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Decisione

80.2020.122

Calcolo dell’imposta: aliquota, genitori tassati separatamente, comunione domestica con il figlio, appartamento separato nella stessa casa dove il figlio è domiciliato con la madre

17 dicembre 2020Italiano13 min

agosto 2018, l’UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2017, commisurando il reddito imponibile per

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e la moglie __________

hanno sottoscritto il 17 novembre 2010 una convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio. Premesso che vivevano separati di fatto dal 1° ottobre

2007 e che la moglie era rimasta nella casa famigliare a __________ con i

quattro figli, mentre il marito occupava “un appartamento separato nella stessa

abitazione”, dal 2010, il marito si è impegnato a versare alla moglie un

importo mensile di fr. 3'100 fino al termine degli studi superiori del figlio

minore __________. I figli sarebbero stati “domiciliati presso la madre”,

mentre l’autorità parentale sui figli minorenni sarebbe stata esercitata

congiuntamente. Il padre avrebbe inoltre contribuito al mantenimento dei figli,

fino alla conclusione degli studi, mediante un contributo di fr. 700.– per

ciascuno. Il divorzio è stato pronunciato il 28 marzo 2011.

B. In data 30 marzo 2018

RI 1 inoltrava la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2017 e nelle note

informava l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) che il

30 luglio 2017 era terminato l’obbligo degli alimenti nei confronti della ex

moglie in quanto il figlio minore aveva terminato l’apprendistato. Proseguiva

affermando che provvedeva tuttora al mantenimento delle due figlie __________ e

__________ agli studi e richiedeva di conseguenza, oltre a tutte le deduzioni

di legge, l’applicazione dell’aliquota privilegiata.

In data 12 luglio

2018 l’RS 1 (UT) si rivolgeva al contribuente, invitandolo a trasmettere entro

il 30 luglio 2018 diversa documentazione ed in particolare la comprova dei

pagamenti effettuati a favore delle figlie __________ e __________ ed a favore

della ex-moglie.

Il contribuente

rispondeva con scritto del 7 agosto 2020, producendo copiosa documentazione.

C. Con decisione del 22

agosto 2018, l’UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2017, commisurando il reddito imponibile per

l’IC in fr. 141'900.– (fr.143'900.– reddito determinante per l’aliquota),

mentre per l’IFD in fr. 190'600.- (medesimo importo determinante per

l’aliquota). L’autorità fiscale aveva in particolar modo riconosciuto deduzioni

per figli a carico nella misura di fr. 33'300.– (fr. 13'000.– per l’IFD) e per

figli agli studi nella misura di fr. 26'800.– (solo per l’IC), mentre per il

calcolo dell’imposta aveva applicato l’aliquota per “altri contribuenti”.

D. Il contribuente

impugnava la summenzionata decisione con reclamo del 17 settembre 2018,

lamentando che l’autorità fiscale non aveva applicato l’aliquota privilegiata,

come richiesto, bensì quella “altri contribuenti”. A suo avviso, i requisiti

previsti dalla legge erano adempiuti, rientrando egli fra “i contribuenti

divorziati che vivono in comunione domestica con figli agli studi al cui

sostentamento provvedono”.

In data 18 maggio 2020

l’UT si rivolgeva nuovamente al contribuente invitandolo a trasmettere la

seguente documentazione: attestati di frequenza degli istituti scolastici

frequentati al 31.12 2017; dichiarazione della cancelleria comunale indicante

il cambio di domicilio delle figlie maggiorenni __________ e __________ e

dichiarazione dell’altro genitore circa il nuovo assetto famigliare in deroga

alla convenzione divorzile; comprova dei versamenti per prestazioni di

mantenimento alle figlie __________ e __________ per il periodo fiscale 2017.

Con email del 2 giugno

2020, il reclamante produceva uno scritto della ex moglie __________, che

confermava che, “come da convenzione di divorzio, l’obbligo di versamento

degli alimenti per [lei era] cessato con il termine dell’apprendistato del [loro]

figlio minore __________”. Il contribuente precisava di continuare a pagare

per gli studi delle figlie maggiorenni __________ (1993) e __________ (1996).

Con decisione del 1°

luglio 2020, l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

“(…) preso… atto che il

contribuente ha un permesso di soggiorno settimanale nel comune di __________

per ragioni professionali, considerato il fatto che non è stata mutata la

modalità di pagamento di prestazioni di mantenimento per le figlie e che dalla

dichiarazione dell’ex coniuge non è fatto alcun cenno della modifica di

domicilio, che non sono stati presentate dichiarazioni dell’autorità comunale

del cambio di domicilio delle figlie si procede ed evasione riconfermando

l’aliquota per altri contribuenti sia per l’imposta cantonale che per imposta

federale diretta.”

