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0.105

Convenzione
contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

RU 1987 1307; FF 1985 III 263

Traduzione

Conclusa a Nuova York il 10 dicembre 1984
Approvata dall’Assemblea federale il 6 ottobre 19861
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 dicembre 1986
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 giugno 1987

(Stato 15 febbraio 2022)

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

considerato che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite 2 , il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

considerato che gli Stati sono tenuti, in virtù della Carta, e in particolare dell’articolo 55, a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

tenuto conto dell’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono entrambi che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale il 9 dicembre 1975;

animati dal desiderio di aumentare l’efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero,

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

Il presente articolo lascia impregiudicato ogni strumento internazionale ed ogni legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia.

Art. 2

Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione.

Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura.

L’ordine di un superiore o di un’autorità pubblica non può essere invocato in giustificazione della tortura.

Art. 3

Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.

Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo.

Art. 4

Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all’atto di tortura.

In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità.

Art. 5

Ogni Stato Parte prende i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere di tutti i reati di cui all’articolo 4, nei seguenti casi:

  1. qualora il reato sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di aeromobili o navi immatricolati in tale Stato;
  2. qualora il presunto autore del reato sia un cittadino del suddetto Stato;
  3. qualora la vittima sia un cittadino del suddetto Stato e quest’ultimo giudichi opportuno intervenire.

Ogni Stato Parte prende ugualmente i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere dei suddetti reati qualora il presunto autore si trovi in un territorio sotto la sua giurisdizione e qualora il suddetto Stato non lo estradi, conformemente all’articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La presente Convenzione lascia impregiudicata la competenza penale esercitata conformemente alle leggi nazionali.

Art. 6

Ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all’articolo 4, se ritiene che le circostanze lo giustificano e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, provvede alla sua detenzione o prende qualsiasi altro provvedimento giuridico necessario per assicurarne la presenza. Tale detenzione e tali provvedimenti devono essere conformi alla legislazione del suddetto Stato e possono essere mantenuti soltanto entro i termini necessari al promovimento di un procedimento penale o di estradizione.

Il suddetto Stato procede immediatamente ad un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti.

Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o, se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui abitualmente risiede.

Lo Stato che detiene una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, avverte immediatamente di questa detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo ne comunica con rapidità le conclusioni ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.

Art. 7

Lo Stato Parte sul cui territorio il presunto autore di un reato di cui all’articolo 4 è scoperto, qualora non lo estradi, sottopone la causa, nei casi di cui all’articolo 5, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale.

Tali autorità decidono come se si trattasse di un reato di diritto comune di carattere grave, in virtù del diritto nazionale. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5, le norme in materia di prove applicabili all’azione e alla condanna non sono in alcun modo meno rigorose di quelle applicabili nei casi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5.

Qualsiasi persona perseguita per uno qualunque dei reati di cui all’articolo 4 fruisce della garanzia di un trattamento equo in ogni stadio del procedimento.

Art. 8

I reati di cui all’articolo 4 sono inclusi di pieno diritto in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati Parte. Questi si impegnano ad includere i suddetti reati in qualsiasi trattato d’estradizione che concluderanno tra di loro.

Lo Stato Parte che subordini l’estradizione all’esistenza di un trattato e sia investito di una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è vincolato da alcun trattato in proposito, può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico dell’estradizione per quanto riguarda i suddetti reati. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i suddetti reati come casi di estradizione alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Tra Stati Parte i suddetti reati sono considerati, ai fini dell’estradizione, commessi sia nel luogo dove sono stati perpetrati sia sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 5.

Art. 9

Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più vasta possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 4, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del procedimento.

Gli Stati Parte adempiono i loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi trattato di assistenza giudiziaria esistente tra di loro.

Art. 10

Ogni Stato Parte provvede affinché l’insegnamento e l’informazione sul divieto della tortura siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell’applicazione delle leggi, del personale medico, dei funzionari pubblici e delle altre persone che possono intervenire nella custodia, nell’interrogatorio o nel trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o imprigionata in qualunque maniera.

Ogni Stato Parte include tale divieto nelle norme o direttive emanate riguardo agli obblighi ed ai compiti di tali persone.

