Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità e dell’eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l’Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,
Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,
Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,
Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell’Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,
Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell’Assemblea generale) asserisce solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana,
Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica,
Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l’origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la coesistenza armoniosa degli individui che vivono all’interno di uno stesso Stato,
Convinti che l’esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana,
Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, quali le politiche di «apartheid», di segregazione o di separazione,
Risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,
Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro nel 1958 1) e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata nel 1960 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,
Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente possibile l’adozione di misure pratiche a tale scopo,
hanno convenuto quanto segue:
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.
Fatto a New York, il ventun dicembre millenovecentosessantacinque.
La Svizzera si riserva il diritto di adottare le misure legislative necessarie all’applicazione dell’articolo 4 tenuto debitamente conto della libertà di opinione e di associazione, segnatamente formulate nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
La Svizzera si riserva il diritto di applicare le proprie disposizioni legali concernenti l’ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro svizzero.
Dichiarazione in virtù dell’art. 14.
La Svizzera riconosce, in applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD) a ricevere ed esaminare le comunicazioni ai sensi della disposizione summenzionata, sempreché il Comitato esamini le comunicazioni che promanano da una persona o da un gruppo di persone unicamente qualora si sia assicurato che il medesimo oggetto non è esaminato o non è stato esaminato nel quadro di un’altra procedura d’inchiesta o di conciliazione internazionale.