80.2020.149
Imposta sugli utili immobiliari: debitore, non l’acquirente, sebbene si sia assunto il pagamento dell’imposta
12 ottobre 2020Italiano6 min
semplice composta da __________, __________, __________, __________ e __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.149
Lugano
12 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 settembre 2020 contro la decisione del 26 agosto 2020 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
- con atto pubblico del 5
dicembre 2016, iscritto a Registro fondiario il 4 luglio 2017, la società
semplice composta da __________, __________, __________, __________ e __________,
da una parte, e RI 1 e __________, dall’altra parte, hanno stipulato un
contratto di permuta con costituzione di servitù prediale, in virtù del quale
le parti hanno permutato fra loro i mapp. n. __________ e __________ RFD di __________
e al mapp. n. __________ è stato concesso un diritto di passo pedonale e
carrabile lungo la costruenda strada sita sui mapp. __________ e __________ RFD
di __________;
- con decisione del 27
novembre 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1 e a __________ la tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari relativa all’alienazione del mapp. n. __________
RFD, commisurando l’utile imponibile in fr. 22'424.– e l’imposta in fr. 896.95,
da dividere per metà fra gli alienanti;
- in seguito al reclamo dei
contribuenti, con decisione del 26 agosto 2020, l’autorità di tassazione ha
intrapreso una reformatio in peius, aumentando l’utile imponibile a fr.
28'524.– e l’imposta a fr. 1’140.95, da dividere fra gli alienanti;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver conseguito un utile
immobiliare, non avendo tratto “dall’operazione alcun beneficio economico”, e
rileva che le eventuali imposte sugli utili immobiliari sono state prese a
carico della controparte, con il contratto di permuta;
- nelle sue osservazioni del
30 settembre 2020, l’Ufficio di tassazione propone un’ulteriore reformatio
in peius della tassazione, alla luce del fatto che l’acquirente si è
assunta il pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari, con la conseguenza
che l’utile imponibile dovrebbe ascendere a fr. 29'712.–;
- in data 5 ottobre 2020 la
Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni
per prendere posizione sulla prospettata modifica della tassazione a suo
sfavore;
- con scritto del 9 ottobre
2020, l’insorgente ha dichiarato di ritirare il ricorso “limitatamente al
concetto dell’imposizione della permuta e al valore attribuito alla tassazione,
stabilito con decisioni del 26.08.2020”, mentre lo mantiene “per quanto
attiene all’imposizione della tassazione, che va posta a carico degli attuali
proprietari del mappale __________ in conformità al punto 11 dell’Atto di
permuta”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- come appena ricordato,
alla luce delle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, che prospettavano una
modifica della decisione impugnata a suo svantaggio, il ricorrente ha
Considerandi
dichiarato di ritirare il ricorso in merito al “valore attribuito alla
tassazione”, sottolineando tuttavia di mantenerlo con riferimento a quanto
previsto dal punto 11 dell’atto di permuta, che concerne l’assunzione
dell’imposta sugli utili immobiliare da parte degli acquirenti;
- proprio la clausola contrattuale
indicata, con la quale l’altra parte contraente si è assunta l’onere di pagare
l’eventuale imposta sugli utili immobiliari, ha indotto l’autorità di
tassazione a proporre la reformatio in peius della decisione impugnata;
- per l’art. 131 cpv. 1 LT,
infatti, il valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile o
dalla contrattazione e vi rientrano tutte le prestazioni effettuate
dall’acquirente nei confronti dell’alienante, purché siano in relazione causale
con l’alienazione e debbano pertanto essere qualificate come controprestazioni
per il trasferimento di immobili o diritti ad essi relativi;
- entrano in considerazione,
in questo contesto, anche prestazioni di cose, quali fondi (è il caso della
permuta), cartevalori, crediti, prestazioni accessorie, la concessione di
diritti d’uso all’alienante, l’assunzione di obblighi dell’alienante, la
remissione di debiti a favore dell’alienante, ecc. (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari,
Lugano 1996, p. 209 e dottrina citata);
- anche l’imposta sugli
utili immobiliari assunta dall’acquirente costituisce una prestazione
accessoria che deve essere aggiunta al prezzo di vendita dell’immobile (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 221 s.);
- ne consegue che
l’assunzione dell’imposta da parte degli acquirenti giustificherebbe l’aumento
dell’utile immobiliare a fr. 29'712.–, come calcolato dall’autorità di
tassazione;
- ora, se il ricorrente ha
ritirato il ricorso anche in merito al valore “attribuito alla tassazione”,
si deve ritenere che abbia voluto evitare la reformatio in peius, che
sarebbe dipesa dall’aumento del valore di alienazione determinato dalla
considerazione dell’imposta sugli utili immobiliari;
- la precisazione secondo
cui il ricorso è mantenuto “per quanto attiene all’imposizione della
tassazione, che va posta a carico degli attuali proprietari del mappale __________
in conformità al punto 11 dell’Atto di permuta” può allora essere intesa solo
nel senso che il ricorrente pretenderebbe che il debito fiscale fosse posto a carico
della parte acquirente;
- a questo proposito,
tuttavia, va ricordato che in nessun caso convenzioni di diritto privato
possono incidere sui rapporti giuridici di imposta;
- un eventuale accordo sul
pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti diretti fra i
singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità
fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio
ex lege” (cfr. Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p.
17; inoltre la sentenza CDT n. 80.2017.104 del 21.6.2017 consid. 1.3.4);
- ne consegue che
l’assunzione dell’imposta sugli utili immobiliari da parte dell’acquirente non
fa assurgere quest’ultimo a contribuente, giacché debitore dell’imposta per
legge è l’alienante (cfr. p. es. Zuppinger,
Grundstückgewinn- und Vermögenssteuer, in ASA 61 p. 321);
- ne consegue che, anche
ammettendo che il contribuente possa ritirare il ricorso solo limitatamente al
calcolo dell’imposta, ma non anche in merito alla determinazione del suo
debitore, lo stesso dovrebbe essere respinto;
- il ricorso è pertanto
respinto, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui non è privo d’oggetto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di un terzo (fr. 200.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: