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Decisione

80.2020.149

Imposta sugli utili immobiliari: debitore, non l’acquirente, sebbene si sia assunto il pagamento dell’imposta

12 ottobre 2020Italiano6 min

semplice composta da __________, __________, __________, __________ e __________,

Source ti.ch

Fatti

- con atto pubblico del 5

dicembre 2016, iscritto a Registro fondiario il 4 luglio 2017, la società

semplice composta da __________, __________, __________, __________ e __________,

da una parte, e RI 1 e __________, dall’altra parte, hanno stipulato un

contratto di permuta con costituzione di servitù prediale, in virtù del quale

le parti hanno permutato fra loro i mapp. n. __________ e __________ RFD di __________

e al mapp. n. __________ è stato concesso un diritto di passo pedonale e

carrabile lungo la costruenda strada sita sui mapp. __________ e __________ RFD

di __________;

- con decisione del 27

novembre 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1 e a __________ la tassazione

dell’imposta sugli utili immobiliari relativa all’alienazione del mapp. n. __________

RFD, commisurando l’utile imponibile in fr. 22'424.– e l’imposta in fr. 896.95,

da dividere per metà fra gli alienanti;

- in seguito al reclamo dei

contribuenti, con decisione del 26 agosto 2020, l’autorità di tassazione ha

intrapreso una reformatio in peius, aumentando l’utile imponibile a fr.

28'524.– e l’imposta a fr. 1’140.95, da dividere fra gli alienanti;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver conseguito un utile

immobiliare, non avendo tratto “dall’operazione alcun beneficio economico”, e

rileva che le eventuali imposte sugli utili immobiliari sono state prese a

carico della controparte, con il contratto di permuta;

- nelle sue osservazioni del

30 settembre 2020, l’Ufficio di tassazione propone un’ulteriore reformatio

in peius della tassazione, alla luce del fatto che l’acquirente si è

assunta il pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari, con la conseguenza

che l’utile imponibile dovrebbe ascendere a fr. 29'712.–;

- in data 5 ottobre 2020 la

Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni

per prendere posizione sulla prospettata modifica della tassazione a suo

sfavore;

- con scritto del 9 ottobre

2020, l’insorgente ha dichiarato di ritirare il ricorso “limitatamente al

concetto dell’imposizione della permuta e al valore attribuito alla tassazione,

stabilito con decisioni del 26.08.2020”, mentre lo mantiene “per quanto

attiene all’imposizione della tassazione, che va posta a carico degli attuali

proprietari del mappale __________ in conformità al punto 11 dell’Atto di

permuta”.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- come appena ricordato,

alla luce delle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, che prospettavano una

modifica della decisione impugnata a suo svantaggio, il ricorrente ha

Considerandi

dichiarato di ritirare il ricorso in merito al “valore attribuito alla

tassazione”, sottolineando tuttavia di mantenerlo con riferimento a quanto

previsto dal punto 11 dell’atto di permuta, che concerne l’assunzione

dell’imposta sugli utili immobiliare da parte degli acquirenti;

- proprio la clausola contrattuale

indicata, con la quale l’altra parte contraente si è assunta l’onere di pagare

l’eventuale imposta sugli utili immobiliari, ha indotto l’autorità di

tassazione a proporre la reformatio in peius della decisione impugnata;

- per l’art. 131 cpv. 1 LT,

infatti, il valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile o

dalla contrattazione e vi rientrano tutte le prestazioni effettuate

dall’acquirente nei confronti dell’alienante, purché siano in relazione causale

con l’alienazione e debbano pertanto essere qualificate come controprestazioni

per il trasferimento di immobili o diritti ad essi relativi;

- entrano in considerazione,

in questo contesto, anche prestazioni di cose, quali fondi (è il caso della

permuta), cartevalori, crediti, prestazioni accessorie, la concessione di

diritti d’uso all’alienante, l’assunzione di obblighi dell’alienante, la

remissione di debiti a favore dell’alienante, ecc. (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari,

Lugano 1996, p. 209 e dottrina citata);

- anche l’imposta sugli

utili immobiliari assunta dall’acquirente costituisce una prestazione

accessoria che deve essere aggiunta al prezzo di vendita dell’immobile (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 221 s.);

- ne consegue che

l’assunzione dell’imposta da parte degli acquirenti giustificherebbe l’aumento

dell’utile immobiliare a fr. 29'712.–, come calcolato dall’autorità di

tassazione;

- ora, se il ricorrente ha

ritirato il ricorso anche in merito al valore “attribuito alla tassazione”,

si deve ritenere che abbia voluto evitare la reformatio in peius, che

sarebbe dipesa dall’aumento del valore di alienazione determinato dalla

considerazione dell’imposta sugli utili immobiliari;

- la precisazione secondo

cui il ricorso è mantenuto “per quanto attiene all’imposizione della

tassazione, che va posta a carico degli attuali proprietari del mappale __________

in conformità al punto 11 dell’Atto di permuta” può allora essere intesa solo

nel senso che il ricorrente pretenderebbe che il debito fiscale fosse posto a carico

della parte acquirente;

- a questo proposito,

tuttavia, va ricordato che in nessun caso convenzioni di diritto privato

possono incidere sui rapporti giuridici di imposta;

- un eventuale accordo sul

pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti diretti fra i

singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità

fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio

ex lege” (cfr. Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p.

17; inoltre la sentenza CDT n. 80.2017.104 del 21.6.2017 consid. 1.3.4);

- ne consegue che

l’assunzione dell’imposta sugli utili immobiliari da parte dell’acquirente non

fa assurgere quest’ultimo a contribuente, giacché debitore dell’imposta per

legge è l’alienante (cfr. p. es. Zuppinger,

Grundstückgewinn- und Vermögenssteuer, in ASA 61 p. 321);

- ne consegue che, anche

ammettendo che il contribuente possa ritirare il ricorso solo limitatamente al

calcolo dell’imposta, ma non anche in merito alla determinazione del suo

debitore, lo stesso dovrebbe essere respinto;

- il ricorso è pertanto

respinto, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui non è privo d’oggetto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente nella misura di un terzo (fr. 200.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: