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0.121

Trattato sull’Antartide Firmato a Washington il 1° dicembre 1959 Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 1990 Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 15 novembre 1990 Entrato in vigore per la Svizzera il 15 novembre 1990

RU 19901925, 1991 87; FF 1989 III 253

Traduzione

(Stato 16 novembre 2023)

I Governi dell’Argentina, dell’Australia, dei Belgio, del Cile, della Repubblica Francese, del Giappone, della Nuova Zelanda, della Norvegia, dell’Unione Sud-Africana, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America,

riconoscendo che giova all’interesse di tutta l’umanità che l’Antartide sia riservata per sempre soltanto ad attività pacifiche e non divenga né il teatro né il motivo di vertenze internazionali;

apprezzando l’ampiezza dei progressi attuati dalla scienza grazie alla cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica nell’Antartico;

persuasi che sia conforme agli interessi scientifici e al progresso dell’umanità di istituire una solida struttura che consenta di proseguire e di sviluppare tale cooperazione, fondandola sulla libertà della ricerca scientifica nell’Antartide, come essa è stata praticata durante l’Anno Geofisico Internazionale;

convinti che un Trattato inteso a riservare l’Antartide soltanto per attività pacifiche e a mantenere in questa regione l’armonia internazionale gioverà agli intenti ed ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nell’Antartide sono autorizzate soltanto attività pacifiche. Sono vietati, fra l’altro, tutti i provvedimenti di carattere militare, come l’insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere.

Il presente Trattato non si oppone all’impiego di personale o di materiale militari per la ricerca scientifica o per qualsiasi altro scopo pacifico.

Art. II

La libertà della ricerca scientifica nell’Antartide e la cooperazione a tale scopo, come esse sono state praticate durante l’Anno Geofisico Internazionale, sono proseguite conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

Art. III

Per rafforzare nell’Antartide la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica, come previsto nell’articolo II del presente Trattato, le Parti contraenti convengono di procedere, in tutta la misura possibile:

  1. allo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell’Antartide, onde assicurare ottimalmente l’economicità e l’efficacia delle operazioni;
  2. a scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni in questa regione;
  3. allo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici ottenuti nell’Antartide, che saranno resi liberamente disponibili.

Nell’applicazione delle presenti disposizioni, sarà promossa con ogni mezzo la cooperazione nelle relazioni di lavoro con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali per le quali l’Antartide offre un interesse scientifico o tecnico.

Art. IV

Nessuna disposizione dei presente Trattato può essere interpretata:

  1. come costituente, per una Parte contraente, una rinuncia ai suoi diritti di sovranità territoriale oppure alle rivendicazioni territoriali nell’Antartide da essa precedentemente fatte valere;
  2. come una rinuncia totale o parziale di una Parte contraente ad una base di rivendicazione di sovranità territoriale nell’Antartide, che potrebbe risultare dalle sue attività o da quelle dei suoi cittadini nell’Antartide o da qualsiasi altra causa;
  3. come pregiudicante la posizione d’una Parte contraente per quanto concerne il riconoscimento o il non riconoscimento di questa Parte del diritto di sovranità, di una rivendicazione o di una base di rivendicazione di sovranità territoriale di qualsiasi altro Stato nell’Antartide.

Nessun atto o attività intrapresi durante la validità del presente Trattato costituisce una base che consente di far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità territoriale nell’Antartide né di istituire diritti di sovranità in questa regione. Durante la validità del presente Trattato, non deve essere presentata alcuna nuova rivendicazione né estesa una rivendicazione di sovranità territoriale precedentemente fatta valere.

Art. V

Nell’Antartide, sono vietate le esplosioni nucleari e l’eliminazione di scorie radioattive.

Nel caso in cui siano conclusi accordi internazionali, dei quali sono partecipi tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a prender parte alle riunioni previste nell’articolo IX, concernenti l’utilizzazione dell’energia nucleare, comprese le esplosioni nucleari e l’eliminazione di scorie radioattive, nell’Antartide si applicano le norme istituite da siffatti accordi.