Art. 11

Ogni Stato Parte esercita una sorveglianza sistematica sulle norme, direttive, metodi e pratiche d’interrogatorio e sulle disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualunque maniera in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione, al fine di evitare qualsiasi caso di tortura.

Art. 12

Ogni Stato Parte provvede affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un’inchiesta imparziale ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione.

Art. 13

Ogni Stato Parte assicura ad ogni persona che affermi di essere stata sottoposta a tortura in un territorio sotto la sua giurisdizione il diritto di sporgere denuncia dinanzi alle sue autorità competenti, che procederanno ad un esame immediato ed imparziale della causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del denunciante e dei testimoni da qualsiasi maltrattamento o intimidazione causati dalla denuncia sporta o da qualsiasi deposizione.

Art. 14

Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile. Se la vittima muore in seguito ad un atto di tortura, gli aventi causa hanno diritto ad un risarcimento.

Il presente articolo lascia impregiudicato ogni diritto ad un risarcimento di cui la vittima, o qualsiasi altra persona, gode in virtù delle leggi nazionali.

Art. 15

Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.

Art. 16

Ogni Stato Parte si impegna a proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura quale definita all’articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso a tacito. Gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13, in particolare, sono applicabili sostituendo la menzione di tortura con quella di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi altro strumento internazionale o della legge nazionale che proibiscono le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti o che concernono l’estradizione o l’espulsione.

Parte seconda:

Art. 17

È istituito un Comitato contro la tortura (in seguito chiamato il Comitato) con le funzioni qui di seguito definite. Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell’uomo, che partecipano a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parte tenendo conto di un’equa ripartizione geografica e dell’interesse che rappresenta per i lavori del Comitato la partecipazione di alcune persone con esperienza giuridica.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare un candidato scelto tra i suoi cittadini. Gli Stati Parte tengono conto dell’interesse di presentare candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell’uomo istituito in virtù del Patto internazionale sui diritti civili e politici e che siano disposti a partecipare al Comitato contro la tortura.

I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte convocate dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni, in cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invia, almeno quattro mesi prima di ogni elezione, una lettera agli Stati Parte per invitarli a presentare le candidature entro un termine di tre mesi e compila una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, indicando gli Stati Parte che li hanno presentati, e ne dà comunicazione agli Stati Parte.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili se nuovamente designati. Tuttavia, il mandato di cinque membri tra quelli eletti alla prima elezione, termina dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo procede all’estrazione a sorte del nome di questi cinque membri.

Lo Stato Parte che ha designato un membro del Comitato, qualora questi muoia, si dimetta o non sia più in grado, per una ragione o per l’altra, di svolgere i suoi compiti, nomina tra i suoi cittadini un altro esperto che partecipa al Comitato per la rimanente durata del mandato, fatta salva l’approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera acquisita a meno che la metà o più degli Stati Parte non pronunci un’opinione sfavorevole entro un termine di sei settimane dal momento in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.

Gli Stati Parte sostengono le spese dei membri del Comitato per il periodo in cui questi adempiono le loro funzioni al Comitato.

Art. 18

Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni. 1 membri di tale Ufficio sono rieleggibili.

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che deve, tuttavia, contenere segnatamente le disposizioni seguenti:

  1. il quorum è di sei membri;
  2. le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei membri presenti.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette il personale e gli impianti materiali necessari a disposizione del Comitato per l’efficiente adempimento delle funzioni attribuitegli in virtù della presente Convenzione.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. In seguito, il Comitato si riunisce in tutte le occasioni previste dal suo regolamento interno.

Gli Stati Parte sostengono le spese di convocazione delle loro riunioni e di quelle del Comitato, compreso il rimborso di tutte le spese all’Organizzazione delle Nazioni Unite, quali spese per il personale e costo degli impianti materiali, da essa sostenute conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 19

Gli Stati Parte presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti da loro presi per svolgere i compiti che spettano loro in virtù della presente Convenzione, entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della Convenzione nello Stato Parte interessato. Presentano in seguito rapporti complementari quadriennali su qualsiasi nuovo provvedimento preso e qualunque altro rapporto richiesto dal Comitato.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti a tutti gli Stati Parte.

Ogni rapporto è esaminato dal Comitato che può fare i commenti di carattere generale che ritiene opportuni e che trasmette allo Stato Parte interessato. Quest’ultimo può comunicare, in risposta al Comitato, qualsiasi osservazione giudicata utile.

Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nel rapporto annuale redatto conformemente all’articolo 24 qualsiasi commento formulato in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, unito alle osservazioni ricevute in proposito dallo Stato Parte interessato. Il Comitato, qualora lo Stato Parte interessato lo richieda, può anche riprodurre il rapporto presentato secondo il disposto dei paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 20

Il Comitato, qualora riceva informazioni credibili che gli sembrano contenere indicazioni fondate concernenti la pratica sistematica della tortura sul territorio di uno Stato Parte, invita tale Stato a collaborare all’esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in proposito.

Il Comitato, tenuto conto di tutte le eventuali osservazioni presentate dallo Stato Parte interessato e di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, può, se lo giudica opportuno, incaricare uno o più membri di procedere ad un’inchiesta confidenziale e di trasmettergli d’urgenza un rapporto.

Il Comitato, qualora si proceda ad un’inchiesta in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, chiede la collaborazione dello Stato Parte interessato. Tale inchiesta può comportare, d’intesa con il suddetto Stato, una visita sul suo territorio.

Il Comitato, una volta esaminate le conclusioni che il membro od i membri gli sottopongono conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le trasmette allo Stato Parte interessato unitamente a qualsiasi commento o suggerimento ritenuto opportuno considerata la situazione.

Tutti i lavori del Comitato menzionati ai paragrafi 1 a 4 del presente articolo sono di carattere confidenziale e ci si sforza sempre, in qualunque stadio dei lavori, di ottenere la collaborazione dello Stato Parte. Il Comitato può, una volta terminati questi lavori relativi ad un’inchiesta condotta in virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, decidere di inserire un breve resoconto dei risultati dei lavori nel rapporto annuale redatto conformemente all’articolo 24.

Art. 21

Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni con cui uno Stato Parte dichiara che un altro Stato Parte non adempie i suoi obblighi verso le disposizioni della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate conformemente al presente articolo unicamente se emanano da uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione di riconoscimento, per quanto lo riguarda, della competenza del Comitato. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. La seguente procedura si applica alle comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo:

  1. uno Stato Parte della presente Convenzione, qualora ritenga che un altro Stato ugualmente Parte della Convenzione non ne applichi le disposizioni, può richiamare, con comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato destinatario, entro un termine di tre mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione, fa pervenire allo Stato d’invio spiegazioni o altre dichiarazioni scritte che delucidano la questione e che devono contenere, per quanto possibile e utile, indicazioni sulle norme procedurali e sui rimedi giuridici già esperiti, pendenti o proponibili;
  2. se, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia stata composta a soddisfazione di entrambi, uno o l’altro degli Stati Parte interessati ha il diritto di sottoporla al Comitato indirizzando una notifica al Comitato ed una all’altro Stato interessato;
  3. il Comitato può conoscere di una controversia sottopostagli in virtù del presente articolo unicamente dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni disponibili sono stati esperiti ed esauriti, conformemente ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Tale norma non si applica ai casi in cui i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli né ai casi in cui è poco probabile che essi diano soddisfazione alla persona vittima della violazione della presente Convenzione;
  4. il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, si riunisce a porte chiuse;
  5. il Comitato, fatte salve le disposizioni del capoverso c), mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parte interessati, al fine di giungere ad una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal proposito, il Comitato può, se lo ritiene opportuno, istituire una commissione di conciliazione ad hoc;
  6. il Comitato può, per ogni controversia sottopostagli in virtù del presente articolo, domandare agli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) di fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
  7. gli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) hanno il diritto di farsi rappresentare durante l’esame della controversia da parte del Comitato e di formulare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;
  8. il Comitato deve presentare un rapporto entro un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al capoverso b):i)il Comitato, qualora si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;ii)il Comitato, qualora non si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed i processi verbali delle osservazioni orali degli Stati Parte interessati sono uniti al rapporto.
  9. Per ogni controversia, il rapporto è comunicato agli Stati Parte interessati.

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun’altra comunicazione di uno Stato Parte è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la notifica del ritiro, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Art. 22

Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da, o per conto di, privati soggetti alla sua giurisdizione che sostengano di essere vittima di una violazione, commessa da uno Stato Parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione.

