Ai fini del presente Protocollo:
- l’espressione «Trattato sull’Antartide» designa il Trattato sull’Antartide fatto a Washington il 1° dicembre 1959;
- l’espressione «zona del Trattato sull’Antartide» designa la zona alla quale si applicano le disposizioni del Trattato sull’Antartide in conformità con l’articolo VI di tale Trattato;
- l’espressione «riunioni consultive del Trattato sull’Antartide» designa le riunioni di cui all’articolo IX del Trattato sull’Antartide;
- l’espressione «Parti consultive al Trattato sull’Antartide» designa le Parti contraenti al Trattato sull’Antartide aventi diritto a nominare dei rappresentanti a partecipare alle riunioni previste all’articolo IX di tale Trattato;
- l’espressione «Sistema del Trattato sull’Antartide» designa il Trattato sull’Antartide, i provvedimenti in vigore in base a tale Trattato, gli strumenti internazionali separati associati a esso e in vigore nonché i provvedimenti adottati in base a tali strumenti;
- l’espressione «Tribunale arbitrale» designa il Tribunale arbitrale istituito in conformità con l’appendice al presente Protocollo di cui è parte integrante;
- l’espressione «Comitato» designa il Comitato per la protezione ambientale istituito in conformità con l’articolo 11.