La presente Convenzione definisce le condizioni alle quali le Parti contraenti si prestano, nel limite delle loro possibilità, reciproca assistenza nel caso in cui sopravvenga, nel territorio della Controparte, una catastrofe naturale o dovuta all’attività dell’uomo che sia causa di gravi danni alle persone, ai beni e all’ambiente. La Convenzione trova parimenti applicazione per le altre forme di collaborazione di cui all’articolo 13.
0.131.345.4
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione
dei rischi maggiori e dell’assistenza reciproca in caso
di catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo
RU 20001796; FF 1995 IV 961
Testo originale
Conclusa il 2 maggio 1995
Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 19961
Ratificata con strumenti scambiati il 26 maggio 1998
Entrata in vigore il 26 maggio 1998
(Stato 26 maggio 1998)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo che incombono sui rispettivi Paesi;
convinti della necessità che venga fornita un’assistenza a favore del Paese colpito al verificarsi di detti eventi;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo, i termini qui di seguito impiegati significano: «Stato richiedente»: Stato contraente le cui autorità competenti domandano all’altro Stato di inviare squadre d’intervento con equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l’assistenza; «Stato offerente»: Stato contraente le cui autorità competenti danno seguito ad una richiesta proveniente dall’altro Stato relativa all’invio di squadre d’intervento con equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l’assistenza; «squadre di soccorso»: gruppi di unità specializzate per gli interventi di soccorso e dotate di opportuni equipaggiamenti e mezzi di soccorso; «equipaggiamento» e «mezzi di soccorso»: equipaggiamento personale, materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso; «materiale per l’assistenza»: beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita; «materiali di funzionamento»: beni necessari all’utilizzazione dell’equipaggiamento e al vettovagliamento delle squadre di soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.
Art. 3 Competenze
Tali autorità possono designare, secondo la propria normativa interna, altre autorità con facoltà di richiedere assistenza o ricevere richieste di assistenza, e ne danno tempestiva comunicazione alle predette autorità dell’altra Parte contraente. Le autorità così designate hanno facoltà di comunicare tra loro. Le Parti contraenti si scambiano, per via diplomatica, gli indirizzi, i numeri di telefono, di telex e di telefax delle summenzionate autorità, nonché quelli delle autorità da esse eventualmente designate per formulare e ricevere richieste d’assistenza.
In vista dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le autorità competenti sono:
- per la Repubblica Italiana: il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Protezione Civile e il Ministro dell’Interno;
- per la Confederazione Svizzera: il Dipartimento federale degli affari esteri e, nella zona di confine, i Governi dei Cantoni.
Art. 4 Intesa preliminare
La natura, l’estensione e le modalità di attuazione dell’assistenza sono fissate caso per caso di comune accordo dalle autorità menzionate all’articolo 3.
Art. 5 Modalità di intervento
L’assistenza sui luoghi della catastrofe naturale o dovuta all’attività dell’uomo è fornita dalle squadre di soccorso che hanno ricevuto una formazione speciale, particolarmente nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i pericoli della contaminazione radioattiva e chimica, pronto soccorso e soccorsi medici d’emergenza, ricerca, salvataggio o sterramento. Le squadre di soccorso sono dotate dello speciale materiale previsto a tali fini. Se necessario, l’assistenza sarà data con ogni altro mezzo appropriato. Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea, lacustre o fluviale.
Art. 6 Direzione delle operazioni
La direzione delle operazioni è di competenza delle autorità dello Stato richiedente. Le autorità dello Stato richiedente menzionate al precedente articolo 3 indicano, al momento della formulazione della richiesta, i compiti che esse intendono affidare alle squadre di soccorso dello Stato offerente, senza entrare nel dettaglio della loro esecuzione. Le direttive per le squadre di soccorso dello Stato offerente sono comunicate unicamente ai capi di dette squadre; questi trasmettono le istruzioni esecutive ai propri subalterni. Le autorità dello Stato richiedente offrono la debita protezione e assistenza alle squadre di soccorso dello Stato offerente. Al termine delle operazioni gli organi tecnici della parte offerente trasmettono agli organi tecnici della parte richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati. Gli organi tecnici della parte richiedente trasmettono agli organi tecnici della parte offerente un rapporto finale sull’accaduto.
