Lexipedia

0.107.1

Protocollo facoltativo
alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo
alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

RU 20023579; FF 2001 5595

Traduzione

Concluso a New York il 25 maggio 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 12 giugno 20021
Ratificato con strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 26 giugno 2002
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 luglio 2002

(Stato 20 aprile 2023)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

incoraggiati dal grande sostegno raccolto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo 2 , che denota una volontà generale di promuovere e tutelare i diritti dei fanciulli;

ribadendo che i diritti dei fanciulli necessitano di una protezione speciale e desiderosi di lanciare un appello al fine di migliorare incessantemente la situazione dei fanciulli, senza distinzione, e di permettere il loro sviluppo e la loro educazione in condizioni di pace e sicurezza;

preoccupati per gli effetti pregiudizievoli e estesi che i conflitti armati hanno sui fanciulli e per le loro ripercussioni a lunga scadenza sul mantenimento di una pace, di una sicurezza e di uno sviluppo sostenibili;

condannando il fatto che fanciulli siano utilizzati come bersaglio in conflitti armati, nonché gli attacchi diretti di luoghi protetti dal diritto internazionale, segnatamente luoghi in cui si trovano generalmente numerosi fanciulli, quali le scuole e gli ospedali;

prendendo atto dell’adozione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale 3 , che include segnatamente tra i crimini di guerra, nei conflitti armati internazionali come in quelli non internazionali, il reclutamento forzato o l’arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il loro impiego attivo nelle ostilità;

considerando pertanto che per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nell’ambito della Convenzione sui diritti del fanciullo è necessario migliorare la protezione dei fanciulli contro una loro partecipazione a conflitti armati;

facendo notare che l’articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo specifica che, ai sensi della Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile;

convinti del fatto che l’adozione di un protocollo facoltativo relativo alla Convenzione che aumenti l’età minima di un eventuale arruolamento nelle forze armate e della partecipazione alle ostilità contribuirà in maniera effettiva all’attuazione del processo secondo il quale l’interesse superiore del fanciullo deve essere poziore in tutte le decisioni che lo concernono;

facendo notare che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa svoltasi nel dicembre del 1995 ha raccomandato tra l’altro che le parti a un conflitto prendano tutte le misure possibili per evitare che fanciulli di età inferiore ai 18 anni prendano parte alle ostilità;

felicitandosi dell’adozione per consenso, nel giugno del 1999, della Convenzione n. 182 dell’Organizzazione internazionale del Lavoro concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo 4 sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione, che vieta il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego in conflitti armati;

condannando con una profonda inquietudine l’arruolamento, l’istruzione e l’impiego – dentro e fuori i confini nazionali – di fanciulli nelle ostilità da parte di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità delle persone che reclutano, formano e impiegano fanciulli per questi scopi;

ricordando l’obbligo per ogni parte a un conflitto armato di conformarsi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario;

sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli obiettivi e i principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite 5 , segnatamente all’articolo 51, né le pertinenti norme del diritto umanitario;

coscienti del fatto che condizioni di pace e sicurezza fondate sul rispetto integrale degli obiettivi e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite e il rispetto degli strumenti relativi ai diritti dell’uomo applicabili sono essenziali per la piena protezione dei fanciulli, segnatamente durante i conflitti armati o durante un’occupazione straniera;

riconoscendo i bisogni particolari dei fanciulli che, a causa della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, rischiano in modo particolare di essere reclutati o impiegati in ostilità in violazione del presente Protocollo;

coscienti della necessità di tener conto delle cause economiche, sociali e politiche che stanno alla base della partecipazione di fanciulli a conflitti armati;

convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di garantire la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale dei fanciulli vittime di conflitti armati;

incoraggiando la partecipazione della comunità e, in particolare, dei fanciulli e delle giovani vittime, alla diffusione di programmi informativi e educativi concernenti l’applicazione del presente Protocollo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che i membri delle loro forze armate che non hanno ancora compiuto i 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2

Gli Stati parte garantiscono che le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni non vengano arruolate obbligatoriamente nelle loro forze armate.

