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0.104

Convenzione internazionale
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale

RU 1995 1164; FF 1992 III 217

Traduzione

Conclusa a New York il 21 dicembre 1965
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 19931
Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 1994

(Stato 21 aprile 2022)

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite 2 è basato sui principi della dignità e dell’eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l’Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,

Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,

Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell’Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,

Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell’Assemblea generale) asserisce solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana,

Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica,

Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l’origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la coesistenza armoniosa degli individui che vivono all’interno di uno stesso Stato,

Convinti che l’esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana,

Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, quali le politiche di «apartheid», di segregazione o di separazione,

Risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,

Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro nel 1958 3 1) e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata nel 1960 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,

Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente possibile l’adozione di misure pratiche a tale scopo,

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Art. 1

Nella presente Convenzione, l’espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non‑cittadini.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.

Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Art. 2

Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l’intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:

  1. ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;
  2. ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;
  3. ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;
  4. ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;
  5. ogni Stato contraente s’impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.

Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mante nere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.

Art. 3

Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l’«apartheid» e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.

Art. 4

Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

  1. a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
  2. a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
  3. a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale.

Art. 5

In base agli obblighi fondamentali di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto all’eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:

  1. diritto ad un’eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
  2. diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
  3. diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema dei suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
  4. altri diritti civili quali:i)il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all’interno dello Stato,ii)il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio Paese,iii)il diritto alla nazionalità,iv)il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge,v)il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri,vi)il diritto all’eredità,vii)il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,viii)il diritto alla libertà di opinione e di espressione,ix)il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
  5. i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:i)i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente,ii)il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati,iii)il diritto all’alloggio,iv)il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali,v)il diritto all’educazione ed alla formazione professionale,vi)il diritto di partecipare in condizioni di parità alle attività culturali;
  6. il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.

Art. 6

Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.

Art. 7

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell’insegnamento, dell’educazione, della cultura e dell’informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e della presente Convenzione.

Parte seconda

Art. 8

Viene istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (qui appresso indicato «il Comitato») composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialità, che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di un’equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti sistemi giuridici.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto tra i propri cittadini.

La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l’indicazione degli Stati contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.

I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.

  1. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato dal Presidente del Comitato.
  2. Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri concittadini, con riserva dell’approvazione del Comitato.

Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato sono a carico degli Stati contraenti.

Art. 9

Gli Stati contraenti s’impegnano a presentare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione:

  1. entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e
  2. in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari.

Il Comitato sottopone ogni anno all’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attività e può dare suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dell’Assemblea generale.

Art. 10

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.

Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 11

Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l’attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.

Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l’uno che l’altro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all’altro Stato interessato.

Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta in conformità del paragrafo 2 del presente articolo che dopo essersi accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei termini ragionevoli.

Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene sottoposta.

Allorché, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

Art. 12

  1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata «la Commissione») composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. 1 membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione.
  2. Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad un’intesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso degli Stati parti nella controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.

I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati parti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.

La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.

La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.

Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione pone egualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti comporti la costituzione della Commissione stessa.

Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati parti nella controversia in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

Art. 13

Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad un’amichevole risoluzione della controversia.

Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. 1 detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.

Allo spirare dei termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della Convenzione.

Art. 14

Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia fatto una tale dichiarazione.

Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che si lamentino di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.

La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1 dei presente articolo, nonché il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.

L’Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto delle dette copie non verrà reso pubblico.

Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dell’Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.

  1. a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga inviata all’attenzione dello Stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma l’identità dell’individuo o dei gruppi di individui interessati non dovrà essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o dei detto gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
  2. Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
  3. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall’autore della petizione. li Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall’autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest’ultimo ha già esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Tuttavia, tale norma non viene applicata allorquando le procedure di ricorso superano un termine ragionevole.
  4. Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all’autore della petizione.

Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.

Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati parti della Convenzione sono legati da dichiarazioni fatte in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 15

In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle sue istituzioni specializzate.

  1. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell’esame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.
  2. Il Comitato riceve dagli organi competenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) dei presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi.

Il Comitato include nei suoi rapporti all’Assemblea generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.

Il Comitato prega il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 16

Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente dalle altre procedure di definizione di vertenze o tacitazioni di lagnanze in materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, né vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base agli accordi internazionali generali o particolari che li legano.

Parte terza

Art. 17

La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia 4 , nonché di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 18

La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell’articolo 17 della Convenzione.

L’adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 19

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 20

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all’atto della ratifica o dell’adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.

Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione, del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralizzazione dei funzionario di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni.

Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento.

Art. 21

Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Art. 22

Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte internazionale dì giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

Art. 23

Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

L’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale richiesta.

Art. 24

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell’articolo 17 della presente Convenzione:

  1. delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18;
  2. della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore in base all’articolo 19;
  3. delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;
  4. delle denunce notificate in base all’articolo 21.

Art. 25

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell’articolo 17 della Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.

Fatto a New York, il ventun dicembre millenovecentosessantacinque.

(Seguono le firme)

0.104

Campo d’applicazione il 21 aprile 20225

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan*

6 luglio

1983 A

5 agosto

1983

Albania

11 maggio

1994 A

10 giugno

1994

Algeria

14 febbraio

1972

15 marzo

1972

Andorra

22 settembre

2006

22 ottobre

2006

Angola

2 ottobre

2019

1° novembre

2019

Antigua e Barbuda*

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita*

23 settembre

1997 A

23 ottobre

1997

Argentina

2 ottobre

1968

4 gennaio

1969

Armenia

23 giugno

1993 A

23 luglio

1993

Australia* **

30 settembre

1975

30 ottobre

1975

Austria* **

9 maggio

1972

8 giugno

1972

Azerbaigian

16 agosto

1996 A

15 settembre

1996

Bahamas*

5 agosto

1975 S

10 luglio

1973

Bahrein*

27 marzo

1990 A

26 aprile

1990

Bangladesh

11 giugno

1979 A

11 luglio

1979

Barbados*

8 novembre

1972 A

8 dicembre

1972

Belarus*

8 aprile

1969

8 maggio

1969

Belgio* **

7 agosto

1975

6 settembre

1975

Belize

14 novembre

2001

14 dicembre

2001

Benin

30 novembre

2001

30 dicembre

2001

Bolivia

22 settembre

1970

22 ottobre

1970

Bosnia e Erzegovina

16 luglio

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

20 febbraio

1974 A

22 marzo

1974

Brasile

27 marzo

1968

4 gennaio

1969

Bulgaria*

8 agosto

1966

4 gennaio

1969

Burkina Faso

18 luglio

1974 A

17 agosto

1974

Burundi

27 ottobre

1977

26 novembre

1977

Cambogia

28 novembre

1983

28 dicembre

1983

Camerun

24 giugno

1971

24 luglio

1971

Canada* **

14 ottobre

1970

13 novembre

1970

Capo Verde

3 ottobre

1979 A

2 novembre

1979

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

17 agosto

1977 A

16 settembre

1977

Cile

20 ottobre

1971

19 novembre

1971

Cina*

29 dicembre

1981 A

28 gennaio

1982

Hong Kong*

10 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro**

21 aprile

1967

4 gennaio

1969

Colombia

2 settembre

1981

2 ottobre

1981

Comore

27 settembre

2004

27 ottobre

2004

Congo (Brazzaville)

11 luglio

1988 A

10 agosto

1988

Congo (Kinshasa)

21 aprile

1976 A

21 maggio

1976

Corea (Sud)