Art. VI

Le disposizioni del presente Trattato si applicano alla regione situata a Sud del 60° grado di latitudine Sud, compresi tutti i tavolati glaciali; nulla però nel presente Trattato può pregiudicare in nessun modo i diritti o l’esercizio dei diritti riconosciuti a qualsiasi Stato della normativa internazionale per quanto concerne le parti di alto mare situate nella regione così delimitata.

Art. VII

Per conseguire le finalità del presente Trattato ed esigerne l’osservanza delle disposizioni, ciascuna Parte contraente, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all’articolo IX del presente Trattato, ha il diritto di designare osservatori incaricati di svolgere qualsiasi ispezione prevista nel presente articolo. Questi osservatori sono scelti tra i cittadini della Parte contraente che li designa. 1 loro nomi sono comunicati a ciascuna delle altre Parti contraenti autorizzate a designare osservatori; la cessazione delle loro funzioni è notificata in modo analogo.

Gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo possono accedere in ogni momento a qualsiasi regione dell’Antartide.

Tutte le regioni dell’Antartide, comprese le stazioni, gli impianti e il materiale ivi situati, come anche tutte le navi e gli aeromobili nei punti di sbarco e di imbarco di merci o di personale nell’Antartide sono accessibili in qualsiasi momento all’ispezione di tutti gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Ciascuna Parte contraente autorizzata a designare osservatori può effettuare in qualsiasi momento l’ispezione aerea di qualunque regione dell’Antartide.

Ciascuna Parte contraente deve, al momento dell’entrata in vigore dei presente Trattato per quanto la concerne, informare le altre Parti contraenti e successivamente notificare loro anticipatamente:

  1. tutte le spedizioni dirette verso l’Antartide o eseguite, all’interno di essa, da proprie navi o da suoi cittadini e tutte le spedizioni organizzate sul proprio territorio o procedenti dal medesimo;
  2. l’esistenza di qualsiasi stazione occupata nell’Antartide da suoi cittadini;
  3. la sua intenzione di trasferire nell’Antartide, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente Trattato, qualsiasi personale o materiale militare.

Art. VIII

Per agevolare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente Trattato e senza pregiudicare le posizioni rispettive delle Parti contraenti per quanto concerne la giurisdizione su tutte le altre persone nell’Antartide, gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo VII e il personale scientifico costituente l’oggetto di uno scambio secondo il numero 1b) dell’articolo III del Trattato, come anche le persone ad essi aggregate che li accompagnano rispondono unicamente dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini, per quanto concerne qualsiasi atto od omissione commessi durante il soggiorno svolto nell’Antartide nell’adempimento delle loro funzioni.

Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e nell’attesa dei provvedimenti previsti nel numero 1 e) dell’articolo IX, le Parti contraenti, tra le quali è sorta una vertenza inerente all’esercizio della giurisdizione nell’Antartide, dovranno consultarsi immediatamente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. IX

I rappresentanti delle Parti contraenti menzionate nell’ingresso del presente Trattato si adunano a Canberra entro due mesi dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ad intervalli e in luoghi appropriati, per scambiarsi informazioni, consultarsi riguardo a questioni d’interesse comune concernenti l’Antartide, studiare, formulare e raccomandare ai loro governi provvedimenti destinati ad assicurare l’osservanza dei prìncipi e il perseguimento delle finalità del presente Trattato, in particolare misure:

  1. inerenti all’utilizzazione dell’Antartide a fini esclusivamente pacifici;
  2. agevolanti la ricerca scientifica nell’Antartide;
  3. facilitanti la cooperazione scientifica internazionale in questa regione;
  4. facilitanti l’esercizio dei diritti d’ispezione previsti nell’articolo VII del presente Trattato;
  5. concernenti questioni relative all’esercizio della giurisdizione nell’Antartide;
  6. concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nell’Antartide.

Qualsiasi Parte contraente che ha aderito al presente Trattato conformemente alle disposizioni dell’articolo XIII ha il diritto di nominare rappresentanti partecipanti alle riunioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, fintanto che essa manifesta interesse per l’Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica, come l’insediamento d’una stazione o l’invio di una spedizione.