Art. 3

Gli Stati parte aumentano l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle loro forze armate nazionali fissata nell’articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, tenendo conto dei principi contenuti in detto articolo e riconoscendo che in virtù della Convenzione le persone di età inferiore ai 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

Ogni Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell’adesione a questo strumento, una dichiarazione vincolante nella quale indica l’età minima a partire dalla quale autorizza l’arruolamento di volontari nelle sue forze armate nazionali e descrive le misure da esso previste per garantire che l’arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione.

Gli Stati parte che autorizzano l’arruolamento di volontari di età inferiore ai 18 anni nelle loro forze armate nazionali prendono misure protettive che garantiscano almeno che:

  1. l’arruolamento sia effettivamente volontario;
  2. l’arruolamento avvenga previo consenso, con cognizione di causa, dei genitori o del tutore dell’interessato;
  3. gli interessati siano informati pienamente degli obblighi connessi al servizio militare;
  4. gli interessati presentino una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi al servizio militare.

Ogni Stato parte può, in ogni momento, rafforzare la sua dichiarazione con una relativa notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli altri Stati parte. La notifica diventa effettiva il giorno in cui il Segretario generale la riceve.

L’obbligo di aumentare l’età minima di cui al paragrafo 1 non si applica alle scuole gestite o poste sotto il controllo delle forze armate degli Stati parte, conformemente agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Art. 4

I gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero in nessuna circostanza arruolare né impiegare in ostilità persone di età inferiore ai 18 anni.

Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili per impedire l’arruolamento e l’impiego di queste persone, segnatamente la misure di ordine giuridico volte a vietare e punire penalmente siffatte pratiche.

L’applicazione del presente articolo non ha effetti sullo statuto giuridico di una parte a un conflitto armato.

Art. 5

Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di impedire l’applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario più propizi alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6

Ogni Stato parte prende tutte le misure di ordine giuridico, amministrativo o altro volte a garantire l’applicazione e il rispetto effettivi delle disposizioni del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.

Gli Stati parte si impegnano a far conoscere in maniera generale i principi e le disposizioni del presente Protocollo agli adulti e anche ai fanciulli, per mezzo di strumenti adeguati.

Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che le persone rientranti nella loro competenza che sono arruolate o impiegate in ostilità in violazione del presente Protocollo siano smobilitate o liberate in altro modo dagli obblighi militari. Se necessario, gli Stati parte accordano a dette persone tutta l’assistenza adeguata ai fini della loro riabilitazione fisica e psichica e del loro reinserimento sociale.

Art. 7

Gli Stati parte cooperano all’applicazione del presente Protocollo, segnatamente nell’ambito della prevenzione di qualsiasi attività contraria a quest’ultimo, nonché della riabilitazione e del reinserimento sociale delle persone vittime di atti contrari al presente Protocollo, anche attraverso la cooperazione tecnica e l’assistenza finanziaria. Quest’assistenza e questa cooperazione avvengono d’intesa con gli Stati parte interessati e le competenti organizzazioni internazionali.

Gli Stati parte che sono in grado di farlo forniscono detta assistenza nell’ambito di programmi multilaterali, bilaterali o di altro tipo o, se del caso, nell’ambito di un fondo volontario istituito conformemente alle regole definite dall’Assemblea generale.

Art. 8

Ogni Stato parte presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti da esso adottati per applicare le disposizioni del Protocollo, segnatamente quelle concernenti la partecipazione e l’arruolamento.

Dopo aver presentato il proprio rapporto dettagliato, ogni Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, conformemente all’articolo 44 della Convenzione, tutti i dati ulteriori relativi all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parte al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parte ulteriori informazioni relative all’applicazione del presente Protocollo.

Art. 9

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte alla Convenzione o che l’hanno firmata.

Il presente Protocollo sottostà alla ratifica ed è aperto all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione del deposito di ogni dichiarazione in virtù dell’articolo 3.

Art. 10

Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore un mese dopo la data del deposito da parte di detto Stato dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11

Ogni Stato parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli altri Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia diventa effettiva un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Tuttavia, se alla scadenza del termine di un anno lo Stato parte autore della denuncia è coinvolto in un conflitto armato, questa diventerà effettiva soltanto alla fine del conflitto.

La denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi in virtù del presente Protocollo nei confronti di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. La denuncia non compromette inoltre in nessun modo l’ulteriore esame di qualsiasi questione con cui il Comitato dei diritti del fanciullo è stato adito prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.

