80.2019.97
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, onere della prova, richieste di acconto senza ulteriore documentazione, nessun contratto di appalto né licenza edilizia
30 aprile 2020Italiano24 min
sede e/o attività in Svizzera e all'estero”), acquistando la quota di __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.97
80.2019.98
Lugano
30 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 febbraio 2019 contro la decisione del 13 febbraio 2019 in materia di IC
e IFD 2015.
Fatti
A. Il 20.5.2015 RI 1,
già azionista nella misura del 50%, diventava azionista unico della società
__________ SA (dal 2.6.2015 __________ SA, società cui scopo è la “gestione
di esercizi pubblici, alberghi, ristoranti, garni, appartamenti e qualsiasi
altra attività e promozione nel settore turistico e della ristorazione. La
società può inoltre acquistare, affittare, riattare, gravare e vendere beni
immobili in Svizzera e all'estero, nonché partecipare a società e imprese con
sede e/o attività in Svizzera e all'estero”), acquistando la quota di __________.
Il 25.6.2015 il
contribuente acquistava inoltre, dalla __________ SA, il mapp. __________ RFD __________
(“__________”), sul quale è ubicato un immobile ad uso sia abitativo che
commerciale. A partire dal 1.6.2015 RI 1 cedeva in locazione lo stabile
denominato “__________”, situato a __________, alla __________ SA: la pigione
era stata stabilita in fr. 120'000.- annui. Nel 2016 è stata presentata una
domanda di costruzione inerente dei lavori di ristrutturazione (“nuova
costruzione senza demolizione”) relativa al mapp. 4053: i lavori erano
stati affidati alle società __________ di __________ (fornitura degli
arredamenti della cucina, bagni, ecc.), all’ __________ ed alla __________ (consulenza
per il progetto ed il design).
Nel periodo fiscale 2015 il
contribuente e la moglie RI 2 erano alle dipendenze di __________ SA. RI 1
inoltre a beneficio di una mezza rendita di invalidità, versata dalla cassa di
compensazione della __________.
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2015, trasmessa il 5/7.7.2016 all’Ufficio di tassazione di
Biasca (di seguito UT) i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile
complessivo di fr. 52'898.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-.
C. Con richiesta di
documentazione del 20.9.2016 (rimasta inevasa) l’autorità fiscale chiedeva al
ricorrente, in riferimento alla ristrutturazione dell’immobile di cui al mapp. __________
__________ __________, di voler compilare altresì il rendiconto di costruzione
in tutti i suoi dettagli, corredandolo con la copia di tutte le relative
fatture. Il 18.10.2016, questa volta tramite invio APlus, l’autorità fiscale
sollecitava l’evasione della precedente richiesta di documentazione entro
l’8.11.2016, avvertendo i contribuenti che lo scritto valeva quale diffida. Nel
caso di inosservanza, il fisco anticipava a RI 1 e RI 2 che si sarebbe
proceduto “all’applicazione delle penalità
previste dagli articoli 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in
base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”. Pure la diffida
rimaneva senza risposta da parte dei contribuenti.
D. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2015 dell’8.3.2017 l’UT accertava un reddito imponibile
complessivo per l’IC di fr. 89'900.- (fr. 131'000.- l’importo determinante per
l’aliquota) e una sostanza di fr. 130'000.- (fr. 144'000.- l’importo
determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile complessivo
veniva quantificato in fr. 130'400.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’UT
aggiungeva altri redditi della sostanza mobiliare per un importo di fr. 2'000.-.
Modifiche più importanti venivano apportate alle deduzioni: in particolare, di
fronte a fr. 16'957.- richiesti per entrambi i coniugi a titolo di spese
professionali venivano riconosciuti unicamente fr. 2'500.- a testa. Pure le
spese di gestione e di manutenzione degli immobili venivano ridotte dai fr.
15'032.- dichiarati a fr. 4'032.-. Neppure venivano riconosciuti gli alimenti
versati da Vincenzo Paradiso alla ex coniuge, per un importo di fr. 24'000.-,
come neppure la deduzione per figlio a carico.
