FF 2017 1033
Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017
Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017
del 15 dicembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20162, decreta:
Art. 1 Conto economico 1 Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l’esercizio 2017 sono approvati. 2 Il conto economico preventivato chiude con: Franchi
a. spese di 68 443 299 047 b. ricavi di 68 078 719 700 c. un’eccedenza di spese di 364 579 347
Art. 2 Conto degli investimenti 1 Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l’esercizio 2017 sono approvati. 2 Il conto degli investimenti preventivato chiude con: Franchi
a. uscite per investimenti di 8 483 593 300 b. entrate per investimenti di 711 820 800 c. un’eccedenza di uscite di 7 771 772 500
1 RS 101 2 Non pubblicato nel FF
Preventivo per il 2017. DF Ia FF 2017
Art. 3 Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato 1 L’amministrazione è autorizzata a effettuare dei trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti. Decidono in merito: a. per crediti da diversi dipartimenti: il DFF (AFF) d’intesa con i dipartimenti interessati; b. per crediti dallo stesso Dipartimento: il Dipartimento d’intesa con il DFF (AFF). 2 Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato del 3 per cento al massimo del credito a preventivo stanziato. Il DFF (AFF e ODIC) può autorizzare delle eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.
Art. 4 Rimanenti trasferimenti di crediti 1 Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare, d’intesa con il DFF (AFF), dei trasferimenti tra il credito di spesa per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Sostegno finanziario ad azioni umanitarie». Questi trasferimenti non possono superare l’importo di 7 milioni di franchi. 2 Il DFAE (Direzione politica) è autorizzato a effettuare, d’intesa con il DFF (AFF), dei trasferimenti tra il credito di spesa per il pool di esperti per la promozione civile della pace (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Gestione civile dei conflitti e diritti dell’uomo». Questi trasferimenti non possono superare l’importo di 3 milioni di franchi. 3 Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare, d’intesa con il DFF (AFF), dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito a preventivo per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall’altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l’importo di 30 milioni di franchi. 4 Il DEFR è autorizzato a effettuare, d’intesa con il DFF (AFF e UFCL), dei trasferimenti tra il credito d’investimento dell’UFCL per le costruzioni del settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del singolo credito stanziato per le costruzioni dei PF.
Art. 5 Blocco dei crediti 1 Le spese e le uscite per investimenti (crediti a preventivo) stanziate ai sensi degli articoli 1 e 2 sono bloccate nella misura di 60 000 000 di franchi in virtù dell’articolo 37a della legge del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione. 2 I dettagli del blocco dei crediti sono disciplinati nell’allegato 1.
3 RS 611.0
Preventivo per il 2017. DF Ia FF 2017
Art. 6 Conto di finanziamento 1 Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivate per l’esercizio 2017 sono approvate. 2 Il conto di finanziamento preventivato chiude con: Franchi
a. uscite di 68 728 382 347 b. entrate di 68 418 094 600 c. un’eccedenza di uscite di 310 287 747 3 Le uscite sono ridotte in funzione dei crediti parziali bloccati ai sensi dell’articolo 5.
Art. 7 Freno all’indebitamento In virtù dell’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 68 760 185 073 franchi.
Art. 8 Crediti d’impegno sottoposti al freno alle spese 1 Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno secondo elenchi speciali: Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica 555 000 000 b. programma edilizio 2017 del settore dei PF (progetti singoli) 230 300 000 c. previdenza sociale 54 000 000 d. ambiente e assetto del territorio 83 000 000 e. agricoltura e alimentazione 448 000 000 f. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento 300 000 000 2 Sono stanziati i seguenti crediti quadro:
a. costruzioni dei PF 2017 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 milioni di fr.) 104 000 000 b. finanziamento speciale per il traffico aereo 180 000 000
Art. 9 Crediti d’impegno non sottoposti al freno alle spese Per il settore di compiti Premesse istituzionali e finanziarie è stanziato un credito d’impegno di 17 100 000 franchi.
Art. 10 Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese Per il settore di compiti Relazioni con l’estero – Cooperazione internazionale è stanziato un limite di spesa di 79 427 900 franchi.
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Art. 11 Disposizione finale Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2016 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
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Allegato 1 (art. 5 cpv. 2)
Crediti a preventivo inclusi nel blocco dei crediti
Dipartimento federale di giustizia e polizia 420 Segreteria di Stato della migrazione A202.0156 Centri di registrazione e di procedura: uscite d’esercizio A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati
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