Art. 12

Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi comunica in seguito la proposta di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di far sapere se siano favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte in vista dell’esame della proposta e della sua messa ai voti. Se entro quattro mesi dalla data della comunicazione almeno un terzo degli Stati parte si pronunciano in favore della convocazione di siffatta conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza sono sottoposti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per approvazione.

Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea generale e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte.

Se entra in vigore, un emendamento è vincolante per gli Stati parte che l’hanno accettato, mentre per gli altri Stati parte continuano ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo e gli emendamenti anteriori da essi accettati.

Art. 13

Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite farà pervenire copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

( Seguono le firme )

0.107.1

Campo d’applicazione il 20 aprile 20236

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan*

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Albania*

9 dicembre

2008 A

9 gennaio

2009

Algeria*

6 maggio

2009 A

6 giugno

2009

Andorra*

30 aprile

2001

12 febbraio

2002

Angola*

11 ottobre

2007 A

11 novembre

2007

Arabia Saudita*

10 giugno

2011 A

10 luglio

2011

Argentina*

10 settembre

2002

10 ottobre

2002

Armenia*

30 settembre

2005

30 ottobre

2005

Australia*

26 settembre

2006

26 ottobre

2006

Austria*

1° febbraio

2002

12 febbraio

2002

Azerbaigian*

3 luglio

2002

3 agosto

2002

Bahama*

28 settembre

2015 A

28 ottobre

2015

Bahrein*

21 settembre

2004 A

21 ottobre

2004

Bangladesh*

6 settembre

2000

12 febbraio

2002

Belarus*

25 gennaio

2006 A

25 febbraio

2006

Belgio* a

6 maggio

2002

6 giugno

2002

Belize*

1° dicembre

2003

1° gennaio

2004

Benin*

31 gennaio

2005

28 febbraio

2005

Bhutan*

9 dicembre

2009

9 gennaio

2010

Bolivia*

22 dicembre

2004 A

22 gennaio

2005

Bosnia e Erzegovina*

10 ottobre

2003

10 novembre

2003

Botswana*

4 ottobre

2004

4 novembre

2004

Brasile*

27 gennaio

2004

26 febbraio

2004

Brunei*

17 maggio

2016 A

17 giugno

2016

Bulgaria*

12 febbraio

2002

12 marzo

2002

Burkina Faso*

6 luglio

2007

5 agosto

2007

Burundi*

24 giugno

2008

24 luglio

2008

Cambogia*

16 luglio

2004

16 agosto

2004

Camerun*

4 febbraio

2013

4 marzo

2013

Canada*

7 luglio

2000

12 febbraio

2002

Capo Verde*

10 maggio

2002 A

10 giugno

2002

Ceca, Repubblica*

30 novembre

2001

12 febbraio

2002

Centrafricana, Repubblica*

21 settembre

2017

21 ottobre

2017

Ciad*

28 agosto

2002

28 settembre

2002

Cile*

31 luglio

2003

31 agosto

2003

Cina*

20 febbraio

2008

20 marzo

2008

Hong Kong

20 febbraio

2008

20 marzo

2008

Macao

20 febbraio

2008

20 marzo

2008

Cipro* **

2 luglio

2010

2 agosto

2010

Colombia*

25 maggio

2005

25 giugno

2005

Congo (Brazzaville)*

24 settembre

2010 A

24 ottobre

2010

Congo (Kinshasa)*

11 novembre

2001

12 febbraio

2002

Corea (Sud)*

24 settembre

2004

24 ottobre

2004

Costa d’Avorio*

12 marzo

2012 A

12 aprile

2012

Costa Rica*

24 gennaio

2003

24 febbraio

2003

Croazia*

1° novembre

2002

1° dicembre

2002

Cuba*

9 febbraio

2007

9 marzo