E. Con reclamo
20/21.3.2017, i contribuenti, rappresentati dalla MRA 1 contestavano la
decisione IC/IFD 2015 limitatamente al mancato riconoscimento delle spese
professionali legate all’utilizzo del veicolo privato, come pure il versamento
degli alimenti alla ex coniuge di RI 1, nonché la mancata deduzione per figli a
carico. Allegati al gravame venivano pure inviati dei documenti richiesti da
parte dell’autorità fiscale, quali il contratto di locazione tra la __________
SA e RI 1, fatture della __________ Sagl relative all’inventario per
l’arredamento del ristorante, la fattura dell’Impresa __________ inerente
lavori edili effettuati al Ristorante, nonché la fattura della __________
inerente lavori di consulenza e design.
F. Con richiesta di
documentazione e di informazioni del 7.6.2017 l’autorità fiscale invitava i
contribuenti alla trasmissione di quanto segue, entro il 27.6.2017:
§
“(…) osservazioni in merito
all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2015 dal quale risulta
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica
apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;
§
Comprova del debito nei confronti
della ditta __________ Lugano al 31.12.2015;
§
Copia dei contratti d’affitto
relativi agli immobili a __________;
§
Dall’estratto conto economico
della __________ SA, figura il conto 6200 Veicoli – manutenzione e il conto
6210 Veicoli – benzina. Pertanto non vengono concesse spese per il veicolo
all’azionista in quanto queste spese figurano già nel conto economico della __________
SA. Inoltre i contribuenti risultano possessori di una sola autovettura targata
a nome del marito. Vogliate trasmetterci una copia della patente di guida della
moglie e la comprova del possesso di una seconda autovettura usata per recarsi
al lavoro. In caso di utilizzo di un’autovettura di terzi, produrre una
dichiarazione del proprietario attestante che le relative spese (benzina,
assicurazione e tassa circolazione) sono sostenute dai contribuenti.
L’UT avvertiva inoltre i
reclamanti che la decisione di tassazione avrebbe dovuto essere modificata a
loro sfavore (reformatio in pejus) nei punti seguenti: l’affitto
dichiarato per l’__________ avrebbe dovuto essere aumentato da fr. 20'000.- a
fr. 70'000.-; inoltre, in mancanza di documentazione attendibile e completa, la
carenza di disponibilità finanziaria avrebbe dovuto essere imposta quale
reddito d’altra fonte.
G. Con risposta
22/23.6.2017 gli insorgenti, sempre per il tramite del loro rappresentante
fiscale, producevano copia del contratto relativo al debito nei confronti della
__________ SA, indicando che non erano in grado di “(…) inviarvi una
comprova del debito al 31.12.2015”. Trasmettevano inoltre un elenco dal
quale risultavano debiti per fr. 2'598'652.-. con i rispettivi giustificativi.
Venivano inviati pure i contratti di locazione relativi agli immobili di __________
e di __________. In merito ai conti 6200 e 6210 della __________ SA veniva
precisato che RI 1 possedeva unicamente un’autovettura che veniva impiegata per
l’attività lavorativa per conto della __________ SA (ad esempio l’acquisto di
merce). L’assicurazione RC dell’autovettura come pure l’imposta di circolazione
erano state corrisposte direttamente da RI 1. Inoltre, in merito all’affitto
percepito per l’Albergo __________ veniva indicato: “(…) il conto 6000 dal
quale è visibile che il Signor __________ nell’anno 2015 ha ricevuto per
l’Albergo __________ un affitto totale di fr. 54'000.00 (ci scusiamo di aver
erroneamente dichiarato un affitto di soli CHF 20'000)”. Venivano poi
presentate alcune osservazioni in relazione al calcolo sul dispendio: in
particolare la variazione dei debiti privati era di fr. 2'053'296.-, gli
affitti incassati erano pari ad un importo di fr. 104'160.- e le spese
professionali erano quantificabili in fr. 27'514.-.
H. Il 12.7.2017 l’UT di
Biasca si rivolgeva all’Ispettorato fiscale chiedendo di procedere ad una
verifica. I motivi del controllo erano legati al finanziamento dell’acquisto
del mapp. __________ RFD __________ e la sua ristrutturazione. In particolare
veniva richiesto di procedere ad un esame delle transazioni tra RI 1 e
l’Impresa __________ e la ditta __________, come pure il finanziamento ricevuto
da parte della __________ di Lugano.