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

il riconoscimento dell’aliquota per famiglia monoparentale e genitori. Per

quanto attiene al permesso di soggiorno settimanale a __________, sostiene di

rientrare ancora oggi ogni fine settimana al proprio domicilio di __________. In

relazione al fatto che non sarebbe mutata la modalità di pagamento di

prestazioni di mantenimento delle figlie, afferma di non comprendere “cosa

avrebbe dovuto mutare”, in quanto nel 2017 e negli anni precedenti egli pagava

direttamente l’affitto delle camere presso le università delle figlie ed

inoltre eseguiva un versamento sui conti personali per le altre spese.

Allega

al ricorso una dichiarazione della ex moglie, che, in relazione alla propria

tassazione 2017, comunica di non opporsi ad un’eventuale revisione della

stessa, con l’applicazione a suo sfavore dell’aliquota per altri contribuenti

invece di quella per coniugi.

F. Nelle sue

osservazioni del 5 ottobre 2020, l’UT chiede di confermare la decisione

impugnata. Precisa che la concessione dell’aliquota coniugati è concessa al

genitore che ha l’autorità parentale e vive in comunione domestica con il

figlio. Per contro il genitore che paga gli alimenti (o il sostentamento per il

figlio) può dedurre il contributo alimentare in caso di figli minorenni o la

deduzione sociale per figli a carico e figli agli studi in caso di figli

maggiorenni. Richiama inoltre un passaggio della circolare 18/2020 della

Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”), secondo cui “se

il figlio agli studi dispone formalmente di un proprio domicilio (quindi non

vive con nessuno dei genitori), l’aliquota agevolata non è attribuita a nessuno

dei genitori, quand’anche uno di loro o entrambi, provvedano al mantenimento

del figlio.” Nel caso in esame, il contribuente risulta avere il domicilio

principale nella stessa abitazione della ex moglie e dei figli, e un domicilio

secondario a Lugano. Non avendo informazioni contrarie si può ritenere immutata

la situazione delle figlie __________ e __________ che abitavano nella parte

della casa utilizzata dalla madre e avevano un domicilio secondario fuori

cantone dovuto agli studi. A tal proposito, al fine di aver diritto

all’aliquota coniugati, le figlie del contribuente avrebbero dovuto trasferirsi

nell’appartamento del padre.

Diritto

1. 1.1.

Per il calcolo

dell’imposta federale diretta, l’art. 36 cpv. 2bis LIFD prevede che

il capoverso 2 (che concerne l’aliquota per i coniugi viventi in comunione

domestica) si applichi per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica,

nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e

celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui

sostentamento provvedono in modo essenziale.

Il Tribunale federale ha

precisato che, per ragioni di parità di trattamento, un medesimo alleggerimento

non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le

coppie sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per

coniugi, detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati

o divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi

redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4).

1.2.

Secondo la Circolare n. 30

dell’AFC del 21.10.2010 (Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la

legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]), la tariffa per i genitori

viene concessa anche ai contribuenti che vivono in comunione domestica con

figli maggiorenni in formazione. Anche in questo caso la persona che si avvale

della tariffa per i genitori deve provvedere in modo essenziale al

sostentamento del figlio. Analogamente alla deduzione per i figli, la tariffa

per i genitori viene dunque concessa solo se il figlio maggiorenne in formazione

dipende effettivamente dagli alimenti dei genitori nel momento determinante (circolare

citata, capitolo 13.4.3).

Per il caso dei genitori

separati con figlio maggiorenne in formazione, la circolare dell’AFC prevede

che la tariffa per i genitori venga accordata al genitore che vive in comunione

domestica con il figlio. Si presume che questo genitore provveda in modo

prevalente al sostentamento effettivo o finanziario del figlio, anche se

l’altro genitore versa gli alimenti al figlio conformemente all’articolo 24

lettera e LIFD. Questo genitore viene tassato secondo la tariffa di

base, d’altro canto può far valere la deduzione per i figli di cui all’articolo

35 capoverso 1 lettera a LIFD (circolare citata, capitolo 13.4.3).

Anche la dottrina ritiene

che sia giustificato presumere che il genitore che vive in comunione domestica

con il figlio sia quello che provvede in modo essenziale al suo sostentamento,

mentre al genitore che versa il contributo di mantenimento si applica

l’aliquota per contribuenti non coniugati. D’altronde, poiché quest’ultimo non

vive insieme al figlio, non è adempiuto il requisito dell’esistenza di una

“comunione domestica”, previsto dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD (Jaques, Les frais liés à l’entretien de

l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès

2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 252; Jaques,

Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 38 ad art. 36

LIFD, p. 835 s.; Locher, Kommentar

zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 20 ad art. 36 LIFD, Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 52 e n. 66 ad art.

36 LIFD, p. 736 e p. 739; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.147 del

22.10.2014 consid. 2).

1.3.

