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0.101.3

Accordo europeo
concernente le persone partecipanti alle procedure
davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo

RU 2000 1664

Traduzione

Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996
Firmato dalla Svizzera il 27 agosto 1998 1
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1999

(Stato 2 luglio 2020)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 2 , firmata a Roma il 4 novembre 1950 (chiamata in seguito «la Convenzione»);

visto l’Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure penali davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell’uomo 3 , firmata a Londra il 6 maggio 1969;

visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione 4 , firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 (chiamato in seguito «Protocollo n. 11 alla Convenzione»), che istituisce una nuova Corte permanente europea dei diritti dell’uomo (chiamata in seguito «la Corte») in sostituzione della Commissione e della Corte europee dei diritti dell’uomo;

considerato, alla luce di questo sviluppo, che, onde meglio realizzare gli obiettivi della Convenzione, alle persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte debbono essere accordate determinate immunità e facilitazioni per il tramite di un nuovo accordo, l’Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (chiamato in seguito «l’Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo si applica alle seguenti persone:

  1. ogni persona che partecipa alla procedura davanti alla Corte, sia in quanto parte, sia come rappresentante o consulente di una parte;
  2. i testimoni, i periti chiamati dalla Corte, e le altre persone invitate dal Presidente della Corte a partecipare alla procedura.

Per l’applicazione del presente Accordo, la parola «Corte» designa i comitati, le camere, il collegio della Grande Camera, la Grande Camera e i giudici. L’espressione «partecipare alla procedura» designa inoltre ogni comunicazione preliminare relativa all’introduzione di un’istanza diretta contro uno Stato parte alla Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio da parte del Comitato dei Ministri delle funzioni che gli sono devolute in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione, una persona designata nel primo paragrafo del presente articolo sia chiamata a comparire davanti al Comitato o a sottoporgli delle dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.

Art. 2

Le persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo godono dell’immunità di giurisdizione per quel che concerne le loro dichiarazioni orali o scritte alla Corte e i documenti che queste persone sottomettono alla Corte.

Questa immunità non si applica alla comunicazione al di fuori della Corte delle dichiarazioni fatte o di documenti prodotti davanti alla Corte.

Art. 3

Le Parti contraenti rispettano il diritto delle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo di corrispondere liberamente con la Corte.

Per quel che concerne le persone detenute, l’esercizio di questo diritto implica in particolare quanto segue:

  1. la loro corrispondenza deve essere trasmessa e consegnata loro senza indugi eccessivi e inalterata;
  2. queste persone non possono essere oggetto di misura disciplinare alcuna in relazione a una comunicazione trasmessa alla Corte per le vie appropriate;
  3. queste persone hanno il diritto, in merito a un’istanza alla Corte e a ogni procedura che ne risulti, di corrispondere con un consulente ammesso a patrocinare davanti ai tribunali del Paese dove esse sono detenute e di intrattenersi con lo stesso senza essere ascoltate da qualsiasi altra persona.

Nell’applicazione dei precedenti paragrafi non vi deve essere ingerenza di un’autorità pubblica, salvo che si tratti di un’ingerenza prevista dalla legge e che costituisce una misura necessaria, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla ricerca e all’incriminazione di un delitto o alla protezione della salute.

Art. 4

  1. (a) Le Parti contraenti s’impegnano a non impedire alle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo di circolare e viaggiare liberamente per assistere alla procedura davanti alla Corte e di ritornarne.
  2. Nessun’altra restrizione può essere imposta a tali movimenti e spostamenti se non quelle, previste dalla legge, costituenti misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei delitti, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
  3. (a) Nei Paesi di transito e nel Paese dove si svolge la procedura, queste persone non possono essere né perseguite, né detenute, né sottoposte ad alcuna altra restrizione della libertà personale, per fatti o condanne anteriori all’inizio del viaggio.
  4. Ogni Parte contraente può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai propri cittadini. Una tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Le Parti contraenti s’impegnano a lasciar rientrare queste persone sul loro territorio allorché le stesse vi hanno iniziato il viaggio.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano d’essere applicate quando la persona interessata ha avuto la possibilità, durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalla Corte, di rientrare nel Paese dal quale era iniziato il suo viaggio.

In caso di conflitto tra i doveri risultanti per una Parte contraente dal paragrafo 2 del presente articolo e i doveri risultanti da una convenzione del Consiglio d’Europa o da un trattato d’estradizione o da altro trattato relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale concluso con altre Parti contraenti, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono poziori.

Art. 5

Le immunità e facilitazioni sono accordate alle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo unicamente per assicurare loro la libertà di parola e l’indipendenza necessarie al compimento delle funzioni, dei compiti o doveri, o all’esercizio dei loro diritti davanti alla Corte.

  1. (a) Soltanto la Corte ha facoltà di decidere che l’immunità prevista al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente Accordo sia levata totalmente o parzialmente; essa non ha soltanto il diritto ma il dovere di levare l’immunità in tutti quei casi dove, a suo parere, la stessa impedisca di far giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
  2. L’immunità può essere levata dalla Corte sia d’ufficio, sia su richiesta di ogni Parte contraente o di qualsiasi persona interessata.
  3. Le decisioni che pronunciano o rifiutano la levata dell’immunità sono motivate.