I. Il 12.12.2018
l’Ispettorato fiscale inviava all’UT di __________ il rapporto relativo alla
verifica effettuata sulla società __________ SA. Le principali problematiche
fiscali emerse, per quanto riguardava l’azionista erano le riprese relative ai
vantaggi auto come anche a costi non ammessi per il rinnovamento, pari ad un
importo di fr. 160'000.- trattandosi di spese relative alla struttura
dell’edificio che avrebbero dovuto essere accollate al proprietario. Per
discutere delle emergenze della verifica fiscale si era pure tenuta
un’audizione, il 10.12.2018 alla presenza dell’Ispettore incaricato e per la
società, dell’amministratore unico RI 1.
L. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 del 13.2.2019 stabiliva un reddito
imponibile complessivo per l’IC di fr. 99'400.- (di fr. 133'100.- il reddito
determinante per l’aliquota) ed una sostanza imponibile di fr. 0.-. Per l’IFD
il reddito imponibile ammontava a fr. 137'100.–. Rispetto alla precedente
decisione, venivano modificati gli altri redditi della sostanza mobiliare,
commisurati in fr. 0.- e venivano aumentati i redditi derivanti da valore
locativo / affitti, da fr. 76'160.- a fr. 110'160.-. L’UT riconosceva, nelle
deduzioni fr. 18'840.- a titolo di alimenti versati al coniuge divorziato o
separato come pure la deduzione per figlio a carico. Per quanto atteneva alla
sostanza, l’UT azzerava il numerario: i debiti venivano inoltre aumentati a fr.
2'276'652.-.
M. Con ricorso
28.2./1.3.2019, RI 1 e RI 2 impugnano la decisione su reclamo IC/IFD 2015. Nel
gravame viene indicato che il contribuente ha omesso di presentare due fatture
dell’impresa edile __________ che aveva eseguito dei lavori di manutenzione. La
dimenticanza sarebbe legata a problemi di natura privata del ricorrente con la
banca __________. Le fatture in questione sarebbero state pagate nel 2015. Al
ricorso sono allegati le fatture nonché l’estratto del conto ipotecario della
banca __________. I ricorrenti chiedono la deduzione dell’importo complessivo di
fr. 202'856.90 a titolo di spese di manutenzione.
N. Con osservazioni
20/22.3.2019, l’UT di __________ chiede che la decisione su reclamo IC/IFD 2015
venga confermata. In particolare l’autorità fiscale rileva che le fatture in
questione erano già state richieste ai contribuenti nella fase di accertamento
della tassazione e non erano state fornite. Tuttavia le relative spese sono
state considerate “spese di investimento”. In particolar modo riguardavano il
cambio di destinazione da “camere da letto in
appartamenti”. Sempre l’autorità fiscale precisa: “Inoltre le fatture presentate, di cui alcune fittizie
come da verifica fiscale, non sono sufficientemente dettagliate da poter
suddividere gli interventi considerati opere d’investimento o lavori di manutenzione”.
Per il resto l’UT rimanda al contenuto della verifica fiscale del 12.12.2018.
Le osservazioni sono state trasmesse per conoscenza a __________ AG, che non ha
replicato.
Diritto
1. Per la prima volta
con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono che vengano riconosciute spese
di manutenzione per un importo di complessivi fr. 202'856.90, legati a lavori
edili svolti dall’impresa edile __________.
Come visto, RI 1 è
divenuto proprietario del mapp. __________ RFD __________, fondo sul quale
sorge l’Albergo __________. Il mappale, come indicato dallo stesso contribuente
nella dichiarazione fiscale è adibito in parte a stabile abitativo (VRI 1 vi
risiede in un appartamento), e in parte a stabile commerciale. La parte
alberghiera dell’edificio è stata data in locazione, a partire dal 1.6.2015,
alla __________ SA (società della quale RI 1 è amministratore unico, nonché
azionista unico). Il mapp. __________ RFD __________ è stato oggetto di
ristrutturazione, come testimonia pure la domanda di costruzione del 15.6.2016,
dalla quale si può leggere, nelle informazioni descrittive: “Ristrutturazione Albergo __________, nuova costruzione
senza demolizione”.