Il Comitato dichiara irricevibile ogni comunicazione presentata in virtù del presente articolo che sia anonima, o che ritenga abusiva rispetto al diritto di presentare tali comunicazioni o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato richiama su ogni comunicazione sottopostagli l’attenzione dello Stato Parte della presente Convenzione che abbia fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 e che, a quanto si afferma, ha violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione. Durante i sei mesi seguenti, il suddetto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che delucidino la questione e indichino, se è il caso, i provvedimenti presi per rimediare alla situazione.

Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo, tenendo conto di tutte le informazioni fornitegli dal, o per conto del, privato e dallo Stato Parte interessato.

Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un privato conformemente al presente articolo senza essersi assicurato che:

  1. la stessa questione non sia stata o non sia in esame dinanzi ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di componimento;
  2. il privato abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; tale norma non si applica se i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli o se è poco probabile che essi diano soddisfazione al privato vittima della violazione della presente Convenzione.

Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, si riunisce a porte chiuse.

Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato Parte interessato e al privato.

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli Stati Parte. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun’altra comunicazione presentata da, o per conto di, un privato è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto la notifica dei ritiro a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Art. 23

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc, eventualmente nominati conformemente al capoverso a) del paragrafo 1 dell’articolo 21, hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, quali enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Art. 24

Il Comitato presenta agli Stati Parte e all’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

Parte terza:

Art. 25

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26

Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione tramite il deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La Convenzione, per ogni Stato che la ratificherà o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 28

Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza attribuita al Comitato ai sensi dell’articolo 20.

Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare tale riserva tramite una notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 29

Ogni Stato Parte della presente Convenzione può proporre un emendamento e depositare la propria proposta presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che la comunicherà agli Stati Parte e domanderà loro di fargli sapere se siano favorevoli all’organizzazione di una conferenza degli Stati Parte per esaminare e mettere ai voti tale proposta. Qualora, durante i quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sia pronunciato in favore di tale conferenza, il Segretario generale la organizza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale sottopone all’accettazione di tutti gli Stati Parte ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza.

Un emendamento adottato secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando i due terzi degli Stati Parte della presente Convenzione avranno informato il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di averlo accettato conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.

Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, hanno forza vincolante per gli Stati Parte che li hanno accettati; gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti i precedenti emendamenti da loro accettati.

Art. 30

Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, non risolvibile tramite negoziazione, è sottoposta a arbitrato a richiesta di uno di questi Stati. Qualora, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite deposito di una domanda conforme allo Statuto della Corte.

Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che abbia formulato tale riserva.

Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può ritirarla in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 31

Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

Tale denuncia non svincola lo Stato Parte dagli obblighi che gli incombono in virtù della presente Convenzione in ciò che concerne qualsiasi atto o omissione compiuto anteriormente alla data in cui la denuncia ha effetto e non pregiudica in alcun modo il proseguimento dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato sia già investito alla data in cui la denuncia ha effetto.

Il Comitato non procede all’esame di alcuna nuova questione concernente uno Stato Parte la cui denuncia sia già divenuta effettiva.

Art. 32

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:

  1. le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
  2. la data d’entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell’articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell’articolo 29;
  3. le denunce ricevute in applicazione dell’articolo 31.

