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0.108

Convenzione
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
nei confronti della donna

RU 1999 1579; FF 1995IV 809

Traduzione

Conclusa il 18 dicembre 1979
Approvata dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19961
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 1997
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1997

(Stato 19 aprile 2023)

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite 2 che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell’uomo 3 hanno il dovere di garantire l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna nell’esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l’esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell’eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell’uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo Paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro Paese e l’umanità tutta nella misura delle loro possibilità,

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, all’educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

Convinti che l’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull’equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l’uguaglianza tra l’uomo e la donna,

Sottolineando che l’eliminazione dell’apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, d’aggressione, d’occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l’attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l’affermazione dei principi della giustizia, dell’uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra Paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all’autodeterminazione e all’indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un Paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l’uomo, in tutti i campi,

Tenendo presente l’importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l’importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell’educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all’origine di discriminazioni e che l’educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

Consapevole che il ruolo tradizionale dell’uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

convengono quanto segue:

Parte prima:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna.

Art. 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:

  1. iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l’applicazione effettiva del suddetto principio;
  2. adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
  3. instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l’effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
  4. astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
  5. prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
  6. prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
  7. abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Art. 3

Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l’esercizio e il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 4

L’adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.

L’adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto discriminatorio.

Art. 5

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

  1. al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
  2. per fare in modo che l’educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l’interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Art. 6

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

Parte seconda:

Art. 7

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del Paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

  1. di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
  2. di prendere parte all’elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
  3. di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del Paese.

Art. 8

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Art. 9

Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possano influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell’uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Parte terza:

Art. 10

Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l’educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l’uomo e la donna:

  1. le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L’uguaglianza deve essere garantita sia nell’insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;
  2. l’accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
  3. l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiando l’educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
  4. le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
  5. le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
  6. la riduzione del tasso d’abbandono femminile degli studi e l’organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
  7. le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e all’educazione fisica;
  8. l’accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Art. 11

Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

  1. il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
  2. il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l’adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell’impiego;
  3. il diritto alla libera scelta della professione e dell’impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell’impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all’aggiornamento, compreso l’apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente;
  4. il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all’uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all’uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
  5. il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
  6. il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

  1. proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
  2. istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell’impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
  3. incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorire l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
  4. assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.

Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

Art. 12

Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.

Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l’allattamento.

Art. 13

Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

  1. il diritto agli assegni familiari;
  2. il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
  3. il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.

Art. 14

Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell’economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:

  1. di partecipare pienamente all’elaborazione ed all’esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
  2. di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
  3. di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
  4. di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
  5. di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l’uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo;
  6. di partecipare ad ogni attività comunitaria;
  7. d’aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
  8. di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l’alloggio, il risanamento, la fornitura dell’acqua e dell’elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

Parte quarta:

Art. 15

Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l’uomo di fronte alla legge.

Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell’uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l’amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.

Gli Stati parte riconoscono all’uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

Art. 16

Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

  1. lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
  2. lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
  3. gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio ed all’atto del suo scioglimento;
  4. gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale; nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l’interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
  5. gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
  6. i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l’interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;
  7. gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di un’occupazione;
  8. gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un’età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l’iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

Parte quinta:

Art. 17

Al fine di esaminare i progressi realizzati nell’applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l’adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di un’equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.

La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l’indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.

I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario generale nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.

L’elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

I membri del Comitato riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall’Assemblea considerata l’importanza delle funzioni del Comitato.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l’espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

Art. 18

Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

  1. durante l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
  2. quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 19

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.

Art. 20

Il Comitato si riunisce normalmente ogni anno durante un periodo massimo di due settimane per esaminare i rapporti presentati in conformità all’articolo 18 della presente Convenzione.

Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Art. 21

Il Comitato rende conto ogni anno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.

Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

Art. 22

Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell’esame dell’applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell’ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull’applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell’ambito delle loro attività.

Parte sesta:

Art. 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali disposizioni più favorevoli a realizzare l’uguaglianza tra l’uomo e la donna già contenute:

  1. nella legislazione di uno Stato parte, oppure
  2. in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Art. 24

Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 25

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati. L’adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26

Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

Art. 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d’adesione dello Stato medesimo.

Art. 28

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell’adesione.

Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Art. 29

Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.

Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 30

La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York il 18 dicembre 1979.