Art. 7 Passaggio del confine
Al fine di assicurare l’efficienza e la rapidità necessaria agli interventi, le Parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalità di passaggio alla frontiera. Il responsabile di un’unità di intervento presenta un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo dell’unità e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato è rilasciato dall’autorità dalla quale dipende l’unità. Le persone che fanno parte dell’unità di intervento sono dispensate dall’obbligo di presentare i documenti richiesti per l’espatrio. Dovranno essere comunque muniti di un documento d’identità, ai fini di eventuali controlli. Nei casi di urgenza particolare il certificato di cui al precedente comma può essere sostituito da una attestazione stabilita a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso. Se le circostanze lo esigono, il passaggio della frontiera può essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le autorità responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono essere informate in anticipo dallo Stato richiedente. In caso di evacuazione al di là delle frontiere, le autorità dei due Paesi si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate che è loro possibile stabilire in maniera certa. Ciascuna delle Parti contraenti ha l’obbligo di riammettere, senza riguardo alla loro nazionalità, le persone, soccorritori o evacuati, passate dal proprio territorio su quello dell’altra Parte contraente, anche se esse non possiedono un documento ufficiale di identità. Se trattasi di stranieri, essi restano soggetti al medesimo statuto di dimora e domicilio applicato nei loro confronti prima del passaggio della frontiera.
Art. 8 Passaggio del confine per il materiale
Le Parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio della frontiera degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e dei materiali di funzionamento e per l’assistenza la cui introduzione, analogamente ai casi di attraversamento della frontiera al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, deve essere anticipatamente portata a conoscenza delle autorità doganali competenti e delle altre autorità responsabili della sorveglianza della frontiera. Le squadre di soccorso non devono portare altra merce se non gli oggetti di equipaggiamento, i mezzi di soccorso ed il materiale di funzionamento e di assistenza necessari alla missione di soccorso. I mezzi indicati ai paragrafi precedenti sottostanno al regime di importazione temporanea. Nessun documento è richiesto né è predisposto per l’entrata o l’uscita di questi beni. Al momento del passaggio della frontiera il responsabile di una unità di intervento presenta ai servizi della dogana (o fa loro pervenire nel più breve tempo possibile) una lista completa degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento. Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso e il materiale di funzionamento e per l’assistenza sono esonerati da tutti i diritti doganali se sono stati utilizzati durante una operazione di soccorso o riesportati al compimento della stessa. Se circostanze particolari non ne permettono la riesportazione, la loro natura, il loro stato e la loro quantità come pure il luogo ove essi si trovano devono essere portati a conoscenza delle autorità responsabili delle missioni di soccorso che informeranno il servizio doganale competente; in tal caso è applicabile la legge nazionale dello stato richiedente. L’introduzione sul territorio dello Stato richiedente di prodotti medicinali contenenti stupefacenti ed il ritorno nel territorio dello Stato offerente delle quantità non utilizzate non sono considerati come importazione o esportazione ai sensi degli accordi internazionali sugli stupefacenti sottoscritti da ambedue le Parti contraenti. I prodotti medicinali di cui sopra debbono essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le norme legali dello Stato contraente di spedizione. Al termine delle operazioni di soccorso, il personale, nonché l’equipaggiamento, i mezzi di soccorso, il materiale di funzionamento e per l’assistenza che non sono stati utilizzati devono rientrare nel territorio dello Stato offerente attraverso un punto di passaggio di frontiera autorizzato.
Art. 9 Trasporti eccezionali e utilizzazione rete viaria. Diritto di transito
Le autorità competenti dei due Paesi esaminano le modalità utili al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per il trasporto eccezionale come pure le modalità di utilizzazione gratuita delle autostrade e dei trafori a pedaggio. Qualora una delle Parti contraenti necessiti di transitare con le squadre di soccorso, l’equipaggiamento, i mezzi di soccorso e il materiale per l’assistenza e competenti delle Parti contraenti alla presente Convenzione si accordano per rendere detto transito il più agevole possibile.
Art. 10 Interventi con aeromobili
Ciascuna Parte contraente autorizza gli aeromobili in partenza dal territorio dell’altra Parte a sorvolare il suo territorio, ad atterrare e a decollare anche al di fuori degli aeroporti. L’intenzione di utilizzare degli aeromobili in caso di intervento deve essere immediatamente comunicata all’autorità richiedente, con l’indicazione più precisa possibile del tipo e dell’immatricolazione, nonché dell’equipaggio di bordo, del carico, del luogo e dell’ora di decollo e di atterraggio. Le disposizioni relative al soccorso su strada sono applicabili mutatis mutandis al trasporto aereo. I voli devono essere effettuati secondo la normativa della navigazione aerea in vigore nello Stato richiedente. Se le squadre di soccorso comprendono personale militare, questo personale sarà sottoposto per la durata dell’intervento alla legislazione nazionale regolante il suo status. L’eventuale passaggio di frontiera di armi deve essere preventivamente autorizzato dalla Parte richiedente.