Art. 33

La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

0.105

Campo d’applicazione il 15 febbraio 20223

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Afghanistan

1° aprile

1987

26 giugno

1987

Albania

11 maggio

1994 A

10 giugno

1994

Algeria

12 settembre

1989

12 ottobre

1989

Andorra

22 settembre

2006

22 ottobre

2006

Angola

2 ottobre

2019

1° novembre

2019

Antigua e Barbuda

19 luglio

1993 A

18 agosto

1993

Arabia Saudita*

23 settembre

1997 A

23 ottobre

1997

Argentina

24 settembre

1986

26 giugno

1987

Armenia

13 settembre

1993 A

13 ottobre

1993

Australia**

8 agosto

1989

7 settembre

1989

Austria* **

29 luglio

1987

28 agosto

1987

Azerbaigian

16 agosto

1996 A

15 settembre

1996

Bahamas*

31 maggio

2018

30 giugno

2018

Bahrein*

6 marzo

1998 A

5 aprile

1998

Bangladesh*

5 ottobre

1998 A

4 novembre

1998

Belarus

13 marzo

1987

26 giugno

1987

Belgio**

25 giugno

1999

25 luglio

1999

Belize

17 marzo

1986 A

26 giugno

1987

Benin

12 marzo

1992 A

11 aprile

1992

Bolivia

12 aprile

1999

12 maggio

1999

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana*

8 settembre

2000

8 ottobre

2000

Brasile

28 settembre

1989

28 ottobre

1989

Bulgaria

16 dicembre

1986

26 giugno

1987

Burkina Faso

4 gennaio

1999 A

3 febbraio

1999

Burundi

18 febbraio

1993 A

20 marzo

1993

Cambogia

15 ottobre

1992 A

14 novembre

1992

Camerun

19 dicembre

1986 A

26 giugno

1987

Canada* **

24 giugno

1987

24 luglio

1987

Capo Verde

4 giugno

1992 A

4 luglio

1992

Ceca, Repubblica**

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Centrafricana, Repubblica

11 ottobre

2016 A

11 ottobre

2016

Ciad

9 giugno

1995 A

9 luglio

1995

Cile*

30 settembre

1988

10 ottobre

1988

Grenada

26 settembre

2019 A

26 ottobre

2019

Cina*

4 ottobre

1988

3 novembre

1988

Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

13 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

18 luglio

1991

17 agosto

1991

Colombia

8 dicembre

1987

7 gennaio

1988

Comore

25 maggio

2017

24 giugno

2017

Congo (Brazzaville)

30 luglio

2003 A

29 agosto

2003

Congo (Kinshasa)

18 marzo

1996 A

17 aprile

1996

Corea (Sud)

