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0.106

Convenzione europea
per la prevenzione della tortura e delle pene
o trattamenti inumani o degradanti

RU 1989 150; FF 1988 Il 789

Traduzione

Conclusa a Strasburgo il 26 novembre 1987
Approvata dall’Assemblea federale il 5 ottobre 19881
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 ottobre 1988
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1989

(Stato 21 luglio 2016)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

viste le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali 2 ;

rammentando che, ai termini dell’articolo 3 di detta Convenzione, «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»;

costatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell’articolo 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione;

convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Art. 1

È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: «il Comitato»). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Art. 2

Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un’Autorità pubblica.

Art. 3

Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata cooperano in vista dell’applicazione della presente Convenzione.

Capitolo II

Art. 4

Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti.

I membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell’uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione.

Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

I membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali nell’esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.

Art. 5

I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa; la delegazione nazionale all’Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalità. In caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno Stato non membro del Consiglio d’Europa, l’Ufficio dell’Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalità. L’elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata. 3

La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili due volte. 4 I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’espletamento della prima elezione.

Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni di metà del Comitato, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia che questa durata possa superare sei anni o essere inferiore a due anni. 5

Qualora occorra conferire più mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sarà effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo l’elezione. 6

Art. 6

Il Comitato si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2.

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Segretariato del Comitato è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Capitolo III

Art. 7

Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all’articolo 2. Oltre a visite periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze.

I sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con l’assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti.

Art. 8

Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in qualsiasi momento i luoghi di cui all’articolo 2.

Una Parte deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per l’adempimento del suo incarico:

  1. accesso al proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni di sorta;
  2. tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà;
  3. la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci all’interno di detti luoghi;
  4. ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al Comitato per l’adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale.

Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private di libertà.

Il Comitato può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa fornirgli informazioni utili.

Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorità competenti della Parte interessata.

Art. 9

In circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni al sopralluogo nel momento prospettato dal Comitato o nel luogo specifico che il Comitato è intenzionato a visitare. Tali obiezioni possono essere formulate solo per motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o a causa di gravi disordini nei luoghi nei quali vi siano persone private di libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio urgente nell’ambito di un’inchiesta in corso, connessa ad un reato penale grave.

A seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte si consultano immediatamente per chiarire la situazione e giungere ad un accordo riguardo alle misure che consentiranno al Comitato di esercitare le sue funzioni il più rapidamente possibile. Tali misure possono includere il trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona il Comitato abbia intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo, la Parte fornisce al Comitato informazioni su ogni persona interessata.

Art. 10

Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest’ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato può addivenire a consultazioni con la Parte al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle persone private di libertà.

Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilità di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale proposito.

Art. 11

Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate.

Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest’ultima lo richieda.

Ciò nonostante, nessun dato di natura personale può essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.

Art. 127

Ogni anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei principi di riservatezza di cui all’articolo 11, un rapporto generale sulle sue attività, il quale è trasmesso all’Assemblea Consultiva, nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa parte alla Convenzione, e reso pubblico.

Art. 13

I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua scadenza, all’obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’adempimento delle loro funzioni.

Art. 14

I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a’ termini dell’articolo 8 paragrafo I.

Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l’esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d’indipendenza, d’imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato.

Una parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione.

Capitolo IV

Art. 15

Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l’indirizzo della Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.

Art. 16

Il Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all’articolo 7 paragrafo 2, godono dei privilegi ed immunità previsti nell’annesso alla presente Convenzione.

Art. 17

La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di libertà.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo 8 o agli obblighi assunti dalle Parti in virtù della presente Convenzione.

Il Comitato non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di potenze protettrici o del Comitato internazionale della Croce Rossa a termini delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 9 e loro Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977 10 .

Capitolo V

Art. 18

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione. 11

Art. 19

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con quanto disposto all’articolo 18.

Per ogni Stato … 12 che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione 13 .

Art. 20

Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione 14 , indicare il territorio o i territori per i quali troverà applicazione la presente Convenzione.

Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta dichiarazione.

Ogni dichiarazione effettuata a’ termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte dei Segretario Generale, di detta notifica.

Art. 21

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 22

Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario generale, della notifica.

Art. 23

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri nonché a ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa parte alla Convenzione:15

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione16;
  3. la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20 della Convenzione stessa;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad eccezione delle misure previste negli articoli 8 e 10.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 1987, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

(Seguono le firme)

Annesso

(art. 16)

Privilegi ed immunità

1. Ai fini del presente Annesso, i riferimenti ai membri del Comitato includono gli esperti di cui all’articolo 7 paragrafo 2.

2. I membri del Comitato godono, nell’esercizio delle loro funzioni, come anche nei viaggi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

  1. immunità dall’arresto o dalla detenzione e dalla confisca del loro bagaglio personale; immunità da qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
  2. esenzione da ogni misura limitativa per quanto riguarda la loro libertà di movimento; uscita e rientro nel loro paese di residenza; entrata nel ed uscita dal paese nel quale svolgono le loro funzioni; esenzione da ogni formalità di registrazione per stranieri nei paesi da essi visitati o attraversati nell’esercizio delle loro funzioni.

3. Durante i viaggi da essi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, ai membri del Comitato saranno accordate in materia doganale e di regolamentazione dei cambi:

  1. dal loro Governo, le stesse agevolazioni di quelle concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
  2. dai governi delle altre Parti, le stesse agevolazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea.