L’autorità fiscale ritiene
che non possano essere dedotte le spese richieste, ritenuto come si tratti di spese
di investimento, siccome i lavori edili svolti riguardano il cambio di
destinazione da camere d’albergo ad appartamenti. L’autorità fiscale sottolinea
poi che le fatture presentate, di cui alcune fittizie, come rilevato nel Rapporto
dell’Ispettorato fiscale, non sarebbero sufficientemente dettagliate da poter
suddividere gli interventi considerati opere d’investimento o lavori di
manutenzione.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 31 cpv. 2
LT (di identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD), il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione
e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219
s.; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, n. 161 ad art. 22
DIFD, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983, in: RTT 1983 p. 106).
2.2
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge
tributaria del 18 ottobre 1994; un’analoga normativa è prevista, per l’imposta
federale diretta, dagli articoli 32 cpv. 4 LIFD e 2 dell’Ordinanza concernente
la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta
federale diretta del 24 agosto 1992).
La deduzione complessiva (nella
versione in vigore nel periodo fiscale litigioso) ammonta:
– al 10% del
reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del
periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
– al 20%
del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del
periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
2.3
Il contribuente non può invece
avvalersi della deduzione complessiva per immobili privati utilizzati da terzi
principalmente a fini commerciali (art. 2 cpv. 3 Regolamento della legge
tributaria). In effetti, la deduzione forfettaria delle spese non deve condurre
a lungo termine a un risultato manifestamente inesatto (vedi anche Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed.,
Basilea, 2017, n. 104 e ss. segnatamente n. 109, ad art. 32 LIFD). In questo
senso, se il proprietario fa sopportare ai conduttori i costi di manutenzione,
non vi è ragione di consentirgli di beneficiare di una deduzione globale per
spese che egli stesso finisce per non doversi assumere (ASA 63 p. 736 = StE
1995.
B 25.6 n. 27; Locher,
Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea 2001, n. 63 ad art. 32 LIFD).
La questione se un immobile
dato in locazione sia principalmente utilizzato a scopi commerciali o privati
dipende unicamente dal reddito realizzato con le pigioni (BVR 2001 p. 296). In
linea con la delimitazione tra sostanza commerciale e sostanza privata (cfr.
Circolare n. 2 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 12
novembre 1992, in: ASA 61 p. 509), l’utilizzo di un immobile appartenente alla
sostanza privata sarà prevalentemente commerciale se le pigioni percepite dai
locali adibiti a tale uso superano il 50% del reddito complessivo (incluso
l’eventuale valore locativo). Per inverso, l’utilizzo sarà principalmente
privato, nella misura in cui l’immobile è utilizzato per almeno il 50% a scopo
abitativo (decisione CDT n. 80.2007.14 del 12 novembre 2007, in: RtiD I-2008 n.
3t).
2.4
Secondo gli art. 123 cpv.
1.
LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le
condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed
esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT).
Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e
trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61
p.442).
2.5
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili
dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del
contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.
4.1
in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto
concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare
(DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).
2.6
Nella Circolare 7/2019 del
novembre 2018 in ambito di “Deduzioni e sui proventi della sostanza immobiliare
privata”, applicabile a tutti i casi di tassazione ancora aperti, viene
indicato (cfr. pag. 13), che a comprova della deduzione delle spese di
manutenzione effettive il contribuente deve fornire la descrizione precisa ed
esaustiva degli interventi effettuati, degli elementi dell’immobile sostituiti
o oggetto della manutenzione.
A tal fine, il
contribuente deve produrre, oltre alla relazione tecnica, anche la seguente
documentazione:
a) la pianta di
ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano;
b) una o più
sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza
dell'edificio e quella dei singoli piani;
c) il piano delle
sistemazioni esterne;
d) foto (interno ed
esterno) dell’immobile prima e dopo gli interventi.