9 gennaio

1995 A

8 febbraio

1995

Costa Rica

11 novembre

1993

11 dicembre

1993

Côte d’Ivoire

18 dicembre

1995 A

17 gennaio

1996

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

17 maggio

1995

16 giugno

1995

Danimarca**

27 maggio

1987

26 giugno

1987

Dominicana, Repubblica

24 gennaio

2012

23 febbraio

2012

Ecuador*

30 marzo

1988

29 aprile

1988

Egitto

25 giugno

1986 A

26 giugno

1987

El Salvador

17 giugno

1996 A

17 luglio

1996

Emirati Arabi Uniti*

19 luglio

2012 A

18 agosto

2012

Eritrea*

25 settembre

2014 A

25 ottobre

2014

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Eswatini

26 marzo

2004 A

25 aprile

2004

Etiopia

14 marzo

1994 A

13 aprile

1994

Figi*

14 marzo

2016

13 aprile

2016

Filippine

18 giugno

1986 A

26 giugno

1987

Finlandia**

30 agosto

1989

29 settembre

1989

Francia* **

18 febbraio

1986

26 giugno

1987

Gabon

8 settembre

2000

8 ottobre

2000

Gambia

28 settembre

2018

28 ottobre

2018

Georgia

26 ottobre

1994 A

25 novembre

1994

Germania* **

1° ottobre

1990

31 ottobre

1990

Ghana*

7 settembre

2000

7 ottobre

2000

Giappone

29 giugno

1999 A

29 luglio

1999

Gibuti

5 novembre

2002 A

5 dicembre

2002

Giordania

13 novembre

1991 A

13 dicembre

1991

Grecia**

6 ottobre

1988

5 novembre

1988

Guatemala

5 gennaio

1990 A

4 febbraio

1990

Guinea

10 ottobre

1989

9 novembre

1989

Guinea equatoriale*

8 ottobre

2002 A

7 novembre

2002

Guinea-Bissau

24 settembre

2013

24 ottobre

2013

Guyana

19 maggio

1988

18 giugno

1988

Honduras

5 dicembre

1996 A

4 gennaio

1997

Indonesia*

28 ottobre

1998

27 novembre

1998

Iraq

7 luglio

2011 A

6 agosto

2011

Irlanda**

11 aprile

2002

11 maggio

2002

Islanda

23 ottobre

1996

22 novembre

1996

Israele*

3 ottobre

1991

2 novembre

1991

Italia**

12 gennaio

1989

11 febbraio

1989

Kazakstan

26 agosto

1998 A

25 ottobre

1998

Kenya

21 febbraio

1997 A

23 marzo

1997

Kirghizistan

5 settembre

1997 A

5 ottobre

1997

Kiribati

22 luglio

2019 A

21 agosto

2019

Kuwait*

8 marzo

1996 A

7 aprile

1996

Laos*

26 settembre

2012

26 ottobre

2012

Lesotho

12 novembre

2001 F

12 dicembre

2001

Lettonia**

14 aprile

1992 A

14 maggio

1992

Libano

5 ottobre

2000 A

4 novembre

2000

Liberia

22 settembre

2004 A

22 ottobre

2004

Libia

16 maggio

1989 A

15 giugno

1989

Liechtenstein

2 novembre

1990

2 dicembre

1990

Lituania

1° febbraio

1996 A

2 marzo

1996

Lussemburgo* **

29 settembre

1987

29 ottobre

1987

Macedonia del Nord

12 dicembre

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar

13 dicembre

2005

12 gennaio

2006

Malawi

11 giugno

1996 A

11 luglio

1996

Maldive

22 aprile

2004 A

20 maggio

2004

Mali

26 febbraio

1999 A

28 marzo

1999

Malta

13 settembre

1990 A

13 ottobre

1990

Marocco*

21 giugno

1993

21 luglio

1993

Marshall, Isole

12 marzo

2018 A

11 aprile

2018

Mauritania*

17 novembre

2004 A

17 dicembre

2004

Maurizio

9 dicembre

1992 A

8 gennaio

1993

Messico

23 gennaio

1986

26 giugno

1987

Moldova

28 novembre

1995 A

28 dicembre

1995

Monaco*

6 dicembre

1991 A

5 gennaio

1992

Mongolia

24 gennaio

2002 A

23 febbraio

2002

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

14 settembre

1999 A

14 ottobre

1999

Namibia

28 novembre

1994 A

28 dicembre

1994

Nauru

26 settembre

2012

26 ottobre

2012

Nepal

14 maggio

1991 A

13 giugno

1991

Nicaragua

5 luglio

2005

4 agosto

2005

Niger

5 ottobre

1998 A

4 novembre

1998

Nigeria

28 giugno

2001

28 luglio

2001

Norvegia**

9 luglio

1986

26 giugno

1987

Nuova Zelanda*

10 dicembre

1989

9 gennaio

1990

Oman*

9 giugno

2020 A

9 luglio

2020

Paesi Bassi* ** c

21 dicembre

1988

20 gennaio

1989

Aruba

21 dicembre

1988

20 gennaio

1989

Curaçao

21 dicembre

1988

20 gennaio

1989

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

  1. 21 dicembre
  1. 1988
  1. 20 gennaio
  1. 1989

Sint Maarten

21 dicembre

1988

20 gennaio

1989

Pakistan*

23 giugno

2010

23 luglio

2010

Palestina

2 aprile

2014 A

2 maggio

2014

Panama*

24 agosto

1987

23 settembre

1987

Paraguay

12 marzo

1990

11 aprile

1990

Perù

7 luglio

1988

6 agosto

1988

Polonia**

26 luglio

1989

25 agosto

1989

Portogallo**

9 febbraio

1989

11 marzo

1989

Qatar*

11 gennaio

2000 A

10 febbraio

2000

Regno Unito* **

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Anguilla

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Bermuda

8 dicembre

1992

8 dicembre

1992

Gibilterra

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Guernesey

8 dicembre

1992

8 dicembre

1992

Isola di Man

8 dicembre

1988

8 dicembre

1988

Isole Caimane

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Isole Falkland

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Isole Turche e Caicos

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Isole Vergini britanniche

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Jersey

8 dicembre

1992

8 dicembre

1992

Montserrat

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da
Cunha)