(Seguono le firme)

0.108

Campo d’applicazione il 19 aprile 20234

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

5 marzo

2003

4 aprile

2003

Albania

11 maggio

1994 A

10 giugno

1994

Algeria*

22 maggio

1996 A

21 giugno

1996

Andorra

15 gennaio

1997 A

14 febbraio

1997

Angola

17 settembre

1986 A

17 ottobre

1986

Antigua e Barbuda

1° agosto

1989 A

31 agosto

1989

Arabia Saudita*

7 settembre

2000

7 ottobre

2000

Argentina*

15 luglio

1985

14 agosto

1985

Armenia

13 settembre

1993 A

13 ottobre

1993

Australia*

28 luglio

1983

27 agosto

1983

Austria**

31 marzo

1982

30 aprile

1982

Azerbaigian

10 luglio

1995 A

9 agosto

1995

Bahamas*

6 ottobre

1993 A

5 novembre

1993

Bahrein*

18 giugno

2002 A

18 luglio

2002

Bangladesh*

6 novembre

1984 A

6 dicembre

1984

Barbados

16 ottobre

1980

3 settembre

1981

Belarus

4 febbraio

1981

3 settembre

1981

Belgio**

10 luglio

1985

9 agosto

1985

Belize

16 maggio

1990

15 giugno

1990

Benin

12 marzo

1992

11 aprile

1992

Bhutan

31 agosto

1981

30 settembre

1981

Bolivia

8 giugno

1990

8 luglio

1990

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

13 agosto

1996 A

12 settembre

1996

Brasile*

1° febbraio

1984

2 marzo

1984

Brunei*

24 maggio

2006 A

23 giugno

2006

Bulgaria

8 febbraio

1982

10 marzo

1982

Burkina Faso

14 ottobre

1987 A

13 novembre

1987

Burundi

8 gennaio

1992

7 febbraio

1992

Cambogia

15 ottobre

1992 A

14 novembre

1992

Camerun

23 agosto

1994

22 settembre

1994

Canada* **

10 dicembre

1981

9 gennaio

1982

Capo Verde

5 dicembre

1980 A

3 settembre

1981

Ceca, Repubblica**

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

9 giugno

1995 A

9 luglio

1995

Cile*

7 dicembre

1989

6 gennaio

1990

Cina*

4 novembre

1980

3 settembre

1981

Hong Kong a

14 ottobre

1996

13 novembre

1996

Macao* b

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

23 luglio

1985 A

22 agosto

1985

Colombia

19 gennaio

1982

18 febbraio

1982

Comore

31 ottobre

1994 A

30 novembre

1994

Congo (Brazzaville)

26 luglio

1982

25 agosto

1982

Congo (Kinshasa)