4. I documenti e le carte del Comitato sono inviolabili sempre che riguardino l’attività del Comitato.

La corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali del Comitato non possono essere trattenute o censurate.

5. Al fine di assicurare ai membri del Comitato completa libertà di parola e completa indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, continuerà ad esser loro concessa l’immunità dalla giurisdizione per le parole o gli scritti o gli atti da essi emanati nell’adempimento delle loro funzioni, anche quando il loro mandato sarà giunto a termine.

6. I privilegi e le immunità sono concessi ai membri del Comitato non per loro beneficio personale, ma per garantire l’esercizio delle loro funzioni in completa indipendenza. Il Comitato è l’unico qualificato a decretare la soppressione delle immunità; esso ha non solo il diritto ma il dovere di sopprimere l’immunità di uno dei suoi membri in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta ed in cui l’immunità può essere soppressa senza recare pregiudizio alle finalità per le quali essa è accordata.

0.106

Campo d’applicazione il 21 luglio 201617

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

2 ottobre

1996

1° febbraio

1997

Andorra

6 gennaio

1997

1° maggio

1997

Armenia a

18 giugno

2002

1° ottobre

2002

Austria

6 gennaio

1989

1° maggio

1989

Azerbaigian* a

15 aprile

2002

1° agosto

2002

Belgio

23 luglio

1971

1° novembre

1991

Bosnia e Erzegovina a

12 luglio

2002

1° novembre

2002

Bulgaria

3 maggio

1994

1° settembre

1994

Ceca, Repubblica

7 settembre

1995

1° gennaio

1996

Cipro

3 aprile

1989

1° agosto

1989

Croazia

11 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Danimarca

2 maggio

1989

1° settembre

1989

Estonia

6 novembre

1996

1° marzo

1997

Finlandia

20 dicembre

1990

1° aprile

1991

Francia

9 gennaio

1989

1° maggio

1989

Georgia*

20 giugno

2000

1° marzo

2000

Germania

21 febbraio

1990

1° giugno

1990

Grecia

2 agosto

1991

1° dicembre

1991

Irlanda

14 marzo

1988

1° febbraio

1989

Islanda

19 giugno

1990

1° ottobre

1990

Italia*

29 dicembre

1988

1° aprile

1989

Lettonia

10 febbraio

1998

1° giugno

1998

Liechtenstein

12 settembre

1991

1° gennaio

1992

Lituania

26 novembre

1998

1° marzo

1999

Lussemburgo

6 settembre

1988

1° febbraio

1989

Macedonia del Nord

6 giugno

1997

1° ottobre

1997

Malta

7 marzo

1988

1° febbraio

1989

Moldova

2 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Monaco a

30 novembre

2005

1° marzo

2006

Montenegro a

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia

21 aprile

1989

1° agosto

1989

Paesi Bassi b

12 ottobre

1988

1° febbraio

1989

Aruba

12 ottobre

1988

1° febbraio

1989

Curaçao

12 ottobre

1988

1° febbraio

1989

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

12 ottobre

1988

1° febbraio

1989

Sint Maarten

12 ottobre

1988

1° febbraio

1989

Polonia

10 ottobre

1994

1° febbraio

1995

Portogallo

29 marzo

1990

1° luglio

1990

Regno Unito

24 giugno

1988

1° febbraio

1989

Akrotiri e Dhekelia a

30 ottobre

2013

1° febbraio

2014

Gibilterra

5 settembre

1988

1° febbraio

1989

Guernesey

8 novembre

1994

1° marzo

1995

Isola di Man

24 giugno

1988

1° febbraio

1989

Jersey

24 giugno

1988

1° febbraio

1989

Romania

4 ottobre

1994

1° febbraio

1995

Russia

5 maggio

1998

1° settembre

1998

San Marino

1° gennaio

1990

1° maggio

1990

Serbia a

3 marzo

2004

1° luglio

2004

Slovacchia

11 maggio

1994

1° settembre

1994

Slovenia

2 febbraio

1994

1° giugno

1994

Spagna

2 maggio

1989

1° settembre

1989

Svezia

26 giugno

1988

1° febbraio

1989

Svizzera

7 ottobre

1988

1° febbraio

1989

Turchia

26 febbraio

1988

1° gennaio

1989

Ucraina

5 maggio

1997

1° settembre

1997

Ungheria

4 novembre

1993

1° marzo

1994

  1. Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
  2. La ratifica vale per la Conv. come emendata dai Prot. n. 1 e 2.
  3. Al Regno in Europa.

0.106

Dichiarazioni

Azerbaigian

La Repubblica dell’Azerbaigian dichiara che potrà garantire l’applicazione delle disposizioni della Convenzione nei territori occupati dalla Repubblica di Armenia soltanto quando tali territori saranno liberati dall’occupazione.

Georgia

La Georgia dichiara di non essere responsabile delle violazioni contro la Convenzione e della sicurezza dei membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti nei territori dell’Abkazia e nella regione di Tskhinvali fino a quando l’integrità territoriale della Georgia non sarà ripristinata e le autorità legittime non eserciteranno il controllo illimitato ed efficace su tali territori.

Italia

Il Governo italiano dichiara che il paragrafo 2(a) dell’Allegato sui privilegi ed immunità non può essere interpretato come escludente qualsiasi controllo di polizia o doganale del bagaglio dei Membri del Comitato, purché detto controllo venga effettuato nel rispetto delle norme di riservatezza previste nell’articolo 11 della Convenzione.