La documentazione deve
inoltre essere corredata dagli originali o la copia integrale delle fatture
(periodo di competenza) e menzionare anche tutti i ricavi a detrimento delle
spese di manutenzione o di investimento, quali ad esempio rimborsi assicurativi
o sussidi.
3.
3.1.
Ora, nel caso che qui ci
occupa il ricorrente si è limitato a produrre, in sede ricorsuale, unicamente
due copie di fatture relative ad acconti richiesti dall’Impresa edile __________
il 15.6.2015 ed il 4.9.2015 di rispettivamente fr. 108'000.- nonché fr. 94'856.90.
Nei descrittivi veniva indicato: “Richiesta di acconto per lavori edili 9
appartamenti __________ RI 1”, e “Richiesta di acconto per lavori edili
secondo mandato”. Entrambe le fatture risultavano sottoscritte, ed su una
si può leggere “per accettazione RI 1”. Le somme in questione sarebbero
state versate alla ditta mandataria da un conto di pertinenza del contribuente
presso la Banca __________ il 21.7.2015 ed il 24.9.2015.
Come visto, in sede di
osservazioni al ricorso, l’UT ha prontamente indicato come in sostanza queste
due fatture nulla indicassero circa i lavori svolti (in particolare circa la
possibilità di distinguere tra opere d’investimento o lavori di manutenzione). Invero
neppure a seguito della presa di posizione dell’autorità fiscale gli insorgenti
hanno presentato la documentazione atta a sostanziare le spese di manutenzione
richieste in deduzione.
3.2
3.2.1
Effettivamente, agli atti
non vi è alcuno dei documenti che il contribuente deve presentare per poter
comprovare la natura e l’entità dei lavori svolti sul proprio immobile. L’autorità
fiscale aveva trasmesso ai ricorrenti il “rendiconto di costruzione”, che
avrebbe dovuto essere debitamente compilato e ritrasmesso all’UT allegando le
fatture a comprova dei costi sostenuti. Gli insorgenti non hanno mai completato
il formulario in questione, né hanno tanto meno inviato i giustificativi dei
lavori svolti.
Negli atti trasmessi
dall’Ufficio di tassazione è reperibile una copia della “Trasmissione atti
domanda di costruzione” all’Ufficio delle domande di costruzione di Bellinzona,
dalla quale si evince che la domanda di costruzione è stata presentata il 15.6.2016
all’Ufficio tecnico di Biasca ed è stata pubblicata a partire dal 28.6.2016. Consultando
inoltre il sito internet dell’Albergo __________ (cfr. https://www__________.ch/, sito visionato il
27.3.2020) compare un annuncio del 27 gennaio 2017, secondo cui, viene avvisata
la clientela che “(…) a causa di ristrutturazione l’albergo è funzionante
solo con la prima colazione. Il ristorante e il bar rimarranno chiusi fino a
nuovo avviso”. Sembrerebbe pertanto che i lavori abbiano preso avvio
unicamente nella seconda parte del 2016, se non addirittura nel 2017. Il
contribuente in merito non spende una parola.
Nel Rapporto
dell’Ispettorato fiscale del 12.12.2018 si apprende però che, al momento
dell’ispezione del 27.11.2018, la ristrutturazione di alcune camere era ancora
in corso. In merito alla costatazione dei lavori, sempre nel documento citato,
a pag. 21 si può leggere: “Delle 25 camere a disposizione solamente 12 sono
attualmente accessibili in quanto già ristrutturate: le restanti 13 erano in
fase di ristrutturazione ma, al momento della nostra verifica, non erano ancora
state ultimate. Facciamo presente che visivamente abbiamo avuto modo di
constatare come i lavori eseguiti consistano anche nella sostituzione di
impianti elettrici e idraulici di tutto l’immobile. Inoltre, in alcune stanze
si è provveduto a modificare la composizione, andando ad aggiungere e/o
modificare i bagni. Sono stati sostituiti i pavimenti in moquette con delle
piastrelle e sono stati eseguiti gli allacciamenti per l’installazione di
condizionatori. (…)”. Sempre l’Ispettorato, indicava che l’immobile, al
momento dell’ispezione era ancora un “cantiere”.
