De quelques

problémes relatifs à la déduction des intérêts passifs et à la réalité de

certaines dettes, in ASA 47, p. 586 ss.; Rivier,

Réflexions sur le prêt d’une société anonyme à son actionnaire, in ASA 54, p.

20.

; Bochud, Darlehen an Aktionäre

aus wirtschaftlicher, zivil- und steuerrechtlicher Sicht, Berna, 1991, p. 293

ss.; Bernardoni/Bortolotto, La

fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 471; Heuberger,

Die verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des

Gewinnsteuerrechts, Berna, 2001, p. 285 ss.; v. anche la sentenza CDT n.

80.2010.99

del 14.01.2013).

Venendo ai singoli

criteri, stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come prestazione

dissimulata di utili un mutuo all’azionista, si tratta dei seguenti:

·

l’ammontare del prestito assume dimensioni rilevanti, sia in

termini assoluti sia per rapporto al bilancio della società creditrice;

·

non vengono fornite adeguate garanzie per rapporto a quanto

sarebbe stato richiesto ad una terza persona secondo i criteri applicati dalle

banche in materia di concessione di crediti;

·

la situazione finanziaria personale del debitore non offre

ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito e dei relativi

interessi;

·

non ci sono operazioni di rimborso né viene espressa la volontà

di procedere allo stesso da parte del debitore (prestito concesso senza un

contratto scritto che indichi la scadenza e le condizioni del rimborso);

·

gli interessi vengono capitalizzati nel prestito.

Sul tema si può rinviare

anche alla prassi cantonale in ambito di prestiti tra società ed azionisti del

31.3.2018

(cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/2018_Trattamento_fiscale_prestiti_agli_azionisti.pdf).

4.3.4

Nella sentenza 2C_481/2016

del 16.2.2017, il Tribunale federale ha in particolar modo sottolineato, nel

caso di una società che aveva concesso ad un azionista un prestito di fr.

1'000'000.-, che l’esame del bilancio della società di quel periodo fiscale

aveva dimostrato come quest’ultima non avesse i fondi propri per poter accordare

all’azionista un simile finanziamento. Il prestito era stato finanziato a sua

volta tramite un mutuo presso terzi ad un interesse del 6%. Secondo l’Alta

Corte, appariva perlomeno insolito indebitarsi per poter concedere un prestito.

Inoltre, il finanziamento concesso, per rapporto agli attivi della società,

rappresentava il 64% degli attivi totali, cioè costituiva l’attivo più

importante della società. Il TF ha rilevato altresì che il debitore non aveva

prestato alcuna garanzia. L’Alta Corte svizzera si è poi soffermata sulla

capacità dell’azionista di rimborsare il prestito in questione e di far fronte

al pagamento degli interessi, che ammontavano a fr. 60'000.- all’anno. L’azionista,

che era pure amministratore della società, avrebbe percepito dalla società

degli onorari “gonfiati”, proprio per permettergli di pagare gli interessi,

cosa che faceva apparire dubbia la capacità di quest’ultimo di poter far fronte

al reale pagamento degli interessi. In sostanza il TF ha stabilito che pure la

situazione finanziaria del beneficiario del prestito era delicata e che, al

momento dell’erogazione del medesimo, vi erano molteplici indizi per ritenere

che il beneficiario non sarebbe stato in misura di rimborsarlo.

4.4

Dall’analisi del bilancio

di __________ emerge come il credito nei confronti del ricorrente sia presente fin

dal 2011, per un importo di fr. 394'538.93. Nel 2012 ammontava a fr.

385'792.02. La situazione in questione avrebbe dovuto immediatamente imporre

una riflessione in merito all’ipotesi di una simulazione del prestito: ciò in

considerazione della situazione finanziaria sia della società sia del

ricorrente, che come riconosciuto anche dall’autorità fiscale non aveva la

disponibilità finanziaria per poter risanare la situazione debitoria. Nella

decisione su reclamo IC/IFD 2013 risulta infatti che a fronte di una sostanza

di fr. 941'516.- egli aveva debiti privati per fr. 963'292.- ed i suoi redditi,

fatta eccezione per quelli da sostanza mobiliare, erano costituiti

essenzialmente dalle rendite AVS nonché da una piccola rimunerazione quale

membro del CdA.

In queste circostanze,

avrebbe quantomeno dovuto essere ipotizzata l’esistenza del prestito simulato

al momento della sua erogazione. In effetti è stata la stessa autorità fiscale,

nelle proprie osservazioni, ad indicare, correttamente, che l’operazione del

2013.

era stata effettuata per permettere a RI 1 di rientrare con i debiti verso

la società, siccome non aveva la disponibilità finanziaria per poter saldare il

debito, e che il contribuente era solito prelevare “ingenti somme di denaro

dalle proprie società, prelevandosi stipendi irrisori”. Inoltre nel 2017 la __________

avrebbe qualificato il debito in questione come un credito a rischio, chiedendo

un delcredere del 10% (cfr. osservazioni UT).

4.5

Seguendo l’impostazione dell’UT,

che ha considerato la transazione intervenuta nel 2013 come una liquidazione

parziale diretta, è imponibile unicamente il reddito conseguito con la vendita

delle quote societarie della __________ che superano la soglia del 10% del

capitale azionario.

Ora, non avendo l’autorità

di tassazione considerato l’ipotesi del prestito simulato, si giustificano

l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti, affinché la fattispecie

sia riesaminata anche sotto tale aspetto.

Il fatto che il prestito

simulato non sia stato qualificato come prestazione valutabile in denaro, nel

momento in cui è stato concesso al ricorrente, non impedisce che tale qualifica

intervenga in un momento successivo, a dipendenza dello svolgimento dei fatti. Se

l’autorità di tassazione non ritiene adempiuti i presupposti per considerare

simulato un mutuo nel momento della sua accensione, secondo la giurisprudenza,

la prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista può essere assoggettata

all’imposta nel momento in cui la società rinuncia al credito o ammortizza

l’attivo. Per il Tribunale federale, infatti, il momento in cui viene

realizzata una prestazione valutabile in denaro è quello in cui il socio

manifesta la volontà inequivocabile di prelevare i mezzi dalla società (cfr. la

sentenza 2A.177/1994 del 13 dicembre 1996 consid. 5d, in ASA

66.

p. 554 = RF 52/1997 p. 268; inoltre Liégeois,

La disponibilité du revenu - Le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse,

Ginevra 2018, n. 1319 ss., p. 413 s.).

Nella

fattispecie, la società non ha semplicemente rinunciato al credito, ma ha

acquistato degli attivi che dal punto di vista economico non avevano certamente

un valore corrispondente al prezzo convenuto.

Spetta comunque all’autorità

di tassazione, garantendo il diritto di essere sentito del ricorrente, esaminare

se siano adempiute le condizioni per l’imposizione di una prestazione

valutabile in denaro.

5.

La decisione su

reclamo IC/IFD 2013 del 31.7.2019 è pertanto annullata. L’autorità fiscale

riesaminerà la fattispecie sotto il profilo del prestito simulato. Se dovesse

escludere l’adempimento dei relativi presupposti, confermerà l’imposizione del reddito

da sostanza mobiliare, limitatamente alla vendita alla __________ delle quote

sociali che eccedono la soglia del 10% del capitale azionario.

La tassa di giustizia e le

spese vengono poste a carico del ricorrente in proporzione alla sua

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo

IC/IFD 2013 del 31.7.2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione per una nuova decisione, conformemente alle indicazioni che

precedono.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 1'050.–)

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: