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0.101.093

Protocollo n. 13
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

RU 2003 2577

Traduzione1

Concluso a Vilnius il 3 maggio 2002
Ratificato con strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 3 maggio 2002
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2003

(Stato 1° giugno 2016)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 2 (di seguito denominata «la Convenzione»);

rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983 3 , non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Art. 2 Divieto di deroghe

Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 3 Divieto di riserve

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione territoriale

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 5 Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Art. 6 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.

Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 8 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo .

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d’Europa.

( Seguono le firme )

0.101.093

Campo d’applicazione il 1° giugno 20164

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

6 febbraio

2007

1° giugno

2007

Andorra

26 marzo

2003

1° luglio

2003

Austria

12 gennaio

2004

1° maggio

2004

Belgio

23 giugno

2003

1° ottobre

2003

Bosnia e Erzegovina

29 luglio

2003

1° novembre

2003

Bulgaria

13 febbraio

2003

1° luglio

2003

Ceca, Repubblica

2 luglio

2004

1° novembre

2004

Cipro

12 marzo

2003

1° luglio

2003

Croazia

3 febbraio

2003

1° luglio

2003

Danimarca

28 novembre

2002

1° luglio

2003

  1. Groenlandia

1° maggio

2004

1° maggio

2004

  1. Isole Faeröer

1° novembre

2003

1° novembre

2003

Estonia

25 febbraio

2004

1° giugno

2004

Finlandia

29 novembre

2004

1° marzo

2005

Francia

10 ottobre

2007

1° febbraio

2008

Georgia*

22 maggio

2003

1° settembre

2003

Germania

11 ottobre

2004

1° febbraio

2005

Grecia

1° febbraio

2005

1° giugno

2005

Irlanda

3 maggio

2002

1° luglio

2003

Islanda

10 novembre

2004

1° marzo

2005

Italia

3 marzo

2009

1° luglio

2009

Lettonia

26 gennaio

2012

1° maggio

2012

Liechtenstein

5 dicembre

2002

1° luglio

2003

Lituania

29 gennaio

2004

1° maggio

2004

Lussemburgo

21 marzo

2006

1° luglio

2006

Macedonia

13 luglio

2004

1° novembre

2004

Malta

3 maggio

2002

1° luglio

2003

Moldova*

18 ottobre

2006

1° febbraio

2007

Monaco

30 novembre

2005

1° marzo

2006

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia

16 agosto

2005

1° dicembre

2005

Paesi Bassia

10 febbraio

2006

1° giugno

2006

  1. Aruba

10 febbraio

2006

1° giugno

2006

  1. Curaçao

10 febbraio

2006

1° giugno

2006

  1. Parte caraibica (Bonaire,
  2. Sant’Eustachio e Saba)

10 febbraio

2006

1° giugno

2006

  1. Sint Maarten

10 febbraio

2006

1° giugno

2006

Polonia

23 maggio

2014

1° settembre

2014

Portogallo

3 ottobre

2003

1° febbraio

2004

Regno Unito

10 ottobre

2003

1° febbraio

2004

  1. Akrotiri e Dhekelia

1° aprile

2004

1° agosto

2004

  1. Anguilla

30 gennaio

2007

1° maggio

2007

  1. Bermuda

30 gennaio

2007

1° maggio

2007

  1. Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud

30 gennaio

2007

1° maggio

2007

  1. Gibilterra

30 gennaio

2007

1° maggio

2007

  1. Guernesey

16 aprile

2004

1° agosto

2004

  1. Isola di Man

16 aprile

2004

1° agosto

2004

  1. Isole Falkland

30 gennaio

2007

1° maggio

2007

  1. Isole Turche e Caicos

30 gennaio

2007

1° maggio

2007

  1. Jersey

16 aprile

2004

1° agosto

2004

  1. Montserrat

30 gennaio

2007

1° maggio

2007

  1. Sant’Elena e dipendenze
    (Ascension e Tristan da
    Cunha)

30 gennaio

2007

1° maggio

2007

Romania

7 aprile

2003

1° agosto

2003

San Marino

25 aprile

2003

1° agosto

2003

Serbia

3 marzo

2004

1° luglio

2004

Slovacchia

18 agosto

2005

1° dicembre

2005

Slovenia

4 dicembre

2003

1° aprile

2004

Spagna*

16 dicembre

2009

1° aprile

2010

Svezia

22 aprile

2003

1° agosto

2003

Svizzera

3 maggio

2002

1° luglio

2003

Turchia

20 febbraio

2006

1° giugno

2006

Ucraina

11 marzo

2003

1° luglio

2003

Ungheria

16 luglio

2003

1° novembre

2003

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Al Regno in Europa.