3.2.2
Appare quantomeno insolito
che il contribuente abbia proceduto a sottoscrivere una fattura, inerente
peraltro un acconto di una cifra importante, il 15.6.2015, quando cioè non era neppure
ancora proprietario del mapp. __________ RFD __________.
Il ricorrente non ha neppure
fornito copia del contratto di appalto. È singolare che un committente versi
degli anticipi così cospicui, senza che abbia precedentemente sottoscritto un
contratto di appalto e prima ancora di aver presentato la necessaria domanda di
costruzione (vista la natura degli interventi asseritamente programmati), che è
stata inoltrata ad un anno di distanza e che prevede un iter procedurale ben
definito, che conduce – se tutte le condizioni sono adempiute - al rilascio
della licenza edilizia, concessa dal Municipio, previo avviso del Dipartimento
del territorio (art. 3 LE).
3.3
3.3.1
Ora, in merito
all’attendibilità delle fatture inerenti le società che avrebbero operato al
mapp. __________ RFD __________, è lo stesso ricorrente a fornire
un’indicazione che deve essere valutata in maniera attenta. In particolare nel
rapporto dell’Ispettorato fiscale, a pag. 5, si può leggere:
“Approfondendo il
discorso è emerso che l’azionista non aveva i mezzi propri per finanziare
l’acquisto che a suo tempo era stato curato dall’Immobiliare __________ SA di __________.
A detta del signor __________, l’immobiliare in questione avrebbe avuto dei
“buoni rapporti” con il direttore della Banca __________ (poi arrestato per
questioni legate al fallimento della ben nota società __________”). Al signor __________
sarebbe quindi stato suggerito di prendere in prestito i mezzi necessari per
l’acquisto della particella di __________ dalla __________ di __________, la
quale ha effettivamente stanziato circa Fr. 600'000 al signor RI 1 poi
parzialmente restituiti dallo stesso alla società __________. La revoca del
credito di costruzione da parte della Banca __________ nasce proprio da questa
concessione. Infatti, da quanto spiegato dal signor RI 1, le restituzioni del
prestito __________ SA sarebbero state eseguite attraverso richieste di acconti
“particolari” nei quali si fa riferimento ad un contratto, senza specificare
che è quello relativo al prestito concesso in precedenza e non una prestazione,
da parte della stessa a carico del signor __________ che sarebbero state
onorate attraverso il credito di costruzione. Questo modo di agire ha fatto
quindi sì che il finanziamento dell’immobile di __________ sia avvenuto senza
messa a disposizione di mezzi propri da parte del signor __________, aspetto
che la banca ha qualificato quale “truffa” e che, di fatto, giustificherebbe la
revoca del credito di costruzione”.
3.3.2
Dall’estratto bancario
dell’Istituto di credito __________, trasmesso dallo stesso ricorrente, si può
notare che già nel 2015 il contribuente aveva corrisposto alla __________ SA il
23.7.2015
fr. 97'200.- ed il 21.9.2015 fr. 208'000.-. Le date di pagamento di
tali importi corrispondono (con la differenza di qualche giorno) ai versamenti
operati a favore dell’Impresa Edile __________.
Visto quanto affermato dal
contribuente e alla luce del fatto che, quando sono avvenuti i versamenti
litigiosi, la domanda di costruzione neppure era stata presentata, ci si può quindi
legittimamente chiedere se anche tali versamenti non costituiscano rimborsi
parziali dei crediti concessi – da utilizzare quali mezzi propri nei confronti
della banca - per finanziare l’acquisto del mapp. __________ RFD __________. Ciò
spiegherebbe anche il fatto che la prima richiesta di acconto emessa
dall’Impresa __________ sia del 15.6.2015 (ossia prima ancora che RI 1
divenisse formalmente proprietario dell’immobile). La stessa data figura d’altronde
nella fattura del 15.9.2015 della __________ SA nella quale viene indicato,
come causale della richiesta d’acconto: “La prego di voler procedere al
pagamento come da contratto del 15 giugno 2015, (…). Come da contratto SECONDA
PARTE”.