I rapporti degli osservatori di cui l’articolo VII del presente Trattato sono trasmessi ai rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano alle riunioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

I provvedimenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dalla loro approvazione da parte di tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni tenute per l’esame di siffatti provvedimenti.

Qualsiasi diritto istituito dal presente Trattato può essere esercitato dall’entrata in vigore di quest’ultimo, indipendentemente se i provvedimenti agevolanti l’esercizio di tali diritti siano stati esaminati, proposti o approvati conformemente al presente articolo.

Art. X

Ciascuna Parte contraente si obbliga ad adottare provvedimenti adeguati, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, per impedire, nell’Antartide, qualsiasi attività contraria ai princìpi o alle intenzioni del presente Trattato.

Art. XI

Nel caso di vertenza tra due o più Parti contraenti, per quanto concerne l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, tali Parti si consultano allo scopo di comporre la vertenza in via di negoziato, indagine, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o qualsiasi altro mezzo di loro scelta.

Qualsiasi vertenza di questa natura, che non può essere composta in questo modo, dovrà essere deferita, ogni volta con l’assenso di tutte le parti in causa, alla Corte Internazionale di Giustizia affinché venga risolta; nondimeno, l’impossibilità di giungere ad un’intesa per il deferimento non esonera affatto le parti in causa dall’obbligo di cercare la soluzione della vertenza con tutti i modi di composizione pacifica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. XII

  1. Il presente Trattato può essere modificato o emendato in qualsiasi momento con l’accordo unanime delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell’articolo IX. Una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore qualora il governo depositario abbia ricevuto da tutte queste Parti contraenti la rispettiva ratificazione.
  2. Successivamente, una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore riguardo a qualsiasi altra Parte contraente nel momento in cui il governo depositario ha ricevuto da quest’ultima un avviso di ratificazione. Ciascuna Parte contraente, il cui avviso di ratificazione non sia stato ricevuto entro due anni dopo l’entrata in vigore della modificazione o dell’emendamento giusta le disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, sarà considerata come se avesse cessato di essere partecipe del presente Trattato alla scadenza di questo termine.
  3. Se, alla scadenza di un periodo di trent’anni a contare dall’entrata in vigore dei presente Trattato, una delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell’articolo IX, ne fa domanda con una comunicazione indirizzata al governo depositario, sarà convocata, non appena possibile, una conferenza di tutte le Parti contraenti onde riesaminare il funzionamento del Trattato.
  4. Qualsiasi modificazione o qualsiasi emendamento del presente Trattato, approvato in occasione di una siffatta conferenza dalla maggioranza delle Parti contraenti che vi saranno rappresentate, compresa la maggioranza delle Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell’articolo IX, è comunicato a tutte le Parti contraenti dal governo depositario, non appena terminata la conferenza, ed entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
  5. Se una tale modificazione o un tale emendamento non è entrato in vigore, conformemente alle disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, entro un termine di due anni a contare dalla data in cui tutte le Parti contraenti hanno ricevuto la comunicazione, qualsiasi Parte può, in ogni momento dopo la scadenza di questo termine, notificare al governo depositario che cessa di essere parte del presente Trattato; il recesso ha effetto due anni dopo la ricezione di questa notificazione da parte del governo depositario.

Art. XIII

Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Resta aperto all’adesione di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro Stato che potrebbe essere invitato ad aderirvi con il consenso di tutte le Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui l’articolo IX del presente Trattato.

La ratificazione del presente Trattato o l’adesione a quest’ultimo è eseguita da ogni Stato conformemente alla propria procedura costituzionale.

Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d’adesione sono depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che è il governo depositario.

Il governo depositario comunica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione, come anche la data dell’entrata in vigore del Trattato e di qualsiasi modificazione o emendamento.

Quando tutti gli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione, il presente Trattato entrerà in vigore per questi Stati e per quelli che avranno depositato i loro strumenti d’adesione. Successivamente, il Trattato entrerà in vigore, per qualsiasi Stato aderente, alla data del deposito del suo strumento d’adesione.

Il presente Trattato è registrato dal governo depositario conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XIV

Il presente Trattato, redatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni versione facente parimente fede, è depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, che ne trasmetterà copie certificate conformi ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove.