Se una Parte contraente attesta che la levata dell’immunità prevista al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente Accordo è necessaria per perseguire un delitto contro la sicurezza nazionale, la Corte deve levare l’immunità nella misura specificata nell’attestazione.

Ove sia scoperto un fatto che eserciti un influsso decisivo e che all’epoca della decisione negante la levata dell’immunità era sconosciuto all’autore della richiesta, quest’ultimo può presentare alla Corte una nuova richiesta.

Art. 6

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come limitativa dei doveri assunti dalle Parti contraenti in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli.

Art. 7

Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, dall’accettazione o dall’approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dall’Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, se a questa data il Protocollo n. 11 alla Convenzione è entrato in vigore, o alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione in caso contrario.

Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il suo consenso a essere vincolato dall’Accordo, esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 9

Ogni Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o a qualsiasi altro momento successivo, estendere l’applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è competente a stipulare.

Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni territorio designato in virtù del paragrafo precedente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevuta della dichiarazione da parte del Segretario generale.

Ogni dichiarazione in virtù del primo paragrafo potrà essere ritirata, per quel che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo.

Art. 10

Il presente Accordo resterà in vigore senza limiti di durata.

Ogni Parte contraente potrà, per quel che la concerne, disdire il presente Accordo mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

La disdetta avrà effetto sei mesi dopo la data della ricevuta della notificazione da parte del Segretario generale. Tuttavia, una tale disdetta non può aver per effetto di svincolare la Parte contraente interessata dagli obblighi che, in virtù del presente Accordo, fossero sorti nei confronti di una persona designata nel primo paragrafo dell’articolo 1.

Art. 11

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  3. ogni data d’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 5 marzo 1996, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

(Seguono le firme)

0.101.3

Campo d’applicazione il 2 luglio 20205

Stati partecipanti

Ratifica

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

26 febbraio

2003

1° aprile

2003

Andorra

24 novembre

1998

1° gennaio

1999

Austria

10 gennaio

2001

1° marzo

2001

Belgio

29 giugno

2000

1° agosto

2000

Bulgaria*

31 maggio

2001

1° luglio

2001

Ceca, Repubblica*

24 giugno

1998

1° gennaio

1999

Cipro

9 febbraio

2000

1° aprile

2000

Croazia*

2 dicembre

1999

1° febbraio

2000

Danimarca

28 agosto

1998

1° gennaio

1999

Estonia*

9 gennaio

2012

1° marzo

2012

Finlandia

23 dicembre

1998

1° febbraio

1999

Francia*

17 novembre

1998

1° gennaio

1999

Georgia*

10 maggio

2001 F

1° luglio

2001

Germania

11 settembre

2001

1° novembre

2001

Grecia*

7 febbraio

2005

1° aprile

2005

Irlanda

7 maggio

1999

1° luglio

1999

Islanda

4 novembre

1998

1° gennaio

1999

Italia*

6 marzo

1998

1° gennaio

1999

Lettonia*

27 luglio

2006

1° settembre

2006

Liechtenstein*

21 gennaio

1999 F

1° marzo

1999

Lituania

18 febbraio

2003

1° aprile

2003

Lussemburgo

12 marzo

1999

1° maggio

1999

Malta*

5 febbraio

2015

1° aprile

2015

Moldova*

8 novembre

2001

1° gennaio

2002

Monaco*

19 marzo

2007

1° maggio

2007

Norvegia

12 dicembre

2001 F

1° febbraio

2002

Paesi Bassi*a

21 gennaio

1997

1° gennaio

1999

Aruba

21 gennaio

1997

1° gennaio

1999

Curaçao

21 gennaio

1997

1° gennaio

1999

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachioe Saba)

21 gennaio

1997

1° gennaio

1999

Sint Maarten

21 gennaio

1997

1° gennaio

1999

Polonia*

6 dicembre

2012

1° febbraio

2013

Portogallo

11 aprile

2018

1° giugno

2018

Regno Unito

9 novembre

2001

1° gennaio

2002

Guernsey

3 marzo

2015

3 marzo

2015

Isola di Man

2 ottobre

2003

1° novembre

2003

Romania

9 aprile

1999

1° giugno

1999

San Marino

28 agosto

2015

1° ottobre

2015

Slovacchia*

21 maggio

2003

1° luglio

2003

Slovenia

29 novembre

2001

1° gennaio

2002

Spagna*

19 gennaio

2001

1° marzo

2001

Svezia

30 settembre

1998

1° gennaio

1999

Svizzera*

27 agosto

1998 F

1° gennaio

1999

Turchia*

6 ottobre

2004

1° dicembre

2004

Ucraina

4 novembre

2004

1° gennaio

2005

Ungheria*

1° aprile

1998

1° gennaio

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Per il Regno in Europa.

0.101.3

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

A causa di un errore di trasmissione, la firma dell’Accordo non ha potuto essere corredata della dichiarazione seguente del Consiglio federale svizzero, di cui si sarebbe dovuto tenere conto nel processo verbale di firma:

«Le disposizioni del paragrafo 2 lettera a dell’articolo 4 dell’Accordo non si applicano ai cittadini svizzeri sottoposti a un procedimento penale o condannati in Svizzera per un crimine grave contro lo Stato, la difesa nazionale o il potenziale militare del Paese.»