Art. 11 Spese di intervento
Le spese dell’operazione di soccorso, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale, sono assunte dalle autorità competenti dello Stato offerente. Le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato richiedente, e approvvigionate con rifornimenti diversi nella misura del loro fabbisogno. Esse riceveranno, in caso di bisogno, l’assistenza medica necessaria.
Art. 12 Risarcimento
Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno accertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso effettuate in applicazione della presente Convenzione sul proprio territorio. In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato offerente, quest’ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di indennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti siano direttamente legati all’esecuzione e all’intervento. Le autorità delle Parti contraenti si scambiano tutte le informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono stati causati i danni relativi al presente articolo.
Art. 13 Altre forme di collaborazione
Le autorità indicate all’articolo 3 della presente Convenzione cooperano nei limiti dei rispettivi ordinamenti nazionali e possono concludere intese, concernenti particolarmente:
- l’esecuzione di operazioni di soccorso;
- le misure di prevenzione e di lotta contro le catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo.
- In tale ambito dette autorità:–si scambiano tra di loro tutte le informazioni utili di carattere scientifico e tecnico, comprese quelle concernenti le modalità di gestione degli incidenti che hanno avuto luogo o che potrebbero verificarsi nei rispettivi territori;–mettono a punto programmi di ricerca;–organizzano seminari e corsi scientifici e tecnici, prevedendo scambi di visite del personale specializzato;
- le esercitazioni congiunte in vista di operazioni di soccorso sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti.
Art. 14 Riunione annuale
Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare ed organizzare la cooperazione prevista nella presente Convenzione, è prevista una riunione dei funzionari ed esperti, nominati rispettivamente dall’autorità competente di ogni Parte, che si riunirà, a turno in ciascuno dei due Stati, una volta all’anno o, eccezionalmente, più di una volta, su richiesta di una delle Parti.
Art. 15 Collegamenti radio
La possibilità di utilizzare collegamenti radio fra le autorità indicate all’articolo 3, fra dette autorità e le squadre di soccorso o fra le diverse squadre di soccorso saranno esaminate dalle competenti amministrazioni delle telecomunicazioni delle Parti contraenti che emaneranno le necessarie direttive. Le frequenze dei collegamenti radio saranno stabilite con accordi particolari e nei limiti delle direttive emanate dalle competenti amministrazioni.
Dette amministrazioni sono:
- per la Repubblica Italiana: l’Amministrazione PT - Direzione Centrale Servizi Radioelettrici;
- per la Confederazione Svizzera: la Direzione generale delle PTT2.
Art. 16 Arbitrato
Eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, se non composte in altro modo, saranno regolate per via diplomatica. Nel caso in cui le Parti contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia all’arbitrato. Il Tribunale arbitrale è composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro, e i due arbitri così nominati designano di comune accordo una persona di uno Stato terzo come terzo arbitro presidente. Gli arbitri sono nominati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che la Parte contraente abbia comunicato all’altra la propria intenzione a sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale. Se i periodi di tempo menzionati nel paragrafo precedente non sono rispettati, ed in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle Parti contraenti può invitare il presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza svizzera, o si trova impedito per altre ragioni, il vice presidente deve procedere alla designazione. Se il vice presidente possiede parimenti la cittadinanza italiana o svizzera, o se si trova anch’egli impedito, il membro successivo nella gerarchia della Corte che non possieda la cittadinanza svizzera o quella italiana, procede alla designazione. Il Tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e in particolare della presente Convenzione. Esso stesso disciplina la sua procedura. Le decisioni del Tribunale arbitrale, tanto sulla procedura che sulla sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. L’assenza o l’astensione di uno dei due membri del Tribunale designato dalle due Parti contraenti non impedisce al Tribunale di sentenziare. Le decisioni del Tribunale hanno forza obbligatoria. Ciascuna Parte assume le spese dell’arbitro da essa designato e le spese derivanti dalla sua rappresentanza nel processo davanti al Tribunale. Le spese del terzo arbitro presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti. Se il Tribunale arbitrale lo domanda, i tribunali delle Parti contraenti possono accordargli l’aiuto giudiziario necessario per procedere alle citazioni e alle audizioni conformemente agli accordi in vigore.
Art. 17 Altre disposizioni contrattuali
La presente Convenzione non modificherà diritti ed obblighi derivanti per le Parti contraenti da altri accordi internazionali.
Art.
18
Entrata in vigore
Denuncia
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica. Essa potrà essere denunciata in ogni momento con un preavviso per iscritto di almeno sei mesi. Fatto a Roma, il 2 maggio 1995, in due originali in lingua italiana.
Per il Francis Pianca |
Per il Franco Barberi |