8 dicembre

1988

7 gennaio

1989

Romania**

18 dicembre

1990 A

17 gennaio

1991

Ruanda

15 dicembre

2008 A

14 gennaio

2009

Russia

3 marzo

1987

26 giugno

1987

Saint Kitts e Nevis

21 settembre

2020 A

21 ottobre

2020

Saint Vincent e Grenadine

1° agosto

2001 A

31 agosto

2001

Samoa*

28 marzo

2019 A

27 aprile

2019

San Marino

27 novembre

2006

27 dicembre

2006

Santa Sede*

26 giugno

2002 A

26 luglio

2002

São Tomé e Príncipe

10 gennaio

2017

9 febbraio

2017

Seicelle*

5 maggio

1992 A

4 giugno

1992

Senegal

21 agosto

1986

26 giugno

1987

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

25 aprile

2001

25 maggio

2001

Siria*

19 agosto

2004 A

18 settembre

2004

Slovacchia**

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

16 luglio

1993 A

15 agosto

1993

Somalia

24 gennaio

1990 A

23 febbraio

1990

Spagna**

21 ottobre

1987

20 novembre

1987

Sri Lanka

3 gennaio

1994 A

2 febbraio

1994

Stati Uniti d’America* **

21 ottobre

1994

20 novembre

1994

Sudafrica*

10 dicembre

1998

9 gennaio

1999

Sudan del Sud

30 aprile

2015 A

30 maggio

2015

Sudan*

10 agosto

2021

9 settembre

2021

Suriname

16 novembre

2021 A

16 dicembre

2021

Svezia**

8 gennaio

1986

26 giugno

1987

Svizzera**

2 dicembre

1986

26 giugno

1987

Tagikistan

11 gennaio

1995 A

10 febbraio

1995

Thailandia*

2 ottobre

2007 A

1° novembre

2007

Timor-Leste

16 aprile

2003 A

16 maggio

2003

Togo*

18 novembre

1987

18 dicembre

1987

Tunisia*

23 settembre

1988

23 ottobre

1988

Turchia*

2 agosto

1988

1° settembre

1988

Turkmenistan

25 giugno

1999 A

25 luglio

1999

Ucraina*

24 febbraio

1987

26 giugno

1987

Uganda

3 novembre

1986 A

26 giugno

1987

Ungheria**

15 aprile

1987

26 giugno

1987

Uruguay

24 ottobre

1986

26 giugno

1987

Uzbekistan

28 settembre

1995 A

28 ottobre

1995

Vanuatu

12 luglio

2011 A

11 agosto

2011

Venezuela

29 luglio

1991

28 agosto

1991

Vietnam*

5 febbraio

2015

7 marzo

2015

Yemen

5 novembre

1991 A

5 dicembre

1991

Zambia

7 ottobre

1998 A

6 novembre

1998

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure richiesto alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Dall’8 ott. 1992 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  5. Dal 28 giu. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
  6. Al Regno in Europa.

0.105

Stato che ha dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato contro la tortura, conformemente all’articolo 21 della Convenzione4

Algeria

Malta

Andorra

Moldova

Argentina

Monaco

Australia

Montenegro

Belgio

Norvegia

Bolivia

Nuova Zelanda

Bulgaria

Paesi Bassi

Camerun

Paraguay

Canada

Perù

Ceca, Repubblica

Polonia

Cile

Portogallo

Cipro

Regno Unito

Corea del Sud

Russia

Costa Rica

San Marino

Croazia

Senegal

Danimarca

Serbia

Ecuador

Slovacchia

Finlandia

Slovenia

Francia

Spagna

Georgia

Stati Uniti d’America

Germania

Sudafrica

Ghana

Svezia

Giappone

Svizzera5

Grecia

Togo

Guinea-Bissau

Tunisia

Irlanda

Turchia

Islanda

Ucraina

Italia

Uganda

Kazakistan

Ungheria

Liechtenstein

Uruguay

Lussemburgo

Venezuela

0.105

Stato che ha dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato contro la tortura, conformemente all’articolo 22 della Convenzione6

Algeria

Lussemburgo

Andorra

Malta

Argentina

Marocco

Australia

Messico

Azerbaigian

Moldova

Belgio

Monaco

Bolivia

Montenegro

Bosnia ed Erzegovina

Norvegia

Brasile

Nuova Zelanda

Bulgaria

Paesi Bassi

Burundi

Paraguay

Camerun

Perù

Canada

Polonia

Ceca, Repubblica

Portogallo

Cile

Russia

Cipro

San Marino

Corea del Sud

Seicelle

Costa Rica

Senegal

Croazia

Serbia

Danimarca

Slovacchia

Ecuador

Slovenia

Finlandia

Spagna

Francia

Sri Lanka

Georgia

Sudafrica

Germania

Svezia

Ghana

Svizzera7

Grecia

Togo

Guatemala

Tunisia

Guinea-Bissau

Turchia

Irlanda

Ucraina

Islanda

Ungheria

Italia

Uruguay

Kazakistan

Venezuela

Liechtenstein