17 ottobre

1986

16 novembre

1986

Corea (Nord)*

27 febbraio

2001 A

29 marzo

2001

Corea (Sud)*

27 dicembre

1984

26 gennaio

1985

Costa Rica

4 aprile

1986

4 maggio

1986

Côte d’Ivoire

18 dicembre

1995

17 gennaio

1996

Croazia

9 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

17 luglio

1980

3 settembre

1981

Danimarca* **

21 aprile

1983

21 maggio

1983

Dominica

15 settembre

1980

3 settembre

1981

Dominicana, Repubblica

2 settembre

1982

2 ottobre

1982

Ecuador

9 novembre

1981

9 dicembre

1981

Egitto*

18 settembre

1981

18 ottobre

1981

El Salvador*

19 agosto

1981

18 settembre

1981

Emirati Arabi Uniti*

6 ottobre

2004 A

5 novembre

2004

Eritrea

5 settembre

1995 A

5 ottobre

1995

Estonia**

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Eswatini

26 marzo

2004 A

25 aprile

2004

Etiopia*

10 settembre

1981

10 ottobre

1981

Figi

28 agosto

1995 A

27 settembre

1995

Filippine

5 agosto

1981

4 settembre

1981

Finlandia**

4 settembre

1986

4 ottobre

1986

Francia* **

14 dicembre

1983

13 gennaio

1984

Gabon

21 gennaio

1983

20 febbraio

1983

Gambia

16 aprile

1993

16 maggio

1993

Georgia

26 ottobre

1994 A

25 novembre

1994

Germania* **

10 luglio

1985

9 agosto

1985

Ghana

2 gennaio

1986

1° febbraio

1986

Giamaica*

19 ottobre

1984

18 novembre

1984

Giappone

25 giugno

1985

25 luglio

1985

Gibuti

2 dicembre

1998 A

1° gennaio

1999

Giordania*

1° luglio

1992

31 luglio

1992

Grecia**

7 giugno

1983

7 luglio

1983

Grenada

30 agosto

1990

29 settembre

1990

Guatemala

12 agosto

1982

11 settembre

1982

Guinea

9 agosto

1982

8 settembre

1982

Guinea equatoriale

23 ottobre

1984 A

22 novembre

1984

Guinea-Bissau

23 agosto

1985

22 settembre

1985

Guyana

17 luglio

1980

3 settembre

1981

Haiti

20 luglio

1981

3 settembre

1981

Honduras

3 marzo

1983

2 aprile

1983

India*

9 luglio

1993

8 agosto

1993

Indonesia*

13 settembre

1984

13 ottobre

1984

Iraq*

13 agosto

1986 A

12 settembre

1986

Irlanda* **

23 dicembre

1985 A

22 gennaio

1986

Islanda

18 giugno

1985

18 luglio

1985

Isole Cook

11 agosto

2006 A

10 settembre

2006

Isole Marshall

2 marzo

2006 A

1° aprile

2006

Israele* **

3 ottobre

1991

2 novembre

1991

Italia**

10 giugno

1985

10 luglio

1985

Kazakstan

26 agosto

1998 A

25 settembre

1998

Kenya

9 marzo

1984 A

8 aprile

1984

Kirghizistan

10 febbraio

1997 A

12 marzo

1997

Kiribati

17 marzo

2004 A

16 aprile

2004

Kuwait*

2 settembre

1994 A

2 ottobre

1994

Laos

14 agosto

1981

13 settembre

1981

Lesotho*

22 agosto

1995

21 settembre

1995

Lettonia**

14 aprile

1992 A

14 maggio

1992

Libano*

16 aprile

1997 A

21 maggio

1997

Liberia

17 luglio

1984 A

16 agosto

1984

Libia*

16 maggio

1989 A

15 giugno

1989

Liechtenstein*

22 dicembre

1995 A

21 gennaio

1996

Lituania

18 gennaio

1994 A

17 febbraio

1994

Lussemburgo

2 febbraio

1989

4 marzo

1989

Macedonia del Nord

18 gennaio

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar

17 marzo

1989

16 aprile

1989

Malawi*

12 marzo

1987 A

11 aprile

1987

Malaysia*

5 luglio

1995 A

4 agosto

1995

Maldive*

1° luglio

1993 A

31 luglio

1993

Mali

10 settembre

1985

10 ottobre

1985

Malta*

8 marzo

1991 A

7 aprile

1991

Marocco*

21 giugno

1993 A

21 luglio

1993

Mauritania*

10 maggio

2001 A

9 giugno

2001

Maurizio*

9 luglio

1984 A

8 agosto

1984

Messico* **

23 marzo

1981

3 settembre

1981

Micronesia*

1° settembre

2004 A

1° ottobre

2004

Moldova

1° luglio

1994 A

31 luglio

1994

Monaco*

18 marzo

2005 A

17 aprile

2005

Mongolia

20 luglio

1981

3 settembre

1981

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

21 aprile

1997 A

16 maggio

1997

Myanmar*

22 luglio

1997 A

21 agosto

1997

Namibia

23 novembre

1992 A

23 dicembre

1992

Nauru

23 giugno

2011 A

23 luglio

2011

Nepal

22 aprile

1991

22 maggio

1991

Nicaragua

27 ottobre

1981

26 novembre

1981

Niger*

8 ottobre

1999 A

7 novembre

1999

Nigeria

13 giugno

1985

13 luglio

1985

Norvegia**

21 maggio

1981

3 settembre

1981

Nuova Zelanda*

10 gennaio

1985

9 febbraio

1985

Niue*

10 gennaio

1985

9 febbraio

1985

Oman*

7 febbraio

2006 A

9 marzo

2006

Paesi Bassi* ** c

23 luglio

1991