Nella fattispecie, il

ricorrente postula l’applicazione dell’aliquota per i genitori, ritenendo di

adempiere tutti i requisiti ai fini dell’attribuzione di quest’ultima. In

particolare, sottolinea che tutt’ora provvede al mantenimento dei figli agli

studi e di essere domiciliato con i figli in via __________ a __________. Il

domicilio secondario a Lugano, cui ha fatto riferimento l’autorità fiscale

nella decisione impugnata, sarebbe utilizzato esclusivamente per il soggiorno

settimanale, in quanto ogni fine settimana rientrerebbe a __________. Come già

detto in precedenza, per quanto attiene al cambio di domicilio delle figlie, l’insorgente

sostiene di aver “già avuto modo di esprimersi”. Non comprende però

l’affermazione dell’UT in merito al mutamento della modalità di pagamento di

prestazioni di mantenimento delle figlie.

1.4.

Va

ricordato al ricorrente che le conseguenze del divorzio sono state disciplinate

mediante una convenzione, sottoscritta da lui e dalla ex moglie nel 2010. Dalla

stessa si evince che, fin dal 1° ottobre 2007, la moglie era “rimasta nella

casa famigliare con i quattro figli a __________, mentre RI 1 usufruiva di un appartamento

separato nella stessa abitazione”. In seguito al divorzio, inoltre, i figli

sarebbero stati “domiciliati presso la madre”, sebbene l’autorità

parentale sui figli minorenni fosse esercitata congiuntamente. Il padre avrebbe

inoltre contribuito al mantenimento dei figli, fino alla conclusione degli

studi, mediante un contributo di fr. 700.– per ciascuno.

In

queste circostanze, l’insorgente non può pretendere che, nel periodo fiscale

litigioso, vivesse “in comunione domestica” con i figli. Sebbene egli stesso

usufruisse di “un appartamento separato nella stessa abitazione”, la

stessa formulazione della convenzione lascia intendere, come del resto è

consueto in caso di divorzio, che gli ex coniugi non costituissero più una

comunione domestica. Di conseguenza, se i figli erano “domiciliati presso la

madre”, la comunione domestica sussisteva fra madre e figli e non fra padre

e figli.

Se

vi fosse stata una comunione domestica fra padre e figlie agli studi, del

resto, non sarebbe stato necessario prevedere il versamento di un contributo di

mantenimento.

Si

giustifica pertanto la conclusione che, nel periodo fiscale in discussione, il

ricorrente provvedesse sì al mantenimento delle figlie maggiorenni agli studi,

mediante un contributo mensile, ma che non vivesse in comunione domestica con

loro.

1.5.

Non

è decisivo, in questo contesto, il fatto che dal 2016 il contribuente soggiorni

in un comune diverso da quello del suo domicilio. Per le ragioni già esposte,

infatti, si deve ammettere che egli vivesse da solo, anche se l’appartamento di

cui disponeva era all’interno della stessa casa in cui abitavano la ex moglie e

i figli.

La

circostanza indicata dall’autorità fiscale avvalora comunque la tesi della vita

separata del ricorrente. Egli stesso ammette infatti di essersi “permesso un

appartamento per il soggiorno settimanale”, più vicino al suo luogo di

lavoro.

1.6.

Nessun

influsso sulle modalità di calcolo dell’imposta può avere infine la lettera,

allegata al ricorso, con cui la ex moglie del ricorrente si dice disposta ad

accettare una revisione della propria tassazione, calcolando la sua imposta con

l’aliquota per “altri contribuenti” anziché con quella per coniugati.

Infatti, in nessun caso,

convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di

imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto

valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non

sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le

proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993 n. 29t

e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p. 17)

1.7.

La decisione dell’autorità

fiscale, che ha calcolato l’IFD dell’insorgente, applicando l’aliquota per altri

contribuenti, si rivela pertanto legittima.

Considerandi

2.

2.1.

Per il calcolo

dell’imposta cantonale, l’art. 35 cpv. 2 LT prevede l’applicazione

dell’aliquota per coniugi ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai

contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e

celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento

provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale.

2.2

Diversamente

dalla LIFD, la LT non prevede un’aliquota specifica per i genitori. L’art. 35

cpv. 2 LT estende tuttavia l’applicazione dell’aliquota per coniugi anche ai contribuenti

vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono

in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone

bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

La definizione del campo

di applicazione dell’aliquota più favorevole segue dunque gli stessi criteri di

quelli previsti dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD. Anche in questo caso,

per i genitori separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, l’applicazione

dell’aliquota privilegiata presuppone che il genitore viva in comunione

domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al

28.mo anno di età al cui sostentamento provvede.

Ne consegue che si

giustifica una soluzione uguale a quella adottata in materia di IFD (v. anche

la circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della

famiglia, in particolare Allegato 02).

2.3

Anche ai fini del calcolo

dell’imposta cantonale sul reddito, pertanto, l’aliquota privilegiata per

coniugati è applicata solo nel calcolo dell’imposta della ex moglie del

ricorrente. L’imposta di quest’ultimo invece deve essere calcolata con

l’aliquota per altri contribuenti.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 2'500.-

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: