Gli Stati contraenti facilitano l’importazione e l’esportazione degli equipaggiamenti e dei mezzi di soccorso. Al momento del passaggio del confine, il responsabile di una squadra di soccorso deve presentare agli organi di controllo alla frontiera o agli organi doganali dello Stato richiedente solo una lista degli equipaggiamenti e dei mezzi di soccorso; se, in caso di urgenza particolare, il passaggio del confine è effettuato al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, tale elenco deve pervenire il più presto possibile al competente posto di dogana.
Le squadre di soccorso non possono portare altre merci oltre agli equipaggiamenti e ai mezzi di soccorso necessari per le operazioni di soccorso. I veicoli militari e di polizia terrestri, marittimi e aerei possono passare la frontiera con il loro equipaggiamento usuale, ma senza munizioni, e operare nel settore d’intervento.
I divieti e le limitazioni applicabili al traffico transfrontaliero delle merci non sono applicabili agli equipaggiamenti e ai mezzi di soccorso necessari per le operazioni di soccorso. . Nella misura in cui non siano utilizzati, tali equipaggiamenti devono essere riesportati. Se gli equipaggiamenti sono lasciati sul posto come mezzo di soccorso, la loro natura e la loro quantità come pure il luogo in cui si trovano devono essere indicati all’autorità responsabile dello Stato richiedente che informerà il servizio doganale competente. In tal caso è applicabile il diritto dello Stato richiedente.
Il paragrafo 3 si applica anche all’importazione nello Stato richiedente di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla riesportazione nello Stato di invio dei quantitativi non utilizzati. Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope possono essere introdotti solo nel quadro dei bisogni medici urgenti e utilizzati solo da personale medico qualificato conformemente alle disposizioni legali dello Stato contraente da cui proviene la squadra di soccorso. Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope utilizzate sono computate nelle statistiche sul consumo dello Stato di invio.
In caso di reciprocità, gli Stati contraenti ammetteranno, senza procedura formale e senza prestazione di sicurezza, per un’utilizzazione temporanea esente da imposte, gli equipaggiamenti e i mezzi di soccorso necessari alle operazioni di soccorso e li esenteranno da tutti i diritti o dazi doganali nella misura in cui siano consumati.