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Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

BBl 2017 1070 · Foglio federale

Del 27 giu 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2017-1070/it/legge-federale-sull-ingegneria-genetica-nel-settore-non-umano-legge-sull-ingegneria-genetica-lig

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (AS 2017 6667)

Oggetto parlamentare: Legge sull'ingegneria genetica. Modifica (16.056)

FF 2017 3679

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG)

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20161, decreta:

I La legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica è modificata come segue:

Ingresso, primo comma visti gli articoli 74 capoverso 1, 104 capoversi 2 e 3 lettera b, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della Costituzione federale3;

Art. 24a Monitoraggio ambientale 1 La Confederazione provvede all’istituzione e alla gestione di un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare la diffusione indesiderata di organismi geneticamente modificati e di stabilire tempestivamente le possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla diversità biologica derivanti da organismi geneticamente modificati e dal relativo materiale genetico transgenico. 2 I Cantoni comunicano alla Confederazione le informazioni e i dati disponibili che rivestono importanza ai fini del monitoraggio ambientale.

L sull’ingegneria genetica FF 2017

Capitolo 6: Disposizioni penali e misure amministrative

Art. 35, rubrica Disposizioni penali

Art. 35a Misure amministrative In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: a. divieto di svolgere attività; b. revoca di autorizzazioni; c. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione; d. sequestro; e. confisca e distruzione; f. addossamento di un importo pari al massimo a 10 000 franchi o al ricavo lordo dei prodotti immessi illegalmente in commercio.

Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati Fino al 31 dicembre 2021 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati.

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 20174 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

4 FF 2017 3679