(Seguono le firme)

0.121

Campo d’applicazione il 16 novembre 20232

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Argentina a

23 giugno

1961

23 giugno

1961

Australia a

23 giugno

1961

23 giugno

1961

Austria

25 agosto

1987 A

25 agosto

1987

Belarus

27 dicembre

2006 A

27 dicembre

2006

Belgio a

26 luglio

1960

23 giugno

1961

Brasile a

16 maggio

1975 A

16 maggio

1975

Bulgaria a b

11 settembre

1978 A

11 settembre

1978

Canada

4 maggio

1988 A

4 maggio

1988

Ceca, Repubblica a c

15 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile a

23 giugno

1961

23 giugno

1961

Cina a

8 giugno

1983 A

8 giugno

1983

Colombia

31 gennaio

1989 A

31 gennaio

1989

Corea (Nord)

21 gennaio

1987 A

21 gennaio

1987

Corea (Sud) a

28 novembre

1986 A

28 novembre

1986

Costa Rica

11 agosto

2022 A

11 agosto

2022

Cuba

16 agosto

1984 A

16 agosto

1984

Danimarca

20 maggio

1965 A

20 maggio

1965

Ecuador a

15 settembre

1987 A

15 settembre

1987

Estonia

17 maggio

2001 A

17 maggio

2001

Finlandia a

15 maggio

1984 A

15 maggio

1984

Francia a

16 settembre

1960

23 giugno

1961

Germania a

5 febbraio

1979 A

5 febbraio

1979

Giappone a

4 agosto

1960

23 giugno

1961

Grecia

8 gennaio

1987 A

8 gennaio

1987

Guatemala

31 luglio

1991 A

31 luglio

1991

India a

19 agosto

1983 A

19 agosto

1983

Islanda

13 ottobre

2015 A

13 ottobre

2015

Italia a

18 marzo

1981 A

18 marzo

1981

Kazakistan

27 gennaio

2015 A

27 gennaio

2015

Malaysia

31 ottobre

2011 A

31 ottobre

2011

Monaco

31 maggio

2008 A

31 maggio

2008

Mongolia

23 marzo

2015 A

23 marzo

2015

Norvegia a

24 agosto

1960

23 giugno

1961

Nuova Zelanda a

1° novembre

1960

23 giugno

1961

Peasi Bassi a

30 marzo

1967 A

30 marzo

1967

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao

30 marzo

1967

30 marzo

1967

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

30 marzo

1967

30 marzo

1967

Sint Maarten

30 marzo

1967

30 marzo

1967

Pakistan

1° marzo

2012 A

1° marzo

2012

Papua Nuova Guinea

16 marzo

1981 S

16 marzo

1981

Perù a

10 aprile

1981 A

10 aprile

1981

Polonia a

8 giugno

1961 A

23 giugno

1961

Portogallo

29 gennaio

2010 A

29 ottobre

2010

Regno Unito a

31 maggio

1960

23 giugno

1961

Romania

15 settembre

1971 A

15 settembre

1971

Russia a

2 novembre

1960

23 giugno

1961

San Marino

14 febbraio

2023 A

14 febbraio

2023

Slovacchia

15 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

22 aprile

2019 A

22 aprile

2019

Spagna a

31 marzo

1982 A

31 marzo

1982

Stati Uniti a

18 agosto

1960

23 giugno

1961

Sudafrica a

21 giugno

1960

23 giugno

1961

Svezia a

24 aprile

1984 A

24 aprile

1984

Svizzera

15 novembre

1990 A

15 novembre

1990

Turchia

24 gennaio

1996 A

24 gennaio

1996

Ucraina a d

28 ottobre

1992 A

28 ottobre

1992

Ungheria

27 gennaio

1984 A

27 gennaio

1984

Uruguay a

11 gennaio

1980 A

11 gennaio

1980

Venezuela

24 marzo

1999 A

24 marzo

1999

  1. Membro consultivo secondo l’art. IX par. 2.
  2. Membro consultivo dal 5 giu. 1998.
  3. Membro consultivo dal 1° apr. 2014.
  4. Membro consultivo dal 4 giu. 2004.