In merito all’esistenza di
fatture non fedefacenti, sollevata anche nelle osservazioni dell’UT, gli
insorgenti non hanno replicato.
3.4
3.4.1
Sia come sia, anche
volendo ritenere l’ipotesi che l’impresa edile __________ abbia effettivamente
svolto dei lavori sul mapp. __________ RFD __________, gli stessi non sono
stati né comprovati né documentati. Appare pertanto manifesto come nel caso di
specie i contribuenti abbiano disatteso l’onere della prova che incombeva loro
in merito alla documentazione dei lavori di manutenzione svolti al mapp. __________
RFD __________.
A ciò si aggiunge un altro
punto sul quale i ricorrenti non hanno apportato alcun chiarimento, cioè il
fatto che parte dei lavori di rinnovo siano stati finanziati direttamente dalla
__________ SA, quale locataria dell’immobile e gerente dell’albergo. In effetti,
a pagina 20 della verifica fiscale del 12.12.2018 sono state esaminate le voci
contabilizzate quali spese della società per il rinnovo dell’albergo. L’esame
dei costi è stato effettuato per poter suddividere le spese fra il proprietario
dell’edificio e la società che gestisce l’albergo. Da questa analisi l’Ispettorato
fiscale ha poi stabilito quale porzione delle spese potesse essere posta a
carico della __________ SA, siccome ritenute “necessarie per mantenere lo
standard dell’albergo”. Ora tenuto conto anche di questa ulteriore “problematica”,
spettava sicuramente al ricorrente, che chiede la deduzione dei costi di
manutenzione, stabilire quali tra questi fosse effettivamente a suo carico,
oltre evidentemente a documentarli in maniera esaustiva. Nessuna indicazione è
invece stata fornita dai contribuenti.
3.4.2
Dalla domanda di
costruzione agli atti risulta infine che i lavori di ristrutturazione avevano
come oggetto una “nuova costruzione senza demolizione”. Se è vero che, nella
verifica dell’Ispettorato fiscale, si è potuto accertare che non sono stati
costruiti gli appartamenti come inizialmente previsto, è tuttavia emerso che le
camere d’albergo visionate avrebbero subito modifiche non di poco conto:
modifica della composizione, con l’aggiunta o il cambiamento dei bagni. Ora, se
anche i ricorrenti si fossero accollati dei costi per il rinnovo dello stabile,
spettava loro dimostrare e comprovare che i lavori svolti fossero
effettivamente dei lavori di manutenzione e non delle spese di miglioria non
deducibili. Si ricorda infatti che sono considerate spese di manutenzione
quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile ne preservano lo stato, ne
conservano l’uso e ne mantengono la redditività, non invece quelle che ne
costituiscono una miglioria (art. 33 lett. d LT). La Circolare della
Divisione delle contribuzioni 7/2019 del novembre 2018, che concerne le “Deduzioni
e sui proventi della sostanza immobiliare privata” ricorda che la distinzione
tra le spese di miglioria (non deducibili) e le spese di manutenzione
(deducibili) non è sempre facile da attuare. Fra gli interventi di miglioria
totale o parziale nella Circolare vengono ad esempio menzionati (pag. 7), le
trasformazioni interne quali cambiamenti della pianta o dei volumi di un
edificio, ovvero modifica della logica interna dei locali (per es.
l’abbattimento di porte o pareti interne per creare locali più grandi, e
viceversa, la costruzione di pareti divisorie per creare nuovi locali, così
come lo spostamento di muri e porte); la demolizione e ricostruzione di singole
parti dell’edificio (anche se sono mantenuti i volumi e le dimensioni del
manufatto preesistente); la sostituzione di finiture con materiali più pregiati
e costosi.
Ora, non avendo fornito
alcuna indicazione in merito ai lavori effettuati, neppure si può sapere se quelli
eventualmente sostenuti non sarebbero da considerare dei costi di miglioria non
deducibili.
3.4.3
Per tutti i motivi sopra
esposti le spese di manutenzione relative alle fatture emesse dall’Impresa
Edile __________ non possono essere riconosciute in deduzione.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti
soccombenti
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.-
per un totale di fr. 1’200.-
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il present Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: