Lexipedia

0.103.1

Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali

Traduzione

Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966
Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19911
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992

(Stato 28 novembre 2024)

Gli Stati parti del presente Patto,

considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite 2 , il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;

considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;

considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto,

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Art. 1

Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

Gli Stati parti dei presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte seconda

Art. 2

Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l’adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

I Paesi in sviluppo, tenuto debito conto dei diritti dell’uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

Art. 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

Art. 4

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell’assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

Art. 5

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Parte terza

Art. 6

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

Le misure che ciascuno degli Stati parte al presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l’elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Art. 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

  1. la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:i)un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;ii)un’esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;
  2. la sicurezza e l’igiene del lavoro;
  3. la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali;
  4. il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Art. 8

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:

  1. il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall’organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L’esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
  2. il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;
  3. il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
  4. il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.

Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione pubblica.

Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 3 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Art. 9

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Art. 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

  1. La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità dei mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.
  2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
  3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

Art. 11

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:

  1. per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
  2. per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.

Art. 12

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

  1. la diminuzione del numero dei nati‑morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
  2. il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale;
  3. la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d’altro genere;
  4. la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

Art. 13

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

  1. l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
  2. l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita;
  3. l’istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d’uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita;
  4. l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;
  5. deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel I° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato.

Art. 14

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o negli altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell’istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Art. 15

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

  1. a partecipare alla vita culturale;
  2. a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
  3. a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore.

Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa.

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

Parte quarta

Art. 16

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte dei Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

  1. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto.
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 17

Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.

I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Art. 18

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell’ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

Art. 19

Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell’uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell’uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell’uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all’articolo 18.

Art. 20

Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d’ordine generale fatta in base all’articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d’ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell’uomo o in qualsiasi altro documento menzionato in tale rapporto.

Art. 21

Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all’Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

Art. 22

Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all’attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull’opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all’efficace progressiva attuazione del presente Patto.

Art. 23

Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all’attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l’adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l’organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

Art. 24

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Art. 25

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Parte quinta

Art. 26

Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia 4 , nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il presente Patto sarà aperto all’adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Art. 27

Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 28

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 29

Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Art. 30

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

  1. delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all’articolo 26;
  2. della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all’articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell’articolo 29.

Art. 31

Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all’articolo 26.

(Seguono le firme)

0.103.1

Campo d’applicazione il 28 novembre 20245

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan*

24 gennaio

1983 A

24 aprile

1983

Albania

4 ottobre

1991 A

4 gennaio

1992

Algeria*

12 settembre

1989

12 dicembre

1989

Angola

10 gennaio

1992 A

10 aprile

1992

Antigua e Barbuda

3 luglio

2019 A

3 ottobre

2019

Argentina

8 agosto

1986

8 novembre

1986

Armenia

13 settembre

1993 A

13 dicembre

1993

Australia

10 dicembre

1975

10 marzo

1976

Austria**

10 settembre

1978

10 dicembre

1978

Azerbaigian

13 agosto

1992 A

13 novembre

1992

Bahamas*

23 dicembre

2008

23 marzo

2009

Bahrein*

27 settembre

2007 A

27 dicembre

2007

Bangladesh*

5 ottobre

1998 A

5 gennaio

1999

Barbados*

5 gennaio

1973 A

3 gennaio

1976

Belarus

12 novembre

1973

3 gennaio

1976

Belgio* **

21 aprile

1983

21 luglio

1983

Belize

9 marzo

2015

9 giugno

2015

Benin

12 marzo

1992 A

12 giugno

1992

Bolivia

12 agosto

1982 A

12 novembre

1982

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Brasile

24 gennaio

1992 A

24 aprile

1992

Bulgaria*

21 settembre

1970

3 gennaio

1976

Burkina Faso

4 gennaio

1999 A

4 aprile

1999

Burundi

9 maggio

1990 A

9 agosto

1990

Cambogia

26 maggio

1992 A

26 agosto

1992

Camerun

27 giugno

1984 A

27 settembre

1984

Canada* **

19 maggio

1976 A

19 agosto

1976

Capo Verde

6 agosto

1993 A

6 novembre

1993

Ceca, Repubblica**

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

9 giugno

1995 A

9 settembre

1995

Cile

10 febbraio

1972

3 gennaio

1976

Cina*

27 marzo

2001

27 giugno

2001

Hong Kong

20 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

3 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro**

2 aprile

1969

3 gennaio

1976

Colombia

29 ottobre

1969

3 gennaio

1976

Congo (Brazzaville)

5 ottobre

1983 A

5 gennaio

1984

Congo (Kinshasa)