2007

Danimarca*

27 agosto

2002

27 settembre

2002

Groenlandia

23 ottobre

2004

23 novembre

2004

Isole Faeröer

23 ottobre

2004

23 novembre

2004

Dominica*

20 settembre

2002 A

20 ottobre

2002

Dominicana, Repubblica*

14 ottobre

2014

14 novembre

2014

Ecuador*

7 giugno

2004

7 luglio

2004

Egitto*

6 febbraio

2007 A

6 marzo

2007

El Salvador*

18 aprile

2002

18 maggio

2002

Eritrea*

16 febbraio

2005 A

16 marzo

2005

Estonia*

12 febbraio

2014

12 marzo

2014

Eswatini

24 settembre

2012 A

24 ottobre

2012

Etiopia*

14 maggio

2014

14 giugno

2014

Figi*

29 marzo

2021

29 aprile

2021

Filippine*

26 agosto

2003

26 settembre

2003

Finlandia* **

10 aprile

2002

10 maggio

2002

Francia*

5 febbraio

2003

5 marzo

2003

Gabon*

21 settembre

2010

21 ottobre

2010

Gambia*

27 settembre

2019

27 ottobre

2019

Georgia*

3 agosto

2010 A

3 settembre

2010

Germania* **

13 dicembre

2004

13 gennaio

2005

Ghana*

9 dicembre

2014

9 gennaio

2015

Giamaica*

9 maggio

2002

9 giugno

2002

Giappone*

2 agosto

2004

2 settembre

2004

Gibuti*

27 aprile

2011

27 maggio

2011

Giordania*

23 maggio

2007

23 giugno

2007

Grecia*

22 ottobre

2003

22 novembre

2003

Grenada*

6 febbraio

2012 A

6 marzo

2012

Guatemala*

9 maggio

2002

9 giugno

2002

Guinea*

8 aprile

2016 A

8 maggio

2016

Guinea-Bissau*

24 settembre

2014

24 ottobre

2014

Guyana*

11 agosto

2010 A

11 settembre

2010

Honduras*

14 agosto

2002 A

14 settembre

2002

India*

30 novembre

2005

30 dicembre

2005

Indonesia*

24 settembre

2012

24 ottobre

2012

Iraq*

24 giugno

2008 A

24 luglio

2008

Irlanda*

18 novembre

2002

18 dicembre

2002

Islanda*

1° ottobre

2001

12 febbraio

2002

Isole Salomone*

20 gennaio

2023

20 febbraio

2023

Israele*

18 luglio

2005

18 agosto

2005

Italia*

9 maggio

2002

9 giugno

2002

Kazakistan*

10 aprile

2003

10 maggio

2003

Kenya*

28 gennaio

2002

12 febbraio

2002

Kirghizistan*

13 agosto

2003 A

13 settembre

2003

Kiribati*

16 settembre

2015 A

16 ottobre

2015

Kuwait*

26 agosto

2004 A

26 settembre

2004

Laos*

20 settembre

2006 A

20 ottobre

2006

Lesotho*

24 settembre

2003

24 ottobre

2003

Lettonia*

19 dicembre

2005

19 gennaio

2006

Libia*

29 ottobre

2004 A

28 novembre

2004

Liechtenstein*

4 febbraio

2005

4 marzo

2005

Lituania*

20 febbraio

2003

20 marzo

2003

Lussemburgo*

4 agosto

2004

4 settembre

2004

Macedonia del Nord*

12 gennaio

2004

12 febbraio

2004

Madagascar*

22 settembre

2004

22 ottobre

2004

Malawi*

21 settembre

2010

21 ottobre

2010

Malaysia*

12 aprile

2012 A

12 maggio

2012

Maldive*

29 dicembre

2004

29 gennaio

2005

Mali*

16 maggio

2002

16 giugno

2002

Malta*

9 maggio

2002

9 giugno

2002

Marocco*

22 maggio

2002

22 giugno

2002

Maurizio*

12 febbraio

2009

12 marzo

2009

Messico*

15 marzo

2002

15 aprile

2002

Micronesia*

26 ottobre

2015

26 novembre

2015

Moldova*

7 aprile

2004

7 maggio

2004

Monaco*

13 novembre

2001

12 febbraio

2002

Mongolia*

6 ottobre

2004

6 novembre

2004

Montenegro*

2 maggio

2007 S

3 giugno

2007

Mozambico*

19 ottobre

2004 A

19 novembre

2004

Myanmar*

27 settembre

2019

27 ottobre

2019

Namibia*

16 aprile

2002

16 maggio

2002

Nepal*

3 gennaio

2007

3 febbraio

2007

Nicaragua*

17 marzo

2005 A

17 aprile

2005

Niger*

13 marzo

2012 A

13 aprile

2012

Nigeria*

25 settembre

2012

25 ottobre