5 dicembre

1978

4 gennaio

1979

Costa Rica

16 gennaio

1967

4 gennaio

1969

Côte d’Ivoire

4 gennaio

1973 A

3 febbraio

1973

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

15 febbraio

1972

16 marzo

1972

Danimarca**

9 dicembre

1971

8 gennaio

1972

Dominica

13 maggio

2019 A

12 giugno

2019

Dominicana, Repubblica

25 maggio

1983 A

24 giugno

1983

Ecuador

22 settembre

1966 A

4 gennaio

1969

Egitto*

1° maggio

1967

4 gennaio

1969

El Salvador

30 novembre

1979 A

30 dicembre

1979

Emirati Arabi Uniti

20 giugno

1974 A

20 luglio

1974

Eritrea

31 luglio

2001 A

30 agosto

2001

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Eswatini

7 aprile

1969 A

7 maggio

1969

Etiopia

23 giugno

1976 A

23 luglio

1976

Figi

11 gennaio

1973 S

10 ottobre

1970

Filippine

15 settembre

1967

4 gennaio

1969

Finlandia**

14 luglio

1970

13 agosto

1970

Francia* **

28 luglio

1971 A

27 agosto

1971

Gabon

29 febbraio

1980

30 marzo

1980

Gambia

29 dicembre

1978 A

28 gennaio

1979

Georgia

2 giugno

1999 A

2 luglio

1999

Germania**

16 maggio

1969

15 giugno

1969

Ghana

8 settembre

1966

4 gennaio

1969

Giamaica*

4 giugno

1971

4 luglio

1971

Giappone*

15 dicembre

1995 A

14 gennaio

1996

Gibuti

30 settembre

2011

30 ottobre

2011

Giordania

30 maggio

1974 A

29 giugno

1974

Grecia

18 giugno

1970

18 luglio

1970

Grenada*

10 maggio

2013

9 giugno

2013

Guatemala

18 gennaio

1983

17 febbraio

1983

Guinea

14 marzo

1977

13 aprile

1977

Guinea equatoriale*

8 ottobre

2002 A

7 novembre

2002

Guinea-Bissau

1° novembre

2010

1° dicembre

2010

Guyana*

15 febbraio

1977

17 marzo

1977

Haiti

19 dicembre

1972

18 gennaio

1973

Honduras

10 ottobre

2002 A

9 novembre

2002

India*

3 dicembre

1968

4 gennaio

1969

Indonesia*

25 giugno

1999 A

25 luglio

1999

Iran

29 agosto

1968

4 gennaio

1969

Iraq*

14 gennaio

1970

13 febbraio

1970

Irlanda*

29 dicembre

2000

28 gennaio

2001

Islanda

13 marzo

1967

4 gennaio

1969

Israele*

3 gennaio

1979

2 febbraio

1979

Italia* **

5 gennaio

1976

4 febbraio

1976

Kazakstan

26 agosto

1998 A

25 settembre

1998

Kenya

13 settembre

2001 A

13 ottobre

2001

Kirghizistan

5 settembre

1997 A

5 ottobre

1997

Kuwait*

15 ottobre

1968 A

4 gennaio

1969

Laos

22 febbraio

1974 A

24 marzo

1974

Lesotho

4 novembre

1971 A

4 dicembre

1971

Lettonia

14 aprile

1992 A

14 maggio

1992

Libano*

12 novembre

1971

12 dicembre

1971

Liberia

5 novembre

1976 A

5 dicembre

1976

Libia*

3 luglio

1968 A

4 gennaio

1969

Liechtenstein

1° marzo

2000 A

31 marzo

2000

Lituania

10 dicembre

1998

9 gennaio

1999

Lussemburgo

1° maggio

1978

31 maggio

1978

Macedonia del Nord

18 gennaio

1994 S

17 settembre

1991

Madagascar*

7 febbraio

1969

9 marzo

1969

Malawi

11 giugno

1996 A

11 luglio

1996

Maldive

24 aprile

1984 A

24 maggio

1984

Mali

16 luglio

1974 A

15 agosto

1974

Malta*

27 maggio

1971

26 giugno

1971

Marocco*

18 dicembre

1970

17 gennaio

1971

Marshall, Isole

11 aprile

2019 A

11 maggio

2019

Mauritania

13 dicembre

1988

12 gennaio

1989

Maurizio

30 maggio

1972 A

29 giugno

1972

Messico**

20 febbraio

1975

22 marzo

1975

Moldova

26 gennaio

1993 A

25 febbraio

1993

Monaco*

27 settembre

1995 A

27 ottobre

1995

Mongolia*

6 agosto

1969

5 settembre

1969

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico*

18 aprile

1983 A

18 maggio

1983

Namibia

11 novembre

1982 A

11 dicembre

1982

Nepal*

30 gennaio

1971 A

1° marzo

1971

Nicaragua

15 febbraio

1978 A

17 marzo

1978

Niger

27 aprile

1967

4 gennaio

1969

Nigeria

16 ottobre

1967 A

4 gennaio

1969

Norvegia**

6 agosto

1970

5 settembre

1970

Nuova Zelanda**

22 novembre

1972

22 dicembre

1972

Oman

2 gennaio

2003 A

1° febbraio

2003

Paesi Bassi**

10 dicembre

1971

9 gennaio

1972

Pakistan

21 settembre

1966

4 gennaio

1969

Palestina

2 aprile

2014 A

2 maggio

2014

Panama

16 agosto

1967

4 gennaio

1969

Papua Nuova Guinea*

27 gennaio

1982 A

26 febbraio

1982

Paraguay

18 agosto

2003

17 settembre

2003

Perù

29 settembre

1971

29 ottobre

1971

Polonia*

5 dicembre

1968

4 gennaio

1969

Portogallo

24 agosto

1982 A