1° novembre

1976 A

1° febbraio

1977

Corea (Nord)

14 settembre

1981 A

14 dicembre

1981

Corea (Sud)

10 aprile

1990 A

10 luglio

1990

Costa Rica

29 novembre

1968

3 gennaio

1976

Côte d’Ivoire

26 marzo

1992 A

26 giugno

1992

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca* **

6 gennaio

1972

3 gennaio

1976

Dominica

17 giugno

1993 A

17 settembre

1993

Dominicana, Repubblica

4 gennaio

1978 A

4 aprile

1978

Ecuador

6 marzo

1969

3 gennaio

1976

Egitto*

14 gennaio

1982

14 aprile

1982

El Salvador

30 novembre

1979

29 febbraio

1980

Eritrea

17 aprile

2001 A

17 luglio

2001

Estonia**

21 ottobre

1991 A

21 gennaio

1992

Eswatini

26 marzo

2004 A

26 giugno

2004

Etiopia

11 giugno

1993 A

11 settembre

1993

Figi

16 agosto

2018 A

16 novembre

2018

Filippine

7 giugno

1974

3 gennaio

1976

Finlandia**

19 agosto

1975

3 gennaio

1976

Francia* **

4 novembre

1980 A

4 febbraio

1981

Gabon

21 gennaio

1983 A

21 aprile

1983

Gambia

29 dicembre

1978 A

29 marzo

1979

Georgia

3 maggio

1994 A

3 agosto

1994

Germania**

17 dicembre

1973

3 gennaio

1976

Ghana

7 settembre

2000

7 dicembre

2000

Giamaica

3 ottobre

1975

3 gennaio

1976

Giappone*

21 giugno

1979

21 settembre

1979

Gibuti

5 novembre

2002 A

5 febbraio

2003

Giordania

28 maggio

1975

3 gennaio

1976

Grecia**

16 maggio

1985 A

16 agosto

1985

Grenada

6 settembre

1991 A

6 dicembre

1991

Guatemala

19 maggio

1988 A

19 agosto

1988

Guinea*

24 gennaio

1978

24 aprile

1978

Guinea-Bissau

2 luglio

1992 A

2 ottobre

1992

Guinea equatoriale

25 settembre

1987 A

25 dicembre

1987

Guyana

15 febbraio

1977

15 maggio

1977

Haiti

8 ottobre

2013 A

8 gennaio

2014

Honduras

17 febbraio

1981

17 maggio

1981

India*

10 aprile

1979 A

10 luglio

1979

Indonesia*

23 febbraio

2006 A

23 maggio

2006

Iran

24 giugno

1975

3 gennaio

1976

Iraq*

25 gennaio

1971

3 gennaio

1976

Irlanda* **

8 dicembre

1989

8 marzo

1990

Islanda

22 agosto

1979

22 novembre

1979

Israele*

3 ottobre

1991

3 gennaio

1992

Italia**

15 settembre

1978

15 dicembre

1978

Kazakstan

24 gennaio

2006

24 aprile

2006

Kenya*

1° maggio

1972 A

3 gennaio

1976

Kirghizistan

7 ottobre

1994 A

7 gennaio

1995

Kuwait*

21 maggio

1996 A

21 agosto

1996

Laos

13 febbraio

2007

13 maggio

2007

Lesotho

9 settembre

1992 A

9 dicembre

1992

Lettonia**

14 aprile

1992 A

14 luglio

1992

Libano

3 novembre

1972 A

3 gennaio

1976

Liberia

22 settembre

2004

22 dicembre

2004

Libia*

15 maggio

1970 A

3 gennaio

1976

Liechtenstein

10 dicembre

1998 A

10 marzo

1999

Lituania

20 novembre

1991 A

20 febbraio

1992

Lussemburgo

18 agosto

1983

18 novembre

1983

Macedonia del Nord

18 gennaio

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar*

22 settembre

1971

3 gennaio

1976

Malawi

22 dicembre

1993 A

22 marzo

1994

Maldive

19 settembre

2006 A

19 dicembre

2006

Mali

16 luglio

1974 A

3 gennaio

1976

Malta*

13 settembre

1990

13 dicembre

1990

Marocco

3 maggio

1979

3 agosto

1979

Marshall, Isole

12 marzo

2018 A

12 giugno

2018

Mauritania

17 novembre

2004 A

17 febbraio

2005

Maurizio

12 dicembre

1973 A

3 gennaio

1976

Messico*

23 marzo

1981 A

23 giugno

1981

Moldova**

26 gennaio

1993 A

26 aprile

1993

Monaco*

28 agosto

1997

28 novembre

1997

Mongolia*

18 novembre

1974

3 gennaio

1976

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar*

6 ottobre

2017

6 gennaio

2018

Namibia

28 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Nepal

14 maggio

1991 A

14 agosto

1991

Nicaragua

12 marzo

1980 A

12 giugno

1980

Niger

7 marzo

1986 A

7 giugno

1986

Nigeria

29 luglio

1993 A

29 ottobre

1993

Norvegia* **

13 settembre

