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Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

BBl 2017 1063 · Foglio federale

Del 27 giu 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2017-1063/it/legge-federale-sul-numero-d-identificazione-delle-imprese-lidi

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (AS 2017 5155)

Oggetto parlamentare: Legge sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) (16.082)

FF 2017 3625

Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI)

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20161, ordina:

I La legge federale del 18 giugno 20102 sul numero d’identificazione delle imprese è modificata come segue:

Art. 2 lett. d La presente legge disciplina: d. l’attribuzione del numero d’identificazione internazionale unico «Legal Entity Identifier» (LEI) su richiesta dell’unità IDI.

Art. 3 cpv. 1 lett. g

1 Ai sensi della presente legge s’intende per:

g. LEI: numero unico non significante secondo le raccomandazioni del «Global Legal Entity Identifier System» (GLEIS) che identifica un’unità IDI e le unità da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.

Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 5 2 Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI):

Numero d’identificazione delle imprese. LF FF 2017

a. caratteristiche di base: 5. LEI associato all’unità IDI e status dell’iscrizione nel registro della fondazione «Global Legal Entity Identifier Foundation» (registro GLEIF);

Titolo prima dell’art. 10a Sezione 2a: LEI

Art. 10a Attribuzione del LEI 1 L’UST attribuisce un LEI a ogni unità IDI che ne faccia richiesta.

2 Le unità IDI che gestiscono unità quali fondi o filiali possono richiedere un LEI

per ognuna di queste unità.

Art. 10b Comunicazione dei dati LEI L’UST comunica alla GLEIF i dati necessari per l’iscrizione nel registro GLEIF.

Art. 10c Costi 1 L’attribuzione e il rinnovo del LEI sono soggetti a pagamento.

2 L’UST fornisce i propri servizi sulla base di una contabilità analitica; gli importi fatturati devono consentire di coprire i costi. 3 L’UST pubblica le tariffe.

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 20173 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

3 FF 2017 3625