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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)»

BBl 2017 1640 · Foglio federale

Del 19 set 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2017-1640/it/decreto-federale-concernente-l-iniziativa-popolare-per-la-promozione-delle-vie-ciclabili-e-dei-sentieri-e-percorsi-pedonali-iniziativa-per-la-bici

Consultato il 12 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici). lniziativa popolare (17.051)

FF 2017 5053

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)»

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)»

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 20162; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20173, decreta:w

Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 1° marzo 2016 «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali e vie ciclabili 1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali, nonché sulle reti di vie ciclabili destinate al traffico quotidiano e del tempo libero. 2 Promuove e coordina, nel rispetto delle competenze dei Cantoni, i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché per informare sulle medesime. 3 Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.

Iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri FF 2017 e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)». DF

Art. 2 1 Se non è ritirata, l’iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del … 4 concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali), secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa e di accettare il controprogetto.

4 FF 2017 5055