22 agosto

1991

Aruba

23 luglio

1991

22 agosto

1991

Curaçao

23 luglio

1991

22 agosto

1991

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

23 luglio

1991

22 agosto

1991

Sint Maarten

23 luglio

1991

22 agosto

1991

Pakistan*

12 marzo

1996 A

11 aprile

1996

Palestina

2 aprile

2014 A

2 maggio

2014

Panama

29 ottobre

1981

28 novembre

1981

Papua Nuova Guinea

12 gennaio

1995 A

11 febbraio

1995

Paraguay

6 aprile

1987 A

6 maggio

1987

Perù

13 settembre

1982

13 ottobre

1982

Polonia**

30 luglio

1980

3 settembre

1981

Portogallo**

30 luglio

1980

3 settembre

1981

Qatar*

29 aprile

2009 A

29 maggio

2009

Regno Unito* **

7 aprile

1986

7 maggio

1986

Anguilla*

16 marzo

2016

16 marzo

2016

Bermuda*

16 marzo

2017

16 marzo

2017

Cayman, Isole*

16 marzo

2016

16 marzo

2016

Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud*

7 aprile

1986

7 maggio

1986

Isola di Man*

7 aprile

1986

7 maggio

1986

Isole Falkland*

7 aprile

1986

7 maggio

1986

Isole Turche e Caicos*

7 aprile

1986

7 maggio

1986

Isole Vergini britanniche*

7 aprile

1986

7 maggio

1986

Jersey*

16 febbraio

2021

16 febbraio

2021

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

16 marzo

2017

16 marzo

2017

Rep. Centrafricana

21 giugno

1991 A

21 luglio

1991

Romania**

7 gennaio

1982

6 febbraio

1982

Ruanda

2 marzo

1981

3 settembre

1981

Russia

23 gennaio

1981

3 settembre

1981

Saint Kitts e Nevis

25 aprile

1985 A

25 maggio

1985

Saint Lucia

8 ottobre

1982 A

7 novembre

1982

Saint Vincent e Grenadine

4 agosto

1981 A

3 settembre

1981

Salomone, Isole

6 maggio

2002 A

5 giugno

2002

Samoa

25 settembre

1992 A

25 ottobre

1992

São Tomé e Príncipe

3 giugno

2003

3 luglio

2003

Seicelle

5 maggio

1992

4 giugno

1992

Senegal

5 febbraio

1985

7 marzo

1985

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

11 novembre

1988

11 dicembre

1988

Singapore*

5 ottobre

1995 A

4 novembre

1995

Siria*

28 marzo

2003 A

27 aprile

2003

Slovacchia**

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna* **

5 gennaio

1984

4 febbraio

1984

Sri Lanka

5 ottobre

1981

4 novembre

1981

Sudafrica

15 dicembre

1995

14 gennaio

1996

Sudan del Sud

30 aprile

2015 A

30 maggio

2015

Suriname

1° marzo

1993 A

31 marzo

1993

Svezia**

2 luglio

1980

3 settembre

1981

Svizzera*

27 marzo

1997

26 aprile

1997

Tagikistan

26 ottobre

1993 A

25 novembre

1993

Tanzania

20 agosto

1985

19 settembre

1985

Thailandia*

9 agosto

1985 A

8 settembre

1985

Timor-Leste

16 aprile

2003 A

16 maggio

2003

Togo

26 settembre

1983 A

26 ottobre

1983

Trinidad e Tobago*

12 gennaio

1990

11 febbraio

1990

Tunisia*

20 settembre

1985

20 ottobre

1985

Turchia*

20 dicembre

1985 A

19 gennaio

1986

Turkmenistan

1° maggio

1997 A

31 maggio

1997

Tuvalu

6 ottobre

1999 A

5 novembre

1999

Ucraina

12 marzo

1981

3 settembre

1981

Uganda

22 luglio

1985

21 agosto

1985

Ungheria**

22 dicembre

1980

3 settembre

1981

Uruguay

9 ottobre

1981

8 novembre

1981

Uzbekistan

19 luglio

1995 A

18 agosto

1995

Vanuatu

8 settembre

1995 A

8 ottobre

1995

Venezuela*

2 maggio

1983

1° giugno

1983

Vietnam*

17 febbraio

1982

19 marzo

1982

Yemen*

30 maggio

1984 A

29 giugno

1984

Zambia

21 giugno

1985

21 luglio

1985

Zimbabwe

13 maggio

1991 A

12 giugno

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  1. Obiezioni.
  2. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Fino al 30 giu. 1997, la Conv. è stata applicata a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° lugl. 1997, Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa specile (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984, gli acc. che sono stati applicati a Hong Kong prima della sua retrocessione.
  1. Dal 27 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
  1. Per il Regno in Europa.

0.108

Riserva

Svizzera 5

a. Riserva relativa all’articolo 7 lettera b: 6

...

b. Riserva relativa all’articolo 16 paragrafo 1 lettera g: 7

...

c. Riserva relativa all’articolo 15 paragrafo 2 e all’articolo 16 paragrafo 1 lettera h:

Le disposizioni si applicano facendo salve determinate disposizioni transitorie del regime dei beni matrimoniali (art. 9e e 10 tit. fin. CC).