I rappresentanti delle Parti contraenti menzionate nell’ingresso del presente Trattato si adunano a Canberra entro due mesi dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ad intervalli e in luoghi appropriati, per scambiarsi informazioni, consultarsi riguardo a questioni d’interesse comune concernenti l’Antartide, studiare, formulare e raccomandare ai loro governi provvedimenti destinati ad assicurare l’osservanza dei prìncipi e il perseguimento delle finalità del presente Trattato, in particolare misure:
- inerenti all’utilizzazione dell’Antartide a fini esclusivamente pacifici;
- agevolanti la ricerca scientifica nell’Antartide;
- facilitanti la cooperazione scientifica internazionale in questa regione;
- facilitanti l’esercizio dei diritti d’ispezione previsti nell’articolo VII del presente Trattato;
- concernenti questioni relative all’esercizio della giurisdizione nell’Antartide;
- concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nell’Antartide.
Qualsiasi Parte contraente che ha aderito al presente Trattato conformemente alle disposizioni dell’articolo XIII ha il diritto di nominare rappresentanti partecipanti alle riunioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, fintanto che essa manifesta interesse per l’Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica, come l’insediamento d’una stazione o l’invio di una spedizione.
I rapporti degli osservatori di cui l’articolo VII del presente Trattato sono trasmessi ai rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano alle riunioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.
I provvedimenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dalla loro approvazione da parte di tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni tenute per l’esame di siffatti provvedimenti.
Qualsiasi diritto istituito dal presente Trattato può essere esercitato dall’entrata in vigore di quest’ultimo, indipendentemente se i provvedimenti agevolanti l’esercizio di tali diritti siano stati esaminati, proposti o approvati conformemente al presente articolo.