23 settembre

1982

Qatar

22 luglio

1976 A

21 agosto

1976

Regno Unito* **

7 marzo

1969

6 aprile

1969

Anguilla

7 marzo

1969

6 aprile

1969

Rep. Centrafricana

16 marzo

1971

15 aprile

1971

Romania* **

15 settembre

1970 A

15 ottobre

1970

Ruanda

16 aprile

1975 A

16 maggio

1975

Russia*

4 febbraio

1969

6 marzo

1969

Saint Kitts e Nevis

13 ottobre

2006 A

12 novembre

2006

Saint Lucia

14 febbraio

1990 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine

9 novembre

1981 A

9 dicembre

1981

Salomone, Isole

17 marzo

1982 S

7 luglio

1978

San Marino

12 marzo

2002

11 aprile

2002

Santa Sede

1° maggio

1969

31 maggio

1969

Seicelle

7 marzo

1978 A

6 aprile

1978

Senegal

19 aprile

1972

19 maggio

1972

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

2 agosto

1967

4 gennaio

1969

Siria*

21 aprile

1969 A

21 maggio

1969

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

26 agosto

1975

25 settembre

1975

Spagna**

13 settembre

1968 A

4 gennaio

1969

Sri Lanka

18 febbraio

1982 A

20 marzo

1982

Stati Uniti*

21 ottobre

1994

20 novembre

1994

Sudafrica

10 dicembre

1998

9 gennaio

1999

Sudan

21 marzo

1977 A

20 aprile

1977

Suriname

15 marzo

1984 S

25 novembre

1975

Svezia**

6 dicembre

1971

5 gennaio

1972

Svizzera*

29 novembre

1994 A

29 dicembre

1994

Tagikistan

11 gennaio

1995 A

10 febbraio

1995

Tanzania

27 ottobre

1972 A

26 novembre

1972

Thailandia*

28 gennaio

2003 A

27 febbraio

2003

Timor–Leste

16 aprile

2003 A

16 maggio

2003

Togo

1° settembre

1972 A

1° ottobre

1972

Tonga*

16 febbraio

1972 A

17 marzo

1972

Trinidad e Tobago

4 ottobre

1973

3 novembre

1973

Tunisia

13 gennaio

1967

4 gennaio

1969

Turchia*

16 settembre

2002 A

16 ottobre

2002

Turkmenistan

29 settembre

1994 A

29 ottobre

1994

Ucraina*

7 marzo

1969

6 aprile

1969

Uganda

21 novembre

1980 A

21 dicembre

1980

Ungheria*

4 maggio

1967

4 gennaio

1969

Uruguay

30 agosto

1968

4 gennaio

1969

Uzbekistan

28 settembre

1995 A

28 ottobre

1995

Singapore*

27 novembre

2017

27 dicembre

2017

São Tomé e Príncipe

10 gennaio

2017

9 febbraio

2017

Venezuela

10 ottobre

1967

4 gennaio

1969

Vietnam*

9 giugno

1982 A

9 luglio

1982

Yemen*

18 ottobre

1972 A

17 novembre

1972

Zambia

4 febbraio

1972

5 marzo

1972

Zimbabwe

13 maggio

1991 A

12 giugno

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve e dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.104

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 6

a) Riserva all’articolo 4:

La Svizzera si riserva il diritto di adottare le misure legislative necessarie all’applicazione dell’articolo 4 tenuto debitamente conto della libertà di opinione e di associazione, segnatamente formulate nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

b) Riserva all’articolo 2 capoverso 1 lettera a:

La Svizzera si riserva il diritto di applicare le proprie disposizioni legali concernenti l’ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro svizzero.

Dichiarazione in virtù dell’art. 14.

La Svizzera riconosce, in applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD) a ricevere ed esaminare le comunicazioni ai sensi della disposizione summenzionata, sempreché il Comitato esamini le comunicazioni che promanano da una persona o da un gruppo di persone unicamente qualora si sia assicurato che il medesimo oggetto non è esaminato o non è stato esaminato nel quadro di un’altra procedura d’inchiesta o di conciliazione internazionale.

0.104

Stati che hanno riconosciuto la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale in virtù dell’articolo 14 della Convenzione7

Algeria Moldova

Andorra Monaco

Argentina Montenegro

Australia Norvegia

Austria Palestina

Azerbaigian Panama

Belgio Paesi Bassi

Bolivia Perù

Brasile Polonia

Bulgaria Portogallo

Cile Repubblica Ceca

Cipro Repubblica di Corea

Costa Rica Romania

Danimarca Russia

Ecuador San Marino

El Salvador Senegal

Estonia Serbia

Finlandia Slovacchia

Francia Slovenia

Georgia Spagna

Germania Sudafrica

Irlanda Svezia

Islanda Svizzera

Italia Togo

Kazakstan Ucraina

Liechtenstein Ungheria

Lussemburgo Uruguay

Macedonia del Nord Venezuela

Malta

Marocco

Messico