2012

Norvegia* **

23 settembre

2003

23 ottobre

2003

Nuova Zelanda*b

12 novembre

2001

12 febbraio

2002

Oman*

17 settembre

2004 A

17 ottobre

2004

Paesi Bassi**

24 settembre

2009

24 ottobre

2009

Pakistan*

17 novembre

2016

17 dicembre

2016

Palestina*

7 aprile

2014 A

7 maggio

2014

Panama*

8 agosto

2001

12 febbraio

2002

Paraguay*

27 settembre

2002

27 ottobre

2002

Perù*

8 maggio

2002

8 giugno

2002

Polonia* **

7 aprile

2005

7 maggio

2005

Portogallo**

19 agosto

2003

19 settembre

2003

Qatar*

25 luglio

2002 A

25 agosto

2002

Regno Unito* **

24 giugno

2003

24 luglio

2003

Alderney

4 novembre

2020

4 novembre

2020

Isola di Man

14 aprile

2023

14 aprile

2023

Jersey

29 aprile

2014

29 aprile

2014

Romania**

10 novembre

2001

12 febbraio

2002

Ruanda*

23 aprile

2002 A

23 maggio

2002

Russia*

24 settembre

2008

24 ottobre

2008

Saint Vincent e Grenadine*

29 marzo

2011 A

29 aprile

2011

Samoa*

17 maggio

2016 A

17 giugno

2016

San Marino*

26 settembre

2011

26 ottobre

2011

Santa Lucia*

15 gennaio

2014

15 febbraio

2014

Santa Sede*

24 ottobre

2001

12 febbraio

2002

Seicelle*

10 agosto

2010

10 settembre

2010

Senegal*

3 marzo

2004

3 aprile

2004

Serbia*

31 gennaio

2003

28 febbraio

2003

Sierra Leone*

15 maggio

2002

15 giugno

2002

Singapore*

11 dicembre

2008

11 gennaio

2009

Siria*

17 ottobre

2003 A

17 novembre

2003

Slovacchia*

7 luglio

2006

7 agosto

2006

Slovenia*

23 settembre

2004

23 ottobre

2004

Spagna* **

8 marzo

2002

8 aprile

2002

Sri Lanka*

8 settembre

2000

12 febbraio

2002

Stati Uniti*

23 dicembre

2002

23 gennaio

2003

Sudafrica*

24 settembre

2009

24 ottobre

2009

Sudan del Sud*

27 settembre

2018 A

27 ottobre

2018

Sudan*

26 luglio

2005

26 agosto

2005

Suriname*

16 novembre

2021

16 dicembre

2021

Svezia* **

20 febbraio

2003

20 marzo

2003

Svizzera*

26 giugno

2002

26 luglio

2002

Tagikistan*

5 agosto

2002 A

5 settembre

2002

Tanzania*

11 novembre

2004 A

11 dicembre

2004

Thailandia*

27 febbraio

2006 A

27 marzo

2006

Timor-Leste*

2 agosto

2004 A

2 settembre

2004

Togo*

28 novembre

2005

28 dicembre

2005

Tunisia*

2 gennaio

2003

2 febbraio

2003

Turchia*

4 maggio

2004

4 giugno

2004

Turkmenistan*

29 aprile

2005 A

29 maggio

2005

Ucraina*

11 luglio

2005

11 agosto

2005

Uganda*

6 maggio

2002 A

6 giugno

2002

Ungheria* **

24 febbraio

2010

24 marzo

2010

Uruguay*

9 settembre

2003

9 ottobre

2003

Uzbekistan*

23 dicembre

2008 A

23 gennaio

2009

Vanuatu*

26 settembre

2007

26 ottobre

2007

Venezuela*

23 settembre

2003

23 ottobre

2003

Vietnam*

20 dicembre

2001

12 febbraio

2002

Yemen*

2 marzo

2007 A

2 aprile

2007

Zimbabwe*

22 maggio

2013 A

22 giugno

2013

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. La firma é effettuata per il Regno del Belgio. Questa impegna pure la comunità francese, fiamminga e germanofona.
  1. La presente accettazione non s’applicherà a Tokelau che a far data dal momento in cui il Governo neozelandese a tal proposito avrà depositato una dichiarazione presso il depositario.

0.107.1

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 7

Il Governo svizzero dichiara in accordo con l’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo che l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni. Tale età è prevista dall’ordinamento giuridico svizzero.