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Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

BBl 2017 1071 · Foglio federale

Del 27 giu 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2017-1071/it/decreto-federale-che-approva-la-convenzione-del-consiglio-d-europa-sulla-prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica

Consultato il 12 set 2026

  1. Documenti
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  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (AS 2018 1117)

Oggetto parlamentare: Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (Convenzione di Istanbul). Approvazione (16.081)

FF 2017 3681

Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20162, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 20113 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione) è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3 Fondandosi sull’articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, all’atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve: a. riserva in merito all’articolo 44 paragrafo 1 lettera e: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 44 paragrafo 1 lettera e; b. riserva in merito all’articolo 44 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 44 paragrafo 3 per quanto riguarda fattispecie di violenza sessuale contro adulti (art. 36 della

Approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e FF 2017 la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. DF

Convenzione) nonché di aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione); c. riserva in merito all’articolo 55 paragrafo 1: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze l’articolo 55 paragrafo 1 per quanto riguarda forme lievi di violenza fisica (art. 35 della Convenzione); d. riserva in merito all’articolo 59: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze l’articolo 59. 4 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tali riserve qualora diventino prive d’oggetto.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 20174 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

4 FF 2017 3681