1972

3 gennaio

1976

Nuova Zelanda*

28 dicembre

1978

28 marzo

1979

Oman*

9 giugno

2020 A

9 settembre

2020

Paesi Bassi**

11 dicembre

1978

11 marzo

1979

Aruba

11 dicembre

1978

11 marzo

1979

Curaçao

11 dicembre

1978

11 marzo

1979

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

11 dicembre

1978

11 marzo

1979

Sint Maarten

11 dicembre

1978

11 marzo

1979

Pakistan* **

17 aprile

2008

17 luglio

2008

Palestina

2 aprile

2014 A

2 luglio

2014

Panama

8 marzo

1977

8 giugno

1977

Papua Nuova Guinea

21 luglio

2008 A

21 ottobre

2008

Paraguay

10 giugno

1992 A

10 settembre

1992

Perù

28 aprile

1978

28 luglio

1978

Polonia**

18 marzo

1977

18 giugno

1977

Portogallo**

31 luglio

1978

31 ottobre

1978

Qatar*

21 maggio

2018 A

21 agosto

2018

Regno Unito* **

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Bermuda

20 maggio

1976

20 agosto

1976

britanniche, Isole Vergini

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Caimane, Isole

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Falkland, Isole

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Gibilterra

20 maggio

1976

20 agosto

1976

gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Guernesey

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Jersey

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Man, Isola di

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Montserrat

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Turche e Caicos, Isole

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Rep. Centrafricana

8 maggio

1981 A

8 agosto

1981

Romania* **

9 dicembre

1974

3 gennaio

1976

Ruanda

16 aprile

1975 A

3 gennaio

1976

Russia

16 ottobre

1981 A

3 gennaio

1976

Saint Kitts e Nevis

1° novembre

2024 A

1° febbraio

2025

Saint Vincent e Grenadine

9 novembre

1981 A

9 febbraio

1982

Salomone, Isole

17 marzo

1982 S

7 luglio

1978

San Marino

18 ottobre

1985 A

18 gennaio

1986

São Tomé e Príncipe

10 gennaio

2017

10 aprile

2017

Seicelle

5 maggio

1992 A

5 agosto

1992

Senegal

13 febbraio

1978

13 maggio

1978

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

23 agosto

1996 A

23 novembre

1996

Siria*

21 aprile

1969 A

3 gennaio

1976

Slovacchia**

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

24 gennaio

1990 A

24 aprile

1990

Spagna**

27 aprile

1977

27 luglio

1977

Sri Lanka

11 giugno

1980 A

11 settembre

1980

Sudafrica*

12 gennaio

2015

12 aprile

2015

Sudan

18 marzo

1986 A

18 giugno

1986

Sudan del Sud

5 febbraio

2024 A

5 maggio

2024

Suriname

28 dicembre

1976 A

28 marzo

1977

Svezia* **

6 dicembre

1971

3 gennaio

1976

Svizzera**

18 giugno

1992 A

18 settembre

1992

Tagikistan

4 gennaio

1999 A

4 aprile

1999

Tanzania

11 giugno

1976 A

11 settembre

1976

Thailandia*

5 settembre

1999 A

5 dicembre

1999

Timor-Leste

16 aprile

2003 A

16 luglio

2003

Togo

24 maggio

1984 A

24 agosto

1984

Trinidad e Tobago*

8 dicembre

1978 A

8 marzo

1979

Tunisia

18 marzo

1969

3 gennaio

1976

Turchia*

23 settembre

2003

23 dicembre

2003

Turkmenistan

1° maggio

1997 A

1° agosto

1997

Ucraina*

12 novembre

1973

3 gennaio

1976

Uganda

21 gennaio

1987 A

21 aprile

1987

Ungheria**

17 gennaio

1974

3 gennaio

1976

Uruguay

1° aprile

1970

3 gennaio

1976

Uzbekistan

28 settembre

1995 A

28 dicembre

1995

Venezuela

10 maggio

1978

10 agosto

1978

Vietnam*

24 settembre

1982 A

24 dicembre

1982

Yemen*

9 febbraio

1987 A

9 maggio

1987

Zambia**

10 aprile

1984 A

10 luglio

1984

Zimbabwe

13 maggio

1991 A

13 agosto

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell ’Organizzazione delle Nazioni Unite: https://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.