Le Parti contraenti garantiscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.
Il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale consiste nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l’esercizio delle competenze di una collettività locale.
La legge stabilisce le misure per facilitare l’esercizio di questo diritto. Senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. In accordo con gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato contraente, la legge può in particolare prevedere misure specifiche riservate ai soli elettori. 4.1 Ciascuna Parte contraente riconosce per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o candidati, all’elezione di membri del consiglio o dell’assemblea della collettività locale in cui risiedono. 4.2 La legge riconosce inoltre il diritto di partecipare anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte contraente lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali. 5.1 Formalità, condizioni o restrizioni all’esercizio del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale devono essere previste dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente. 5.2 La legge stabilisce le formalità, le condizioni e le restrizioni necessarie a garantire che l’esercizio del diritto di partecipare non comprometta l’integrità etica e la trasparenza nell’esercizio delle competenze delle collettività locali. 5.3 Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una società democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali della Parte contraente.