FF 2017 5527
Decreto federale concernente gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente
Decreto federale concernente gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente
del 18 marzo 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 20152 sulla cartella informatizzata del paziente; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20133, decreta:
Art. 1 1 Per il finanziamento degli aiuti finanziari di cui agli articoli 20–23 della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente è stanziato un credito d’impegno unico di 30 milioni di franchi al massimo per una durata di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore di detti articoli. 2 I crediti di pagamento annui sono iscritti a preventivo.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 11 giugno 2014 Consiglio nazionale, 18 marzo 2015 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz